MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 agosto 2002 

Proroga  del  termine  previsto  dall'art.  1,  comma 2,  del decreto
ministeriale  2  maggio  2002,  concernente  la revisione dei presidi
medico chirurgici contenenti clorpirifos.
(GU n.188 del 12-8-2002)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'art.  189 del testo unico delle LL.SS. approvato con regio
decreto  27 luglio  1934,  n.  1265,  e  le  successive  modifiche ed
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392,   regolamento   recante   norme   per   la  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione alla produzione ed all'immissione in
commercio di presidi medico-chirurgici;
  Vista   la   legge   n.   317   del   3 agosto   2001   concernente
l'organizzazione  del  Governo,  che  prevede  la ridenominazione del
Ministero della sanita' in Ministero della salute;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero della salute del
2   maggio   2002,  che  vieta  la  commercializzazione  di  prodotti
insetticidi    contenenti   clorpirifos   registrati   come   presidi
medico-chirurgici per uso domestico;
  Atteso  che  l'art.  1,  comma 2, del succitato decreto impone alle
aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
prodotti  su  specificati  di  ritirarli dal commercio entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso;
  Considerata   la   difficolta'   delle   aziende   titolari   delle
autorizzazioni  all'immissione  in commercio dei prodotti insetticidi
contenenti clorpirifos, registrati come presidi medico-chirurgici per
uso  domestico,  di  accedere,  nei mesi estivi, ai numerosi esercizi
commerciali  nei  quali  e'  frammentata la rete di distribuzione dei
prodotti  citati,  al  fine  di  provvedere  al  completo  ritiro dal
circuito commerciale;
  Ritenuta  la necessita' di concedere una proroga del termine di cui
all'art.  1,  comma 2,  del  decreto del Ministero della salute del 2
maggio  2002 per consentire l'effettivo e radicale ritiro dal mercato
dei prodotti in questione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero
della  salute  del 2 maggio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 116 del 20 maggio
2002), e' prorogato di ulteriori sessanta giorni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 agosto 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia