UNIVERSITA' DI PALERMO

DECRETO 23 luglio 2002 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.188 del 12-8-2002)

                             IL RETTORE

  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Vista la delibera del senato accademico del 14 maggio 2002;
  Vista  la  nota  prot.  64902  del  3 giugno  2002  con la quale la
predetta delibera e' stata trasmessa al M.I.U.R.;
  Considerato che il M.I.U.R. non ha fatto rilievi;
                              Decreta:
  Sono  emanate  ai  sensi  della  legge  9 maggio  1989,  n. 168, le
modifiche  agli articoli 17 e 19 dello statuto dell'Universita' degli
studi  di  Palermo emanato con decreto rettorale n. 83 del 16 gennaio
2001  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 25 del 31 gennaio 2001, che di seguito si trascrivono:
  "Art. 17 (Consigli di facolta). - 1. Comma (invariato).
  2. Comma (invariato).
  3. Comma (invariato).
  4. Comma (invariato).
  5. Comma (invariato).
  6. Comma (invariato).
  7. Comma (invariato).
  8. Comma - Il consiglio di facolta' e' composto da:
    a) il preside che lo presiede e lo convoca con modalita' definite
dal regolamento di facolta';
    b) i professori straordinari, i professori di ruolo e fuori ruolo
e incaricati stabilizzati;
    c)  una  rappresentanza  dei  ricercatori e degli assistenti r.e.
pari al 50% della somma dei professori di cui al punto b);
    d)  una  rappresentanza degli studenti pari al 20% del numero dei
componenti  di  cui alle lettere b) e c); gli studenti contribuiscono
al numero legale solo se presenti;
    e)   un   rappresentante   del  personale  tecnico-amministrativo
afferente  alla  facolta'  o  a  dipartimenti ad essa correlati se il
numero dei componenti di diritto (professori straordinari, professori
di ruolo e fuori ruolo e incaricati stabilizzati) e' inferiore a 20;
    due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo afferente
alla  facolta'  o  a  dipartimenti ad essa correlati se il numero dei
componenti di diritto (professori straordinari, professori di ruolo e
fuori ruolo e incaricati stabilizzati) e' superiore a 20 ma inferiore
a 50;
    tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo afferente
alla  facolta'  o  a  dipartimenti ad essa correlati se il numero dei
componenti di diritto (professori straordinari, professori di ruolo e
fuori ruolo e incaricati stabilizzati) e' superiore a 50.
  9. Comma (invariato).
  10. Comma (invariato).".
  "Art.  19 (Consigli  di  corso di studio della facolta). - 1. Comma
(invariato).
  2. Comma (invariato).
  3. Comma (invariato).
  4. Comma (invariato).
  5. Comma (invariato).
  6. Comma (invariato).
  7. Comma - Il consiglio di corso di studio e' composto da:
    a)  il  presidente  che lo presiede e lo convoca con le modalita'
definite dal regolamento del consiglio di corso di studio;
    b) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo afferenti al corso;
    c)  gli  incaricati stabilizzati in un insegnamento ufficiale del
corso, sino alla cessazione degli incarichi di insegnamento;
    d)  i  professori  di  ruolo  ed  i  ricercatori che svolgono per
affidamento o supplenza un insegnamento ufficiale nel corso;
    e)  una  rappresentanza  dei  ricercatori e degli assistenti r.e.
afferenti  al  corso  di  studio, pari al 50% dei docenti di cui alle
lettere b), c), d);
    f)  una  rappresentanza degli studenti pari al 20% dei componenti
di cui alle lettere b), c), d), e).
  Gli studenti contribuiscono al numero legale solo se presenti.
  I   professori  a  contratto  ai  sensi  del  decreto  ministeriale
21 maggio  1998,  n. 242, e del correlato regolamento interno emanato
dall'Ateneo, con voto consultivo.
  8. Comma (invariato).
  9. Comma (invariato).
  10. Comma (invariato).
  11. Comma (invariato).
  12. Comma (invariato)".
    Palermo, 23 luglio 2002
                                                Il rettore: Silvestri