MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 agosto 2002 

Autorizzazione   dell'aumento   del   titolo  alcolometrico  volumico
naturale  dei  prodotti  della vendemmia per la provincia autonoma di
Trento.
(GU n.190 del 14-8-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche agroalimentari

  Visto  il  regolamento  del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio
1999,  ed  in  particolare  l'allegato  V  che prevede che qualora le
condizioni  climatiche  in  talune  zone  viticole della Comunita' lo
richiedano,   gli   Stati   membri  interessati  possono  autorizzare
l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  delle  uve
fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e
del  vino  nuovo  ancora  in fermentazione ottenuti dalle varieta' di
viti  di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino
da tavola, del vino da tavola.
  Visto  il  regolamento  del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio
1999 ed in particolare l'allegato V lettera H punto 4 che prevede che
ogni  Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per
le  quali  sia  giustificato  dal  punto  di  vista tecnico e secondo
condizioni  da  stabilirsi, l'arricchimento della partita "cuvee" nel
luogo di elaborazone dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1622/2000 del
24 luglio  2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e
dei trattamenti enologici;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3 settembre 2001 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  serie  generale  del  3 dicembre  2001,  n. 281,
recante  disposizioni  per  le  autorizzazioni all'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nelle
preparazione dei mosti, vini e aceti;
  Visto  l'attestato dell'Assessorato regionale all'agricoltura della
provincia  autonoma  di  Trento  con  il  quale  l'organo medesimo ha
certificato  che  nel  proprio  territorio si sono verificate, per la
vendemmia  2002,  condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha chiesto
l'emanazione   del  provvedimento  che  autorizza  le  operazioni  di
arricchimento  per  i  vini  da  tavola  e per i vini a base spumante
ottenuti  dalle  seguenti uve: Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot nero e
Meunier;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2002-2003 e' consentito aumentare il
titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in
premessa,   ottenuti  da  uve  raccolte  nelle  aree  viticole  della
provincia  autonoma  di  Trento  per  i  vini  da tavola e per i vini
spumanti  ottenuti  dalle uve: Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot nero e
Meunier.
  2.  Le  operazioni  di  arricchimento  sono  effettuate  secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
    Roma, 6 agosto 2002
                                       Il direttore generale: Petroli