MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta   di   modifica   del   disciplinare   di  produzione  della
denominazione di origine protetta "Provolone Valpadana"
(GU n.190 del 14-8-2002)

    Il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha ricevuto
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione   della   D.O.P.  "Provolone  Valpadana",  registrata  con
Regolamento  della  commissione  (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, nel
quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n.
2081/92, presentata dal Consorzio tutela Provolone Valpadana con sede
in Cremona, Piazza Marconi, 3.
    L'istanza   di   modifica  del  disciplinare  di  produzione  del
"Provolone  Valpadana" D.O.P. riguarda la metodologia di ottenimento,
con  particolare  riferimento alle due tipologie individuate, dolce e
piccante, il periodo di stagionatura, la precisazione circa i formati
e l'inserimento della possibilita' di utilizzo, per il trattamento in
superficie, di sostanze, nei limiti di legge ad azione antimicrobica.
    Considerato  che il Consorzio tutela Provolone Valpadana assicura
che  la  modifica  proposta  non  riduce il legame geografico, che ha
rappresentato  uno  degli elementi sui quali ha trovato fondamento il
riconoscimento  comunitario, non compromette la qualita' del prodotto
ottenuto  nel  rispetto delle metodologie storicamente accettate, non
determina alterazioni al prodotto ne' svalorizzazioni organolettiche,
con  il  preciso  intendimento  di  evitare  al consumatore possibili
confusioni   trattandosi  di  specifiche  che  meglio  descrivono  il
processo    produttivo    ed    utili    a   garantire   una maggiore
caratterizzazione del formaggio D.O.P. "Provolone Valpadana";
    Considerato,  altresi',  che  l'art.  9  del Regolamento (CEE) n.
2081/92  prevede  la  possibilita',  da  parte degli Stati membri, di
chiedere   la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione  delle
denominazioni di origine registrate;
    Visto   il  parere  favorevole  alle  modifiche  ed  integrazioni
espresso  dalla  regione  Veneto,  dalla  regione  Lombardia  e dalla
provincia  autonoma  di  Trento  mentre,  la  regione Emilia-Romagna,
tramite  il Servizio valorizzazione delle produzioni, ha espresso dal
punto  di vista tecnico, parere positivo precisando che, apparendo le
modifiche  di  notevole  entita', la deliberazione in merito da parte
della  giunta  regionale  avverra'  solo  dopo  l'espletamento  delle
procedure fissate, le quali prevedono la pubblicazione della proposta
di modifica nel Bollettino ufficiale della regione;
    Considerato che il disciplinare di produzione della denominazione
di  origine  del  formaggio  "Provolone  Valpadana",  trasmesso  alla
Commissione  U.E.  per  la  registrazione,  e'  il  testo emanato con
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 196 del 21 agosto 1993, ritiene di dover procedere alla
pubblicazione   delle   sole   modifiche   proposte,   le   eventuali
osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta
dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 642
"Disciplina   dell'imposta  di  bollo"  e  successive  modifiche,  al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Dipartimento della
qualita'  dei  prodotti  agroalimentari e la tutela del consumatore -
QTC  III  -  via  XX  Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana   della   presente  proposta,  dai  soggetti  interessati  e
costituiranno   oggetto   di  opportuna  valutazione,  da  parte  del
Ministero   delle   politiche   agricole  e  forestali,  prima  della
trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

Modifiche  proposte  al  disciplinare  di  produzione  del "Provolone
                          Valpadana" D.O.P.

                               Art. 3.
    Nella  descrizione del formaggio "Provolone Valpadana" dopo latte
di  vacca  intero "ad acidita' naturale di fermentazione" aggiunta di
"che,  nella  tipologia  dolce, puo' subire il trattamento termico di
pastorizzazione   e,   nella   tipologia   piccante,   quello   della
termizzazione".
    Nello standard produttivo descritto le modifiche riguardano:
      inserire:   "la  coltura  di  fermenti  lattici  utilizzata  in
lavorazione  deve essere siero innesto naturale, proveniente da siero
residuo  della  lavorazione  precedente che puo' essere sottoposto al
processo di concentrazione, eventualmente integrato con ceppi isolati
da  siero  innesto  di Provolone Valpadana di buona qualita'; i sieri
innesti  devono essere lasciati acidificare a temperatura controllata
fino ad ottenere la giusta acidita' (20-25o SH/50 ml)";
      il   testo   inerente  la  coagulazione  e'  cosi'  di  seguito
formulato:  "la  coagulazione,  a temperatura di 37-39 C, e' ottenuta
secondo  le  seguenti modalita': per la tipologia dolce con caglio di
vitello  ove  e' consentita la presenza di una percentuale di agnello
non  superiore  al  10%;  per  la  tipologia  piccante  con caglio di
capretto e/o di agnello; non e' ammessa l'aggiunta di lipasi";
      nel  testo inerente la filatura della pasta aggiunta di: "il ph
di  filatura  dovra'  essere  di  4,90-5,20  per la tipologia dolce e
4,80-5,00 per la tipologia piccante";
      nel  testo inerente la modellatura, dopo "salatura in salamoia"
aggiunta  di  "con  una  concentrazione  salina  di  16-22 Be' ed una
temperatura  non  superiore  a 15 C"; il periodo di tempo viene cosi'
modificato "variabile, in relazione al peso della forma, da poche ore
fino a trenta giorni";
      il   testo   della   stagionatura   e'  cosi'  modificato:  "la
stagionatura  e'  effettuata  in ambienti idonei per temperatura (max
18 C)  ed  umidita'  (max  90%  u.  r.),  all'interno  della  zona di
produzione.  Il periodo di stagionatura puo' variare come segue: fino
a  4 kg: stagionatura minima dieci giorni; oltre i 4 kg: stagionatura
minima  trenta  giorni; oltre 10 kg e solo per la tipologia piccante:
stagionatura   minima   novanta  giorni.  Il  formaggio  puo'  essere
"affumicato ";
      nel   testo  inerente  la  forma,  dopo  "forma"  aggiunta  di:
"differenziata,   puo'   essere";   dopo   "a   salame"  aggiunta  di
"(pancetta/pancettone)";      dopo      "melone"      aggiunta     di
"(mandarino/mandarone)";    dopo    "tronco-conica"    aggiunta    di
"(gigante/gigantino),  a  parallelepipedo  (per  successiva  fase  di
frazionamento)";
      il  testo inerente il peso e' cosi' modificato: "il peso minimo
e' di 500 gr";
      il testo inerente la crosta e' cosi' modificato: "la crosta, in
assenza di rivestimento si presenta liscia, sottile, di colore giallo
chiaro,   dorato,  talvolta  giallo  bruno;  per  il  trattamento  in
superficie  e' consentito l'uso di paraffina, di materiale ricoprente
che  puo'  contenere  E  202,  E  203,  E 235 nei limiti di legge; in
alternativa   puo'   essere   utilizzato   un   imballaggio  plastico
protettivo";
      nel  testo  inerente  la  pasta,  dopo  "pasta",  aggiunta  di:
"generalmente"; dopo "sfogliatura" aggiunta di "nel formaggio a breve
stagionatura,  mentre  e' caratteristica una sfogliatura piu' marcata
nel formaggio a lunga stagionatura";
      il  testo inerente il colore e' cosi' modificato: "il colore e'
generalmente giallo paglierino";
      aggiunta  di  "il  tenore  massimo  di  acqua  non  deve essere
superiore  al  45% nella tipologia dolce e non superiore al 43% nella
tipologia piccante";
      nel  testo  inerente  il  grasso,  dopo "sulla sostanza secca",
aggiunta di "non puo' essere inferiore al".