N. 361 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 aprile 2002

Ordinanza  emessa  il  9  aprile  2002  dal  tribunale  di Napoli nel
procedimento  penale  a carico di Andres Gonzales, alias Stout Foster
Andres Lazaro

Processo  penale  -  Giudizio  immediato  -  Richiesta  da  parte del
  pubblico ministero - Mancata previsione della notifica al difensore
  - Violazione del principio del contraddittorio.
- Cod. proc. pen., art. 455.
- Costituzione, artt. 24 e 111, comma secondo.
(GU n.34 del 28-8-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Premesso  che  il  g.i.p.  sezione 23o del Tribunale di Napoli in
data  26  febbraio  2002  emetteva  decreto di giudizio immediato nei
confronti  dell'imputato  Andres  Gonzales (alias Stout Foster Andres
Lazaro)  nato  a  L'Avana  (Cuba)  in  data 8 giugno 1971, allo stato
detenuto  per  questo processo, per i reati di cui agli artt. 609-bis
c.p.,  582-585 e 576 c.p. in relazione all'art. 61 n. 2 c.p. e per il
reato ex art. 337 c.p.;
    Sciogliendo  la  riserva sulla richiesta di rimessione alla Corte
costituzionale    della    questione    inerente    la   legittimita'
costituzionale  degli  artt.  455  e  456  c.p.p.  avanzata dall'avv.
Salerno  difensore  del suddetto imputato, e vista la opposizione del
p.m. di udienza, osserva quanto segue.
    In   ordine   alla   questione   relativa   ai  dubbi  di  tenuta
costituzionale dell'art. 456 c.p.p. nella parte in cui non prevede la
notifica  del  decreto  di  giudizio  immediato  anche  al  difensore
destinatario  del  solo avviso della data fissata per il giudizio, il
tribunale ne rileva la manifesta infondatezza.
    Invero  la  notifica  del  suindicato decreto al solo imputato si
spiega  nel senso che le facolta' previste ex art. 456 comma 2 c.p.p.
sono  rimesse  alla  esclusiva  valutazione  dello  stesso  imputato,
tant'e'  che  egli  puo' proporre istanze di riti alternativi solo in
via  diretta  e  personale  ed  al  medesimo  fine  il  difensore  e'
legittimato solo a mezzo di procura speciale.
    In  ogni  caso  al  difensore  va  notificato l'avviso della data
fissata   per  il  giudizio  almeno  nei  trenta  giorni  precedenti,
cosicche'  egli dispone di un ampio margine temporale per predisporre
opportuna linea difensiva.
    Questo tribunale, chiamato a decidere sulla ulteriore istanza del
difensore  riguardante  i  dubbi  di  costituzionalita' dell'art. 455
c.p.p.,  laddove  non  prevede il necessario intervento del difensore
prima  del  provvedimento  con  cui si dispone il giudizio immediato,
sentite  le  parti  e  preso  atto dell'opposizione del p.m., ritiene
rilevante  e  non  manifestamente infondata la sollevata questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 455  c.p.p.  e di conseguenza
rimettere  gli  atti  alla  Corte costituzionale per la decisione sul
punto.
    L'art.  455  c.p.p.,  nel  regolare  la  emissione del decreto di
giudizio  immediato  sui  presupposti  di  cui  all'art. 454  comma 2
c.p.p.,  non  prevede  difatti  il  previo  avviso  per  il difensore
dell'imputato  alfine  di  consentirgli  la compiuta cognizione degli
atti  e la valutazione delle condizioni di evidenza della prova. Cio'
invero  preclude  al difensore la possibilita' di controdedurre sulla
sussistenza    del    detto   presupposto   processuale,   condizione
indefettibile  del rito con il giudizio immediato, e di rappresentare
eventuali elementi a confutazione della scelta processuale del p.m.
    L'art.  455  e ancor prima l'art. 454 c.p.p.., non prevedendo per
il  difensore  dell'imputato uno spazio di difesa nell'intervallo tra
la  richiesta del p.m. e la decisione del g.i.p., palesano una lacuna
che   mal  si  concilia  con  l'assetto  costituzionale  del  sistema
processuale  ed  a  maggior  ragione cio' si verifica a seguito della
costituzionalizzazione  del  principio  del  c.d.  "giusto processo";
essendosi  sancito  nella  Carta  costituzionale  che  il processo si
svolge  secondo  le  regole  del  contraddittorio  tra  le  parti, in
condizione di parita'.
    Ouest'ultima deve risultare assicurata e garantita non solo nella
fase processuale vera e propria e dunque nel momento della formazione
della prova, ma sin dalla fase delle indagini preliminari.
    In  tale  contesto  il  contraddittorio  va  altresi' inteso come
prospettazione  alternativa  della  difesa  dell'imputato,  mentre la
attuale disciplina normativa cio' non garantisce.
    Di  conseguenza  e'  opinione  del  collegio  giudicante che tale
situazione  costituisca  grave pregiudizio per la difesa e rischia di
confinare  il  ruolo  del difensore nella detta fase a mero simulacro
non  in  grado di svolgere il compito difensivo cosi' come voluto dal
legislatore nel riformare l'art. 111 della Costituzione.
    Il  procedimento,  pertanto,  deve essere sospeso in attesa della
pronuncia  della  Consulta  cui  gli  atti  vanno  trasmessi  per  la
decisione  sulla questione di costituzionalita' sollevata, poiche' la
stessa appare non manifestamente infondata.
    Difatti  per  le  argomentazioni  svolte  si  ritiene  che per le
situazioni  determinate  dalla  attuale  configurazione dell'art. 455
c.p.p.,  detta  norma  palesi  forte  contrasto  con il principio del
contraddittorio  in  relazione  anche all'art. 24 della Costituzione,
non  prevedendo  essa  la  possibilita'  per  il  difensore  di avere
cognizione  della  richiesta  del  p.m.  di  emissione del decreto di
giudizio immediato.
    La   avvertita   necessita'  di  colmare  la  evidenziata  lacuna
normativa  nella  disciplina  codicistica della fase introduttiva del
rito  immediato  come  previsto  dall'art.  455.  c.p.p., inducono di
conseguenza  a  rimettere  la questione al giudizio del giudice delle
leggi,  alfine  di estendere ad una fattispecie non contemplata dalla
norma   denunciata   diritti  e  facolta',  non  sussistendo  ragioni
logico-giuridiche  che legittimino tale diversficazione e palesandosi
contrasto  con  inviolabili principi costituzionali non superabile in
via interpretativa.
    La    questione   rappresentata   e'   rilevante   nel   presente
procedimento,  in  quanto  dalla decisione sulla stessa in termini di
accoglimento  discende  la possibilita' per il collegio giudicante di
valutare  gli  estremi per ritenere sussistente una causa di nullita'
del  decreto  di  giudizio  immediato  rilevabile anche di ufficio ai
sensi dell'art. 178 c.p.p.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art.  24 legge 11 marzo 1953 n. 87 respinge la questione
di  legittimita'  costituzionale  relativa  all'art. 456  c.p.p.  per
manifesta infondatezza.
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara, nei termini e
nei  limiti  di  cui  in motivazione, non manifestamente infondata la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 455  c.p.p. in
relazione  agli  artt. e  24  e 111 comma 2 della Costituzione, nella
parte  in cui non prevede la notifica al difensore della richiesta di
giudizio  immediato  del p.m. ai sensi dell'art. 454 c.p.p., sospende
il  giudizio  in  corso e ordina la immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale.
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  alle  parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e la
comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
        Napoli, addi' 8 aprile 2002
                        Il Presidente: Russo
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