AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 30 luglio 2002 

Valutazione  in  contraddittorio  delle  offerte  anomale  in caso di
lavori  di  importo  superiore  a  5.000.000  di euro ma inferiore al
controvalore   in  euro  di  5.000.000  di  DSP.  (Determinazione  n.
23/2002).
(GU n.206 del 3-9-2002)

Riferimento  normativo:  art.  21,  comma  1-bis, legge n. 109/1994 e
successive  modifiche  e  integrazioni  -  art.  89  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999.
                            IL CONSIGLIO

  Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;
Considerato in fatto.
  E'  stata  riproposta  a  questa Autorita' la problematica relativa
alla   applicabilita'  della  valutazione  in  contraddittorio  delle
offerte  anomale  in  caso  di  lavori  il  cui importo a base d'asta
risulti compreso tra la soglia di 5.000.000 di ecu (riclassificata in
5.000.000  di  euro  ai  sensi  dell'art. 1, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999), fissata dall'art. 21, comma
1-bis,  della legge n. 109/1994, e quella del controvalore in euro di
5.000.000  di  DSP, stabilita dall'art. 89 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999 e dalle direttive comunitarie.
Ritenuto in diritto.
  Con riferimento alla differenza fra quanto disposto dal comma 1-bis
dell'art.  21  della  legge  n.  109/1994  e  successive  modifiche e
integrazioni  ed  il limite indicato dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999 si evidenzia quanto segue:
    a) l'art.  21 della suddetta legge, al comma 1-bis, disciplina le
offerte  anomale, distinguendo gli appalti di lavori "di importo pari
o  superiore  a  5.000.000  di  ecu",  per  i  quali  e'  prevista la
valutazione  delle  offerte  anomale sulla base delle giustificazioni
presentate  a corredo dell'offerta economica, e gli appalti di lavori
"di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria"  per  i  quali e'
previsto il meccanismo dell'esclusione automatica;
    b) ai  sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento di attuazione,
approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica n. 554/1999,
"in  recepimento  della  normativa comunitaria successiva alla legge,
gli  importi  espressi  in  ecu  nella stessa legge devono intendersi
espressi  in  euro"  e pertanto il limite fissato dall'art. 21, comma
1-bis,  della legge n. 109/1994 per la valutazione in contraddittorio
delle offerte anomale viene riclassificato in 5.000.000 di euro;
    c) il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999,
all'art.  89,  fissa  le  norme  procedurali  da  seguire  in caso di
aggiudicazione  al  prezzo  piu' basso e, a tal proposito, distingue:
gli  appalti  di importo "pari o superiore al controvalore in euro di
5.000.000  di  DSP"  (fissato,  a  partire  dal  1  gennaio  2002, in
euro 6.242.028,  secondo  quanto stabilito da Ministero delle finanze
con  comunicazione  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 2 del 3
gennaio  2002) per i quali si procede alla sospensione della gara per
la  successiva  valutazione delle offerte risultate anomale, e quelli
"di  importo  inferiore  al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP"
(fino a euro 6.242.028), disponendo, in tale ultima fattispecie, solo
in ordine all'ipotesi di offerte ammesse inferiori a cinque, nel qual
caso  non  si  procede  ad  esclusione  automatica,  ma a verifica di
congruita',  se  taluna  offerta risulta avere carattere anormalmente
basso.
  Occorre inoltre ricordare che la direttiva 97/52/CEE, allo scopo di
assicurare  coerenza  tra  le  disposizioni  comunitarie  in  tema di
appalti  pubblici  ed  i  contenuti dell'accordo concluso a Marrakesh
nell'ambito   dei   negoziati   GATT,  ha  ridefinito  la  soglia  di
applicazione  della  disciplina  comunitaria  fissata dalla direttiva
93/37/CEE, elevandola da 5.000.000 di ecu al controvalore in ecu/euro
di 5.000.000 di DSP.
  E'  chiaro,  quindi,  che  nasce  un  dubbio  interpretativo  circa
1'applicabilita'  della  valutazione in contraddittorio delle offerte
anomale  a  quegli  appalti  di  lavori  il cui importo a base d'asta
risulti  compreso  tra  la  soglia  di 5.000.000 di ecu/euro, fissata
dall'art.  21,  comma  1-bis,  della  legge n. 109/1994, e quella del
controvalore  in euro di 5.000.000 di DSP, stabilita dall'art. 89 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dalle direttive
comunitarie.
  Al  riguardo si evidenzia, in primo luogo, che dal quadro normativo
sopra  delineato  emerge  chiaramente  che  il  riferimento  ai  DSP,
contenuto  nella  richiamata direttiva 97/52/CEE, non trova riscontro
nella legislazione primaria italiana.
  Un  espresso  riferimento  ai  DSP,  infatti,  e' presente solo nel
citato  art.  89  del regolamento di attuazione approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica n. 554/1999, che contiene, peraltro,
una  indicazione  frutto di errore materiale per la inidoneita' della
sede normativa a modificare precetti della norma primaria, tanto piu'
che  la  stessa  costituiva  la  fonte  dei poteri di delegificazione
(regolamento delegato).
  Quanto  sopra  affermato e' reso ancora piu' evidente dalle recenti
modifiche apportate all'art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/1994
dal  c.d. "collegato infrastrutture" (ormai definitivamente approvato
ed  in  corso  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale), che ha
sostituito il precedente riferimento, ivi contenuto, all'importo pari
o  superiore "a 5.000.000 di ecu" con il riferimento all'importo pari
o  superiore  "al  controvalore  in  euro di 5.000.000 di DSP", quale
soglia  per  l'applicabilita'  della  valutazione  in contraddittorio
delle offerte anomale.
  Poiche'  per  il principio della irretroattivita' della legge (art.
11 delle disposizioni sulla legge in generale) tale modifica non puo'
che  valere  per  il  futuro,  si  deve logicamente dedurre che, fino
all'entrata  in  vigore del nuovo testo dell'art. 21, comma 1-bis, la
soglia   di  riferimento  per  l'applicazione  della  valutazione  in
contraddittorio   delle   offerte  anomale  vigente  nell'ordinamento
nazionale resta quella di 5.000.000 di ecu/euro.
  In   tal   senso   sono   orientati   i  c.d.  bandi  tipo  redatti
dall'Autorita'  (pubblicati  nel  supplemento  ordinario  n.  18 alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  23  del  28  gennaio  2002), che indicano la
procedura  da  adottare  relativamente alle offerte individuate quali
"anomale"  a  seconda che si tratti di appalti di importo inferiore a
5.000.000  di  euro oppure di importo pari o superiore a 5.000.000 di
euro.
  Allo  stato  attuale  della  legislazione  in materia sono pertanto
individuabili tre fattispecie:
    1)  lavori  di importo inferiore a 5.000.000 di euro, ai quali si
applica   l'esclusione   automatica   delle  offerte  anomale,  salvo
l'ipotesi  in  cui il numero delle offerte valide risulti inferiore a
cinque,  nel  qual caso non si procede ad esclusione automatica, ma a
verifica di congruita';
    2)  lavori  di  importo  compreso  tra  5.000.000  di  euro ed il
controvalore  in  euro di 5.000.000 di DSP (6.242.028 euro), ai quali
si  applica  la  valutazione in contraddittorio delle offerte anomale
prevista   dalle   direttive   comunitarie,   ma   non  l'obbligo  di
pubblicazione  del  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della Comunita'
europea;
    3)  lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di
5.000.000  di  DSP  (6.242.028  euro),  ai  quali  si  applica sia la
valutazione in contraddittorio delle offerte anomale sia l'obbligo di
pubblicazione  del  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della Comunita'
europea,   in   conformita'   a   quanto   previsto  dalle  direttive
comunitarie.
  In base a quanto sopra considerato, si esprime l'avviso:
    fino  all'entrata  in  vigore del nuovo testo dell'art. 21, comma
1-bis,  della  legge n. 109/1994, come modificato dal c.d. "collegato
infrastrutture",  la  soglia  di  applicabilita' della valutazione in
contraddittorio  delle  offerte  anomale resta fissata a 5.000.000 di
euro, tenendo comunque conto della necessita' che, al fine di evitare
ogni  inconveniente, le stazioni appaltanti abbiano cura di prevedere
tale clausola nel bando di gara.
      Roma, 30 luglio 2002
                                                 Il presidente: Garri