MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1 agosto 2002 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  contratto  di  solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti
dalla  S.r.l.  F.lli Olivieri, unita' di Cisterna di Latina. (Decreto
n. 31391).
(GU n.210 del 7-9-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6  del  predetto decreto-legge ed, in particolare, i
commi   2,   3  e  4,  relativi  alla  disciplina  dei  contratti  di
solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla
Corte  dei  conti  il  6 marzo  1996,  registro  n.  1, foglio n. 24,
relativo  all'individuazione  dei  criteri  per  la  concessione  del
beneficio  di  cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.r.l.  F.lli Olivieri inoltrata
presso  la  competente  direzione generale del Ministero del lavoro e
delle  politiche sociali, come da protocollo dello stesso, in data 17
maggio   2002,  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta'  per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  6  maggio 2002,
stabilisce  per  un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1 maggio 2002,
la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali,
come   previsto   dal  contratto  collettivo  nazionale  del  settore
industria,  produzione casearia applicato, a 31 ore medie settimanali
nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unita', su
un organico complessivo di 34 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Considerato  che,  pur essendo intervenute preventive intese tra le
parti, come da nota dell'11 aprile 2002, tese alla sottoscrizione del
verbale  d'accordo,  tale verbale e' stato sottoscritto, a seguito di
convocazione della regione Lazio, solo in data 6 maggio 2002;
                              Decreta:
  Per  le motivazioni in premessa esplicitate, e' autorizzata, per il
periodo  dal  1  maggio 2002 al 30 aprile 2003, la corresponsione del
trattamento   di   integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  28 novembre 1996, n. 608, in favore del
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  F.lli  Olivieri,  con  sede in
Cisterna  di  Latina (Latina), unita' di Cisterna di Latina (Latina),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da  40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  31  unita',  su un organico
complessivo di 34 unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Olivieri, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1  ottobre  1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  nei  limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale dell'8
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1 agosto 2002
                                       Il direttore generale: Achille