N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 luglio 2002
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1 luglio 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Credito (istituti di) - Norme della Regione Sardegna - Equiparazione degli intermediari finanziari agli istituti di credito ai fini della gestione delle misure agevolative di competenza regionale - Asserito contrasto con il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Violazione della competenza legislativa concorrente regionale nonche' della competenza esclusiva dello Stato in materia di previdenza sociale - Richiamo alla sent. n. 224/94. - Legge della Regione Sardegna 22 aprile 2002, n. 7, art. 12. - Costituzione, art. 117; d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, artt. 106 e 159. Enti locali - Norme della Regione Sardegna in materia di controlli - Permanenza transitoria di un controllo eventuale di legittimita' sugli atti degli enti locali - Asserito contrasto con il principio costituzionale di equiordinazione tra Comuni e Regioni e con l'abrogazione di tale tipologia di controllo operata con legge costituzionale n. 3/2001. - Legge della Regione Sardegna 22 aprile 2002, n. 7, art. 31, comma quarto. - Costituzione, art. 114; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9.(GU n.36 del 11-9-2002 )
Il Governo della Repubblica italiana, in persona del Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12;
Propone impugnativa per illegittimita' costituzionale ai sensi
dell'art. 127 Cost.;
Contro la Regione Sardegna, in persona del Presidente della
giunta pro tempore, della legge regionale n. 7/2002 artt. 12 e 31,
quarto comma in base ai seguenti motivi.
La legge e' illegittima per i seguenti motivi:
1) all'art. 12 prevedendo l'equiparazione degli intermediari
finanziari, cui e' stata affidata la gestione delle misure
agevolative previste dalla normativa regionale, agli istituti di
credito, si pone in contrasto con il d.lgs. n. 385 del 1 settembre
1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, che riserva tale competenza allo Stato e, per esso, agli
organismi a cio' deputati.
Piu' in particolare rileva al riguardo l'art. 159 del predetto
decreto legislativo che individua puntualmente l'attivita' che le
regioni a statuto speciale possono svolgere in materia e
contemporaneamente individua, al comma 3, le norme inderogabili che
prevalgono sulle disposizioni contrarie gia' emanate. Tra tali
articoli inderogabili rientra, tra l'altro, l'individuazione delle
funzioni, oltre che delle procedure, esercitabili dagli intermediari
finanziari, iscritti nell'apposito elenco speciale previsto
dall'art. 106, dopo aver esperito la specifica procedura ivi
prevista (Ministero tesoro, Banca d'Italia, UIC, Consab, etc.)
A cio' aggiungasi che la Corte costituzionale, con sentenza
n. 224 del 26 maggio 1994, oltre a sottolineare il carattere di
disciplina direttamente attuativa di una direttiva comunitaria del
menzionato testo unico, ne sancisce il carattere di legge di grande
riforma economico-sociale.
Sicche', concludendo sui ricorsi proposti dalle regioni a statuto
speciale (Sardegna e Trentino Alto Adige) e Province autonome di
Trento e Bolzano, dichiara infondate tutte le eccezioni di
illegittimita' costituzionale sollevate alla luce di alcuni principi
di notevole portata innovativa che ritiene introdotti dal piu' volte
citatotesto unico al fine di consentire la libera concorrenza tra le
imprese bancarie nell'ambito comunitario. Infatti, la sentenza, nel
ribadire la competenza di tipo concorrente attribuita alle regioni
nella materia di cui trattasi, il cui esercizio, pertanto, deve
rispettare i limiti derivanti dai principi determinati dalla
legislazione della Stato, degli obblighi internazionali e degli
interessi nazionali, afferma che comunque tali competenze sono
suscettibili di operare nella misura in cui i loro contenuti non
vengano a contrastare con le discipline ed i limiti introdotti dalla
normazione comunitaria e dalle conseguenti discipline attuative,
arrivando a riconoscere la supremazia di queste ultime nei confronti
degli statuti regionali e relative norme di attuazione e quindi anche
nell'esercizio di potesta' legislativa esclusiva.
Tutte le considerazioni fin qui svolte valgono in generale anche
alla luce del nuovo titolo V della Costituzione che, all'art. 117, ne
fa menzione tra le materie di competenza concorrente delle regioni,
senza contare poi la riserva alla competenza esclusiva dello Stato
contenuta alla lettera O) dal primo comma del medesimo articolo.
Inoltre, necessita richiamare anche la direttiva comunitaria
n. 647/89 concernente il coefficiente di solvibilita' degli enti
creditizi che prevede una ponderazione differenziata per le garanzie
prestate dagli istituti finanziari di varia natura necessaria in un
mercato bancario comune che li chiama ad entrare in diretta
concorrenza tra di loro.
Infatti, l'adozione di norme comuni di solvibilita' sottoforma di
coefficiente minimo ha come effetto di prevenire le distorsioni di
concorrenza e di rafforzare il sistema bancario comunitario;
2) l'art. 31, quarto comma, prevedendo, sia pure in via
transitoria, nelle more dell'approvazione di un apposito disegno di
legge, la permanenza di un controllo preventivo di legittimita' sugli
atti degli enti locali, anche se eventuale, oltretutto disciplinato
in via amministrativa, si pone in contrasto con l'art. 114 della
Costituzione che sancisce il principio di equiordinazione tra comuni
e regioni.
Si pone altresi' in contrasto con il principio espresso dal
legislatore della cancellazione di tale tipologia di controllo
concretizzatosi con l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione
operata con la legge cotituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (art. 9).
Tale principio, sostenuto dalla dottrina dominante, trova la sua
ratio nell'esigenza di armonizzare, nell'ambito comunitario, un
sistema di controllo successivo economico-finanziario e di risultato
che assicuri il rispetto dei parametri e degli obiettivi della
presenza nel contesto dell'Unione europea, nonche' uno snellimento ed
una velocizzazione dell'azione amministrativa attraverso il controllo
di gestione che ogni Stato membro e le autonomie territoriali possono
disciplinare in funzione della propria specificita'.
P. Q. M.
Si chiede a codesta ecc.ma Corte di dichiarare l'illegittimita'
costituzionale della legge indicata in epigrafe.
Roma, addi' 19 giugno 2002
L'Avvocato dello Stato: Massimo Mari
02C0685