N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 luglio 2002

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  1  luglio  2002  (del  Presidente  del Consiglio dei
ministri)

Credito  (istituti di) - Norme della Regione Sardegna - Equiparazione
  degli  intermediari  finanziari  agli  istituti  di credito ai fini
  della  gestione  delle misure agevolative di competenza regionale -
  Asserito  contrasto  con  il  testo  unico  delle  leggi in materia
  bancaria  e  creditizia  -  Violazione della competenza legislativa
  concorrente  regionale  nonche'  della  competenza  esclusiva dello
  Stato  in  materia  di  previdenza  sociale  -  Richiamo alla sent.
  n. 224/94.
- Legge della Regione Sardegna 22 aprile 2002, n. 7, art. 12.
- Costituzione, art. 117; d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, artt. 106 e
  159.
Enti  locali - Norme della Regione Sardegna in materia di controlli -
  Permanenza  transitoria  di  un controllo eventuale di legittimita'
  sugli  atti degli enti locali - Asserito contrasto con il principio
  costituzionale  di  equiordinazione  tra  Comuni  e  Regioni  e con
  l'abrogazione  di  tale  tipologia  di  controllo operata con legge
  costituzionale n. 3/2001.
- Legge  della  Regione Sardegna 22 aprile 2002, n. 7, art. 31, comma
  quarto.
- Costituzione, art. 114; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
  art. 9.
(GU n.36 del 11-9-2002 )
    Il  Governo  della Repubblica italiana, in persona del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale  dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12;
    Propone  impugnativa  per  illegittimita' costituzionale ai sensi
dell'art. 127 Cost.;
    Contro  la  Regione  Sardegna,  in  persona  del Presidente della
giunta  pro  tempore,  della legge regionale n. 7/2002 artt. 12 e 31,
quarto comma in base ai seguenti motivi.
    La legge e' illegittima per i seguenti motivi:
        1)  all'art. 12 prevedendo l'equiparazione degli intermediari
finanziari,   cui   e'   stata  affidata  la  gestione  delle  misure
agevolative  previste  dalla  normativa  regionale,  agli istituti di
credito,  si  pone  in contrasto con il d.lgs. n. 385 del 1 settembre
1993,  recante  il  testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria e
creditizia,  che riserva tale competenza allo Stato e, per esso, agli
organismi a cio' deputati.
    Piu'  in  particolare  rileva al riguardo l'art. 159 del predetto
decreto  legislativo  che  individua  puntualmente l'attivita' che le
regioni   a   statuto   speciale   possono   svolgere  in  materia  e
contemporaneamente  individua,  al comma 3, le norme inderogabili che
prevalgono  sulle  disposizioni  contrarie  gia'  emanate.  Tra  tali
articoli  inderogabili  rientra,  tra l'altro, l'individuazione delle
funzioni,  oltre che delle procedure, esercitabili dagli intermediari
finanziari,   iscritti   nell'apposito   elenco   speciale   previsto
dall'art.   106,  dopo  aver  esperito  la  specifica  procedura  ivi
prevista (Ministero tesoro, Banca d'Italia, UIC, Consab, etc.)
    A  cio'  aggiungasi  che  la  Corte  costituzionale, con sentenza
n. 224  del  26 maggio  1994,  oltre  a  sottolineare il carattere di
disciplina  direttamente  attuativa  di una direttiva comunitaria del
menzionato  testo  unico, ne sancisce il carattere di legge di grande
riforma economico-sociale.
    Sicche', concludendo sui ricorsi proposti dalle regioni a statuto
speciale  (Sardegna  e  Trentino  Alto  Adige) e Province autonome di
Trento   e   Bolzano,   dichiara  infondate  tutte  le  eccezioni  di
illegittimita'  costituzionale sollevate alla luce di alcuni principi
di  notevole portata innovativa che ritiene introdotti dal piu' volte
citatotesto  unico al fine di consentire la libera concorrenza tra le
imprese  bancarie  nell'ambito comunitario. Infatti, la sentenza, nel
ribadire  la  competenza  di tipo concorrente attribuita alle regioni
nella  materia  di  cui  trattasi,  il  cui esercizio, pertanto, deve
rispettare   i   limiti  derivanti  dai  principi  determinati  dalla
legislazione  della  Stato,  degli  obblighi  internazionali  e degli
interessi  nazionali,  afferma  che  comunque  tali  competenze  sono
suscettibili  di  operare  nella  misura  in cui i loro contenuti non
vengano  a contrastare con le discipline ed i limiti introdotti dalla
normazione  comunitaria  e  dalle  conseguenti  discipline attuative,
arrivando  a riconoscere la supremazia di queste ultime nei confronti
degli statuti regionali e relative norme di attuazione e quindi anche
nell'esercizio di potesta' legislativa esclusiva.
    Tutte  le considerazioni fin qui svolte valgono in generale anche
alla luce del nuovo titolo V della Costituzione che, all'art. 117, ne
fa  menzione  tra le materie di competenza concorrente delle regioni,
senza  contare  poi  la riserva alla competenza esclusiva dello Stato
contenuta alla lettera O) dal primo comma del medesimo articolo.
    Inoltre,  necessita  richiamare  anche  la  direttiva comunitaria
n. 647/89  concernente  il  coefficiente  di  solvibilita' degli enti
creditizi  che prevede una ponderazione differenziata per le garanzie
prestate  dagli  istituti finanziari di varia natura necessaria in un
mercato   bancario  comune  che  li  chiama  ad  entrare  in  diretta
concorrenza tra di loro.
    Infatti, l'adozione di norme comuni di solvibilita' sottoforma di
coefficiente  minimo  ha  come effetto di prevenire le distorsioni di
concorrenza e di rafforzare il sistema bancario comunitario;
        2)  l'art.  31,  quarto  comma,  prevedendo,  sia pure in via
transitoria,  nelle  more dell'approvazione di un apposito disegno di
legge, la permanenza di un controllo preventivo di legittimita' sugli
atti  degli  enti locali, anche se eventuale, oltretutto disciplinato
in  via  amministrativa,  si  pone  in contrasto con l'art. 114 della
Costituzione  che sancisce il principio di equiordinazione tra comuni
e regioni.
    Si  pone  altresi'  in  contrasto  con  il principio espresso dal
legislatore  della  cancellazione  di  tale  tipologia  di  controllo
concretizzatosi  con  l'abrogazione  dell'art. 130 della Costituzione
operata con la legge cotituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (art. 9).
Tale  principio,  sostenuto  dalla  dottrina  dominante, trova la sua
ratio  nell'esigenza  di  armonizzare,  nell'ambito  comunitario,  un
sistema  di controllo successivo economico-finanziario e di risultato
che  assicuri  il  rispetto  dei  parametri  e  degli obiettivi della
presenza nel contesto dell'Unione europea, nonche' uno snellimento ed
una velocizzazione dell'azione amministrativa attraverso il controllo
di gestione che ogni Stato membro e le autonomie territoriali possono
disciplinare in funzione della propria specificita'.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  a codesta ecc.ma Corte di dichiarare l'illegittimita'
costituzionale della legge indicata in epigrafe.
        Roma, addi' 19 giugno 2002
                L'Avvocato dello Stato: Massimo Mari
02C0685