N. 379 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 2002

Ordinanza  emessa  il  28  maggio  2002  dal tribunale di Taranto nel
procedimento penale a carico di Cardellicchio Angelo ed altri

Processo  penale  -  Procedimento per decreto penale - Nullita' della
  richiesta  del  decreto  di  condanna  e del decreto che dispone il
  giudizio,  in  mancanza  del previo invito all'indagato a comparire
  per  rendere  interrogatorio  - Mancata previsione - Ingiustificata
  disparita'  di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il
  rito  ordinario  Incidenza  sul  diritto  di  difesa e sui principi
  relativi   al   "giusto  processo"  -  Ritenuta  ininfluenza  della
  sopravvenuta  legge  16  dicembre  1999,  n. 479 - Riferimento alle
  ordinanze   della  Corte  costituzionale  nn.  432/1998,  325/1999,
  326/1999, 73/2000, 108/2000, 270/2000 e 374/2001.
- Cod. proc. pen. , artt. 459 e 460.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.36 del 11-9-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Nella persona del sottoscritto giudice;
    Decidendo  sull'eccezione  di  nullita'  del  decreto di giudizio
immediato  emesso  a  seguito  di  opposizione  a decreto  penale  di
condanna,  nonche' sulla questione di legittimita' costituzionale del
combinato  disposto  degli  artt. 464, 456 e 429 c.p.p., nei sensi di
cui  appresso,  sollevate dalle difese degli imputati all'udienza del
16 aprile 2002;
    Visto  il  parere  contrario  del  p.m.  e del difensore di parte
civile;
    Sciogliendo la riserva di cui alla predetta udienza del 16 aprile
2002;

                            O s s e r v a

    Per  esigenze  di  chiarezza va premesso, in punto di fatto, che,
nei  confronti  degli  attuali imputati Cardellicchio Angelo, Marrama
Bruno  e Fanelli Anna Maria, in data 8 novembre 1999 (quindi in epoca
precedente,  seppur di poco, sia alla data di entrata in vigore della
legge  costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999 e alla relativa legge
attuativa  contenuta nel d.l. 7 gennaio 2000 n. 2 convertito in legge
25  febbraio  2000  n. 35,  sia  alla data di entrata in vigore della
legge  16 dicembre 1999 n. 479, c.d. legge Carotti), il g.i.p. presso
l'allora  pretura circondariale di Taranto emetteva decreto penale di
condanna in relazione al reato di minaccia aggravata in concorso.
    A  seguito  di rituale e tempestiva opposizione proposta da parte
dei tre imputati, il g.i.p. emetteva decreto di citazione a giudizio,
in data 14 dicembre 2000.
    Dopo  vari rinvii preliminari per motivi di rito, all'udienza del
16   aprile   2002  il  difensore  dell'imputato  Cardellicchio  (con
argomentazioni  alle  quali  si  e'  associata la comune difesa degli
altri due imputati) ha eccepito:
        1)  la nullita' del suddetto decreto di citazione a giudizio,
perche'  non preceduto dalla comunicazione dell'avviso di conclusione
delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.;
        2)  nell'ipotesi  di  rigetto  ditale eccezione (praticamente
scontata  in virtu' dell'attuale disciplina positiva risultante dalle
attuali  norme  del  codice di rito), l'illegittimita' costituzionale
del  combinato  disposto  degli  artt.  464,  456  e  429 c.p.p., per
violazione  degli  artt. 3, 24 e 111, comma 3, Cost., "nella parte in
cui  non  prevedono che, a seguito della opposizione a decreto penale
di  condanna,  debba  essere  consentito  alla  persona  imputata  di
difendersi" (per citare dal verbale riassuntivo dell'udienza).
    Orbene, quanto alla prima eccezione, al fine di motivarne l'ovvio
rigetto  e'  sufficiente  richiamare  quanto  statuito da una recente
pronuncia  di  legittimita'  (che  ha  addirittura  qualificato  come
abnorme  un'ordinanza  del  g.i.p.  che,  rifiutando  l'emissione del
decreto  penale  in  tale tattispecie, aveva disposto la restituzione
degli  atti  al  p.m.), secondo cui una tale nullita', prevista dagli
artt. 416,  comma 1, e 552, comma 2, cod. proc. pen., rispettivamente
per  la  richiesta di rinvio a giudizio e per il decreto di citazione
diretta a giudizio, non puo' essere dichiarata ne' con riferimento al
decreto penale di condanna ne' con riguardo al decreto di citazione a
giudizio  emesso  a  seguito del relativo atto di opposizione, atteso
che  l'adempimento di cui all'art. 415-bis c.p.p. non e' previsto nel
caso  di  procedimento  per  decreto;  ne'  d'altra parte le suddette
ipotesi   di   nullita'  risultano  suscettibili  di  estensione  per
analogia,  atteso  il  principio  di  tassativita'  posto  in materia
dall'art. 177  cod.  proc.  pen. (v. Cass. Sez. 1, sent. 11282 del 21
dicembre  2000  -  21  marzo  2001,  riv. 218.579, ric. p.m. in proc.
Villa).
    Cio'  conduce allora necessariamente alla disamina della connessa
questione di legittimita' costituzionale delle norme interessate, per
meglio  svolgere  la  quale e' opportuno un breve excursus storico in
ordine ai piu' recenti pronunciamenti adottati in materia dalla Corte
costituzionale   e   dalla  Corte  di  cassazione,  anche  alla  luce
dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento.
    Va   infatti   rilevato   che,   con   tre   distinte   ordinanze
(nn. 432/1998,  325/1999  e  326/1999), la Corte costituzionale aveva
gia'   dichiarato  manifestamente  infondate  analoghe  questioni  di
legittimita'  -  sollevate per la ritenuta violazione degli artt. 3 e
24  della  Costituzione  - degli artt. 459 e seguenti c.p.p. anche in
relazione  agli artt. 555, comma 2, e 565, comma 2, c.p.p. (nel testo
precedente  alle  modifiche apportate dalla c.d. legge Carotti, sopra
citata),  nella  parte  in  cui  non  prevedevano  la  nullita' della
richiesta  di  decreto  penale  di  condanna e degli atti conseguenti
(decreto penale e decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice,
secondo   l'art. 565,   comma   2,   cod.   proc.   pen.,  a  seguito
dell'opposizione   dell'imputato)  allorche'  non  fossero  preceduti
dall'invito   alla   persona  sottoposta  a  indagini  preliminari  a
presentarsi  per rendere interrogatorio, a norma dell'art. 375, comma
3, cod. proc. pen.
    Va  ricordato  a tal proposito che tali questioni di legittimita'
venivano  sollevate  nel contesto normativo susseguente alla legge 16
luglio 1997, n. 234, che aveva introdotto tale previsione di nullita'
(nel  caso di omesso invito a presentarsi per rendere interrogatorio)
sia con riferimento alla richiesta del pubblico ministero di rinvio a
giudizio  nel procedimento dinanzi al tribunale o alla corte d'assise
(art. 416,  comma  1, cod. proc. pen.) che con riguardo al decreto di
citazione  a  giudizio emesso dal pubblico ministero nel procedimento
davanti  al  pretore  (art. 555,  comma  2, cod. proc. pen.), ma, per
l'appunto, non con riguardo al procedimento per decreto penale.
    La  Corte  costituzionale aveva pero' ritenuto costituzionalmente
legittima  tale  diversita' di disciplina, per un verso escludendo la
violazione del principio di uguaglianza (di cui all'art. 3 Cost.), in
ragione   della   specificita'   e  particolarita'  del  procedimento
monitorio, improntato a criteri di economia processuale e speditezza;
per  altro  verso  escludendo la violazione del diritto di difesa (di
cui   all'art. 24   Cost.),   in  ragione  della  evidenziata  natura
strumentale e provvisoria del decreto penale di condanna, costituente
una  decisione  meramente  preliminare e soggetta a opposizione, come
tale idonea quindi a consentire pur sempre l'esperimento dei mezzi di
difesa,  e con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari, sia pure
nel contesto "differito" del giudizio dibattimentale.
    Tale  triplice  pronuncia  dei  giudici delle leggi (emessa nelle
date del 23 dicembre 1998 e 16 luglio 1999) non aveva pero' sgombrato
il  campo  da  tutte  le possibili perplessita' circa la legittimita'
costituzionale delle norme di cui sopra, tanto che successivamente la
Corte  costituzionale  e' stata costretta a pronunciarsi nuovamente e
ripetutamente  (v. ord. nn. 73/2000, 108/2000, 270/2000, 374/2001) su
identiche  questioni  reiteratamente  sollevate  da  vari  giudici di
merito,  e sempre per la ritenuta violazione dei principi di cui agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
    In  queste  occasioni  peraltro  la Corte ha adottato altrettante
pronunce  meramente  interlocutorie,  restituendo  cioe'  gli atti ai
giudici   rimettenti,   onde  verificare  nuovamente  la  persistente
rilevanza  della  questione  alla luce delle modifiche apportate alle
norme  in  discorso  dalla  legge 16 dicembre 1999 n. 479, c.d. legge
Carotti.
    Com'e'  noto,  infatti,  per effetto di tale nuova disciplina, il
previo  invito  all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio
nell'ambito  delle  indagini  preliminari  non  costituisce  piu'  un
obbligo  incondizionato per il pubblico ministero, bensi' e' previsto
solo  in  seguito  a  una  specifica  richiesta in tal senso da parte
dell'indagato, cui deve essere comunicato l'"avviso della conclusione
delle indagini preliminari" (art. 415-bis cod. proc. pen., introdotto
dall'art. 17,  comma  2,  della  citata legge n. 479 del 1999); cosi'
che,   in   connessione   con   la   anzidetta  nuova  configurazione
dell'eventuale  contraddittorio tra pubblico ministero e indagato, e'
stata  conseguentemente  posta  dal  legislatore  una nuova e diversa
disciplina  circa  la nullita' degli atti di citazione a giudizio, in
caso  di omissione dell'avviso e del susseguente invito a presentarsi
(v.  in  particolare l'art. 416, comma 1, e l'art. 552, comma 2, cod.
proc. pen., quali modificati rispettivamente dall'art. 17, comma 3, e
dall'art. 44 della legge n. 479 del 1999).
    In  realta', pero', in astratto (e salvo quanto appresso si dira'
con   specifico  riguardo  al  caso  di  specie)  il  problema  della
legittimita'   costituzionale   della   complessiva   disciplina  del
procedimento  per decreto penale persiste (ad avviso del giudicante),
sia   pure   con   riferimento  al  suddetto  differente  adempimento
procedurale  (l'avviso  di  conclusione delle indagini preliminari ex
art. 415-bis  c.p.p.,  anziche'  - il solo - invito a presentarsi per
rendere interrogatorio ex art. 375, comma 3, c.p.p.).
    Ed invero tale nuovo adempimento continua ad essere previsto come
necessario  (pena  la  nullita',  rispettivamente, della richiesta di
rinvio  a  giudizio  o  del  decreto di citazione diretta a giudizio)
soltanto   con  riguardo  al  procedimento  ordinario  (collegiale  o
monocratico),  e non con riguardo al procedimento per decreto penale;
sicche'   occorre   verificare,  alla  luce  di  tale  mutato  quadro
normativo,   se   tale   diversita'  di  disciplina  possa  ritenersi
ragionevole e giustificata, nonche' - soprattutto - compatibile con i
principi  costituzionali  di  cui agli artt. 3, 24 e (per effetto ora
della  legge  costituzionale  n. 2  del  23  novembre 1999) 111 della
Costituzione.
    A  parere  di  questo  giudice, proprio le modifiche normative da
ultimo  citate (da un lato quelle contenute nella c.d. legge Carotti,
dall'altro  quelle  contenute  nella  citata legge costituzionale sul
c.d.  giusto  processo),  impongono quantomeno di dubitare fortemente
della  legittimita' costituzionale degli artt. 459 e ss. c.p.p., e di
sottoporre  conseguentemente  la questione allo scrutinio del giudice
delle leggi.
    A  ben  vedere,  infatti,  la  legge n. 479 del 16 dicembre 1999,
nell'introdurre  nel corpo del codice di rito l'art. 415-bis c.p.p. e
con  esso  tutti i relativi adempimenti, e nel sanzionare l'omissione
di  tali  adempimenti  con  la  nullita'  della richiesta di rinvio a
giudizio   o  del  decreto  di  citazione  diretta  nel  procedimento
monocratico,  ha  inteso  allargare  in  modo  piu' che significativo
l'ambito  di  tutela  del  diritto di difesa dell'indagato nella fase
delle  indagini  preliminari,  onde  consentire  a  quest'ultimo  non
soltanto  di  presentarsi  per  rendere  interrogatorio,  ma anche di
compiere   tutta  una  serie  di  piu'  ampie  attivita'  istruttorie
(presentare  memorie,  produrre  documenti, depositare documentazione
relativa  ad  atti  di  investigazione difensiva, chiedere al p.m. il
compimento   di  atti  di  indagine,  o  presentarsi  per  rilasciare
dichiarazioni,  oltre  che,  per l'appunto, onde essere sottoposto ad
interrogatorio);  in altre parole, quindi, il fine dichiarato di tale
intervento  normativo e' stato indiscutibilmente quello di consentire
alla persona sottoposta alle indagini di esplicare il proprio diritto
alla  difesa  nel  modo  piu'  ampio  possibile gia' nella fase delle
indagini  preliminari,  e cio' allo scopo di permettergli di ottenere
un'archiviazione  ed  evitare quindi, ove possibile, il peggioramento
della propria posizione processuale consistente nell'assunzione della
qualita'  di  imputato  (attraverso  gli  atti  processuali  elencati
nell'art. 60 c.p.p.
    Ma,  come  si  accennava,  tale intervento normativo a livello di
legge  ordinaria  ha  fatto  cronologicamente  seguito a una ben piu'
importante  modifica  a  livello  di legge costituzionale (i due atti
normativi   partecipando  peraltro  della  medesima  ratio,  come  e'
ampiamente  dimostrato dai relativi, e coevi, lavori preparatori): la
legge  n. 2  del  23 novembre 1999, infatti, ha modificato l'art. 111
della Costituzione con l'inserimento dei nuovi commi 1, 2, 3, 4 e 5 e
la  "costituzionalizzazione" dei principi sul c.d. "giusto processo",
e  in particolare con l'introduzione, nel comma terzo, primo periodo,
del  nuovo art. 111, di una previsione che, a parere dello scrivente,
risulta di decisiva importanza ai fini della disamina della questione
di legittimita' costituzionale di cui si discute.
    Tale norma invero prevede, com'e' noto, che "Nel processo penale,
la  legge  assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu'
breve  tempo  possibile,  informata riservatamente della natura e dei
motivi  dell'accusa  elevata a suo carico, disponga del tempo e delle
condizioni  necessari  per  preparare  la difesa"; ed e' parso sin da
subito  evidente  a  tutti  i  commentatori  come  tale previsione si
riferisca  (ad  onta  del  riferimento  poco  tecnico ed impreciso al
"processo"   anziche'   al   "procedimento"  penale)  anche  ed  anzi
soprattutto  -  se  non  esclusivamente  -  alla  fase delle indagini
preliminari,  come  e'  testimoniato dal richiamo alla necessita' che
l'informativa   in   ordine   alla  contestazione  elevata  a  carico
dell'accusato  sia inoltrata "nel piu' breve tempo possibile", e come
e' confermato altresi' dalla espressa specificazione della necessita'
che  tale  informativa  venga  inoltrata  "riservatamente", posto che
evidentemente tale requisito non e' soddisfatto (nell'attuale sistema
del  codice  di  rito,  che ha costituito il sostrato storico di tale
modifica  costituzionale)  da  atti  quali  il  decreto  di citazione
diretta a giudizio o la richiesta di rinvio a giudizio che, in quanto
intervenuti  a  chiusura  delle  indagini  preliminari, non sono piu'
coperti  dal  segreto  (v.  art. 329,  comma 1, c.p.p.), cosi' che e'
consentita la pubblicazione del loro contenuto (v. art. 114, comma 7,
c.p.p.),  dunque senza alcuna "riservatezza" a garanzia della persona
accusata.
    Pare  insomma  di  poter  concludere  che, a seguito dei suddetti
recenti  interventi  normativi (di legge ordinaria e costituzionale),
il   nostro   sistema  processuale  penale  ha  ormai  registrato  la
"costituzionalizzazione"  di  un  principio  basilare, attinente alle
garanzie del "giusto processo" e del diritto di difesa dell'indagato:
e  cioe'  che  quest'ultimo  deve  essere informato dell'accusa a suo
carico  "riservatamente"  e  "nel  piu'  breve  tempo  possibile", ma
soprattutto, prima della conclusione delle indagini preliminari, onde
consentirgli  di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per
preparare  la  difesa,  e  al fine precipuo di espletare tutte le sue
possibili  difese  gia'  nella  fase  delle  indagini,  onde ottenere
eventualmente   l'archiviazione,  anziche'  il  peggioramento,  della
propria  posizione processuale (conseguente all'attribuzione, con gli
atti  introduttivi  dell'udienza  preliminare  o  del  procedimento a
citazione diretta, della qualita' di "imputato").
    Ed  allora,  alla  stregua  di  tale  mutato  sistema normativo e
costituzionale,  pare  senz'altro  tutt'altro  che peregrino dubitare
della    legittimita'   costituzionale   della   attuale   disciplina
processuale  circa  il  procedimento  per  decreto  penale,  che, non
prevedendo  come  necessario  (a differenza di quanto previsto per il
procedimento  ordinario)  il  previo  avviso  della conclusione delle
indagini  preliminari,  non  consente  in  alcun modo all'indagato di
espletare le proprie difese nella fase delle indagini, e costringe il
medesimo  a  subire  l'attribuzione  della  qualita' di imputato (con
l'emissione  del  decreto  penale,  che  fra l'altro, si badi, e' pur
sempre  un  decreto  di  condanna,  sia pur passibile di opposizione)
senza  avere  alcuna  possibilita'  di  difendersi (ovviamente, lo si
ribadisce, entro quella fase).
    Tale  disciplina  non  pare  compatibile  con  il citato precetto
dell'art. 111,  comma 3, Cost., posto che, per l'appunto, in tal caso
la  persona accusata viene informata della contestazione a suo carico
solamente  col decreto penale, che e' un atto emesso a chiusura delle
indagini preliminari e quindi di per se' non piu' coperto dal segreto
(quindi  a  prescindere  dall'avvenuta  conoscenza dell'interessato),
sicche'  non  v'e' la garanzia costituzionale della "riservatezza"; e
inoltre, trattasi per l'appunto di un atto che interviene solamente a
chiusura  delle  indagini  preliminari, cosi' che non pare certamente
realizzata  l'esigenza  costituzionalmente tutelata che l'informativa
all'indagato  circa  il contenuto dell'accusa avvenga "nel piu' breve
tempo  possibile"; e infine, come gia' accennato, trattasi di un atto
che preclude in radice qualsiasi possibilita' di difesa entro la fase
delle   indagini,   e   quindi  qualunque  possibilita'  di  ottenere
(eventualmente) l'archiviazione del procedimento.
    Tali  rilievi  conducono  -  a modesto parere dello scrivente - a
ritenere superata l'argomentazione (gia' illustrata in precedenza: v.
sopra,   in  riferimento  alle  ordinanze  nn. 432/1998,  325/1999  e
326/1999)  con  la  quale  la  Corte  costituzionale  ha  in  passato
disatteso  analoga eccezione di illegittimita' (e cioe' che la tutela
del  diritto  di  difesa  dell'indagato, di cui all'art. 24 Cost., e'
comunque  assicurata, nel procedimento per decreto penale, attraverso
il  contraddittorio  "differito"  alla  fase del dibattimento, che si
instaura  attraverso  l'atto di opposizione dell'interessato); e cio'
perche'  la  "assolutezza"  del  livello di tutela costituzionale del
diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini (e sin dalla
fase delle indagini, si badi), ora realizzata in modo cosi' pregnante
attraverso  il  combinato  disposto  degli  artt. 24  e 111, comma 3,
Cost., mal si concilia con un procedimento siffatto, in cui la tutela
di  tali  diritti non e' assicurata nella fase delle indagini ma, per
l'appunto,   "differita"   ad  un  contesto  dibattimentale  soltanto
eventuale.
    Parimenti  pare  al  giudicante  di  dover  ribadire,  ed anzi di
rafforzare,  le  ragioni  (gia' in passato esposte in altre ordinanze
dei  giudici  di  merito, che avevano sollevato analoga questione) di
paventato   contrasto   di   tale   disciplina  anche  col  parametro
costituzionale  di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost.: anche in tal
caso  paiono  infatti superate le argomentazioni svolte in precedenti
ordinanze di rigetto dei giudici delle leggi - e cioe' che il diverso
trattamento  rispetto  al procedimento ordinario si giustifica con le
peculiari  caratteristiche  di speditezza ed economia processuale del
procedimento   monitorio   -,   atteso   che   la   gia'  evidenziata
"assolutezza"  del  diritto  di  difesa  dell'indagato sin dalla fase
delle  indagini  induce  a  ritenere quest'ultima esigenza senz'altro
primaria   e   preponderante,  rispetto  a  obiettivi  di  deflazione
processuale  che  paiono  cedevoli  e di rango minore, nella scala di
valori  della  nostra  Carta  costituzionale  (oltre che di effettiva
realizzazione quantomeno dubbia, come si dira' fra un attimo).
    In  tale contesto normativo, quindi, la diversita' di trattamento
tra  indagati in identica posizione procedimentale (quelli sottoposti
a  procedimento  ordinario,  che  beneficiano  del  previo  avviso di
conclusione  delle  indagini,  e quelli sottoposti a procedimento per
decreto,   che   risultano   privati  di  tale  garanzia  e  di  tale
possibilita'   di  difesa)  appare  priva  di  valida  e  ragionevole
giustificazione,   ove   si   consideri   fra   l'altro   a)  che  la
giustificazione  addotta  dalla Consulta nelle precedenti pronunce, e
teste'  citata  (quella  relativa  cioe'  ai  vantaggi  in termini di
economia  processuale), appare estremamente aleatoria ed evanescente,
posto  che,  per  converso,  l'estensione  della  previsione circa il
previo  avviso  di  conclusione  delle indagini anche al procedimento
monitorio   consentirebbe  sovente  a  molti  indagati  di  espletare
efficacemente   e   nel   modo  piu'  ampio  le  proprie  difese,  ed
eventualmente  di  ottenere  l'archiviazione, cosi' realizzandosi per
davvero, e su ampia scala, un indubbio risparmio di inutili attivita'
processuali;  e  b)  che  la diversa scelta del rito (ordinario o per
decreto)  e'  oggi  rimessa esclusivamente alla incontrollabile e del
tutto   discrezionale   determinazione   della  controparte  (benche'
pubblica)  del  procedimento, ossia del pubblico ministero, senza che
l'indagato abbia alcuna possibilita' di interloquire in merito.
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale  delle  norme  in
discorso  va  dunque  sollevata perche' non manifestamente infondata,
nella  sostanza;  va  soltanto  precisato, peraltro, che un diverso e
contrario  giudizio  (e cioe' di manifesta infondatezza) va riservato
alla  questione  cosi' come proposta dalla difesa degli imputati, sia
perche'  formulata  in  termini  estremamente  generici  e  come tali
senz'altro  inaccoglibili  dalla Corte costituzionale (si ricorda che
viene   denunciata   l'illegittimita'  costituzionale  del  combinato
disposto  degli  artt.  464,  456  e 429 c.p.p., per violazione degli
artt. 3,  24 e 111, comma 3, Cost., "nella parte in cui non prevedono
che,  a seguito della opposizione a decreto penale di condanna, debba
essere  consentito  alla  persona imputata di difendersi", per citare
dal verbale riassuntivo dell'udienza), sia soprattutto perche' in tal
modo  la difesa sollecita una pronuncia additiva che avrebbe riguardo
alla  eventuale  nullita'  non del decreto penale di condanna o della
relativa  richiesta  del  p.m. - come dovuto alla stregua di tutte le
osservazioni  teoriche  sinora  svolte  -  ma  dell'atto  processuale
successivo,  ossia  del  decreto  di  citazione  a  giudizio emesso a
seguito dell'atto di opposizione dell'interessato; con la conseguenza
che  un'eventuale pronuncia di accoglimento, cioe' di declaratoria di
incostituzionalita' (e quindi di completa parificazione, sotto questo
aspetto,  del  procedimento  per  decreto al procedimento ordinario),
potrebbe   consistere   esclusivamente  nell'incongruo  risultato  di
prevedere,  a  pena  di  nullita',  che il decreto di citazione debba
essere  preceduto  dal  (previo) avviso di conclusione delle indagini
(!),  laddove,  proprio  in  virtu' della gia' avvenuta emissione del
decreto  penale,  le indagini sono gia' concluse; e con l'ulteriore e
inaccettabile  risultato  non  di  parificare  le  scansioni  dei due
procedimenti,   ma   di   creare   un   nuovo   e  singolare  modello
procedimentale sui generis.
    In  questo  senso paiono invero perfettamente condivisibili, e di
persistente   validita'   anche   con  riguardo  alla  questione  qui
considerata,  le  argomentazioni  svolte  nell'ordinanza  della Corte
costituzionale  n. 325/1999, che aveva gia' dichiarato manifestamente
infondata  analoga  questione, sollevata con riferimento alla mancata
previsione  di  nullita' del decreto di citazione a giudizio emesso a
seguito  di  opposizione  a  decreto  penale  di condanna, in caso di
omissione   dell'invito  a  presentarsi  per  rendere  interrogatorio
(fattispecie  di nullita' prevista invece, all'epoca, con riferimento
al  decreto  di  citazione  diretta  a  giudizio  emesso dal p.m. nel
procedimento  monocratico,  e con riguardo alla richiesta di rinvio a
giudizio  dello  stesso  p.m.  nel  procedimento dinanzi al tribunale
collegiale);   in   quella  circostanza  infatti  la  Consulta  aveva
disatteso  le  argomentazioni  dei  giudici  rimettenti in base ad un
duplice motivo:
        a)  per  un  verso, rilevando la eterogeneita' degli atti che
quella  tesi  aveva posto in comparazione, evidenziando cioe' come la
stessa  pretendesse  di  estendere  automaticamente  la previsione di
nullita'  contemplata  con  riguardo  ad  atti tipici del p.m. (i due
sopra citati), ad un atto del giudice (il decreto emesso ex art. 565,
comma 2, c.p.p., nel testo allora vigente), cosi' ponendo a raffronto
atti   processuali   tra  loro  diversi  per  natura  e  collocazione
procedimentale e come tali non omologabili;
        b)  per  altro  verso,  rimarcando  soprattutto  "gli effetti
distorsivi"  che  si  sarebbero  prodotti nel sistema processuale, in
caso  di  accoglimento  della  tesi dei giudici rimettenti, giacche',
lungi  dal  riportare  a  unita'  la  disciplina dei diversi riti, la
prescrizione  del  previo  invito  a  presentarsi, come condizione di
validita'  del decreto che dispone il giudizio nel rito pretorile una
volta  esercitata  l'azione  penale,  avrebbe  comportato  "l'atipica
collocazione   di   un   atto,  proprio  della  fase  delle  indagini
preliminari,  nell'ambito  di  una  fase  del giudizio" (apertasi per
l'appunto proprio con l'emissione del decreto penale di condanna).
    Come  gia' accennato, tali argomentazioni dei giudici delle leggi
conservano in effetti la loro piena validita' anche con riguardo alla
questione  qui  considerata  (tenuto  conto che e' mutato soltanto il
parametro  processuale  di riferimento, costituito ora dall'avviso di
conclusione   delle  indagini  preliminari,  anziche'  dall'invito  a
presentarsi  per rendere interrogatorio): in particolare pare tuttora
convincente    ed   insuperabile   l'obiezione   sub   b),   giacche'
l'accoglimento della questione di legittimita' per come formulata nel
caso concreto dalla difesa (e ove pure si voglia sorvolare sulla gia'
evidenziata  genericita'  della  sua  prospettazione),  comporterebbe
l'introduzione  della previsione, a pena di nullita', che l'emissione
del  decreto  di  citazione  a  giudizio,  a seguito di opposizione a
decreto  penale  di  condanna,  venga  preceduta  dalla comunicazione
dell'avviso di conclusione delle indagini (evidentemente con tutte le
relative  e  connesse facolta), cosi' realizzandosi per l'appunto non
la  parificazione  di  situazioni procedimentali gia' esistenti e tra
loro simili, ma addirittura la creazione di un modello procedimentale
del   tutto   nuovo   e   peculiare,   caratterizzato  dalla  atipica
collocazione   di   un   atto,  proprio  della  fase  delle  indagini
preliminari,  nell'ambito  della fase del giudizio (gia' apertasi con
l'emissione del decreto penale di condanna).
    Se  dunque  la  questione di legittimita' costituzionale per come
sollevata  dalla  difesa  va dichiarata manifestamente infondata, per
converso   ritiene   questo   giudice,   sulla  scorta  di  tutte  le
argomentazioni  ampiamente  esposte  in precedenza e alle quali si fa
richiamo,  di  sollevare  d'ufficio  analoga  questione, con riguardo
pero'  agli  artt. 459 e 460 c.p.p., nella parte cui non prevedono la
nullita'  della richiesta di decreto penale del p.m. e del successivo
decreto  penale  del  g.i.p.,  in  caso  di  omissione dell'avviso di
conclusione   delle   indagini   preliminari,  ovvero  dell'invito  a
presentarsi  per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma
3,  c.p.p.,  qualora  la  persona  sottoposta  alle indagini lo abbia
richiesto  entro  il  termine  di  cui  al  comma 3 del medesimo art.
415-bis;  e  cio'  per  contrasto  con  gli  artt. 3,  24 e 111 della
Costituzione,   in   virtu'   di  tutte  le  ragioni  precedentemente
illustrate.
    Per  quanto  attiene  infine  al  requisito della rilevanza della
questione nel presente processo, premessa l'ovvia osservazione che la
soluzione  della  stessa  assume evidentemente decisiva importanza ai
fin della prosecuzione o meno del procedimento (giacche' un'eventuale
declaratoria  di  incostituzionalita'  comporterebbe l'obbligo per il
giudicante di dichiarare la nullita' del decreto penale di condanna e
disporre dunque la restituzione degli atti al pubblico ministero), e'
necessario  altresi'  sottolineare  piu'  in  particolare  che  a tal
proposito  non pare assumere rilievo la circostanza, gia' evidenziata
in  premessa,  che  nel  caso  di  specie il decreto penale sia stato
emesso in data 8 novembre 1999, quindi in epoca precedente, seppur di
poco,  sia  alla data di entrata in vigore della legge costituzionale
n. 2  del  23  novembre  1999 e alla relativa legge attuativa urgente
contenuta  nel  d.l.  7  gennaio  2000,  n. 2, convertito in legge 25
febbraio  2000, n. 35, sia alla data di entrata in vigore della legge
16 dicembre 1999 n. 479, c.d. legge Carotti.
    Sotto  il primo profilo, infatti, e cioe' con riguardo alla legge
costituzionale  sul  "giusto  processo"  che ha modificato l'art. 111
Cost.,  giova  rilevare  innanzitutto  che  la  presente questione di
legittimita'  costituzionale  viene  sollevata  anche con riguardo ad
altri  principi della Carta fondamentale (artt. 3 e 24 Cost.) rimasti
immutati  e  non  attinti  modifica  alcuna,  e che, in ogni caso, la
citata  disciplina  attuativa  urgente  contenuta  nel d.l. 2/2000 ha
espressamente  previsto la immediata applicazione dei principi di cui
al  nuovo  art. 111  Cost.  a  tutti i procedimenti in corso; sicche'
anche  con  riguardo  al  presente  procedimento (che era in corso al
momento  dell'entrata  in  vigore  di  tale  disciplina) occorre fare
immediata   e   incondizionata   applicazione   dei   nuovi  precetti
costituzionali   di   cui   all'art. 111,   e  verificare  quindi  la
compatibilita'  con  gli  stessi  dell'attuale modello procedimentale
previsto  per  il particolare procedimento per decreto penale, di cui
agli artt. 459 e ss. c.p.p.
    Sotto  il  secondo  profilo,  poi,  similmente  non pare assumere
rilievo, a modesto parere dello scrivente (e comunque la questione va
posta  all'attenzione  e alla autorevole valutazione della Corte), la
circostanza  che nel caso di specie, alla data in cui venne emesso il
decreto penale di condanna (8 novembre 1999, come gia' rilevato), non
era ancora previsto dal codice di rito (e si badi, in assoluto, cioe'
neppure  per  il  procedimento  ordinario)  l'adempimento consistente
nella   comunicazione   dell'avviso  di  conclusione  delle  indagini
preliminari,  di  cui  all'art. 415-bis  c.p.p.  (che  sarebbe  stato
introdotto  nel  codice di procedura penale soltanto successivamente,
con la legge n. 479 del 16 dicembre 1999).
    Cio'  in  primo  luogo  perche', a ben vedere, e come evidenziato
dalla stessa Corte costituzionale nelle citate ordinanze nn. 73/2000,
108/2000, 270/2000, 374/2001 (con le quali e' stata all'uopo disposta
per  l'appunto  la restituzione degli atti ai giudici rimettenti), la
rilevanza  della  questione  di  legittimita'  di  cui  si discute va
valutata  con  riguardo  all'assetto  normativo attuale del codice di
rito,  per  come  risultante  dalle  modifiche apportate dalla citata
legge n. 479 del 1999.
    In   secondo   luogo,   perche'  la  fattispecie  in  esame  pare
sostanzialmente  assimilabile,  sotto tale profilo, a situazioni gia'
in passato esaminate dal giudice delle leggi in occasione di pronunce
di   illegittimita'  costituzionale  -  come  tali  aventi  efficacia
invalidante ex tunc -, allorquando e' stato poi chiarito, anche dalla
giurisprudenza di legittimita', che non assume rilievo la circostanza
che  un  eventuale  omissione  procedurale  attenga ad un adempimento
all'epoca  non  previsto  come normativamente necessario, dovendo per
converso  applicarsi  la  nuova  disciplina  costituzionale  anche ai
procedimenti  in  corso,  con  l'unico  limite  delle c.d. situazioni
giuridiche "esaurite"(v. in tal senso ad es. Cass. SS.UU. sent. 00003
del  28  gennaio  1998  -  8 aprile 1998, riv. 210.258, ric. Budini e
altri,  con  riferimento agli effetti nei procedimenti in corso della
declaratoria  di incostituzionalita' degli artt. 294 e 302 c.p.p.); e
nel  caso  concreto si e' in presenza per l'appunto di una situazione
giuridica  "non  esaurita", giacche', come gia' rilevato in premessa,
il  processo  trovasi  ancora nella fase delle questioni preliminari,
sicche'  sussiste  la  possibilita' per la difesa degli imputati (che
infatti  se ne e' avvalsa) di eccepire la nullita' del decreto penale
di  condanna  e  di  sollevare  la connessa questione di legittimita'
costituzionale (mentre, se il processo fosse gia' in fase istruttoria
e  se dunque fosse ormai preclusa la proposizione di simili questioni
di  nullita',  la  relativa situazione processuale dovrebbe ritenersi
probabilmente ormai consolidata ed insuscettibile di modificazione).
    In   ogni  caso,  come  gia'  sottolineato  in  precedenza,  pare
opportuno   che  anche  su  tale  aspetto,  attinente  alla  concreta
rilevanza  della questione proposta, venga a pronunciarsi, con parere
motivato ed autorevole, la Corte adita.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 416, comma 1, 552, comma 2, e 177 c.p.p.;
    Rigetta  l'eccezione  di  nullita'  del  decreto  di  citazione a
giudizio, di cui in epigrafe;
    Visti gli artt. 23 e 24 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara   manifestamente   infondata,   nei   sensi  di  cui  in
motivazione,   la   questione   di  legittimita'  costituzionale  del
combinato disposto degli artt. 464, 456 e 429 c.p.p., sollevata dalla
difesa  degli  imputati per violazione degli artt. 3, 24 e 111, comma
3,  Cost.,  "nella  parte  in  cui non prevedono che, a seguito della
opposizione  a  decreto  penale  di condanna, debba essere consentito
alla persona imputata di difendersi";
    Dichiara  d'ufficio  non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale,  per violazione degli artt. 3, 24 e 111
della  Costituzione,  degli art. 459 e 460 c.p.p., nella parte in cui
non prevedono la nullita' della richiesta di decreto penale del p.m.,
e  del  successivo  decreto  penale  del g.i.p., in caso di omissione
dell'avviso   di   conclusione  delle  indagini  preliminari,  ovvero
dell'invito   a  presentarsi  per  rendere  interrogatorio  ai  sensi
dell'art. 375,  comma  3,  c.p.p., qualora la persona sottoposta alle
indagini  lo  abbia  richiesto entro il termine di cui al comma 3 del
medesimo art. 415-bis.
    Ordina   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
costituzionale,  e  dispone la sospensione del procedimento, ai sensi
dell'art.  23,  comma  2,  legge  11  marzo  1953  n. 87; dichiara la
conseguente sospensione dei termini di prescrizione del reato per cui
si procede, ai sensi dell'art. 159, comma 1, c.p.p.
    Manda alla cancelleria per le comunicazioni e notificazioni e gli
ulteriori  adempimenti  di rito, e segnatamente per la notifica della
presente  ordinanza  alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Taranto, addi' 28 maggio 2002
                        Il giudice: Carriere
02C0845