N. 379 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 2002
Ordinanza emessa il 28 maggio 2002 dal tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di Cardellicchio Angelo ed altri Processo penale - Procedimento per decreto penale - Nullita' della richiesta del decreto di condanna e del decreto che dispone il giudizio, in mancanza del previo invito all'indagato a comparire per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il rito ordinario Incidenza sul diritto di difesa e sui principi relativi al "giusto processo" - Ritenuta ininfluenza della sopravvenuta legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Riferimento alle ordinanze della Corte costituzionale nn. 432/1998, 325/1999, 326/1999, 73/2000, 108/2000, 270/2000 e 374/2001. - Cod. proc. pen. , artt. 459 e 460. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.36 del 11-9-2002 )
IL TRIBUNALE
Nella persona del sottoscritto giudice;
Decidendo sull'eccezione di nullita' del decreto di giudizio
immediato emesso a seguito di opposizione a decreto penale di
condanna, nonche' sulla questione di legittimita' costituzionale del
combinato disposto degli artt. 464, 456 e 429 c.p.p., nei sensi di
cui appresso, sollevate dalle difese degli imputati all'udienza del
16 aprile 2002;
Visto il parere contrario del p.m. e del difensore di parte
civile;
Sciogliendo la riserva di cui alla predetta udienza del 16 aprile
2002;
O s s e r v a
Per esigenze di chiarezza va premesso, in punto di fatto, che,
nei confronti degli attuali imputati Cardellicchio Angelo, Marrama
Bruno e Fanelli Anna Maria, in data 8 novembre 1999 (quindi in epoca
precedente, seppur di poco, sia alla data di entrata in vigore della
legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999 e alla relativa legge
attuativa contenuta nel d.l. 7 gennaio 2000 n. 2 convertito in legge
25 febbraio 2000 n. 35, sia alla data di entrata in vigore della
legge 16 dicembre 1999 n. 479, c.d. legge Carotti), il g.i.p. presso
l'allora pretura circondariale di Taranto emetteva decreto penale di
condanna in relazione al reato di minaccia aggravata in concorso.
A seguito di rituale e tempestiva opposizione proposta da parte
dei tre imputati, il g.i.p. emetteva decreto di citazione a giudizio,
in data 14 dicembre 2000.
Dopo vari rinvii preliminari per motivi di rito, all'udienza del
16 aprile 2002 il difensore dell'imputato Cardellicchio (con
argomentazioni alle quali si e' associata la comune difesa degli
altri due imputati) ha eccepito:
1) la nullita' del suddetto decreto di citazione a giudizio,
perche' non preceduto dalla comunicazione dell'avviso di conclusione
delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.;
2) nell'ipotesi di rigetto ditale eccezione (praticamente
scontata in virtu' dell'attuale disciplina positiva risultante dalle
attuali norme del codice di rito), l'illegittimita' costituzionale
del combinato disposto degli artt. 464, 456 e 429 c.p.p., per
violazione degli artt. 3, 24 e 111, comma 3, Cost., "nella parte in
cui non prevedono che, a seguito della opposizione a decreto penale
di condanna, debba essere consentito alla persona imputata di
difendersi" (per citare dal verbale riassuntivo dell'udienza).
Orbene, quanto alla prima eccezione, al fine di motivarne l'ovvio
rigetto e' sufficiente richiamare quanto statuito da una recente
pronuncia di legittimita' (che ha addirittura qualificato come
abnorme un'ordinanza del g.i.p. che, rifiutando l'emissione del
decreto penale in tale tattispecie, aveva disposto la restituzione
degli atti al p.m.), secondo cui una tale nullita', prevista dagli
artt. 416, comma 1, e 552, comma 2, cod. proc. pen., rispettivamente
per la richiesta di rinvio a giudizio e per il decreto di citazione
diretta a giudizio, non puo' essere dichiarata ne' con riferimento al
decreto penale di condanna ne' con riguardo al decreto di citazione a
giudizio emesso a seguito del relativo atto di opposizione, atteso
che l'adempimento di cui all'art. 415-bis c.p.p. non e' previsto nel
caso di procedimento per decreto; ne' d'altra parte le suddette
ipotesi di nullita' risultano suscettibili di estensione per
analogia, atteso il principio di tassativita' posto in materia
dall'art. 177 cod. proc. pen. (v. Cass. Sez. 1, sent. 11282 del 21
dicembre 2000 - 21 marzo 2001, riv. 218.579, ric. p.m. in proc.
Villa).
Cio' conduce allora necessariamente alla disamina della connessa
questione di legittimita' costituzionale delle norme interessate, per
meglio svolgere la quale e' opportuno un breve excursus storico in
ordine ai piu' recenti pronunciamenti adottati in materia dalla Corte
costituzionale e dalla Corte di cassazione, anche alla luce
dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento.
Va infatti rilevato che, con tre distinte ordinanze
(nn. 432/1998, 325/1999 e 326/1999), la Corte costituzionale aveva
gia' dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni di
legittimita' - sollevate per la ritenuta violazione degli artt. 3 e
24 della Costituzione - degli artt. 459 e seguenti c.p.p. anche in
relazione agli artt. 555, comma 2, e 565, comma 2, c.p.p. (nel testo
precedente alle modifiche apportate dalla c.d. legge Carotti, sopra
citata), nella parte in cui non prevedevano la nullita' della
richiesta di decreto penale di condanna e degli atti conseguenti
(decreto penale e decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice,
secondo l'art. 565, comma 2, cod. proc. pen., a seguito
dell'opposizione dell'imputato) allorche' non fossero preceduti
dall'invito alla persona sottoposta a indagini preliminari a
presentarsi per rendere interrogatorio, a norma dell'art. 375, comma
3, cod. proc. pen.
Va ricordato a tal proposito che tali questioni di legittimita'
venivano sollevate nel contesto normativo susseguente alla legge 16
luglio 1997, n. 234, che aveva introdotto tale previsione di nullita'
(nel caso di omesso invito a presentarsi per rendere interrogatorio)
sia con riferimento alla richiesta del pubblico ministero di rinvio a
giudizio nel procedimento dinanzi al tribunale o alla corte d'assise
(art. 416, comma 1, cod. proc. pen.) che con riguardo al decreto di
citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero nel procedimento
davanti al pretore (art. 555, comma 2, cod. proc. pen.), ma, per
l'appunto, non con riguardo al procedimento per decreto penale.
La Corte costituzionale aveva pero' ritenuto costituzionalmente
legittima tale diversita' di disciplina, per un verso escludendo la
violazione del principio di uguaglianza (di cui all'art. 3 Cost.), in
ragione della specificita' e particolarita' del procedimento
monitorio, improntato a criteri di economia processuale e speditezza;
per altro verso escludendo la violazione del diritto di difesa (di
cui all'art. 24 Cost.), in ragione della evidenziata natura
strumentale e provvisoria del decreto penale di condanna, costituente
una decisione meramente preliminare e soggetta a opposizione, come
tale idonea quindi a consentire pur sempre l'esperimento dei mezzi di
difesa, e con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari, sia pure
nel contesto "differito" del giudizio dibattimentale.
Tale triplice pronuncia dei giudici delle leggi (emessa nelle
date del 23 dicembre 1998 e 16 luglio 1999) non aveva pero' sgombrato
il campo da tutte le possibili perplessita' circa la legittimita'
costituzionale delle norme di cui sopra, tanto che successivamente la
Corte costituzionale e' stata costretta a pronunciarsi nuovamente e
ripetutamente (v. ord. nn. 73/2000, 108/2000, 270/2000, 374/2001) su
identiche questioni reiteratamente sollevate da vari giudici di
merito, e sempre per la ritenuta violazione dei principi di cui agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
In queste occasioni peraltro la Corte ha adottato altrettante
pronunce meramente interlocutorie, restituendo cioe' gli atti ai
giudici rimettenti, onde verificare nuovamente la persistente
rilevanza della questione alla luce delle modifiche apportate alle
norme in discorso dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, c.d. legge
Carotti.
Com'e' noto, infatti, per effetto di tale nuova disciplina, il
previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio
nell'ambito delle indagini preliminari non costituisce piu' un
obbligo incondizionato per il pubblico ministero, bensi' e' previsto
solo in seguito a una specifica richiesta in tal senso da parte
dell'indagato, cui deve essere comunicato l'"avviso della conclusione
delle indagini preliminari" (art. 415-bis cod. proc. pen., introdotto
dall'art. 17, comma 2, della citata legge n. 479 del 1999); cosi'
che, in connessione con la anzidetta nuova configurazione
dell'eventuale contraddittorio tra pubblico ministero e indagato, e'
stata conseguentemente posta dal legislatore una nuova e diversa
disciplina circa la nullita' degli atti di citazione a giudizio, in
caso di omissione dell'avviso e del susseguente invito a presentarsi
(v. in particolare l'art. 416, comma 1, e l'art. 552, comma 2, cod.
proc. pen., quali modificati rispettivamente dall'art. 17, comma 3, e
dall'art. 44 della legge n. 479 del 1999).
In realta', pero', in astratto (e salvo quanto appresso si dira'
con specifico riguardo al caso di specie) il problema della
legittimita' costituzionale della complessiva disciplina del
procedimento per decreto penale persiste (ad avviso del giudicante),
sia pure con riferimento al suddetto differente adempimento
procedurale (l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex
art. 415-bis c.p.p., anziche' - il solo - invito a presentarsi per
rendere interrogatorio ex art. 375, comma 3, c.p.p.).
Ed invero tale nuovo adempimento continua ad essere previsto come
necessario (pena la nullita', rispettivamente, della richiesta di
rinvio a giudizio o del decreto di citazione diretta a giudizio)
soltanto con riguardo al procedimento ordinario (collegiale o
monocratico), e non con riguardo al procedimento per decreto penale;
sicche' occorre verificare, alla luce di tale mutato quadro
normativo, se tale diversita' di disciplina possa ritenersi
ragionevole e giustificata, nonche' - soprattutto - compatibile con i
principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e (per effetto ora
della legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999) 111 della
Costituzione.
A parere di questo giudice, proprio le modifiche normative da
ultimo citate (da un lato quelle contenute nella c.d. legge Carotti,
dall'altro quelle contenute nella citata legge costituzionale sul
c.d. giusto processo), impongono quantomeno di dubitare fortemente
della legittimita' costituzionale degli artt. 459 e ss. c.p.p., e di
sottoporre conseguentemente la questione allo scrutinio del giudice
delle leggi.
A ben vedere, infatti, la legge n. 479 del 16 dicembre 1999,
nell'introdurre nel corpo del codice di rito l'art. 415-bis c.p.p. e
con esso tutti i relativi adempimenti, e nel sanzionare l'omissione
di tali adempimenti con la nullita' della richiesta di rinvio a
giudizio o del decreto di citazione diretta nel procedimento
monocratico, ha inteso allargare in modo piu' che significativo
l'ambito di tutela del diritto di difesa dell'indagato nella fase
delle indagini preliminari, onde consentire a quest'ultimo non
soltanto di presentarsi per rendere interrogatorio, ma anche di
compiere tutta una serie di piu' ampie attivita' istruttorie
(presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione
relativa ad atti di investigazione difensiva, chiedere al p.m. il
compimento di atti di indagine, o presentarsi per rilasciare
dichiarazioni, oltre che, per l'appunto, onde essere sottoposto ad
interrogatorio); in altre parole, quindi, il fine dichiarato di tale
intervento normativo e' stato indiscutibilmente quello di consentire
alla persona sottoposta alle indagini di esplicare il proprio diritto
alla difesa nel modo piu' ampio possibile gia' nella fase delle
indagini preliminari, e cio' allo scopo di permettergli di ottenere
un'archiviazione ed evitare quindi, ove possibile, il peggioramento
della propria posizione processuale consistente nell'assunzione della
qualita' di imputato (attraverso gli atti processuali elencati
nell'art. 60 c.p.p.
Ma, come si accennava, tale intervento normativo a livello di
legge ordinaria ha fatto cronologicamente seguito a una ben piu'
importante modifica a livello di legge costituzionale (i due atti
normativi partecipando peraltro della medesima ratio, come e'
ampiamente dimostrato dai relativi, e coevi, lavori preparatori): la
legge n. 2 del 23 novembre 1999, infatti, ha modificato l'art. 111
della Costituzione con l'inserimento dei nuovi commi 1, 2, 3, 4 e 5 e
la "costituzionalizzazione" dei principi sul c.d. "giusto processo",
e in particolare con l'introduzione, nel comma terzo, primo periodo,
del nuovo art. 111, di una previsione che, a parere dello scrivente,
risulta di decisiva importanza ai fini della disamina della questione
di legittimita' costituzionale di cui si discute.
Tale norma invero prevede, com'e' noto, che "Nel processo penale,
la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu'
breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei
motivi dell'accusa elevata a suo carico, disponga del tempo e delle
condizioni necessari per preparare la difesa"; ed e' parso sin da
subito evidente a tutti i commentatori come tale previsione si
riferisca (ad onta del riferimento poco tecnico ed impreciso al
"processo" anziche' al "procedimento" penale) anche ed anzi
soprattutto - se non esclusivamente - alla fase delle indagini
preliminari, come e' testimoniato dal richiamo alla necessita' che
l'informativa in ordine alla contestazione elevata a carico
dell'accusato sia inoltrata "nel piu' breve tempo possibile", e come
e' confermato altresi' dalla espressa specificazione della necessita'
che tale informativa venga inoltrata "riservatamente", posto che
evidentemente tale requisito non e' soddisfatto (nell'attuale sistema
del codice di rito, che ha costituito il sostrato storico di tale
modifica costituzionale) da atti quali il decreto di citazione
diretta a giudizio o la richiesta di rinvio a giudizio che, in quanto
intervenuti a chiusura delle indagini preliminari, non sono piu'
coperti dal segreto (v. art. 329, comma 1, c.p.p.), cosi' che e'
consentita la pubblicazione del loro contenuto (v. art. 114, comma 7,
c.p.p.), dunque senza alcuna "riservatezza" a garanzia della persona
accusata.
Pare insomma di poter concludere che, a seguito dei suddetti
recenti interventi normativi (di legge ordinaria e costituzionale),
il nostro sistema processuale penale ha ormai registrato la
"costituzionalizzazione" di un principio basilare, attinente alle
garanzie del "giusto processo" e del diritto di difesa dell'indagato:
e cioe' che quest'ultimo deve essere informato dell'accusa a suo
carico "riservatamente" e "nel piu' breve tempo possibile", ma
soprattutto, prima della conclusione delle indagini preliminari, onde
consentirgli di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per
preparare la difesa, e al fine precipuo di espletare tutte le sue
possibili difese gia' nella fase delle indagini, onde ottenere
eventualmente l'archiviazione, anziche' il peggioramento, della
propria posizione processuale (conseguente all'attribuzione, con gli
atti introduttivi dell'udienza preliminare o del procedimento a
citazione diretta, della qualita' di "imputato").
Ed allora, alla stregua di tale mutato sistema normativo e
costituzionale, pare senz'altro tutt'altro che peregrino dubitare
della legittimita' costituzionale della attuale disciplina
processuale circa il procedimento per decreto penale, che, non
prevedendo come necessario (a differenza di quanto previsto per il
procedimento ordinario) il previo avviso della conclusione delle
indagini preliminari, non consente in alcun modo all'indagato di
espletare le proprie difese nella fase delle indagini, e costringe il
medesimo a subire l'attribuzione della qualita' di imputato (con
l'emissione del decreto penale, che fra l'altro, si badi, e' pur
sempre un decreto di condanna, sia pur passibile di opposizione)
senza avere alcuna possibilita' di difendersi (ovviamente, lo si
ribadisce, entro quella fase).
Tale disciplina non pare compatibile con il citato precetto
dell'art. 111, comma 3, Cost., posto che, per l'appunto, in tal caso
la persona accusata viene informata della contestazione a suo carico
solamente col decreto penale, che e' un atto emesso a chiusura delle
indagini preliminari e quindi di per se' non piu' coperto dal segreto
(quindi a prescindere dall'avvenuta conoscenza dell'interessato),
sicche' non v'e' la garanzia costituzionale della "riservatezza"; e
inoltre, trattasi per l'appunto di un atto che interviene solamente a
chiusura delle indagini preliminari, cosi' che non pare certamente
realizzata l'esigenza costituzionalmente tutelata che l'informativa
all'indagato circa il contenuto dell'accusa avvenga "nel piu' breve
tempo possibile"; e infine, come gia' accennato, trattasi di un atto
che preclude in radice qualsiasi possibilita' di difesa entro la fase
delle indagini, e quindi qualunque possibilita' di ottenere
(eventualmente) l'archiviazione del procedimento.
Tali rilievi conducono - a modesto parere dello scrivente - a
ritenere superata l'argomentazione (gia' illustrata in precedenza: v.
sopra, in riferimento alle ordinanze nn. 432/1998, 325/1999 e
326/1999) con la quale la Corte costituzionale ha in passato
disatteso analoga eccezione di illegittimita' (e cioe' che la tutela
del diritto di difesa dell'indagato, di cui all'art. 24 Cost., e'
comunque assicurata, nel procedimento per decreto penale, attraverso
il contraddittorio "differito" alla fase del dibattimento, che si
instaura attraverso l'atto di opposizione dell'interessato); e cio'
perche' la "assolutezza" del livello di tutela costituzionale del
diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini (e sin dalla
fase delle indagini, si badi), ora realizzata in modo cosi' pregnante
attraverso il combinato disposto degli artt. 24 e 111, comma 3,
Cost., mal si concilia con un procedimento siffatto, in cui la tutela
di tali diritti non e' assicurata nella fase delle indagini ma, per
l'appunto, "differita" ad un contesto dibattimentale soltanto
eventuale.
Parimenti pare al giudicante di dover ribadire, ed anzi di
rafforzare, le ragioni (gia' in passato esposte in altre ordinanze
dei giudici di merito, che avevano sollevato analoga questione) di
paventato contrasto di tale disciplina anche col parametro
costituzionale di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost.: anche in tal
caso paiono infatti superate le argomentazioni svolte in precedenti
ordinanze di rigetto dei giudici delle leggi - e cioe' che il diverso
trattamento rispetto al procedimento ordinario si giustifica con le
peculiari caratteristiche di speditezza ed economia processuale del
procedimento monitorio -, atteso che la gia' evidenziata
"assolutezza" del diritto di difesa dell'indagato sin dalla fase
delle indagini induce a ritenere quest'ultima esigenza senz'altro
primaria e preponderante, rispetto a obiettivi di deflazione
processuale che paiono cedevoli e di rango minore, nella scala di
valori della nostra Carta costituzionale (oltre che di effettiva
realizzazione quantomeno dubbia, come si dira' fra un attimo).
In tale contesto normativo, quindi, la diversita' di trattamento
tra indagati in identica posizione procedimentale (quelli sottoposti
a procedimento ordinario, che beneficiano del previo avviso di
conclusione delle indagini, e quelli sottoposti a procedimento per
decreto, che risultano privati di tale garanzia e di tale
possibilita' di difesa) appare priva di valida e ragionevole
giustificazione, ove si consideri fra l'altro a) che la
giustificazione addotta dalla Consulta nelle precedenti pronunce, e
teste' citata (quella relativa cioe' ai vantaggi in termini di
economia processuale), appare estremamente aleatoria ed evanescente,
posto che, per converso, l'estensione della previsione circa il
previo avviso di conclusione delle indagini anche al procedimento
monitorio consentirebbe sovente a molti indagati di espletare
efficacemente e nel modo piu' ampio le proprie difese, ed
eventualmente di ottenere l'archiviazione, cosi' realizzandosi per
davvero, e su ampia scala, un indubbio risparmio di inutili attivita'
processuali; e b) che la diversa scelta del rito (ordinario o per
decreto) e' oggi rimessa esclusivamente alla incontrollabile e del
tutto discrezionale determinazione della controparte (benche'
pubblica) del procedimento, ossia del pubblico ministero, senza che
l'indagato abbia alcuna possibilita' di interloquire in merito.
La questione di legittimita' costituzionale delle norme in
discorso va dunque sollevata perche' non manifestamente infondata,
nella sostanza; va soltanto precisato, peraltro, che un diverso e
contrario giudizio (e cioe' di manifesta infondatezza) va riservato
alla questione cosi' come proposta dalla difesa degli imputati, sia
perche' formulata in termini estremamente generici e come tali
senz'altro inaccoglibili dalla Corte costituzionale (si ricorda che
viene denunciata l'illegittimita' costituzionale del combinato
disposto degli artt. 464, 456 e 429 c.p.p., per violazione degli
artt. 3, 24 e 111, comma 3, Cost., "nella parte in cui non prevedono
che, a seguito della opposizione a decreto penale di condanna, debba
essere consentito alla persona imputata di difendersi", per citare
dal verbale riassuntivo dell'udienza), sia soprattutto perche' in tal
modo la difesa sollecita una pronuncia additiva che avrebbe riguardo
alla eventuale nullita' non del decreto penale di condanna o della
relativa richiesta del p.m. - come dovuto alla stregua di tutte le
osservazioni teoriche sinora svolte - ma dell'atto processuale
successivo, ossia del decreto di citazione a giudizio emesso a
seguito dell'atto di opposizione dell'interessato; con la conseguenza
che un'eventuale pronuncia di accoglimento, cioe' di declaratoria di
incostituzionalita' (e quindi di completa parificazione, sotto questo
aspetto, del procedimento per decreto al procedimento ordinario),
potrebbe consistere esclusivamente nell'incongruo risultato di
prevedere, a pena di nullita', che il decreto di citazione debba
essere preceduto dal (previo) avviso di conclusione delle indagini
(!), laddove, proprio in virtu' della gia' avvenuta emissione del
decreto penale, le indagini sono gia' concluse; e con l'ulteriore e
inaccettabile risultato non di parificare le scansioni dei due
procedimenti, ma di creare un nuovo e singolare modello
procedimentale sui generis.
In questo senso paiono invero perfettamente condivisibili, e di
persistente validita' anche con riguardo alla questione qui
considerata, le argomentazioni svolte nell'ordinanza della Corte
costituzionale n. 325/1999, che aveva gia' dichiarato manifestamente
infondata analoga questione, sollevata con riferimento alla mancata
previsione di nullita' del decreto di citazione a giudizio emesso a
seguito di opposizione a decreto penale di condanna, in caso di
omissione dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio
(fattispecie di nullita' prevista invece, all'epoca, con riferimento
al decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal p.m. nel
procedimento monocratico, e con riguardo alla richiesta di rinvio a
giudizio dello stesso p.m. nel procedimento dinanzi al tribunale
collegiale); in quella circostanza infatti la Consulta aveva
disatteso le argomentazioni dei giudici rimettenti in base ad un
duplice motivo:
a) per un verso, rilevando la eterogeneita' degli atti che
quella tesi aveva posto in comparazione, evidenziando cioe' come la
stessa pretendesse di estendere automaticamente la previsione di
nullita' contemplata con riguardo ad atti tipici del p.m. (i due
sopra citati), ad un atto del giudice (il decreto emesso ex art. 565,
comma 2, c.p.p., nel testo allora vigente), cosi' ponendo a raffronto
atti processuali tra loro diversi per natura e collocazione
procedimentale e come tali non omologabili;
b) per altro verso, rimarcando soprattutto "gli effetti
distorsivi" che si sarebbero prodotti nel sistema processuale, in
caso di accoglimento della tesi dei giudici rimettenti, giacche',
lungi dal riportare a unita' la disciplina dei diversi riti, la
prescrizione del previo invito a presentarsi, come condizione di
validita' del decreto che dispone il giudizio nel rito pretorile una
volta esercitata l'azione penale, avrebbe comportato "l'atipica
collocazione di un atto, proprio della fase delle indagini
preliminari, nell'ambito di una fase del giudizio" (apertasi per
l'appunto proprio con l'emissione del decreto penale di condanna).
Come gia' accennato, tali argomentazioni dei giudici delle leggi
conservano in effetti la loro piena validita' anche con riguardo alla
questione qui considerata (tenuto conto che e' mutato soltanto il
parametro processuale di riferimento, costituito ora dall'avviso di
conclusione delle indagini preliminari, anziche' dall'invito a
presentarsi per rendere interrogatorio): in particolare pare tuttora
convincente ed insuperabile l'obiezione sub b), giacche'
l'accoglimento della questione di legittimita' per come formulata nel
caso concreto dalla difesa (e ove pure si voglia sorvolare sulla gia'
evidenziata genericita' della sua prospettazione), comporterebbe
l'introduzione della previsione, a pena di nullita', che l'emissione
del decreto di citazione a giudizio, a seguito di opposizione a
decreto penale di condanna, venga preceduta dalla comunicazione
dell'avviso di conclusione delle indagini (evidentemente con tutte le
relative e connesse facolta), cosi' realizzandosi per l'appunto non
la parificazione di situazioni procedimentali gia' esistenti e tra
loro simili, ma addirittura la creazione di un modello procedimentale
del tutto nuovo e peculiare, caratterizzato dalla atipica
collocazione di un atto, proprio della fase delle indagini
preliminari, nell'ambito della fase del giudizio (gia' apertasi con
l'emissione del decreto penale di condanna).
Se dunque la questione di legittimita' costituzionale per come
sollevata dalla difesa va dichiarata manifestamente infondata, per
converso ritiene questo giudice, sulla scorta di tutte le
argomentazioni ampiamente esposte in precedenza e alle quali si fa
richiamo, di sollevare d'ufficio analoga questione, con riguardo
pero' agli artt. 459 e 460 c.p.p., nella parte cui non prevedono la
nullita' della richiesta di decreto penale del p.m. e del successivo
decreto penale del g.i.p., in caso di omissione dell'avviso di
conclusione delle indagini preliminari, ovvero dell'invito a
presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma
3, c.p.p., qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia
richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo art.
415-bis; e cio' per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione, in virtu' di tutte le ragioni precedentemente
illustrate.
Per quanto attiene infine al requisito della rilevanza della
questione nel presente processo, premessa l'ovvia osservazione che la
soluzione della stessa assume evidentemente decisiva importanza ai
fin della prosecuzione o meno del procedimento (giacche' un'eventuale
declaratoria di incostituzionalita' comporterebbe l'obbligo per il
giudicante di dichiarare la nullita' del decreto penale di condanna e
disporre dunque la restituzione degli atti al pubblico ministero), e'
necessario altresi' sottolineare piu' in particolare che a tal
proposito non pare assumere rilievo la circostanza, gia' evidenziata
in premessa, che nel caso di specie il decreto penale sia stato
emesso in data 8 novembre 1999, quindi in epoca precedente, seppur di
poco, sia alla data di entrata in vigore della legge costituzionale
n. 2 del 23 novembre 1999 e alla relativa legge attuativa urgente
contenuta nel d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito in legge 25
febbraio 2000, n. 35, sia alla data di entrata in vigore della legge
16 dicembre 1999 n. 479, c.d. legge Carotti.
Sotto il primo profilo, infatti, e cioe' con riguardo alla legge
costituzionale sul "giusto processo" che ha modificato l'art. 111
Cost., giova rilevare innanzitutto che la presente questione di
legittimita' costituzionale viene sollevata anche con riguardo ad
altri principi della Carta fondamentale (artt. 3 e 24 Cost.) rimasti
immutati e non attinti modifica alcuna, e che, in ogni caso, la
citata disciplina attuativa urgente contenuta nel d.l. 2/2000 ha
espressamente previsto la immediata applicazione dei principi di cui
al nuovo art. 111 Cost. a tutti i procedimenti in corso; sicche'
anche con riguardo al presente procedimento (che era in corso al
momento dell'entrata in vigore di tale disciplina) occorre fare
immediata e incondizionata applicazione dei nuovi precetti
costituzionali di cui all'art. 111, e verificare quindi la
compatibilita' con gli stessi dell'attuale modello procedimentale
previsto per il particolare procedimento per decreto penale, di cui
agli artt. 459 e ss. c.p.p.
Sotto il secondo profilo, poi, similmente non pare assumere
rilievo, a modesto parere dello scrivente (e comunque la questione va
posta all'attenzione e alla autorevole valutazione della Corte), la
circostanza che nel caso di specie, alla data in cui venne emesso il
decreto penale di condanna (8 novembre 1999, come gia' rilevato), non
era ancora previsto dal codice di rito (e si badi, in assoluto, cioe'
neppure per il procedimento ordinario) l'adempimento consistente
nella comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini
preliminari, di cui all'art. 415-bis c.p.p. (che sarebbe stato
introdotto nel codice di procedura penale soltanto successivamente,
con la legge n. 479 del 16 dicembre 1999).
Cio' in primo luogo perche', a ben vedere, e come evidenziato
dalla stessa Corte costituzionale nelle citate ordinanze nn. 73/2000,
108/2000, 270/2000, 374/2001 (con le quali e' stata all'uopo disposta
per l'appunto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti), la
rilevanza della questione di legittimita' di cui si discute va
valutata con riguardo all'assetto normativo attuale del codice di
rito, per come risultante dalle modifiche apportate dalla citata
legge n. 479 del 1999.
In secondo luogo, perche' la fattispecie in esame pare
sostanzialmente assimilabile, sotto tale profilo, a situazioni gia'
in passato esaminate dal giudice delle leggi in occasione di pronunce
di illegittimita' costituzionale - come tali aventi efficacia
invalidante ex tunc -, allorquando e' stato poi chiarito, anche dalla
giurisprudenza di legittimita', che non assume rilievo la circostanza
che un eventuale omissione procedurale attenga ad un adempimento
all'epoca non previsto come normativamente necessario, dovendo per
converso applicarsi la nuova disciplina costituzionale anche ai
procedimenti in corso, con l'unico limite delle c.d. situazioni
giuridiche "esaurite"(v. in tal senso ad es. Cass. SS.UU. sent. 00003
del 28 gennaio 1998 - 8 aprile 1998, riv. 210.258, ric. Budini e
altri, con riferimento agli effetti nei procedimenti in corso della
declaratoria di incostituzionalita' degli artt. 294 e 302 c.p.p.); e
nel caso concreto si e' in presenza per l'appunto di una situazione
giuridica "non esaurita", giacche', come gia' rilevato in premessa,
il processo trovasi ancora nella fase delle questioni preliminari,
sicche' sussiste la possibilita' per la difesa degli imputati (che
infatti se ne e' avvalsa) di eccepire la nullita' del decreto penale
di condanna e di sollevare la connessa questione di legittimita'
costituzionale (mentre, se il processo fosse gia' in fase istruttoria
e se dunque fosse ormai preclusa la proposizione di simili questioni
di nullita', la relativa situazione processuale dovrebbe ritenersi
probabilmente ormai consolidata ed insuscettibile di modificazione).
In ogni caso, come gia' sottolineato in precedenza, pare
opportuno che anche su tale aspetto, attinente alla concreta
rilevanza della questione proposta, venga a pronunciarsi, con parere
motivato ed autorevole, la Corte adita.
P. Q. M.
Visti gli artt. 416, comma 1, 552, comma 2, e 177 c.p.p.;
Rigetta l'eccezione di nullita' del decreto di citazione a
giudizio, di cui in epigrafe;
Visti gli artt. 23 e 24 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
Dichiara manifestamente infondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimita' costituzionale del
combinato disposto degli artt. 464, 456 e 429 c.p.p., sollevata dalla
difesa degli imputati per violazione degli artt. 3, 24 e 111, comma
3, Cost., "nella parte in cui non prevedono che, a seguito della
opposizione a decreto penale di condanna, debba essere consentito
alla persona imputata di difendersi";
Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione, degli art. 459 e 460 c.p.p., nella parte in cui
non prevedono la nullita' della richiesta di decreto penale del p.m.,
e del successivo decreto penale del g.i.p., in caso di omissione
dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ovvero
dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi
dell'art. 375, comma 3, c.p.p., qualora la persona sottoposta alle
indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del
medesimo art. 415-bis.
Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, e dispone la sospensione del procedimento, ai sensi
dell'art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953 n. 87; dichiara la
conseguente sospensione dei termini di prescrizione del reato per cui
si procede, ai sensi dell'art. 159, comma 1, c.p.p.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e notificazioni e gli
ulteriori adempimenti di rito, e segnatamente per la notifica della
presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Taranto, addi' 28 maggio 2002
Il giudice: Carriere
02C0845