N. 380 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 2002

Ordinanza  emessa  il  17  giugno  2002  dal  tribunale  di Ivrea nel
procedimento  civile vertente tra Comune di Caluso e Regione Piemonte
ed altra

Sanita'  pubblica  -  Trasferimento alle UU.SS.LL. dei beni mobili ed
  immobili  facenti  parte del patrimonio dei comuni e delle province
  con  vincolo  di destinazione alle stesse unita' sanitarie locali -
  Violazione dei principi contenuti nella legge di delega n. 421/1992
  che  limitano il trasferimento alle UU.SS.LL. dei soli beni gia' di
  proprieta'  dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici - Eccesso
  di delega.
- D.lgs.  30 dicembre 1992, n. 502, art. 5, nel testo risultante dopo
  la  modifica  introdotta  con  l'art.  6,  d.lgs.  7 dicembre 1993,
  n. 517;  d.lgs.  30  dicembre 1992, n. 502, art. 5, come modificato
  dall'art. 1, d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma.
(GU n.36 del 11-9-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 209/2000  R.G.  Cont. promossa da Comune di Caluso, in persona
del  Sindaco, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente,
dall'avv.   prof. Paolo   Scaparone   e  dell'avv.  Cinzia  Picco  ed
elettivamente domiciliato in Ivrea, Piazza Santa Croce n. 2 presso lo
studio  dell'avv.  Ugo Capellaro, per delega in data 10 febbraio 2000
posta a margine dell'atto di citazione, attore;
    Contro  Regione  Piemonte, in persona del Presidente della giunta
regionale,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Eugenia  Salsotto ed
elettivamente  domiciliata in Ivrea, Piazza Castello n. 5, presso gli
uffici della Regione Piemonte per delega in data 6 marzo 2000 posta a
margine della comparsa di costituzione e risposta, la convenuta;
    E  contro Azienda Regionale A.S.L. n. 9, in persona del Direttore
generale  pro  tempore,  con  sede  in Ivrea, Via Aldisio n. 2 ed ivi
elettivamente  domiciliata  in  Via  Palestro n. 62, presso lo studio
dell'avv.  Piero  De  La  Pierre  che la rappresenta e difende con il
prof.  avv.  Vittorio Barosio e l'avv. Fabrizio Gaidano, entrambi del
Foro  di  Torino,  per  delega in data 29 maggio 2000 posta a margine
della  comparsa  di  costituzione e risposta, 2a convenuta; avente ad
oggetto: "accertamento della proprieta' di immobili".
    Assegnata  a  decisione  all'udienza  del  30  gennaio 2002 sulle
infrascritte conclusioni delle parti.
                       Conclusioni dell'attore
    Voglia   l'ecc.mo  Tribunale,  disattesa  ogni  diversa  istanza,
eccezione   e  deduzione,  previa  occorrendo  disapplicazione  della
determinazione  del  dirigente  del  settore  Osservatorio  prezzi  e
monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario - Direzione regionale
delle  attivita'  sanitarie  della  Regione Piemonte n. 267 in data 8
settembre  1998  e  della  deliberazione del Commissario dell'azienda
sanitaria regionale U.S.L. n. 9 n. 870 in data 20 luglio 1998:
        accertare e dichiarare il diritto di proprieta' del Comune di
Caluso  sui  locali  siti  al  secondo  ed  al terzo piano di Palazzo
Spurgazzi, ubicato in Caluso, Piazza Valperga n. 2:
        dichiarare  nullo  ed  inefficace  il trasferimento in favore
dell'azienda regionale U.S.L. 9 di Ivrea dei predetti locali;
        condannare la Regione Piemonte e l'azienda regionale U.S.L. 9
di Ivrea al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio".
                   Conclusioni della 1a convenuta
    "Respinta  ogni  contraria istanza, eccezione e deduzione: in via
pregiudiziale  e preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione
passiva  della  Regione  Piemonte:  in  via  subordinata  nel  merito
respingere  in  ogni  caso  tutte le avversarie domande formulate nei
confronti  della  Regione  Piemonte,  mandando la medesima assolta da
ogni  pretesa  di  controparte. Con il favore delle spese, diritti ed
onorari".
                   Conclusioni della 2a convenuta
    Voglia il Tribunale:
        respinta ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione;
        respingere le domande attoree in quanto infondate;
        con il favore delle spese, diritti ed onorari.

                          Ritenuto in fatto

    Con  citazione  notificata  il  14  febbraio  2000  alla  Regione
Piemonte  ed  il  23  febbraio  2000  all'azienda sanitaria regionale
U.S.L.  9 di Ivrea (d'ora in avanti A.S.L. 9, per brevita), il Comune
di  Caluso,  in  persona  del  sindaco,  chiese a questo tribunale di
accertare e dichiarare il diritto di proprieta' del comune sui locali
siti  al  secondo  e  terzo  piano  del Palazzo Spurgazzi, ubicato in
Caluso, Piazza Valperga n. 2.
    L'attore   espose   che   nel  1984  la  giunta  municipale,  con
deliberazione  n. 243,  su  richiesta  della  USSL n. 9 di Caluso che
necessitava  di  locali per uffici amministrativi, destina a tale uso
il secondo piano ed il sottotetto di Palazzo Spurgazzi.
    Successivamente,  con  deliberazione  8 settembre 1998 n. 267, il
dirigente   del   settore  osservatorio  prezzi  e  monitoraggio  del
patrimonio  aziendale  sanitario  della  Regione  Piemonte,  ai sensi
dell'art. 5   d.lgs.  30  dicembre  1992  n. 502  e  sulla  base  del
provvedimento  del  Commissario  dell'A.S.L.  9  n. 870 del 20 luglio
1998,  trasferi'  all'A.S.L.,  tra gli altri, l'edificio in questione
individuato catastalmente alla partita 347, fg. 9, part. 531.
    Il  Comune  contestava tale provvedimento sostanzialmente per due
ragioni:
        a)  errata interpretazione sotto il profilo logico, oltre che
letterale, della disposizione di cui all'art. 5 d.lgs. 502/1992;
        b)  avvenuto  abbandono  da  parte  dell'A.S.L. dei locali in
questione  per  cui non poteva parlarsi di un'attuale (al momento del
provvedimento   regionale)  loro  destinazione  all'unita'  sanitaria
locale.
    Si costituirono entrambe le convenute.
    La   Regione   Piemonte   eccependo,   in   via   preliminare   e
pregiudiziale,  il  proprio difetto di legittimazione passiva per non
essere  titolare  di  alcuna situazione di diritto dominicale o reale
sul bene in contestazione.
    E   nel   merito  sostenendo  che  sulla  base  di  una  corretta
interpretazione  del  piu'  volte  richiamato  art. 5 dovevano essere
trasferiti  alle  A.S.L. tutti i beni mobili ed immobili che facevano
parte  del  patrimonio  dei  comuni,  purche' destinati alle esigenze
sanitarie, e cio' a prescindere dalla loro provenienza.
    L'A.S.L.   confermo'   e  rafforzo',  in  punto  di  diritto,  le
argomentazioni di merito esposte dall'altra convenuta.
    Aggiunse,  inoltre,  che il vincolo di destinazione era tuttora -
al momento del trasferimento - effettivo in quanto:
        a) il vincolo di destinazione non era mai stato revocato;
        b)  tutti  i  locali,  tranne  una minima parte, erano ancora
utilizzati  dalla A.S.L. per gli uffici amministrativi ed il servizio
veterinario.
    Su  queste  premesse  le convenute chiesero che fosse respinta la
domanda con vittoria di spese.
    Dopo  uno  scambio  di  memorie, e ritenuta superflua dal p.i. la
prova  orale  sull'effettivo  parziale  utilizzo  dei locali da parte
della  convenuta,  trattandosi di circostanza che la stessa convenuta
A.S.L.  all'udienza  del 4 aprile 2001 aveva considerato pacifica, la
causa  venne  assegnata  a  decisione  sulle conclusioni riportate in
epigrafe.
    Alle  parti vennero concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
per deposito e scambio di comparse conclusionali e di replica.

                         Osserva in diritto

    La  controversia  ruota  tutta  attorno  alla  interpretazione ed
applicazione del citato art. 5 d.lgs. n. 502 del 1992 primo comma.
    Questa norma, che ha subito una modificazione non particolarmente
rilevante  nel  giugno  del 1999 (decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229)  e  di cui si parlera' appresso, nella sua prima formulazione
cosi'  recitava:  "nel  rispetto  della  normativa regionale vigente,
tutti  i  beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le
attrezzature  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto,  fanno  parte del patrimonio dei comuni o delle province con
vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali, sono trasferiti
al   patrimonio   delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende
ospedaliere;  sono  parimenti  trasferiti  al patrimonio delle unita'
sanitarie  locali  i  beni  di  cui  all'art.  65  primo comma - come
sostituito  dall'art. 21 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito  con  modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 -
della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
    Tralasciando   per  il  momento  il  richiamo  alla  legislazione
regionale  ("nel  rispetto  della  normativa  regionale vigente") qui
preme evidenziare che con la suddetta disposizione pare si sia inteso
attribuire  al  patrimonio  delle  unita'  sanitarie  locali  e delle
aziende ospedaliere i seguenti beni:
        1)  i beni che alla data di entrata in vigore del decreto - 1
gennaio  1993  (art. 20)  -  appartenevano al patrimonio dei comuni e
delle province con vincolo di destinazione sanitaria;
        2)  beni destinati prevalentemente ai servizi sanitari e gia'
appartenenti  agli  enti,  casse  mutue e gestioni soppresse che, per
effetto della legge n. 833/1978, erano stati trasferiti al patrimonio
dei comuni competenti per territorio.
    Si  sostiene  e  si  afferma  da  parte di taluni, come l'attuale
attore, che tutta la disposizione andrebbe interpretata nel senso che
possano essere attribuiti al patrimonio delle aziende sanitarie tutti
e solo quei beni che facevano parte del patrimonio dei disciolti enti
soppressi.
    Questi  beni  che, in un primo tempo con la legge del 1978, erano
stati  attribuiti  ai comuni, successivamente, con la legge del 1992,
sono stati per cosi' dire restituiti alle unita' sanitarie ed aziende
ospedaliere  essendo  queste  i  soggetti  giuridici  che, dopo varie
vicissitudini  legislative  ed amministrative, avevano preso il posto
degli enti, casse mutue e gestioni soppresse.
    Tale  interpretazione  troverebbe  il  suo  principale fondamento
nella  ratio della disposizione, nella legge delega e nella normativa
regionale.
    Invero:
        a)  ratio  della  disposizione.  Si  sostiene  che  la  legge
n. 833/1978   e'   intervenuta   allorche'   le  U.S.L.  non  avevano
personalita'  giuridica  cosicche'  e'  stato  necessario  attribuire
formalmente  ai  comuni  la  proprieta'  con  vincolo,  peraltro,  di
destinazione  sanitaria. Con il d.lgs. 502/1992, essendosi attribuita
alle   U.S.L.  la  personalita'  giuridica,  si  e'  conseguentemente
disposto,  con  il  citato  art. 5,  che  i  beni  che prima del 1978
appartenevano  ad  enti  titolari  delle  funzioni  sanitarie nonche'
quegli  altri beni che dopo il 1978 erano stati acquistati per essere
destinati a funzioni sanitarie, venissero trasferiti alle U.S.L. e ad
esse intestati;
        b)  legge delega. Con la legge 23 ottobre 1992 n. 421 (art. 1
lett.  P)  il Governo e' stato delegato a "prevedere il trasferimento
alle  aziende  infraregionali ed agli ospedali dotati di personalita'
giuridica  e  di  autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare ed
immobiliare  gia'  di  proprieta'  dei  disciolti  enti ospedalieri e
mutualistici  che alla data di entrata in vigore della presente legge
fa  parte  del  patrimonio  dei  comuni".  Da cio' la conclusione che
l'art. 5  citato  abbia  previsto  solo  il  trasferimento  dei  beni
"temporaneamente"  trasferiti  ai  Comuni  dopo la soppressione degli
enti gia' titolari delle funzioni sanitarie;
        c) legislazione regionale. La legge regionale del Piemonte 28
marzo   1983,   n. 9,   intitolata   "norme   concernenti  il  regime
patrimoniale  dei beni destinati alle Unita' socio sanitarie locali",
classifica i beni delle U.S.L. in due categorie:
          1) beni destinati alla erogazione dei servizi sanitari gia'
di  pertinenza  degli  enti  di cui sono cessati i compiti in materia
sanitaria oppure di nuova acquisizione;
          2)  altri  beni,  non destinati alla erogazione dei servizi
sanitari, gia' di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti
in  materia  sanitaria  o derivanti da trasformazione oppure di nuova
acquisizione.
    Per  il chiaro rimando alla legge regionale contenuto nell'art. 5
("nel  rispetto  della normativa regionale vigente") i beni di cui si
deve   disporre   il  trasferimento  alle  U.S.L.  sono  solo  quelli
rientranti  in  una  delle  due suddette categorie: in altri termini,
solo i beni appartenenti agli enti soppressi.
    Ma  a  parere  di  questo giudice tutte queste considerazioni non
trovano  riscontro  nel  chiaro tenore dell'art. 5 d.lgs. 502/1992 in
quanto   detta   norma,   nell'individuare   i   beni   oggetto   del
trasferimento,  indica chiaramente i beni gia' appartenenti agli enti
soppressi  nella  seconda  parte  della  disposizione dove dice "sono
parimenti  trasferiti  i  beni  di  cui all'art. 65 primo comma della
legge 23 dicembre 1978, n. 833".
    Invece,  nella  prima  parte  della  stessa disposizione non v'e'
alcun  riferimento  a  tale legge per cui non si comprende la ragione
per  la quale si sia inserita, dopo un punto e virgola, l'espressione
"sono  parimenti  trasferiti"  se anche la prima parte deve ritenersi
riferita a quegli stessi beni.
    Ed allora, se come appare logico concludere, i beni da trasferire
possono  essere  sia quelli non appartenuti agli enti soppressi ma di
proprieta'  di  comuni  e  province  purche' vincolati a destinazione
sanitaria  (primo  inciso)  e  sia  i beni gia' appartenuti agli enti
soppressi (secondo inciso), risulta evidente il contrasto della norma
con  la  legge  delega  che  invece aveva limitato i trasferimenti da
province  e  comuni  alle  unita'  sanitarie  solo  dei  beni gia' di
proprieta' dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici.
    In conclusione il primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo
30  dicembre  1992  n. 502,  nel  testo  risultante  dopo la modifica
introdotta  con  l'art. 6  del  decreto  legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517,  appare  viziato da eccesso di delega e cio' in contrasto con
l'art. 76 della Carta costituzionale.
    Il  dubbio  di  legittimita'  costituzionale  investe  lo  stesso
art. 5,  primo comma, anche nella sua attuale formulazione risultante
dalla  modifica  introdotta  con  l'art. 1 del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, per effetto del quale la norma attualmente cosi'
recita:   "nel   rispetto   della  normativa  regionale  vigente,  il
patrimonio  delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
e'  costituito  da  tutti i beni mobili immobili ad esse appartenenti
ivi  compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da
altri   enti   pubblici,  in  virtu'  di  leggi  o  di  provvedimenti
amministrativi   nonche'   da   tutti   i   beni  comunque  acquisiti
nell'esercizio  della  propria  attivita'  o  a  seguito  di  atti di
liberalita'".
    Anche  in questa formulazione rimane comunque il dubbio se i beni
che  devono essere trasferiti alle unita' sanitarie siano solo quelli
gia'  di  proprieta'  degli  enti  disciolti  ovvero  anche quelli di
proprieta'  dello  Stato  o di altri enti pubblici non appartenuti in
precedenza a quegli enti.
    Quanto  alla  rilevanza  della  questione nella presente causa e'
appena  il  caso  di osservare che si controverte della proprieta' di
beni  che non appartenevano ai disciolti enti sanitari ma di beni che
appartenevano  al  Comune  di  Caluso  e  che  lo stesso comune aveva
destinato alle esigenze sanitarie.
    Orbene,  se  la  norma  della  cui legittimita' costituzionale si
dubita  dovesse  essere ritenuta contraria alla carta costituzionale,
il  rispetto  della  legge  delega  imporrebbe  la  impossibilita' di
trasferire  detti  beni  all'A.S.L.  9,  laddove  tale  trasferimento
risulterebbe possibile nel caso contrario.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87,
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 5  del decreto legislativo 30
dicembre   1992   n. 502,  nel  testo  risultante  dopo  la  modifica
introdotta  con  l'art. 6  del  decreto  legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517,   nonche'   dello   stesso   art. 5  citato  come  modificato
dall'art. 1  del  decreto  legislativo  19  giugno  1999,  n. 229, in
relazione  agli artt. 76 e 77 comma 1 della Costituzione, per eccesso
rispetto  alla  delega  conferita dall'art. 1 lett. P) della legge 23
ottobre 1992;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende il giudizio;
    Manda  alla  cancelleria  di  provvedere  alla notificazione alle
parti  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  di darne
comunicazione  al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera
dei deputati.
        Ivrea, addi' 7 giugno 2002
                     Il giudice unico: Grimaldi
02C0846