N. 380 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 2002
Ordinanza emessa il 17 giugno 2002 dal tribunale di Ivrea nel procedimento civile vertente tra Comune di Caluso e Regione Piemonte ed altra Sanita' pubblica - Trasferimento alle UU.SS.LL. dei beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio dei comuni e delle province con vincolo di destinazione alle stesse unita' sanitarie locali - Violazione dei principi contenuti nella legge di delega n. 421/1992 che limitano il trasferimento alle UU.SS.LL. dei soli beni gia' di proprieta' dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici - Eccesso di delega. - D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 5, nel testo risultante dopo la modifica introdotta con l'art. 6, d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 5, come modificato dall'art. 1, d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229. - Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma.(GU n.36 del 11-9-2002 )
IL TRIBUNALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al n. 209/2000 R.G. Cont. promossa da Comune di Caluso, in persona
del Sindaco, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente,
dall'avv. prof. Paolo Scaparone e dell'avv. Cinzia Picco ed
elettivamente domiciliato in Ivrea, Piazza Santa Croce n. 2 presso lo
studio dell'avv. Ugo Capellaro, per delega in data 10 febbraio 2000
posta a margine dell'atto di citazione, attore;
Contro Regione Piemonte, in persona del Presidente della giunta
regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia Salsotto ed
elettivamente domiciliata in Ivrea, Piazza Castello n. 5, presso gli
uffici della Regione Piemonte per delega in data 6 marzo 2000 posta a
margine della comparsa di costituzione e risposta, la convenuta;
E contro Azienda Regionale A.S.L. n. 9, in persona del Direttore
generale pro tempore, con sede in Ivrea, Via Aldisio n. 2 ed ivi
elettivamente domiciliata in Via Palestro n. 62, presso lo studio
dell'avv. Piero De La Pierre che la rappresenta e difende con il
prof. avv. Vittorio Barosio e l'avv. Fabrizio Gaidano, entrambi del
Foro di Torino, per delega in data 29 maggio 2000 posta a margine
della comparsa di costituzione e risposta, 2a convenuta; avente ad
oggetto: "accertamento della proprieta' di immobili".
Assegnata a decisione all'udienza del 30 gennaio 2002 sulle
infrascritte conclusioni delle parti.
Conclusioni dell'attore
Voglia l'ecc.mo Tribunale, disattesa ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione, previa occorrendo disapplicazione della
determinazione del dirigente del settore Osservatorio prezzi e
monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario - Direzione regionale
delle attivita' sanitarie della Regione Piemonte n. 267 in data 8
settembre 1998 e della deliberazione del Commissario dell'azienda
sanitaria regionale U.S.L. n. 9 n. 870 in data 20 luglio 1998:
accertare e dichiarare il diritto di proprieta' del Comune di
Caluso sui locali siti al secondo ed al terzo piano di Palazzo
Spurgazzi, ubicato in Caluso, Piazza Valperga n. 2:
dichiarare nullo ed inefficace il trasferimento in favore
dell'azienda regionale U.S.L. 9 di Ivrea dei predetti locali;
condannare la Regione Piemonte e l'azienda regionale U.S.L. 9
di Ivrea al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio".
Conclusioni della 1a convenuta
"Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via
pregiudiziale e preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione
passiva della Regione Piemonte: in via subordinata nel merito
respingere in ogni caso tutte le avversarie domande formulate nei
confronti della Regione Piemonte, mandando la medesima assolta da
ogni pretesa di controparte. Con il favore delle spese, diritti ed
onorari".
Conclusioni della 2a convenuta
Voglia il Tribunale:
respinta ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione;
respingere le domande attoree in quanto infondate;
con il favore delle spese, diritti ed onorari.
Ritenuto in fatto
Con citazione notificata il 14 febbraio 2000 alla Regione
Piemonte ed il 23 febbraio 2000 all'azienda sanitaria regionale
U.S.L. 9 di Ivrea (d'ora in avanti A.S.L. 9, per brevita), il Comune
di Caluso, in persona del sindaco, chiese a questo tribunale di
accertare e dichiarare il diritto di proprieta' del comune sui locali
siti al secondo e terzo piano del Palazzo Spurgazzi, ubicato in
Caluso, Piazza Valperga n. 2.
L'attore espose che nel 1984 la giunta municipale, con
deliberazione n. 243, su richiesta della USSL n. 9 di Caluso che
necessitava di locali per uffici amministrativi, destina a tale uso
il secondo piano ed il sottotetto di Palazzo Spurgazzi.
Successivamente, con deliberazione 8 settembre 1998 n. 267, il
dirigente del settore osservatorio prezzi e monitoraggio del
patrimonio aziendale sanitario della Regione Piemonte, ai sensi
dell'art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e sulla base del
provvedimento del Commissario dell'A.S.L. 9 n. 870 del 20 luglio
1998, trasferi' all'A.S.L., tra gli altri, l'edificio in questione
individuato catastalmente alla partita 347, fg. 9, part. 531.
Il Comune contestava tale provvedimento sostanzialmente per due
ragioni:
a) errata interpretazione sotto il profilo logico, oltre che
letterale, della disposizione di cui all'art. 5 d.lgs. 502/1992;
b) avvenuto abbandono da parte dell'A.S.L. dei locali in
questione per cui non poteva parlarsi di un'attuale (al momento del
provvedimento regionale) loro destinazione all'unita' sanitaria
locale.
Si costituirono entrambe le convenute.
La Regione Piemonte eccependo, in via preliminare e
pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva per non
essere titolare di alcuna situazione di diritto dominicale o reale
sul bene in contestazione.
E nel merito sostenendo che sulla base di una corretta
interpretazione del piu' volte richiamato art. 5 dovevano essere
trasferiti alle A.S.L. tutti i beni mobili ed immobili che facevano
parte del patrimonio dei comuni, purche' destinati alle esigenze
sanitarie, e cio' a prescindere dalla loro provenienza.
L'A.S.L. confermo' e rafforzo', in punto di diritto, le
argomentazioni di merito esposte dall'altra convenuta.
Aggiunse, inoltre, che il vincolo di destinazione era tuttora -
al momento del trasferimento - effettivo in quanto:
a) il vincolo di destinazione non era mai stato revocato;
b) tutti i locali, tranne una minima parte, erano ancora
utilizzati dalla A.S.L. per gli uffici amministrativi ed il servizio
veterinario.
Su queste premesse le convenute chiesero che fosse respinta la
domanda con vittoria di spese.
Dopo uno scambio di memorie, e ritenuta superflua dal p.i. la
prova orale sull'effettivo parziale utilizzo dei locali da parte
della convenuta, trattandosi di circostanza che la stessa convenuta
A.S.L. all'udienza del 4 aprile 2001 aveva considerato pacifica, la
causa venne assegnata a decisione sulle conclusioni riportate in
epigrafe.
Alle parti vennero concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
per deposito e scambio di comparse conclusionali e di replica.
Osserva in diritto
La controversia ruota tutta attorno alla interpretazione ed
applicazione del citato art. 5 d.lgs. n. 502 del 1992 primo comma.
Questa norma, che ha subito una modificazione non particolarmente
rilevante nel giugno del 1999 (decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229) e di cui si parlera' appresso, nella sua prima formulazione
cosi' recitava: "nel rispetto della normativa regionale vigente,
tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le
attrezzature che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, fanno parte del patrimonio dei comuni o delle province con
vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali, sono trasferiti
al patrimonio delle unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere; sono parimenti trasferiti al patrimonio delle unita'
sanitarie locali i beni di cui all'art. 65 primo comma - come
sostituito dall'art. 21 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 -
della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
Tralasciando per il momento il richiamo alla legislazione
regionale ("nel rispetto della normativa regionale vigente") qui
preme evidenziare che con la suddetta disposizione pare si sia inteso
attribuire al patrimonio delle unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere i seguenti beni:
1) i beni che alla data di entrata in vigore del decreto - 1
gennaio 1993 (art. 20) - appartenevano al patrimonio dei comuni e
delle province con vincolo di destinazione sanitaria;
2) beni destinati prevalentemente ai servizi sanitari e gia'
appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppresse che, per
effetto della legge n. 833/1978, erano stati trasferiti al patrimonio
dei comuni competenti per territorio.
Si sostiene e si afferma da parte di taluni, come l'attuale
attore, che tutta la disposizione andrebbe interpretata nel senso che
possano essere attribuiti al patrimonio delle aziende sanitarie tutti
e solo quei beni che facevano parte del patrimonio dei disciolti enti
soppressi.
Questi beni che, in un primo tempo con la legge del 1978, erano
stati attribuiti ai comuni, successivamente, con la legge del 1992,
sono stati per cosi' dire restituiti alle unita' sanitarie ed aziende
ospedaliere essendo queste i soggetti giuridici che, dopo varie
vicissitudini legislative ed amministrative, avevano preso il posto
degli enti, casse mutue e gestioni soppresse.
Tale interpretazione troverebbe il suo principale fondamento
nella ratio della disposizione, nella legge delega e nella normativa
regionale.
Invero:
a) ratio della disposizione. Si sostiene che la legge
n. 833/1978 e' intervenuta allorche' le U.S.L. non avevano
personalita' giuridica cosicche' e' stato necessario attribuire
formalmente ai comuni la proprieta' con vincolo, peraltro, di
destinazione sanitaria. Con il d.lgs. 502/1992, essendosi attribuita
alle U.S.L. la personalita' giuridica, si e' conseguentemente
disposto, con il citato art. 5, che i beni che prima del 1978
appartenevano ad enti titolari delle funzioni sanitarie nonche'
quegli altri beni che dopo il 1978 erano stati acquistati per essere
destinati a funzioni sanitarie, venissero trasferiti alle U.S.L. e ad
esse intestati;
b) legge delega. Con la legge 23 ottobre 1992 n. 421 (art. 1
lett. P) il Governo e' stato delegato a "prevedere il trasferimento
alle aziende infraregionali ed agli ospedali dotati di personalita'
giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare ed
immobiliare gia' di proprieta' dei disciolti enti ospedalieri e
mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente legge
fa parte del patrimonio dei comuni". Da cio' la conclusione che
l'art. 5 citato abbia previsto solo il trasferimento dei beni
"temporaneamente" trasferiti ai Comuni dopo la soppressione degli
enti gia' titolari delle funzioni sanitarie;
c) legislazione regionale. La legge regionale del Piemonte 28
marzo 1983, n. 9, intitolata "norme concernenti il regime
patrimoniale dei beni destinati alle Unita' socio sanitarie locali",
classifica i beni delle U.S.L. in due categorie:
1) beni destinati alla erogazione dei servizi sanitari gia'
di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia
sanitaria oppure di nuova acquisizione;
2) altri beni, non destinati alla erogazione dei servizi
sanitari, gia' di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti
in materia sanitaria o derivanti da trasformazione oppure di nuova
acquisizione.
Per il chiaro rimando alla legge regionale contenuto nell'art. 5
("nel rispetto della normativa regionale vigente") i beni di cui si
deve disporre il trasferimento alle U.S.L. sono solo quelli
rientranti in una delle due suddette categorie: in altri termini,
solo i beni appartenenti agli enti soppressi.
Ma a parere di questo giudice tutte queste considerazioni non
trovano riscontro nel chiaro tenore dell'art. 5 d.lgs. 502/1992 in
quanto detta norma, nell'individuare i beni oggetto del
trasferimento, indica chiaramente i beni gia' appartenenti agli enti
soppressi nella seconda parte della disposizione dove dice "sono
parimenti trasferiti i beni di cui all'art. 65 primo comma della
legge 23 dicembre 1978, n. 833".
Invece, nella prima parte della stessa disposizione non v'e'
alcun riferimento a tale legge per cui non si comprende la ragione
per la quale si sia inserita, dopo un punto e virgola, l'espressione
"sono parimenti trasferiti" se anche la prima parte deve ritenersi
riferita a quegli stessi beni.
Ed allora, se come appare logico concludere, i beni da trasferire
possono essere sia quelli non appartenuti agli enti soppressi ma di
proprieta' di comuni e province purche' vincolati a destinazione
sanitaria (primo inciso) e sia i beni gia' appartenuti agli enti
soppressi (secondo inciso), risulta evidente il contrasto della norma
con la legge delega che invece aveva limitato i trasferimenti da
province e comuni alle unita' sanitarie solo dei beni gia' di
proprieta' dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici.
In conclusione il primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo
30 dicembre 1992 n. 502, nel testo risultante dopo la modifica
introdotta con l'art. 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, appare viziato da eccesso di delega e cio' in contrasto con
l'art. 76 della Carta costituzionale.
Il dubbio di legittimita' costituzionale investe lo stesso
art. 5, primo comma, anche nella sua attuale formulazione risultante
dalla modifica introdotta con l'art. 1 del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, per effetto del quale la norma attualmente cosi'
recita: "nel rispetto della normativa regionale vigente, il
patrimonio delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
e' costituito da tutti i beni mobili immobili ad esse appartenenti
ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da
altri enti pubblici, in virtu' di leggi o di provvedimenti
amministrativi nonche' da tutti i beni comunque acquisiti
nell'esercizio della propria attivita' o a seguito di atti di
liberalita'".
Anche in questa formulazione rimane comunque il dubbio se i beni
che devono essere trasferiti alle unita' sanitarie siano solo quelli
gia' di proprieta' degli enti disciolti ovvero anche quelli di
proprieta' dello Stato o di altri enti pubblici non appartenuti in
precedenza a quegli enti.
Quanto alla rilevanza della questione nella presente causa e'
appena il caso di osservare che si controverte della proprieta' di
beni che non appartenevano ai disciolti enti sanitari ma di beni che
appartenevano al Comune di Caluso e che lo stesso comune aveva
destinato alle esigenze sanitarie.
Orbene, se la norma della cui legittimita' costituzionale si
dubita dovesse essere ritenuta contraria alla carta costituzionale,
il rispetto della legge delega imporrebbe la impossibilita' di
trasferire detti beni all'A.S.L. 9, laddove tale trasferimento
risulterebbe possibile nel caso contrario.
P. Q. M.
Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87,
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 502, nel testo risultante dopo la modifica
introdotta con l'art. 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, nonche' dello stesso art. 5 citato come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in
relazione agli artt. 76 e 77 comma 1 della Costituzione, per eccesso
rispetto alla delega conferita dall'art. 1 lett. P) della legge 23
ottobre 1992;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
Sospende il giudizio;
Manda alla cancelleria di provvedere alla notificazione alle
parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne
comunicazione al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera
dei deputati.
Ivrea, addi' 7 giugno 2002
Il giudice unico: Grimaldi
02C0846