N. 383 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 maggio 2002

Ordinanza  emessa  il  6  maggio  2002  dal  tribunale  di Milano nel
procedimento  civile vertente tra Ferrara Pietro ed altra e Provincia
di Milano

Sanzioni amministrative - Successione di leggi - Applicabilita' della
  legge  posteriore  che  prevede  un  trattamento sanzionatorio piu'
  favorevole  all'autore  dell'illecito,  salva  la definitivita' del
  provvedimento  di  irrogazione  o l'intervenuto pagamento - Mancata
  previsione  -  Ingiustificato  deteriore  trattamento rispetto alle
  sanzioni  amministrative  tributarie  e  valutarie - Violazione del
  principio di legalita'.
- Legge  24  novembre  1981,  n. 689,  art.  1, comma secondo; d.lgs.
  5 febbraio   1997,   n. 22,   art. 52,  comma  2,  come  modificato
  dall'art. 7, comma 13, d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.36 del 11-9-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la  seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
n. 16262 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2001
vertente tra:
        Pietro  Ferrara,  in  proprio  e  quale legale rappresentante
della   Carrozzeria   Locatelli   S.a.s.   di   Ferrara   e  Vestito,
elettivamente domiciliato in Milano, presso lo studio del procuratore
avv.  Ivan  Behare che lo rappresenta e difende per procura a margine
all'atto di opposizione, opponente, e;
        Provincia  di  Milano,  in persona del direttore del Servizio
sanzioni  e  contenzioso, rappresentata e difesa dai funzionari dott.
Cecilia  Franzoi,  Luigi  Castiglioni,  Marialuisa  Pozzi  ed Egle De
Matteis,  giusta  deliberazione giunta provinciale del 26 luglio 2001
n. 539/01, opposta;
    Avente  ad  oggetto  opposizione  ex  art.  22  legge n. 689/1981
proposta  i  da  Ferrara  Pietro  nei  confronti  dell'ordinanza  del
n. 29394/3818/86  con  la  quale  veniva  applicata la sanzione di L.
5.025.000  per  la  violazione  prevista  dagli artt. 11, III e 52, I
d.lgs.  22/1997,  perche'  in qualita' di legale rappresentante della
Carrozzeria  Locatelli S.a.s. aveva effettuato in ritardo la denuncia
relativa  ai  rifiuti  prodotti e smaltiti nell'annata 1994, denuncia
spedita  il  3 marzo 1995 anziche' il 28 febbraio 1995, come previsto
dall'art. 3, III legge n. 475/1988;
    Rilevato che l'opposizione e' stata tempestivamente proposta: che
i seguenti motivi di opposizione risultano infondati, posto che:
        il   termine   prescrizionale   di   cui   all'art. 23  legge
n. 241/1990  non  era  decorso  all'atto dell'inizio del procedimento
sanzionatorio,  peraltro  avvenuto  entro il novantesimo giorno dalla
pronuncia  di  archiviazione  disposta  dal  pretore per intervenuta,
depenalizzazione;
        quanto   alla  sussistenza  in  fatto  della  violazione,  il
ricorrente   ha  ammesso  la  presentazione  tardiva  della  denuncia
annuale,  comportamento  da ritenersi all'epoca equiparabile, ai fini
sanzionatori alla mancata effettuazione della denuncia stessa;
        solo  con  il  d.lgs. 389/1997 (successivo alla contestazione
della  violazione,  avvenuta  con  verbale  10  luglio 1997) la nuova
formulazione  dell'art. 52, I ha introdotto una sanzione notevolmente
inferiore per il semplice ritardo nella denuncia;
        la  Provincia  ha eccepito che il d.lgs. 389/1997 non prevede
alcuna  norma  che  ne  consenta  l'applicazione  al fatti pregressi,
richiamando   ampia  giurisprudenza  di  legittimita'  in  ordine  ai
principi  di legalita' e di irretroattivita' ricollegabili all'art. 1
della legge n. 689/1981;
    Ritenuto  che  -  cosi'  come  gia'  in  altra precedente analoga
occasione  (v. ordinanze di questo Tribunale dell'11 aprile 2001 e 21
gennaio   2002)   rispetto   alle   quali  si  ripropongono  conformi
valutazioni   -   appare   necessario   sollevare   la  questione  di
legittimita'   costituzionale   per   contrasto  con  l'art. 3  Cost.
dell'art. 1  comma  2  leggen. 689/1981  ovvero  dell'art. 7 comma 13
d.lgs.  389/1997, che ha modificato l'art. 52 comma 2 d.lgs. 22/1997,
entrambi  nella  parte in cui non prevedono che se la legge in vigore
al  momento  in  cui  fu  commessa  la violazione e quella posteriore
stabiliscono  sanzioni  amministrative  diverse, si applichi la legge
piu'   favorevole   al   responsabile,  salva  la  definitivita'  del
provvedimento di irrogazione o l'intervenuto pagamento;
        che  la  questione  appare  rilevante  e  non  manifestamente
infondata;
        che  deve  ritenersi  rilevante perche' - ferma la fondatezza
della  contestazione  della  violazione  - l'applicazione della nuova
disposizione  consentirebbe  l'irrogazione  nel caso di specie di una
sanzione  di  importo  pari  ad un centesimo di quella precedente, ai
termini   della  quale  il  ritardo  doveva  considerarsi  senz'altro
parificato all'omesso invio;
        che  la  questione deve altresi' ritenersi non manifestamente
infondata perche' per giurisprudenza consolidata, in tema di illeciti
amministrativi    (sia    tali   ab   origine,   sia   derivanti   da
depenalizzazione)  i  principi  di  legalita',  irretroattivita' e il
divieto  di analogia escluderebbero l'applicabilita' della disciplina
posteriore  piu'  favorevole,  ex  art. 2 c.p., sicche' una eventuale
pronuncia   di   segno   diverso  adottata  in  questa  sede  sarebbe
ragionevolmente  destinata  a  scontrarsi  con il "diritto vivente" e
dunque alla riforma;
        che,  a  parte  le perplessita' che discendono da motivazioni
incentrate su divieti di analogia (per lettera e ratio delle relative
norme evidentemente giustificabili se circoscritti ad interpretazioni
in  malam  partem)  o  su  differenze  qualitative  delle  situazioni
considerate  (che  riguardano  gli effetti piuttosto che l'intrinseca
natura    afflittiva    comune    al   fatto-reato   e   all'illecito
amministrativo, distinguibili come tali solo per scelta discrezionale
del legislatore e non certo per una loro differenza onotologica), non
sembra possibile in questa sede trascurare un fenomeno che pare ormai
porsi in termini di evoluzione ordinamentale;
        che  il  riferimento all'art. 2 c.p. - con i problemi evocati
in   ordine  all'applicazione  analogica  -  ormai  appare  integrato
dall'introduzione  dei  medesimi  principi nel sistema delle sanzioni
amministrative tributarie (art. 3 d.lgs. 472/1997), rispetto al quale
non  sembrano  ipotizzabili le "differenze qualitative" dedotte quasi
in  modo  tralatizio  dalla  costante giurisprudenza per escludere il
ricorso all'analogia;
        che  anche il sistema delle sanzioni amministrative valutarie
con  l'art. 23-bis  d.P.R.  n. 148/1988, introdotto dall'art. 1 legge
n. 326/2000,   che   nell'abrogare   il  comma  2  dell'art. 23  t.u.
affermante, pur con qualche ambiguita', il principio di ultrattivita'
della  norma  sanzionatoria,  ribadisce  il  principio  di legalita',
esclude  espressamente  l'assoggettamento  a sanzioni che secondo una
legge  posteriore  non  costituiscono  violazione punibile e sancisce
l'applicazione  della  legge  piu' favorevole, salva la definitivita'
del provvedimento di irrogazione;
        che detta norma, poi, abrogando il principio di ultrattivita'
e  introducendo  le  regole  gia'  estese dal sistema penale a quello
delle   sanzioni   tributarie  (disciplina  ex  nunc,  contestuale  e
identica,  nei  limiti  del  favor,  per  le  situazioni comunque non
definite),  si  pone nel segno della continuita' anche con la recente
abrogazione    dell'art. 20    legge    n. 4/1929    (che   prevedeva
l'ultrattivita' delle norme penali finanziarie) ad opera dell'art. 24
del d.lgs. 507/1999;
        che  la circostanza piu' illuminante sulla consapevolezza del
legislatore  stesso  dell'esigenza di ovviare alla mancata originaria
previsione di una disciplina transitoria collegata alle modifiche del
d.lgs.   389/1997   puo'  ravvisarsi  nella  iniziativa  parlamentare
tendente  alla  modifica legislativa dell'art. 57 del decreto Ronchi,
decaduta  a causa dello scioglimento delle camere (in ordine al comma
6-quater  da  aggiungere  all'art. 57  d.lgs.  22/1997,  ai sensi del
quale:  "Se  la  legge  del  tempo  in  cui  fu  commesso  l'illecito
amministrativo e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui
disposizioni  sono  piu'  favorevoli  al  responsabile,  salvo che la
relativa  sanzione  amministrativa  sia  stata  pagata  o  sia  stata
determinata in modo definitivo");
        che   nel   contesto   sopra   richiamato  la  differenza  di
trattamento sanzionatorio per fatti commessi a distanza di pochi mesi
e   poi   contestualmente  giudicati  e  altresi'  la  differenza  di
trattamento    rispetto    a    settori   contigui   dell'ordinamento
sanzionatorio   amministrativo  (tributario  e  valutario)  oltreche'
penale  appare  a  questo  giudice  (come  gia' al legislatore che ha
tentato  invano  di  porvi  rimedio)  ingiustificata e manifestamente
irragionevole,  tanto  da  richiedere  la pronuncia del giudice delle
leggi;
        che,   stante  l'evoluzione  dell'ordinamento,  la  questione
sembra   proponibile,  alternativamente,  in  termini  generali,  con
riguardo  all'art. 1 comma 2 legge n.  689/1981 o in particolare, con
riguardo  all'art. 7  comma  13  d.lgs.  389/1997,  che ha modificato
l'art. 52 comma 2 d.lgs. 22/1997;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in relazione
all'art. 3 della Costituzione, la sollevata questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1 comma 2 legge n. 689/1981 ovvero dell'art.
7  comma  13  d.lgs.  389/1997,  che  ha modificato l'art. 52 comma 2
d.lgs.  22/1997,  entrambi nella parte in cui non prevedono che se la
legge  in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella
posteriore  stabiliscono sanzioni amministrative diverse, si applichi
la  legge piu' favorevole al responsabile, salva la definitivita' del
provvedimento di irrogazione o l'intervenuto pagamento;
    Dispone  la  sospensione  del  giudizio  in  corso  e l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Si comunichi alle parti.
        Milano, addi' 5 maggio 2002
                        Il giudice: Gandolfi
02C0849