N. 387 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 luglio 2002

Ordinanza  emessa  il  1  luglio  2002 dal giudice di pace di Cortina
d'Ampezzo nel procedimento penale a carico di Irneri Piero

Processo  penale  - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto
  di  citazione  a giudizio disposto dalla P.G. - Avviso all'imputato
  della facolta' di presentare, prima dell'apertura del dibattimento,
  domanda di oblazione - Mancata previsione - Nullita' del decreto di
  citazione  - Omessa previsione - Disparita' di trattamento rispetto
  a  quanto  previsto  dall'art. 552, lett. 7, c.p.p. in relazione al
  contenuto   obbligatorio   del  decreto  di  citazione  davanti  al
  Tribunale  in  composizione  monocratica - Incidenza sul diritto di
  difesa nonche' sui principi di imparzialita' e buon andamento della
  pubblica amministrazione.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 97, primo comma.
(GU n.36 del 11-9-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Rilevato  che  l'art.  20 del decreto legislativo n. 274/2000, in
difformita' da quanto previsto dall'art. 552 lettera f) del c.p.p. in
relazione  al  contenuto  obbligatorio  del  decreto  di  citazione a
giudizio  nel  procedimento  davanti  al  Tribunale  in  composizione
monocratica,  non  prevede che la citazione a giudizio disposta dalla
polizia  giudiziaria debba contenere a pena di nullita' l'avviso che,
qualora   ne   ricorrano   i  presupposti,  l'imputato,  prima  della
dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento  di primo grado, possa
presentare  domanda  di  oblazione,  cosi'  come previsto dal decreto
legislativo  cit.  all'art.  29  comma  6;  ritenuto  che la suddetta
carenza  determini violazione degli articoli 3, 24 secondo comma e 97
primo   comma   Cost.,   sicche'   debba   sussistere  non  manifesta
infondatezza della questione di costituzionalita';
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1959 n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri.
    La  cancelleria  a  sua  volta  si  fara'  carico  di  comunicare
l'ordinanza medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
                     Il giudice di pace: Autiero
02C0856