N. 387 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 luglio 2002
Ordinanza emessa il 1 luglio 2002 dal giudice di pace di Cortina d'Ampezzo nel procedimento penale a carico di Irneri Piero Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla P.G. - Avviso all'imputato della facolta' di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Nullita' del decreto di citazione - Omessa previsione - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto dall'art. 552, lett. 7, c.p.p. in relazione al contenuto obbligatorio del decreto di citazione davanti al Tribunale in composizione monocratica - Incidenza sul diritto di difesa nonche' sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 97, primo comma.(GU n.36 del 11-9-2002 )
IL GIUDICE DI PACE
Rilevato che l'art. 20 del decreto legislativo n. 274/2000, in
difformita' da quanto previsto dall'art. 552 lettera f) del c.p.p. in
relazione al contenuto obbligatorio del decreto di citazione a
giudizio nel procedimento davanti al Tribunale in composizione
monocratica, non prevede che la citazione a giudizio disposta dalla
polizia giudiziaria debba contenere a pena di nullita' l'avviso che,
qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa
presentare domanda di oblazione, cosi' come previsto dal decreto
legislativo cit. all'art. 29 comma 6; ritenuto che la suddetta
carenza determini violazione degli articoli 3, 24 secondo comma e 97
primo comma Cost., sicche' debba sussistere non manifesta
infondatezza della questione di costituzionalita';
P. Q. M.
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1959 n. 87;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri.
La cancelleria a sua volta si fara' carico di comunicare
l'ordinanza medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Il giudice di pace: Autiero
02C0856