N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 luglio 2002
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 luglio 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di controlli - Controllo preventivo di legittimita' sugli atti degli enti locali - Prevista possibilita' su richiesta degli organi collegiali deliberanti o di un quinto dei consiglieri assegnati all'Ente - Preteso contrasto con il principio di equiordinazione tra comuni e Regioni e con l'abrogazione di tale tipologia di controllo operata con legge costituzionale n. 3/2001. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13, art. 3. - Costituzione, art. 14 (recte: 114); legge costituzionale 18 ottobre 2001, art. 9. Cooperazione, cooperativa - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di cooperative sociali - Introduzione di una nuova figura di soci (soci fruitori), con la possibilita' di far parte degli organi sociali della cooperativa - Preteso contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13, art. 11, comma 6 (che aggiunge l'art. 3-bis alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera l).(GU n.37 del 18-9-2002 )
Impugnativa della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 13 del 15 maggio 2002 ai sensi dell'art. 127 Cost. (Deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 5 luglio 2002). Il Governo della Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12. Propone impugnativa per illegittimita' costituzionale ai sensi di art. 127 Cost. Contro la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente della giunta pro tempore della legge regionale n. 13 del 15 maggio 2002 - art. 3 e 11 in base ai seguenti motivi. Con la legge n. 13 del 15 maggio 2002, pubblicata sul B.u.r., n. 20 del 15 maggio 2002, la regione ha approvato una serie di disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002. Gli interventi di maggior rilievo sono i seguenti: l'uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili della regione per il tramite di una concessione; la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni trasferite agli enti locali salvaguardando la loro autonomia; l'erogazione di contributi, attraverso le comunita' montane, ai nuclei familiari disagiati che risiedono in particolari zone climatiche predeterminate; il finanziamento di progetti pilota nel settore agricolo con particolare riferimento all'agricoltura biologica; la sperimentazione, in materia di sanita', di modelli gestionali che prevedono forme di collaborazione tra strutture del servizio sanitario regionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di societa' miste a capitale pubblico e privato; la modifica di pregresse leggi regionali in materia di pianificazione territoriale, edilizia abitativa, infrastrutture civili ed urbane, trasporti e foreste per adeguarle ad esigenze di gestione. Dall'esame dei contenuti della normativa, peraltro, emerge il seguente motivo di rilievo: l'art. 3, prevedendo la permanenza di un controllo preventivo di legittimita' sugli atti degli enti locali, anche se eventuale, sia su richiesta degli organi collegiali deliberanti (comma 2) che su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati all'ente (comma 3), si pone in contrasto con l'art. 14 della Costituzione che sancisce il principio di equiordinazione tra comuni e regioni. Si pone, altresi', in contrasto con il principio, espresso dal legislatore, della cancellazione di tale tipologia di controllo concretizzatasi con l' abrogazione dell' art. 130 della Costituzione operata con la legge costituzionale n. 3/2001. Tale principio, sostenuto dalla dottrina dominante, trova la sua ratio nell'esigenza di armonizzare, nell'ambito comunitario, un sistema di controllo successivo economico-finanziario e di risultato che assicuri il rispetto dei parametri e degli obbiettivi della presenza nel contesto dell'Unione europea, nonche' uno snellimento ed una velocizzazione dell'azione amministrativa attraverso il controllo di gestione che ogni Stato membro e le autonomie territoriali possono disciplinare in funzione della propria specificita'. Per completezza d'informazione occorre aggiungere che la regione, in base al proprio particolare statuto di autonomia, ha competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali. Si fa presente, inoltre che una analoga disposizione, contenuta nella legge finanziaria della Regione Sardegna ha formato oggetto d'impugnativa deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 giugno 2002. L' art. 11, comma 6, aggiungendo l'art. 3-bis alla legge 7 febbraio 1992, n. 7, introduce una nuova figura di soci (soci fruitori) delle cooperative sociali, con anche la possibilita' di far parte degli organi sociali, non prevista dalla disciplina giuridica delle cooperative contenuta nel codice civile. Pertanto, la norma contenuta si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2 lettera i) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.
P. Q. M. Si chiede a codesta corte di dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge in epigrafe. Roma, addi' 11 luglio 2002 L'avvocato dello Stato: Massimo Mari Relata di notifica Su istanza del Governo della Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto ufficiale giudiziario, addetto all'Ufficio unico notifiche presso la Corte d'Appello di Trieste, ho notificato il su esteso ricorso alla Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente della giunta pro tempore presso la sede della regione in Trieste ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di Sassi Sonia. 02C0796