N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 luglio 2002

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  22  luglio  2002  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di
  controlli  -  Controllo preventivo di legittimita' sugli atti degli
  enti  locali  -  Prevista  possibilita'  su  richiesta degli organi
  collegiali  deliberanti  o  di  un quinto dei consiglieri assegnati
  all'Ente  -  Preteso  contrasto con il principio di equiordinazione
  tra  comuni  e  Regioni  e  con  l'abrogazione di tale tipologia di
  controllo operata con legge costituzionale n. 3/2001.
- Legge  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13,
  art. 3.
- Costituzione, art. 14 (recte: 114); legge costituzionale 18 ottobre
  2001, art. 9.
Cooperazione, cooperativa - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia
  in  materia  di  cooperative  sociali  -  Introduzione di una nuova
  figura  di  soci  (soci fruitori), con la possibilita' di far parte
  degli  organi  sociali della cooperativa - Preteso contrasto con la
  competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
- Legge  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13,
  art. 11,  comma  6  (che aggiunge l'art. 3-bis alla legge regionale
  7 febbraio 1992, n. 7).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera l).
(GU n.37 del 18-9-2002 )
    Impugnativa della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 13
del  15  maggio  2002  ai  sensi  dell'art. 127 Cost. (Deliberata dal
Consiglio dei ministri nella seduta del 5 luglio 2002).
    Il  Governo  della Repubblica italiana, in persona del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale  dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi    n. 12.    Propone    impugnativa   per   illegittimita'
costituzionale ai sensi di art. 127 Cost.
    Contro   la   Regione  Friuli  Venezia  Giulia,  in  persona  del
Presidente  della  giunta pro tempore della legge regionale n. 13 del
15 maggio 2002 - art. 3 e 11 in base ai seguenti motivi.
    Con  la  legge  n. 13  del 15 maggio 2002, pubblicata sul B.u.r.,
n. 20  del  15  maggio  2002,  la  regione  ha approvato una serie di
disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.
    Gli interventi di maggior rilievo sono i seguenti:
        l'uso  particolare  dei beni patrimoniali indisponibili della
regione per il tramite di una concessione;
        la  disciplina  dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni   trasferite   agli   enti  locali  salvaguardando  la  loro
autonomia;
      l'erogazione di contributi, attraverso le comunita' montane, ai
nuclei   familiari   disagiati  che  risiedono  in  particolari  zone
climatiche predeterminate;
        il  finanziamento di progetti pilota nel settore agricolo con
particolare riferimento all'agricoltura biologica;
        la   sperimentazione,  in  materia  di  sanita',  di  modelli
gestionali  che  prevedono  forme di collaborazione tra strutture del
servizio  sanitario regionale e soggetti privati, anche attraverso la
costituzione di societa' miste a capitale pubblico e privato;
        la  modifica  di  pregresse  leggi  regionali  in  materia di
pianificazione   territoriale,   edilizia  abitativa,  infrastrutture
civili  ed  urbane,  trasporti e foreste per adeguarle ad esigenze di
gestione.
    Dall'esame  dei  contenuti  della  normativa, peraltro, emerge il
seguente  motivo di rilievo: l'art. 3, prevedendo la permanenza di un
controllo  preventivo  di  legittimita' sugli atti degli enti locali,
anche   se  eventuale,  sia  su  richiesta  degli  organi  collegiali
deliberanti  (comma  2) che su richiesta di un quinto dei consiglieri
assegnati  all'ente  (comma  3),  si  pone in contrasto con l'art. 14
della  Costituzione  che sancisce il principio di equiordinazione tra
comuni  e  regioni. Si pone, altresi', in contrasto con il principio,
espresso  dal  legislatore,  della cancellazione di tale tipologia di
controllo  concretizzatasi  con  l'  abrogazione dell' art. 130 della
Costituzione operata con la legge costituzionale n. 3/2001.
    Tale  principio, sostenuto dalla dottrina dominante, trova la sua
ratio  nell'esigenza  di  armonizzare,  nell'ambito  comunitario,  un
sistema  di controllo successivo economico-finanziario e di risultato
che  assicuri  il  rispetto  dei  parametri  e degli obbiettivi della
presenza nel contesto dell'Unione europea, nonche' uno snellimento ed
una velocizzazione dell'azione amministrativa attraverso il controllo
di gestione che ogni Stato membro e le autonomie territoriali possono
disciplinare in funzione della propria specificita'.
    Per completezza d'informazione occorre aggiungere che la regione,
in  base  al  proprio particolare statuto di autonomia, ha competenza
legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali.
    Si  fa  presente, inoltre che una analoga disposizione, contenuta
nella  legge  finanziaria  della  Regione Sardegna ha formato oggetto
d'impugnativa  deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del
14 giugno 2002.
    L'  art. 11,  comma  6,  aggiungendo  l'art.  3-bis  alla legge 7
febbraio  1992,  n. 7,  introduce  una  nuova  figura  di  soci (soci
fruitori) delle cooperative sociali, con anche la possibilita' di far
parte  degli  organi sociali, non prevista dalla disciplina giuridica
delle cooperative contenuta nel codice civile.
    Pertanto, la norma contenuta si pone in contrasto con l'art. 117,
comma  2  lettera  i)  della  Costituzione  che riserva allo Stato la
competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.
                              P. Q. M.
    Si   chiede   a  codesta  corte  di  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale della legge in epigrafe.
        Roma, addi' 11 luglio 2002
                L'avvocato dello Stato: Massimo Mari
                         Relata di notifica
    Su  istanza del Governo della Repubblica italiana, in persona del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato,  difeso  e
domiciliato  come  in  atti,  io  sottoscritto ufficiale giudiziario,
addetto  all'Ufficio  unico  notifiche  presso  la Corte d'Appello di
Trieste,  ho  notificato  il  su  esteso  ricorso alla Regione Friuli
Venezia  Giulia,  in  persona del Presidente della giunta pro tempore
presso la sede della regione in Trieste ivi recandomi e consegnandone
copia conforme a mani di Sassi Sonia.
02C0796