N. 391 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 2002
Ordinanza emessa il 20 marzo 2002 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Nediani Chiara ed altri contro Universita' degli studi di Firenze ed altri Universita' - Concorsi riservati a posti di ricercatore universitario - Limitazione della riserva al solo personale (in servizio alla data di entrata in vigore della legge e che abbia svolto alla stessa data almeno tre anni di attivita' di ricerca) assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie che prevedevano quale requisito d'accesso il diploma di laurea - Incidenza sui principi di eguaglianza e di imparzialita' e buon andamento dalla pubblica amministrazione. - Legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 10. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.37 del 18-9-2002 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 18065/2000 proposto da Nediani Chiara, Camarlinghi Carlo e Bellia Pasquale, rappresentati e difesi dall'avv. Augusta Massima Cucina con domicilio eletto nello studio del difensore, in Roma, via Paolo Falconieri n. 55; Contro: Universita' degli studi di Firenze e Ministero universita' e ricerca scientifica e tecnologica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; E nei confronti di Dello Sbarba Persio, non costituito in giudizio; Per l'annullamento: dei decreti nn. 804 del 22 settembre 2000, 806 del 22 settembre 2000 e 810 del 22 settembre 2000, con i quali l'Universita' degli studi di Firenze ha comunicato rispettivamente ai dott. Carlo Camarlinghi, Pasquale Bellia e Chiara Nediani l'esclusione dei medesimi dalle valutazioni comparative a posti di ricercatore universitario di ruolo riservate a tecnici laureati presso varie facolta' dell'Universita' degli studi di Firenze, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 53 del 7 luglio 2000; del bando stesso sopra citato nella parte in cui limita l'ammissione alle valutazioni comparative al solo "personale assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea" e dunque nella parte in cui esclude i ricorrenti; della circolare ministeriale del M.U.R.S.T. prot. n. 1838 del 22 dicembre 1999 nella parte in cui fornisce dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, un'interpretazione non aderente al significato logico giuridico della norma stessa che altrimenti emerge dal ricorso; nonche' per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a rientrare tra i beneficiari della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la pubblica udienza del 9 gennaio 2002, il consigliere Bruno Mollica; Udito, altresi', l'avv. Cucina; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto: F a t t o I ricorrenti Nediani, Camarlinghi e Bellia espongono di essere in servizio presso l'Universita' degli studi di Firenze in posizione di funzionario tecnico - VIII qualifica funzionale, rispettivamente dall'anno 1989 (i primi due) e dal 1991 (il terzo) e di essere stati assunti (negli anni 1988, la prima, e 1981 gli altri), in esito a concorsi a posti, rispettivamente, di assistente tecnico (VI qualifica), la prima, e di agente tecnico (IV qualifica), gli altri due. Espongono altresi' di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1 comma 10, legge n. 4/1999 per l'accesso ai concorsi riservati a posti di ricercatore universitario e di essere stati peraltro esclusi dalle procedure medesime in quanto non assunti a seguito di concorso "che prevedeva come requisito di accesso il diploma di laurea". I provvedimenti di esclusione vengono impugnati dagli interessati con l'odierno ricorso; viene inoltre chiesto l'accertamento del diritto a rientrare tra i beneficiari della detta norma. A sostegno dell'impugnativa i ricorrenti, premesse alcune considerazioni sulla sussistenza, nella specie, della giurisdizione del giudice amministrativo, deducono: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 10, legge 14 gennaio 1999 n. 4. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicita', contraddittorieta', difetto di motivazione. 2) Contrasto dell'art. 1, comma 10, legge n. 4/1999 con gli artt. 3 e 97 Cost. Con memoria difensiva depositata in vista dell'udienza di discussione della causa, i ricorrenti illustrano ulteriormente la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo. La dott.ssa Chiara Nediani produce certificazione attestante l'avvenuta nomina "con riserva" (a seguito di provvedimento cautelare della sezione di ammissione alla valutazione e di superamento del concorso) nella posizione richiesta. Resistono le intimate Amministrazioni ed eccepiscono preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia nonche' l'inammissibilita' del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati; nel merito, sostengono diffusamente l'infondatezza del gravame e ne chiedono il rigetto. Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2002, sentiti i difensori delle parti, la causa e' stata ritenuta in decisione. D i r i t t o 1. - L'impugnativa proposta dai ricorrenti specificati in epigrafe, funzionari tecnici in servizio presso l'Universita' degli studi di Firenze e' intesa all'annullamento dei decreti rettorali di esclusione dalle valutazioni comparative riservate per la copertura di posti di ricercatore universitario indicate in premessa nonche' all'accertamento del diritto alla inclusione tra i beneficiari della legge 14 gennaio 1999 n. 4. 2. - Va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle resistenti amministrazioni. Ed invero, nella specie si verte in tema di inquadramento nella posizione di ricercatore universitario: la controversia attiene quindi al rapporto d'impiego di tale categoria di personale, ed e' conseguentemente attratta nella giurisdizione di questo giudice per effetto della previsione dell'art. 68, comma 4, del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dal d.l.gs. 31 marzo 1998 n. 80. Appare altresi' non condivisibile l'eccezione di inammissibilita' del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, identificabili, secondo le resistenti Amministrazioni, in coloro che, avendone pieno diritto, sono stati ammessi a partecipare al concorso per cui e' causa. Basti in proposito richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale - da cui il collegio non ha ragione di discostarsi - in ordine alla inconfigurabilita' di controinteressati in senso tecnico con riguardo al ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura di concorso, attesa l'insussistenza della lesione di un interesse protetto e attuale, in capo agli altri concorrenti, derivante dall'eventuale accoglimento del ricorso medesimo (cfr., in tal senso, Cons. Stato, V Sez., 26 settembre 2000 n. 5092; Cons. Giust. Amm. 28 gennaio 1998 n. 19; Cons. Stato, IV Sez., 14 novembre 1997 n. 1283; Tribunale amministrativo regionale Puglia, Sez. I, 23 gennaio 2001 n. 168). 3. - Nel merito, osserva il collegio, sul piano normativo, che l'art. 1, comma 10, legge n. 4 del 1999 cit. prevede che le universita' sono autorizzate a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dal 1999, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse universita' "assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attivita' di ricerca". Alla stregua dei provvedimenti in questa sede impugnati, gli odierni ricorrenti sono stati esclusi dalle precitate procedure in quanto non assunti a seguito di concorso "che prevedeva come requisito di accesso il diploma di laurea". Tale circostanza e' pacifica in causa. La necessita' del detto requisito viene peraltro contestata dai ricorrenti, che sostengono di avere comunque titolo all'ammissione al concorso riservato in virtu' della previsione di cui alla seconda parte del comma 10, in quanto tecnici laureati in possesso del requisito di almeno tre anni di attivita' didattica e scientifica comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facolta' risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime: in questo caso, purche' vi sia il requisito di fatto dell'attivita' didattica e scientifica, sarebbe sufficiente, nella prospettazione degli istanti, l'attuale possesso di laurea. L'assunto non appare condivisibile. Quanto alla prima parte del comma 10, non sembra revocabile in dubbio che il legislatore richieda espressamente che il personale che ne occupa - per fruire del beneficio - deve essere stato assunto in ruolo a seguito di concorsi che prevedevano "come requisito di accesso il diploma di laurea". Il senso della disposizione e' assolutamente inequivoco; e non puo' ad essa darsi altro significato se non quello emergente dalle parole utilizzate dal legislatore medesimo secondo la connessione di esse. Quanto alla seconda parte del comma 10, secondo cui "e' comunque fatta salva, per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dallart. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, anche se maturati successivamente al 1 agosto 1980, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990 n. 341", non puo' ad essa attribuirsi il significato che intende assegnare alla disposizione parte ricorrente. La norma, invero, lungi dall'individuare una "seconda" categoria di destinatari del concorso riservato, si limita a "confermare", nei confronti dei tecnici laureati ex art. 50 cit. - che, in ipotesi, restino esclusi dal beneficio medesimo - la "applicazione" dell'art. 16, comma 1, legge n. 341/1990, disposizione, questa, che stabilisce che "nella presente legge, nelle dizioni ricercatori o ricercatori confermati si intendono comprese anche quelle di assistenti di ruolo ad esaurimento e di tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto". E la "presente legge" specificava, all'art. 12, che i ricercatori, ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 "adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla legge, secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo" (id est: affidamenti e supplenze, anche di corsi e moduli, partecipazione alle commissioni d'esame, copertura di insegnamenti sdoppiati). Per effetto di tale norma, quindi, ai tecnici laureati in possesso dei requisiti ex art. 50 d.P.R. n. 382/1980 all'entrata in vigore del decreto sono stati attribuiti i precitati compiti di docenza e, deve ritenersi, avuto riguardo al richiamo ai compiti dei ricercatori ex artt. 30, 31 e 32 d.P.R. cit., contenuto nell'art. 12, che anche siffatti compiti (compiti didattici integrativi, esercitazioni, cicli di lezioni interne e attivita' di seminario) siano ricompresi nel rinvio, costituendo essi funzioni di piu' limitato spessore rispetto a quelle individuate dall'art. 12 cit., e quindi un prius logico, prima che giuridico, della disposizione stessa. Cio' nel quadro di una progressiva evoluzione normativa di assimilazione funzionale dei tecnici laureati ai ricercatori (cfr., sul punto, anche, ordinanza di questa Sezione n. 4050 del 10 maggio 2001). Per effetto della norma di salvaguardia di cui alla seconda parte del richiamato comma 10 dell'art. 1 legge n. 4/1999, i tecnici laureati ivi indicati "conservano" quindi l'attivita' di docenza pur se non inquadrati, per effetto del concorso riservato di cui al comma 10 medesimo, nella posizione di ricercatore. Questo, e non altro, e' il senso della indicata disposizione: certamente non quello di individuare una "seconda" categoria di beneficiari del concorso riservato, come sostenuto dai ricorrenti. 4. - Le conclusioni cui e' pervenuto il collegio comporterebbero quindi il rigetto dell'impugnativa, siccome infondata, essendo gli odierni ricorrenti privi del requisito per cui e' causa. Il che rende rilevante la proposta questione di costituzionalita' dell'art. 1 comma 10 legge n. 4 del 1999 cit., nella parte in cui contempla la necessita' del detto requisito ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dalla disposizione medesima, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. Cio' in quanto l'eliminazione dal testo normativo della indicata previsione consentirebbe ai ricorrenti, avuto riguardo alle ragioni della disposta esclusione, l'ammissione alla controversa procedura. 5. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata. Ed invero, va ricordato che gli odierni ricorrenti sono stati esclusi dalle controverse procedure concorsuali in quanto non assunti a seguito di concorso "che prevedeva quale requisito di accesso il diploma di laurea". Risulta peraltro per tabulas il possesso, in capo ai ricorrenti medesimi, alla data di entrata in vigore della legge n. 4/1999, della posizione formale e funzionale di funzionario tecnico (ottava qualifica), laureato, nonche' l'espletamento del previsto triennio di attivita' di ricerca, per quanto rileva in questa sede, trattasi comunque di elementi la cui sussistenza e', allo stato, incontestata, giusta le indicate ragioni dell'esclusione. La posizione degli odierni ricorrenti in nulla si differenzia, quindi, rispetto a quella dei beneficiari della procedura comparativa riservata, se non con riguardo al dato estrinseco della "originaria" (e risalente nel tempo) assunzione in ruolo mediante concorso che non prevedeva, quale requisito di accesso, il possesso del diploma di laurea. Il discrimine, cioe', tra i beneficiari e gli esclusi e' correlato esclusivamente ad un evento la cui rilevanza, in un contesto premiale, appare ben limitata (rectius: pressoche' nulla) rispetto alla identica posizione - quantomeno, di pari dignita' professionale - nel tempo conseguita dagli interessati, ed in un quadro che sembra inteso all'emersione di profili meritocratici, atteso il puntuale riferimento all'attivita' di ricerca "attestata dai presidi delle facolta'" e "comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti della facolta'". E cio', in un contesto normativo di progressiva equiordinazione funzionale dei tecnici laureati ai ricercatori universitari (cfr. precedente punto 3 e ordinanza di questa Sezione n. 4050/01 cit.), che non trova alcuna preclusione, ex se, in ragione del considerato requisito di accesso. Sembra allora al collegio viziata sul piano della logicita' la indicata scelta del legislatore nella parte in cui ancora ad un requisito meramente formale e di alcuna rilevanza sostanziale - in quanto superato dall'acquisito identico status - la partecipazione alla procedura valutativa per cui e' causa, per contrasto con l'art. 3 Cost., inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza (Corte cost. n. 204/1982) nonche' sotto il profilo della ingiustificata discriminazione con riferimento a situazioni sostanzialmente identiche. Il collegio dubita nel contempo della conformita' ai parametri costituzionali ex art. 97 Cost, della norma in commento, sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi e, quindi, del buon andamento dell'amministrazione, avuto riguardo alla privazione ingiustificata - siccome scaturente da un elemento gia' definito dal collegio come meramente estrinseco ed assolutamente ininfluente sulla descritta situazione sostanziale - per i pubblici uffici, della possibilita' di un utile apporto di competenze professionali consolidate in ragione delle pluriennali esperienze acquisite. La valorizzazione del detto requisito formale, in danno di profili sostanziali, ai fini del conseguimento di una superiore posizione di status da parte di pubblici impiegati, sembra porsi altresi' in contrasto col parametro della imparzialita' dell'amministrazione sancito dal precitato art. 97 Cost. 6. - Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata, anche d'ufficio per i profili non trattati dalla parte ricorrente, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 10, legge 14 gennaio 1999 n. 4, in parte qua, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con consegnente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 10, legge 14 gennaio 1999 n. 4, in parte qua per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2002. Il Presidente: Cossu Il consigliere, estensore: Mollica 02C0860