N. 391 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 2002

Ordinanza  emessa  il  20  marzo  2002  dal  tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio sul ricorso proposto da Nediani Chiara ed altri
contro Universita' degli studi di Firenze ed altri

Universita' - Concorsi riservati a posti di ricercatore universitario
  -  Limitazione  della  riserva  al solo personale (in servizio alla
  data  di  entrata  in  vigore  della  legge e che abbia svolto alla
  stessa  data  almeno  tre  anni di attivita' di ricerca) assunto in
  ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie che
  prevedevano  quale  requisito  d'accesso  il  diploma  di  laurea -
  Incidenza  sui  principi  di  eguaglianza e di imparzialita' e buon
  andamento dalla pubblica amministrazione.
- Legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.37 del 18-9-2002 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 18065/2000
proposto  da  Nediani  Chiara,  Camarlinghi  Carlo e Bellia Pasquale,
rappresentati e difesi dall'avv. Augusta Massima Cucina con domicilio
eletto  nello  studio  del  difensore,  in Roma, via Paolo Falconieri
n. 55;
    Contro:   Universita'   degli   studi   di  Firenze  e  Ministero
universita'  e  ricerca  scientifica  e  tecnologica, rappresentati e
difesi  dall'Avvocatura  generale dello Stato, ex lege domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi n. 12;
    E  nei  confronti  di  Dello  Sbarba  Persio,  non  costituito in
giudizio;
    Per l'annullamento:
        dei   decreti   nn. 804   del   22 settembre  2000,  806  del
22 settembre   2000   e  810  del  22 settembre  2000,  con  i  quali
l'Universita' degli studi di Firenze ha comunicato rispettivamente ai
dott.   Carlo   Camarlinghi,   Pasquale   Bellia   e  Chiara  Nediani
l'esclusione  dei  medesimi  dalle valutazioni comparative a posti di
ricercatore  universitario  di  ruolo  riservate  a  tecnici laureati
presso varie facolta' dell'Universita' degli studi di Firenze, di cui
al  bando  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale -
n. 53 del 7 luglio 2000;
        del  bando  stesso  sopra  citato  nella  parte in cui limita
l'ammissione  alle valutazioni comparative al solo "personale assunto
in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a
seguito  di  pubblici  concorsi  che  prevedevano  come  requisito di
accesso  il  diploma di laurea" e dunque nella parte in cui esclude i
ricorrenti;
        della circolare ministeriale del M.U.R.S.T. prot. n. 1838 del
22 dicembre  1999  nella parte in cui fornisce dell'art. 1, comma 10,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, un'interpretazione non aderente al
significato logico giuridico della norma stessa che altrimenti emerge
dal  ricorso; nonche' per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a
rientrare tra i beneficiari della legge 14 gennaio 1999, n. 4.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato relatore, per la pubblica udienza del 9 gennaio 2002, il
consigliere Bruno Mollica;
    Udito, altresi', l'avv. Cucina;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

                              F a t t o

    I ricorrenti Nediani, Camarlinghi e Bellia espongono di essere in
servizio  presso l'Universita' degli studi di Firenze in posizione di
funzionario  tecnico  -  VIII  qualifica  funzionale, rispettivamente
dall'anno  1989 (i primi due) e dal 1991 (il terzo) e di essere stati
assunti  (negli  anni  1988,  la prima, e 1981 gli altri), in esito a
concorsi   a   posti,  rispettivamente,  di  assistente  tecnico  (VI
qualifica),  la  prima, e di agente tecnico (IV qualifica), gli altri
due.
    Espongono  altresi' di essere in possesso dei requisiti richiesti
dall'art. 1  comma 10,  legge  n. 4/1999  per  l'accesso  ai concorsi
riservati  a  posti  di  ricercatore  universitario e di essere stati
peraltro  esclusi  dalle  procedure  medesime in quanto non assunti a
seguito  di  concorso  "che  prevedeva  come  requisito di accesso il
diploma di laurea".
    I provvedimenti di esclusione vengono impugnati dagli interessati
con  l'odierno  ricorso;  viene  inoltre  chiesto  l'accertamento del
diritto a rientrare tra i beneficiari della detta norma.
    A   sostegno   dell'impugnativa  i  ricorrenti,  premesse  alcune
considerazioni  sulla  sussistenza, nella specie, della giurisdizione
del giudice amministrativo, deducono:
        1)  Violazione  e  falsa  applicazione dell'art. 1, comma 10,
legge  14 gennaio  1999  n. 4.  Eccesso  di  potere  per  difetto  di
istruttoria, illogicita', contraddittorieta', difetto di motivazione.
        2)  Contrasto  dell'art. 1, comma 10, legge n. 4/1999 con gli
artt. 3 e 97 Cost.
    Con   memoria  difensiva  depositata  in  vista  dell'udienza  di
discussione  della  causa,  i  ricorrenti illustrano ulteriormente la
prospettazione contenuta nell'atto introduttivo.
    La  dott.ssa  Chiara  Nediani  produce  certificazione attestante
l'avvenuta nomina "con riserva" (a seguito di provvedimento cautelare
della  sezione  di  ammissione  alla valutazione e di superamento del
concorso) nella posizione richiesta.
    Resistono    le    intimate    Amministrazioni   ed   eccepiscono
preliminarmente    il    difetto   di   giurisdizione   del   giudice
amministrativo  sulla  controversia  nonche'  l'inammissibilita'  del
ricorso  per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati; nel
merito,  sostengono  diffusamente  l'infondatezza  del  gravame  e ne
chiedono il rigetto.
    Alla  pubblica  udienza  del  9 gennaio 2002, sentiti i difensori
delle parti, la causa e' stata ritenuta in decisione.

                            D i r i t t o

    1.   -  L'impugnativa  proposta  dai  ricorrenti  specificati  in
epigrafe,  funzionari  tecnici in servizio presso l'Universita' degli
studi  di Firenze e' intesa all'annullamento dei decreti rettorali di
esclusione  dalle  valutazioni comparative riservate per la copertura
di  posti  di  ricercatore universitario indicate in premessa nonche'
all'accertamento  del diritto alla inclusione tra i beneficiari della
legge 14 gennaio 1999 n. 4.
    2.  -  Va  in  primo  luogo  disattesa  l'eccezione di difetto di
giurisdizione sollevata dalle resistenti amministrazioni.
    Ed  invero,  nella specie si verte in tema di inquadramento nella
posizione  di  ricercatore  universitario:  la  controversia  attiene
quindi  al  rapporto  d'impiego di tale categoria di personale, ed e'
conseguentemente  attratta  nella giurisdizione di questo giudice per
effetto della previsione dell'art. 68, comma 4, del d.lgs. 3 febbraio
1993 n. 29, come sostituito dal d.l.gs. 31 marzo 1998 n. 80.
    Appare altresi' non condivisibile l'eccezione di inammissibilita'
del  ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati,
identificabili, secondo le resistenti Amministrazioni, in coloro che,
avendone  pieno diritto, sono stati ammessi a partecipare al concorso
per cui e' causa.
    Basti   in   proposito  richiamare  il  consolidato  orientamento
giurisprudenziale  - da cui il collegio non ha ragione di discostarsi
-  in  ordine  alla  inconfigurabilita' di controinteressati in senso
tecnico  con riguardo al ricorso proposto avverso il provvedimento di
esclusione  dalla procedura di concorso, attesa l'insussistenza della
lesione  di  un  interesse  protetto  e  attuale,  in capo agli altri
concorrenti,   derivante   dall'eventuale  accoglimento  del  ricorso
medesimo  (cfr., in tal senso, Cons. Stato, V Sez., 26 settembre 2000
n. 5092;  Cons.  Giust.  Amm.  28 gennaio 1998 n. 19; Cons. Stato, IV
Sez.,  14  novembre  1997 n. 1283; Tribunale amministrativo regionale
Puglia, Sez. I, 23 gennaio 2001 n. 168).
    3.  -  Nel  merito, osserva il collegio, sul piano normativo, che
l'art. 1,  comma  10,  legge  n. 4  del  1999  cit.  prevede  che  le
universita'  sono autorizzate a bandire, nell'arco di cinque esercizi
finanziari  a  decorrere  dal 1999, concorsi per posti di ricercatore
universitario   riservati   al  personale  delle  stesse  universita'
"assunto   in  ruolo  per  lo  svolgimento  di  funzioni  tecniche  o
socio-sanitarie,  a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come
requisito  di  accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  che abbia svolto alla
predetta data almeno tre anni di attivita' di ricerca".
    Alla  stregua  dei  provvedimenti  in  questa sede impugnati, gli
odierni  ricorrenti  sono  stati esclusi dalle precitate procedure in
quanto  non  assunti  a  seguito  di  concorso  "che  prevedeva  come
requisito di accesso il diploma di laurea".
    Tale circostanza e' pacifica in causa.
    La  necessita'  del detto requisito viene peraltro contestata dai
ricorrenti, che sostengono di avere comunque titolo all'ammissione al
concorso  riservato  in  virtu'  della previsione di cui alla seconda
parte  del  comma 10,  in  quanto  tecnici  laureati  in possesso del
requisito  di  almeno  tre  anni di attivita' didattica e scientifica
comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facolta'
risalenti  al  periodo  di  svolgimento  delle attivita' medesime: in
questo  caso,  purche'  vi  sia  il requisito di fatto dell'attivita'
didattica  e  scientifica,  sarebbe sufficiente, nella prospettazione
degli istanti, l'attuale possesso di laurea.
    L'assunto non appare condivisibile.
    Quanto  alla  prima  parte del comma 10, non sembra revocabile in
dubbio che il legislatore richieda espressamente che il personale che
ne  occupa  - per fruire del beneficio - deve essere stato assunto in
ruolo  a  seguito  di  concorsi  che  prevedevano  "come requisito di
accesso il diploma di laurea".
    Il  senso  della  disposizione e' assolutamente inequivoco; e non
puo'  ad  essa  darsi altro significato se non quello emergente dalle
parole  utilizzate dal legislatore medesimo secondo la connessione di
esse.
    Quanto  alla seconda parte del comma 10, secondo cui "e' comunque
fatta  salva,  per  i  tecnici  laureati  in  possesso  dei requisiti
previsti  dallart. 50  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
11 luglio  1980 n. 382, anche se maturati successivamente al 1 agosto
1980,  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo 16,
comma 1,  della  legge  19 novembre  1990  n. 341",  non puo' ad essa
attribuirsi  il  significato  che intende assegnare alla disposizione
parte ricorrente.
    La  norma, invero, lungi dall'individuare una "seconda" categoria
di  destinatari del concorso riservato, si limita a "confermare", nei
confronti  dei  tecnici  laureati  ex art. 50 cit. - che, in ipotesi,
restino   esclusi   dal   beneficio   medesimo  -  la  "applicazione"
dell'art. 16,  comma 1,  legge n. 341/1990, disposizione, questa, che
stabilisce  che  "nella  presente  legge, nelle dizioni ricercatori o
ricercatori   confermati   si  intendono  comprese  anche  quelle  di
assistenti  di ruolo ad esaurimento e di tecnici laureati in possesso
dei  requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della
Repubblica  11 luglio 1980 n. 382, alla data di entrata in vigore del
predetto decreto".
    E   la   "presente   legge"   specificava,   all'art. 12,  che  i
ricercatori,  ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 30, 31 e
32  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382
"adempiono  ai  compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti
dalla  legge, secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del
presente articolo" (id est: affidamenti e supplenze, anche di corsi e
moduli,   partecipazione   alle  commissioni  d'esame,  copertura  di
insegnamenti sdoppiati).
    Per  effetto  di  tale  norma,  quindi,  ai  tecnici  laureati in
possesso  dei  requisiti ex art. 50 d.P.R. n. 382/1980 all'entrata in
vigore  del  decreto  sono  stati  attribuiti  i precitati compiti di
docenza  e, deve ritenersi, avuto riguardo al richiamo ai compiti dei
ricercatori ex artt. 30, 31 e 32 d.P.R. cit., contenuto nell'art. 12,
che   anche   siffatti   compiti   (compiti   didattici  integrativi,
esercitazioni,  cicli  di  lezioni  interne e attivita' di seminario)
siano  ricompresi  nel  rinvio,  costituendo  essi  funzioni  di piu'
limitato  spessore rispetto a quelle individuate dall'art. 12 cit., e
quindi  un  prius  logico,  prima  che  giuridico, della disposizione
stessa.
    Cio'  nel  quadro  di  una  progressiva  evoluzione  normativa di
assimilazione  funzionale  dei tecnici laureati ai ricercatori (cfr.,
sul  punto,  anche, ordinanza di questa Sezione n. 4050 del 10 maggio
2001).
    Per effetto della norma di salvaguardia di cui alla seconda parte
del  richiamato  comma  10  dell'art. 1  legge  n. 4/1999,  i tecnici
laureati  ivi indicati "conservano" quindi l'attivita' di docenza pur
se  non  inquadrati,  per  effetto  del  concorso riservato di cui al
comma 10 medesimo, nella posizione di ricercatore.
    Questo,  e  non  altro,  e' il senso della indicata disposizione:
certamente  non  quello  di  individuare  una  "seconda" categoria di
beneficiari del concorso riservato, come sostenuto dai ricorrenti.
    4.  - Le conclusioni cui e' pervenuto il collegio comporterebbero
quindi  il  rigetto  dell'impugnativa, siccome infondata, essendo gli
odierni ricorrenti privi del requisito per cui e' causa.
    Il che rende rilevante la proposta questione di costituzionalita'
dell'art. 1  comma 10  legge  n. 4  del 1999 cit., nella parte in cui
contempla la necessita' del detto requisito ai fini dell'applicazione
del beneficio previsto dalla disposizione medesima, per contrasto con
gli artt. 3 e 97 Cost.
    Cio'  in quanto l'eliminazione dal testo normativo della indicata
previsione  consentirebbe  ai ricorrenti, avuto riguardo alle ragioni
della disposta esclusione, l'ammissione alla controversa procedura.
    5. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
    Ed  invero,  va  ricordato  che gli odierni ricorrenti sono stati
esclusi dalle controverse procedure concorsuali in quanto non assunti
a  seguito  di  concorso "che prevedeva quale requisito di accesso il
diploma di laurea".
    Risulta  peraltro  per tabulas il possesso, in capo ai ricorrenti
medesimi, alla data di entrata in vigore della legge n. 4/1999, della
posizione   formale  e  funzionale  di  funzionario  tecnico  (ottava
qualifica), laureato, nonche' l'espletamento del previsto triennio di
attivita'  di  ricerca,  per  quanto  rileva in questa sede, trattasi
comunque di elementi la cui sussistenza e', allo stato, incontestata,
giusta le indicate ragioni dell'esclusione.
    La  posizione  degli  odierni ricorrenti in nulla si differenzia,
quindi, rispetto a quella dei beneficiari della procedura comparativa
riservata,  se non con riguardo al dato estrinseco della "originaria"
(e risalente nel tempo) assunzione in ruolo mediante concorso che non
prevedeva,  quale  requisito  di  accesso, il possesso del diploma di
laurea.
    Il  discrimine,  cioe',  tra  i  beneficiari  e  gli  esclusi  e'
correlato  esclusivamente  ad  un  evento  la  cui  rilevanza,  in un
contesto  premiale,  appare  ben limitata (rectius: pressoche' nulla)
rispetto  alla  identica  posizione  -  quantomeno,  di pari dignita'
professionale  -  nel  tempo  conseguita  dagli interessati, ed in un
quadro  che  sembra  inteso  all'emersione  di profili meritocratici,
atteso  il  puntuale  riferimento all'attivita' di ricerca "attestata
dai  presidi  delle  facolta'" e "comprovata da pubblicazioni, lavori
originali e da atti della facolta'".
    E  cio',  in un contesto normativo di progressiva equiordinazione
funzionale  dei  tecnici  laureati  ai ricercatori universitari (cfr.
precedente  punto  3  e ordinanza di questa Sezione n. 4050/01 cit.),
che  non  trova alcuna preclusione, ex se, in ragione del considerato
requisito di accesso.
    Sembra  allora  al  collegio viziata sul piano della logicita' la
indicata  scelta  del  legislatore  nella  parte  in cui ancora ad un
requisito  meramente  formale  e di alcuna rilevanza sostanziale - in
quanto  superato  dall'acquisito  identico status - la partecipazione
alla  procedura  valutativa  per  cui  e'  causa,  per  contrasto con
l'art. 3   Cost.,   inteso   come   generale  canone  di  coerenza  e
ragionevolezza  (Corte  cost.  n. 204/1982)  nonche' sotto il profilo
della  ingiustificata  discriminazione  con  riferimento a situazioni
sostanzialmente identiche.
    Il  collegio  dubita  nel contempo della conformita' ai parametri
costituzionali  ex  art. 97  Cost,  della norma in commento, sotto il
profilo  della  razionale  organizzazione  dei servizi e, quindi, del
buon  andamento  dell'amministrazione, avuto riguardo alla privazione
ingiustificata  - siccome scaturente da un elemento gia' definito dal
collegio come meramente estrinseco ed assolutamente ininfluente sulla
descritta  situazione  sostanziale  -  per  i  pubblici uffici, della
possibilita'   di   un  utile  apporto  di  competenze  professionali
consolidate in ragione delle pluriennali esperienze acquisite.
    La  valorizzazione  del  detto  requisito  formale,  in  danno di
profili  sostanziali,  ai  fini  del  conseguimento  di una superiore
posizione  di  status  da  parte  di pubblici impiegati, sembra porsi
altresi'    in    contrasto   col   parametro   della   imparzialita'
dell'amministrazione sancito dal precitato art. 97 Cost.
    6.  -  Per  le  considerazioni che precedono, va conseguentemente
sollevata,  anche  d'ufficio  per  i profili non trattati dalla parte
ricorrente,  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 10, legge 14 gennaio 1999 n. 4, in parte qua, per contrasto con
gli artt. 3 e 97 Cost.
    Va  disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli atti alla Corte
costituzionale,  con  consegnente  sospensione  del giudizio ai sensi
dell'art. 23  della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla
legittimita' costituzionale della suindicata norma.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 10, legge 14 gennaio
1999 n. 4, in parte qua per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella camera di consiglio del 9 gennaio
2002.
                        Il Presidente: Cossu
                                  Il consigliere, estensore: Mollica
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