N. 395 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 2001
Ordinanza emessa l'11 giugno 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 agosto 2002) dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari sul ricorso proposto da Societa' Villaggio S. Andrea contro Agenzia delle Entrate, ufficio di Cagliari 1 Contenzioso tributario - Comunicazione e notificazioni - Effettuazione presso la segreteria della Commissione tributaria in caso di irreperibilita' delle parti agli indirizzi conosciuti, o comunque di mancata notifica - Mancata previsione della necessita' di compiere ricerche anagrafiche e raccogliere notizie sulla reperibilita' dei destinatari - Contrasto con il principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa e del principio di capacita' contributiva. - D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17. - Costituzione, artt. 3, 24 e 53.(GU n.37 del 18-9-2002 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3614/87 depositato il 18 novembre 1987 da Societa' Villaggio S. Andrea, difesa da rag. Gianfranco Dessy, con studio in Cagliari, via Ottone Bacaredda 184, avverso ingiunzione art. 87000163 INVIM, resistente Agenzia delle Entrate, ufficio di Cagliari 1. Svolgimento del processo e motivazione dell'ordinanza Con tempestivo ricorso n. 3614/87 firmato dal difensore tecnico rag. Gianfranco Dessy e protocollato dalla segreteria della commissione tributaria di primo grado in data 8 novembre 1987, la Societa' Villaggio S. Andrea, legalmente rappresentata dal suo amministratore unico signora Maenhaupt Fride, impugna l'ingiunzione mod. 13 Art. 870000163 notificata il 24 settembre 1987. L'Ufficio chiede l'imposta complementare INVIM (complessive lire 560.000 per imposta, sanzioni ed interessi), in forza di rettifiche in diminuzione delle spese incrementative indicate nell'apposita dichiarazione INVIM che ha accompagnato la registrazione, effettuata il 10 novembre 1983 al n. 50, scadenziere 387932, dell'atto pubblico col quale la ricorrente societa' ha venduto un terreno, compreso in un piano di lottizzazione convenzionato col comune di Quartu Sant'Elena (convenzione registrata a Cagliari il 29 agosto 1978 al n. 9700). L'Agenzia delle Entrate si costituisce con atto prot. 28376 datato e depositato l'8 giugno 2001, nel quale chiede il rigetto del ricorso. La discussione del ricorso n. 3614/1987 e' fissata all'udienza del giudice singolo dell'11 giugno 2001. L'avviso al ricorrente di fissazione dell'udienza (art. 31 del d.lgs. n. 546/1992) e' correttamente inviato, dalla segreteria della commissione tributaria provinciale, presso lo studio, sito in Cagliari, via Ottone Bacaredda n. 184, del difensore tecnico domiciliatario, rag. Gianfranco Dessy. Dalle poste, l'avviso e' restituito alla commissione con la laconica attestazione a timbro "al mittente". L'avviso di fissazione d'udienza e' allora consegnato, dal segretario della sezione n. 5 della commissione sig.ra Rosaria Sitzia, al messo notificatore interno, il quale lo restituisce subito alla sezione n. 5. Cio' in applicazione del terzo comma dell'art. 17 del d.lgs. n. 546/1992. Il testo dell'intero art. 17 e' il seguente: "Art. 17 - Luogo delle comunicazioni e delle notificazioni. 1. - Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede, hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione. 2. - L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo. 3. - Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non e' possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione". Fin qui l'art. 17. Orbene, questo giudice dubita della legittimita' costituzionale del trascritto art. 17, segnatamente del suo terzo comma, la cui applicazione in concreto sembra piu' diffusa di quanto non sarebbe intuitivo aspettarsi. Pqm. A tutta prima, il deposito presso la segreteria della commissione sembra una misura volta a tutelare le giuste ed imprescindibili esigenze di speditezza del processo. Nella disposizione e' ravvisabile un contenuto apparentemente "punitivo" nei confronti del ricorrente "distratto", poco interessato alla cura, che a solo lui spetta, dei propri interessi. Non appare giusto consentire che altri (nella fattispecie la segreteria della CT), siano posti in condizione di attivarsi per rimediare alle "distrazioni" di chi poco si cura dei propri interessi. Questo giudice e' del parere che la soluzione data dalla norma e' sbrigativa, e mal s'attaglia ad una serie di situazioni soggettive. In primis, sulla base della normativa in vigore (ed anche di quella auspicabile), si dovrebbe escludere, nella stragrande maggioranza dei casi, un comportamento furbesco da parte del ricorrente, volto a rendersi irreperibile nella speranza di non farsi mai notificare l'invito all'udienza. Sia perche' lo stratagemma sarebbe altamente rischioso, sia perche' non c'e' (neppure in campo civile, penale ed amministrativo), e non prevedibilmente ci sara' mai, una legislazione che consenta simili comportamenti. Occorre a parere di questo giudice valutare se la norma che prevede la notifica presso la commissione in caso d'irreperibilita' sia irragionevole in quanto perche' smisuratamente punitiva in una serie di casi, che cosi' si potrebbero esemplificare: a) (caso de qua): ricorrente che si vede fissare la prima udienza a distanza di molti anni (nel caso concreto quattordici) rispetto al momento della presentazione del ricorso, con avviso di fissazione d'udienza recapitato presso il difensore tecnico che probabilmente ha nel frattempo cessato l'attivita'. Nel caso in discussione, in effetti, il rag. Gianfranco Dessy non compare nei locali della commissione che anni or sono frequentava abbastanza assiduamente; b) ricorrente deceduto, i cui eredi trovano estrema difficolta', se non impossibilita', nel reperire, tra le carte del de cuius magari disseminate in una molteplicita' di luoghi, documentazione tributaria di cui non conoscono l'esistenza e che potrebbe anche trovarsi in luogo insospettato (ad esempio consulente di fatto non domiciliatario); c) ricorrente che dopo molti anni (trascorsi per fatto del sistema del contenzioso, non certo del contribuente), non ricorda con precisione quanti e quali ricorsi ha presentato. Si pensi a chi aveva sessant'anni al momento dell'inoltro del ricorso introduttivo, e si trova ad averne settantaquattro al momento dell'emissione dell'invito alla prima udienza. Questo giudice si rende conto del fatto che in ognuno degli esempi fatti si potrebbe pretendere, come del resto pretende l'attuale art. 17, un comportamento assai puntuale del ricorrente e dei suoi eredi. Ma tale pretesa presuppone una diligenza, una precisione, un ordine se non sovrumana, certamente fuori dal comune (difficilmente riscontrabile, di norma, negli uffici pubblici e privati). Si giunge cosi ad un interrogativo finale. Si possono individuare due interessi contrapposti: l'interesse del processo a non subire ritardi e quello del ricorrente e dei suoi aventi causa, a concedersi d'agire senza quella sovrumana efficienza, che non si puo' chiedere a tutti e che sarebbe necessario per lui mantenere per sopperire agli incredibili ritardi di un parte della pubblica amministrazione. (Non a caso il legislatore non ha fissato un termine entro il quale si deve svolgere la prima udienza del processo tributario). Poiche' il legislatore dell'art. 17 ha optato per la soluzione piu' drastica per il ricorrente, la quale da' luogo, come nel caso de quo, a gravi casi in cui il ricorrente trova una punizione laddove e' da escludere un suo comportamento furbesco, questo giudice si domanda se la soluzione stessa sia ragionevole, e la rimette alla Corte costituzionale. Del resto, del problema s'e' reso perfettamente conto il legislatore del d.P.R. n. 600/1973, in tema di notifica degli avvisi d'accertamento (art. 42, 43 e 60), degli avvisi d'irrogazione delle sanzioni (55 e 60), e d'inviti e richieste degli uffici (art. 32 e 60) e di quelli agli eredi del contribuente. Se avesse usato la stessa logica draconiana dell'art. 17 contenzioso, il legislatore del citato decreto n. 600/1973 avrebbe dettato una norma altrettanto semplice e draconiana, del seguente tenore: "ogni comunicazione e notifica si fa nel domicilio indicato sulla dichiarazione dei redditi, ovvero in qualunque modo comunicato o conosciuto dall'ufficio. In caso d'irreperibilita' a quell'indirizzo, presso la segreteria dell'ufficio medesimo". Sembra facile ipotizzare alle sollevazioni popolari cui darebbe luogo una norma del genere, considerato il gran numero degli accertamenti che diverrebbero definitivi per silenzio, dopo essere stati "notificati" all'insaputa del contribuente. Il legislatore dell'accertamento ha invece realisticamente voluto capire i problemi del contribuente ed immesso nel sistema delle notifiche tributarie l'art. 148 del c.p.c., il quale prevede l'obbligo, per il notificante, di ricerche anagrafiche (CTC Dec. n. 713 del 29 gennaio 1990, emessa il 15 dicembre 1998). C'e' quindi un altro motivo (disparita' di trattamento) che consiglia un esame in sede costituzionale dell'art. 17 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
P. Q. M. Visti l'art. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione sulla legittimita' costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 (uguaglianza, per la scarsa o nessuna tutela in certi casi), 24 (difesa) e 53 Costituzione (capacita' contributiva, "aumentata" in chi trova ingiustificati ostacoli del difendersi), dell'art. 17 del decreto legislativo n. 546/1992, nella parte in cui non prevede che in caso d'irreperibilita' delle parti agli indirizzi conosciuti, o comunque di mancata notifica, si compiano ricerche anagrafiche e raccolta di notizie sulla reperibilita' dei destinatari. Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Cagliari l'11 giugno 2001. Il giudice singolo: Porcu 02C0864