N. 400 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 luglio 2002
Ordinanza emessa il 4 luglio 2002 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Catalucci Luigi e Fabbrini Edda ed altre Filiazione - Ricerca della paternita' o maternita' naturale - Limiti - Indagini sulla paternita' di figli incestuosi Inammissibilita' nei casi in cui (a norma dell'art. 251, primo comma, cod. civ.) il riconoscimento e' vietato Contrasto con la tutela dei figli nati fuori del matrimonio - Ingiustificata limitazione dei diritti del figlio incestuoso - Lesione del diritto di quest'ultimo all'identita' personale - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e con la Convenzione di Strasburgo sullo stato giuridico dei figli nati fuori del matrimonio. - Codice civile, artt. 278, primo comma, e 251, primo comma. - Costituzione, artt. 2, 3 e 30, comma terzo; Convenzione di New York 20 novembre 1989 (ratificata ed eseguita con legge 27 maggio 1991, n. 176), art. 8; Convenzione di Strasburgo 15 ottobre 1975, art. 3.(GU n.37 del 18-9-2002 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da Catalucci Luigi, elettivamente domiciliato in Roma, via Prati Fiscali n. 221, presso l'avvocato Pietro Alessandrini, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso, ricorrente; Contro Fabbrini Edda, Fabbrini Elena, elettivamente domiciliate in Roma, via Nizza n. 92, presso l'avvocato Roberto Marino, rappresentate e difese dall'avvocato Giuseppe Morabito, giusta procura in calce al controricorso, controricorrente; Contro Fabbrini Maria Jose', intimata; avverso il decreto della Corte d'appello di Roma, depositato il 25 maggio 1999 (n.: 648/98 non cont.); Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 marzo 2002 dal consigliere dott. Massimo Bonomo; Udito per il ricorrente, l'avvocato Alessandrini, che ha chiesto un rinvio o in subordine l'accoglimento del ricorso; Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Marco Pivetti che ha concluso perche' l'eccezione di incostituzionalita' sia dichiarata non manifestamente infondata e che gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale. Il collegio, considerato che con decreto del 12-14 marzo 1998, il Tribunale di Roma respingeva la domanda di Luigi Catalucci volta ad ottenere la dichiarazione di ammissibilita' dell'azione per l'accertamento giudiziale di paternita' di Bernardo Catalucci, deceduto; che il giudice, essendo risultato che Bernardo Catalucci e Maria Jose' Fabbrini, madre di Luigi Catalucci, erano fratelli uterini e che avevano convissuto sotto lo stesso tetto durante l'infanzia assieme alla loro madre, applicava l'art. 251 c.c., rilevando che non era emerso alcun elemento probatorio in ordine ad una relazione fra i due ed alla loro non conoscenza del rapporto di parentela esistente tra i medesimi; che proponeva reclamo contro il decreto Luigi Catalucci sostenendo che non sussisteva alcuna prova che sua madre e Bernardo Catalucci al momento del suo concepimento fossero a conoscenza del vincolo parentale che li legava, mentre vi erano sufficienti prove in ordine alla paternita' di Bernardo Catalucci, deducibili anche dal suo inequivocabile comportamento nei confronti del reclamante; che, con decreto del 25 marzo-25 maggio 1999, la Corte d'appello di Roma respingeva il reclamo sulla base delle seguenti osservazioni: a) era stato documentalmente provato che Bernardo Catalucci e Maria Jose' Fabbrini erano fratelli uterini e che avevano convissuto con la loro madre dal 1936 al 1947, sicche' r.on era contestabile che i due al momento dell'eventuale concepimento di Luigi fossero a conoscenza del vincolo parentale che li univa; b) pertanto, ai sensi dell'art. 278 c.c., era preclusa qualsiasi indagine sulla paternita' di Bernardo Catalucci nei confronti del reclamante; che contro la decisione della Corte d'appello Luigi Catalucci ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, lamentando, con il primo ed il terzo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 278 c.c., nonche' difetto di motivazione ed errata valutazione della buona fede del genitore, e ha prospettato, con il secondo motivo, questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 251, comma 1, e dell'art. 278, comma 1, c.c., in relazione agli artt. 2, 3 e 30 Cost.; che tale questione di costituzionalita' e' rilevante in quanto: a) in base all'art. 278 c.c., le indagini sulla paternita' non sono ammesse nei casi in cui, a norma del precedente art. 251, il riconoscimento dei figli incestuosi e' vietato; b) nella specie ricorre un'ipotesi in cui tale riconoscimento e' vietato dall'art. 251, poiche' Bernardo Catalucci e Maria Jose' Fabbrini erano fratelli uterini; c) il giudice di merito ha escluso la ricorrenza dell'ipotesi di buona fede (nel senso dell'ignoranza del vincolo di parentela al tempo del concepimento), che consente il riconoscimento del figlio incestuoso, ai sensi dell'art. 251 c.c., e quindi rende ammissibili le indagini sulla paternita', in base all'art. 278 c.c.; d) tale valutazione del giudice di merito in punto di fatto e' sufficientemente motivata ed immune da vizi logici e giuridici, risultando cosi' incensurabile in sede di legittimita'; e) pertanto il ricorso non risulta accoglibile in relazione al primo ed al terzo mezzo d'impugnazione; f) in tale situazione, ai fini della decisione in ordine all'ammissibilita' dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternita', deve farsi applicazione delle norme sospettate di incostituzionalita', e cioe' dell'art. 278, comma 1, c.c., in relazione all'art. 251, comma 1, dello stesso codice; che la questione di illegittimita' costituzionale, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata, in quanto: 1) secondo l'art. 30, della Costituzione, la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima (secondo comma) e detta le norme e i limiti per la ricerca della paternita' (terzo comma); 2) tale tutela non viene assicurata ai figli incestuosi, i quali non possono ottenere la dichiarazione giudiziale della paternita' o della maternita'; 3) le responsabilita' dei genitori, pur se sanzionabili anche penalmente nei loro confronti (art. 564 c.p.), non giustificano la limitazione dei diritti dei figli incestuosi che non possono essere pregiudicati da fatti a loro non attribuibili; 4) il divieto di conseguire il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' non trova giustificazione in esigenze di tutela dei membri della famiglia legittima; 5) tali esigenze di tutela non hanno impedito al legislatore ordinario con la riforma del 1975 di sopprimere i limiti pr la riconoscibilita' della prole adulterina; 6) le medesime esigenze di tutela dei membri della famiglia legittima, se esistessero, dovrebbero impedire il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale anche nei casi di buona fede e di matrimonio (da cui deriva l'affinita) dichiarato nullo - casi nei quali, invece, il riconoscimento del figlio incestuoso e la dichiarazione giudiziale di paternita' sono possibili, per le deroghe previste dall'art. 251 c.c., ricorrendone le condizioni - e quando vi sia stato ratto o violenza sessuale (ipotesi nelle quali le indagini sulla paternita' o sulla maternita' dei figli incestuosi possono essere ammesse dal giudice, ai sensi del secondo comma dell'art. 278 c.c.); 7) una limitazione ai fini del riconoscimento e della dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' potrebbe essere giustificata, in base alla menzionata norma costituzionale, solo se fosse determinata da specifiche esigenze di tutela dell'interesse del figlio incestuoso, mentre non puo' essere giustificata dalla necessita' di evitare occasioni di scandalo; 8) dubbi di illegittimita' costituzionale dell'art. 278, comma 1, c.c., in relazione all'art. 251, comma 1, dello stesso codice, sussistono anche con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., per la violazione del diritto all'identita' personale del figlio incestuoso - che e' privato della possibilita' di avere un genitore, un determinato nome ed una famiglia - nonche' sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, in quanto pur trovandosi i figli incestuosi nella stessa situazione sostanziale di quelli non incestuosi, perche' l'elemento che li differenzia deriva da un fattore a loro estraneo (rapporti tra genitori), sono assoggettati ad una disciplina radicalmente diversa; 9) il diritto all'identita' personale trova riconoscimento anche nell'art. 8 della Convenzione dell'O.N.U. sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989), ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176; 10) l'art. 3 della Convenzione europea sullo stato giuridico dei figli nati fuori del matrimonio (Strasburgo, 15 ottobre 1975), firmata, ma non ratificata dall'Italia, prevede all'art. 3 che la paternita' di "qualsiasi" figlio nato fuori del matrimonio - e quindi anche del figlio incestuoso - possa essere accertata o stabilita in base a riconoscimento volontario o attraverso una decisione giudiziaria; che i termini nei quali sono formulate negli artt. 251 e 278 c.c. le prescrizioni relative all'inammissibilita' delle indagini sulla paternita' ed al divieto di riconoscimento dei figli incestuosi non consentono, per la loro chiarezza, una diversa interpretazione della legge che possa far superare i dubbi sulla conformita' ai principi costituzionali;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 278, comma 1, c.c. e dell'art. 251, comma 1, c.c., nella parte in cui non consentono indagini sulla paternita' di figli incestuosi, per contrasto con gli art. 2, 3 e 30, comma 3, Cost.; Sospende il giudizio; Trasmette gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti; Dispone che l'ordinanza sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 marzo 2002. Il Presidente: Losavio Il consigliere relatore: Bonomo 02C0869