N. 400 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 luglio 2002

Ordinanza  emessa  il  4 luglio  2002  dalla  Corte di cassazione nel
procedimento  civile  vertente tra Catalucci Luigi e Fabbrini Edda ed
altre

Filiazione  - Ricerca della paternita' o maternita' naturale - Limiti
  -  Indagini  sulla  paternita' di figli incestuosi Inammissibilita'
  nei  casi in cui (a norma dell'art. 251, primo comma, cod. civ.) il
  riconoscimento  e'  vietato  Contrasto con la tutela dei figli nati
  fuori  del  matrimonio - Ingiustificata limitazione dei diritti del
  figlio   incestuoso   -   Lesione   del   diritto  di  quest'ultimo
  all'identita' personale - Violazione del principio di uguaglianza -
  Contrasto  con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo
  e  con la Convenzione di Strasburgo sullo stato giuridico dei figli
  nati fuori del matrimonio.
- Codice civile, artt. 278, primo comma, e 251, primo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30, comma terzo; Convenzione di New York
  20 novembre  1989 (ratificata ed eseguita con legge 27 maggio 1991,
  n. 176), art. 8; Convenzione di Strasburgo 15 ottobre 1975, art. 3.
(GU n.37 del 18-9-2002 )
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
proposto  da  Catalucci Luigi, elettivamente domiciliato in Roma, via
Prati  Fiscali  n. 221, presso l'avvocato Pietro Alessandrini, che lo
rappresenta   e   difende,   giusta  procura  in  calce  al  ricorso,
ricorrente;
    Contro  Fabbrini  Edda, Fabbrini Elena, elettivamente domiciliate
in   Roma,   via  Nizza  n. 92,  presso  l'avvocato  Roberto  Marino,
rappresentate   e  difese  dall'avvocato  Giuseppe  Morabito,  giusta
procura in calce al controricorso, controricorrente;
  Contro Fabbrini Maria Jose', intimata;
    avverso  il  decreto della Corte d'appello di Roma, depositato il
25 maggio 1999 (n.: 648/98 non cont.);
    Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18 marzo 2002 dal consigliere dott. Massimo Bonomo;
    Udito  per il ricorrente, l'avvocato Alessandrini, che ha chiesto
un rinvio o in subordine l'accoglimento del ricorso;
    Udito  il  p.m.  in  persona  del  sostituto procuratore generale
dott. Marco   Pivetti   che   ha   concluso  perche'  l'eccezione  di
incostituzionalita' sia dichiarata non manifestamente infondata e che
gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale.
    Il collegio, considerato che con decreto del 12-14 marzo 1998, il
Tribunale  di  Roma respingeva la domanda di Luigi Catalucci volta ad
ottenere   la   dichiarazione   di   ammissibilita'  dell'azione  per
l'accertamento   giudiziale  di  paternita'  di  Bernardo  Catalucci,
deceduto;
        che  il  giudice,  essendo risultato che Bernardo Catalucci e
Maria  Jose'  Fabbrini,  madre  di  Luigi  Catalucci,  erano fratelli
uterini  e  che  avevano  convissuto  sotto  lo  stesso tetto durante
l'infanzia  assieme  alla  loro  madre,  applicava  l'art. 251  c.c.,
rilevando  che  non era emerso alcun elemento probatorio in ordine ad
una  relazione  fra i due ed alla loro non conoscenza del rapporto di
parentela esistente tra i medesimi;
        che  proponeva  reclamo  contro  il  decreto  Luigi Catalucci
sostenendo  che  non sussisteva alcuna prova che sua madre e Bernardo
Catalucci  al  momento  del suo concepimento fossero a conoscenza del
vincolo parentale che li legava, mentre vi erano sufficienti prove in
ordine  alla  paternita'  di Bernardo Catalucci, deducibili anche dal
suo inequivocabile comportamento nei confronti del reclamante;
        che,  con  decreto  del  25  marzo-25  maggio  1999, la Corte
d'appello  di  Roma  respingeva  il reclamo sulla base delle seguenti
osservazioni:  a)  era  stato  documentalmente  provato  che Bernardo
Catalucci e Maria Jose' Fabbrini erano fratelli uterini e che avevano
convissuto  con  la  loro  madre  dal  1936 al 1947, sicche' r.on era
contestabile  che  i  due  al  momento dell'eventuale concepimento di
Luigi  fossero  a  conoscenza  del vincolo parentale che li univa; b)
pertanto,   ai  sensi  dell'art. 278  c.c.,  era  preclusa  qualsiasi
indagine  sulla  paternita'  di  Bernardo Catalucci nei confronti del
reclamante;
        che contro la decisione della Corte d'appello Luigi Catalucci
ha  proposto  ricorso  per  cassazione  sulla  base  di  tre  motivi,
lamentando,  con  il  primo  ed  il  terzo motivo, violazione e falsa
applicazione  dell'art. 278  c.c.,  nonche' difetto di motivazione ed
errata  valutazione  della buona fede del genitore, e ha prospettato,
con  il  secondo  motivo,  questione di illegittimita' costituzionale
degli  artt. 251,  comma  1,  e  dell'art. 278,  comma  1,  c.c.,  in
relazione agli artt. 2, 3 e 30 Cost.;
        che  tale  questione  di  costituzionalita'  e'  rilevante in
quanto:
          a)  in base all'art. 278 c.c., le indagini sulla paternita'
non sono ammesse nei casi in cui, a norma del precedente art. 251, il
riconoscimento dei figli incestuosi e' vietato;
          b)   nella   specie   ricorre   un'ipotesi   in   cui  tale
riconoscimento e' vietato dall'art. 251, poiche' Bernardo Catalucci e
Maria Jose' Fabbrini erano fratelli uterini;
          c)   il   giudice   di  merito  ha  escluso  la  ricorrenza
dell'ipotesi  di  buona fede (nel senso dell'ignoranza del vincolo di
parentela  al tempo del concepimento), che consente il riconoscimento
del  figlio  incestuoso,  ai sensi dell'art. 251 c.c., e quindi rende
ammissibili le indagini sulla paternita', in base all'art. 278 c.c.;
          d) tale valutazione del giudice di merito in punto di fatto
e'  sufficientemente  motivata  ed immune da vizi logici e giuridici,
risultando cosi' incensurabile in sede di legittimita';
          e) pertanto il ricorso non risulta accoglibile in relazione
al primo ed al terzo mezzo d'impugnazione;
          f)  in  tale  situazione, ai fini della decisione in ordine
all'ammissibilita'   dell'azione   di   dichiarazione  giudiziale  di
paternita',   deve  farsi  applicazione  delle  norme  sospettate  di
incostituzionalita',   e  cioe'  dell'art. 278,  comma  1,  c.c.,  in
relazione all'art. 251, comma 1, dello stesso codice;
        che  la questione di illegittimita' costituzionale, oltre che
rilevante, appare non manifestamente infondata, in quanto:
          1) secondo l'art. 30, della Costituzione, la legge assicura
ai  figli  nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile  con  i  diritti  dei  membri  della  famiglia  legittima
(secondo  comma)  e  detta  le  norme e i limiti per la ricerca della
paternita' (terzo comma);
          2)  tale tutela non viene assicurata ai figli incestuosi, i
quali   non   possono  ottenere  la  dichiarazione  giudiziale  della
paternita' o della maternita';
          3)  le  responsabilita'  dei  genitori, pur se sanzionabili
anche penalmente nei loro confronti (art. 564 c.p.), non giustificano
la  limitazione  dei  diritti  dei  figli  incestuosi che non possono
essere pregiudicati da fatti a loro non attribuibili;
          4)   il  divieto  di  conseguire  il  riconoscimento  e  la
dichiarazione  giudiziale  di  paternita'  o  di maternita' non trova
giustificazione  in  esigenze  di  tutela  dei  membri della famiglia
legittima;
          5)   tali   esigenze   di  tutela  non  hanno  impedito  al
legislatore  ordinario con la riforma del 1975 di sopprimere i limiti
pr la riconoscibilita' della prole adulterina;
          6) le medesime esigenze di tutela dei membri della famiglia
legittima, se esistessero, dovrebbero impedire il riconoscimento e la
dichiarazione giudiziale anche nei casi di buona fede e di matrimonio
(da cui deriva l'affinita) dichiarato nullo - casi nei quali, invece,
il riconoscimento del figlio incestuoso e la dichiarazione giudiziale
di  paternita'  sono possibili, per le deroghe previste dall'art. 251
c.c.,  ricorrendone  le  condizioni  -  e quando vi sia stato ratto o
violenza sessuale (ipotesi nelle quali le indagini sulla paternita' o
sulla  maternita'  dei  figli  incestuosi  possono essere ammesse dal
giudice, ai sensi del secondo comma dell'art. 278 c.c.);
          7)  una  limitazione  ai  fini  del  riconoscimento e della
dichiarazione  giudiziale  di  paternita'  o  di  maternita' potrebbe
essere  giustificata,  in  base alla menzionata norma costituzionale,
solo   se   fosse   determinata  da  specifiche  esigenze  di  tutela
dell'interesse   del   figlio  incestuoso,  mentre  non  puo'  essere
giustificata dalla necessita' di evitare occasioni di scandalo;
          8)  dubbi  di  illegittimita' costituzionale dell'art. 278,
comma  1,  c.c.,  in  relazione  all'art. 251,  comma 1, dello stesso
codice,  sussistono anche con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., per
la   violazione   del  diritto  all'identita'  personale  del  figlio
incestuoso  - che e' privato della possibilita' di avere un genitore,
un  determinato nome ed una famiglia - nonche' sotto il profilo della
violazione  del  principio di uguaglianza, in quanto pur trovandosi i
figli  incestuosi  nella  stessa situazione sostanziale di quelli non
incestuosi,  perche'  l'elemento  che  li  differenzia  deriva  da un
fattore a loro estraneo (rapporti tra genitori), sono assoggettati ad
una disciplina radicalmente diversa;
          9)  il diritto all'identita' personale trova riconoscimento
anche  nell'art. 8  della  Convenzione  dell'O.N.U.  sui  diritti del
fanciullo  (New  York, 20 novembre 1989), ratificata e resa esecutiva
con legge 27 maggio 1991 n. 176;
          10)   l'art. 3   della   Convenzione  europea  sullo  stato
giuridico dei figli nati fuori del matrimonio (Strasburgo, 15 ottobre
1975), firmata, ma non ratificata dall'Italia, prevede all'art. 3 che
la  paternita'  di  "qualsiasi"  figlio nato fuori del matrimonio - e
quindi  anche  del  figlio  incestuoso  -  possa  essere  accertata o
stabilita  in  base  a  riconoscimento  volontario  o  attraverso una
decisione giudiziaria;
        che  i termini nei quali sono formulate negli artt. 251 e 278
c.c.  le  prescrizioni  relative  all'inammissibilita' delle indagini
sulla paternita' ed al divieto di riconoscimento dei figli incestuosi
non  consentono,  per  la loro chiarezza, una diversa interpretazione
della  legge  che  possa  far  superare  i dubbi sulla conformita' ai
principi costituzionali;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 278,   comma   1,   c.c.  e
dell'art. 251,  comma  1,  c.c.,  nella  parte  in cui non consentono
indagini  sulla paternita' di figli incestuosi, per contrasto con gli
art. 2, 3 e 30, comma 3, Cost.;
    Sospende il giudizio;
    Trasmette gli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del Consiglio dei ministri ed alle parti;
    Dispone  che  l'ordinanza sia comunicata al Presidente del Senato
della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  camera  di consiglio della prima
sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 marzo 2002.
                       Il Presidente: Losavio
                                  Il consigliere relatore: Bonomo
02C0869