N. 401 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 2002

Ordinanza   del  6  giugno  2002  emessa  dal  Tribunale  di  Gorizia
sull'istanza di ricusazione proposta da Cavallo Stefano

Procedimento   civile  -  Astensione  e  ricusazione  del  giudice  -
  Procedimento  di  ricusazione  -  Proposizione  dell'istanza per un
  motivo   d'astensione   sopravvenuto   (o  la  cui  conoscenza  sia
  sopravvenuta)   posteriormente   all'inizio   della  trattazione  o
  discussione  della  causa  -  Possibilita'  -  Mancata previsione -
  Disparita'  di  trattamento  normativo  fra  situazioni  omogenee -
  Violazione  del  diritto di difesa e del principio di imparzialita'
  del giudice.
- Cod. proc. civ., art. 52, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.37 del 18-9-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento ex artt. 52
ss.  c.p.c.  a seguito di proposta di ricusazione del giudice di pace
di  Monfalcone  dott. R. Brigante, su richiesta dell'avv. S. Cavallo,
con  ricorso  depositato  nella  cancelleria  del  giudice di pace di
Monfalcone in data 30 aprile 2002;

                            O s s e r v a

    Le  regole  sull'iter  procedimentale della ricusazione prevedono
una  rigida  scansione  temporale, le cui coordinate sono individuate
nella data dell'udienza, se "al ricusante e' noto il nome dei giudici
che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio
della trattazione o discussione di questa nel caso contrario".
    Se  ne  trae  che il legislatore ha posto un onere di attivazione
con  riferimento  esclusivo  all'inizio  del processo ed all'evidente
sussistenza  di  una  causa  astensiva - veicolabile in ricusazione -
gia' concretata.
    La  letteralita'  e la puntualita' della previsione normativa non
consentono - ad avviso di questo giudice - forzature ermeneutiche con
ricorso alle consuete metodiche estensive o analogiche.
    Ove   queste   premesse  si  condividano  e  ritenuta  l'indubbia
rilevanza  nel  caso  di specie - che' altrimenti andrebbe dichiarata
l'inammissibilita'  tout court della proposta, impedendosi l'indagine
in  concreto  su  di  una tempestivita' correlata alla data d'udienza
successiva  all'inverarsi dell'assunta (sopravvenuta) causa astensiva
-  appare  legittimo  il  dubbio  sulla compatibilita' costituzionale
della  normativa in questione, con specifico riferimento, quali norme
di  raffronto,  agli  artt. 3,  24  e  111 Cost., essendo previsto un
trattamento   normativo   diverso   per   situazioni   omogenee,  con
pregiudizio  ai  principi di inviolabilita' del diritto alla difesa e
d'imparzialita' del giudice.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1  della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 - 23
ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
Cost.  -  dell'art. 52 comma 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede,
noto  essendo  al ricusante il nome dei giudici in corso di causa, la
possibilita'  della  proposizione  dell'istanza di ricusazione per un
motivo   d'astensione   (o   della   sua   conoscenza)   sopravvenuto
posteriormente  all'inizio  della  trattazione  o  discussione  della
causa;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende il procedimento di ricusazione;
    Dispone  che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento
venga  notificato  al  ricorrente,  al  giudice  di  pace  nonche' al
Presidente    del   Consiglio   dei   ministri,   con   contemporanea
comunicazione  ai  Presidenti  della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
        Gorizia, addi' 6 giugno 2002
                Il Presidente del tribunale: De Pauli
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