N. 401 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 2002
Ordinanza del 6 giugno 2002 emessa dal Tribunale di Gorizia sull'istanza di ricusazione proposta da Cavallo Stefano Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Procedimento di ricusazione - Proposizione dell'istanza per un motivo d'astensione sopravvenuto (o la cui conoscenza sia sopravvenuta) posteriormente all'inizio della trattazione o discussione della causa - Possibilita' - Mancata previsione - Disparita' di trattamento normativo fra situazioni omogenee - Violazione del diritto di difesa e del principio di imparzialita' del giudice. - Cod. proc. civ., art. 52, comma secondo. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.37 del 18-9-2002 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento ex artt. 52 ss. c.p.c. a seguito di proposta di ricusazione del giudice di pace di Monfalcone dott. R. Brigante, su richiesta dell'avv. S. Cavallo, con ricorso depositato nella cancelleria del giudice di pace di Monfalcone in data 30 aprile 2002; O s s e r v a Le regole sull'iter procedimentale della ricusazione prevedono una rigida scansione temporale, le cui coordinate sono individuate nella data dell'udienza, se "al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario". Se ne trae che il legislatore ha posto un onere di attivazione con riferimento esclusivo all'inizio del processo ed all'evidente sussistenza di una causa astensiva - veicolabile in ricusazione - gia' concretata. La letteralita' e la puntualita' della previsione normativa non consentono - ad avviso di questo giudice - forzature ermeneutiche con ricorso alle consuete metodiche estensive o analogiche. Ove queste premesse si condividano e ritenuta l'indubbia rilevanza nel caso di specie - che' altrimenti andrebbe dichiarata l'inammissibilita' tout court della proposta, impedendosi l'indagine in concreto su di una tempestivita' correlata alla data d'udienza successiva all'inverarsi dell'assunta (sopravvenuta) causa astensiva - appare legittimo il dubbio sulla compatibilita' costituzionale della normativa in questione, con specifico riferimento, quali norme di raffronto, agli artt. 3, 24 e 111 Cost., essendo previsto un trattamento normativo diverso per situazioni omogenee, con pregiudizio ai principi di inviolabilita' del diritto alla difesa e d'imparzialita' del giudice.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 - 23 ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - dell'art. 52 comma 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede, noto essendo al ricusante il nome dei giudici in corso di causa, la possibilita' della proposizione dell'istanza di ricusazione per un motivo d'astensione (o della sua conoscenza) sopravvenuto posteriormente all'inizio della trattazione o discussione della causa; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento di ricusazione; Dispone che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento venga notificato al ricorrente, al giudice di pace nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, con contemporanea comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Gorizia, addi' 6 giugno 2002 Il Presidente del tribunale: De Pauli 02c0870