N. 402 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 2002
Ordinanza emessa il 28 giugno 2002 dal giudice di pace di Sorgono nel procedimento civile vertente tra Puggioni Pietro Paolo e Prefettura di Nuoro Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per la durata fissa di due mesi - Contrasto con il principio di uguaglianza. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. - Costituzione, art. 3.(GU n.37 del 18-9-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento n. 11/C/2002 R.G.A.C. per opposizione a sanzione amministrativa, promosso da Puggioni Pietro Paolo contro la Prefettura di Nuoro, ha pronunciato e letto in udienza la seguente ordinanza di sospensione e rimessione alla Corte costituzionale per questione di illegittimita' costituzionale. Con ricorso depositato il 2 aprile 2002, Puggioni Pietro Paolo proponeva opposizione contro la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per 60 giorni della sua autovettura Fiat Marea targata BA214KD, applicatagli dalla Polizia stradale di Nuoro il 16 marzo 2002 all'atto della contestazione della violazione di cui all'art. 126, comma 7 del Codice della Strada, per aver circolato, in Meana Sardo (NU) alla guida di quel veicolo con patente scaduta il 6 marzo precedente. Non negava il ricorrente la legittimita' di tale contestazione, avendo egli dimenticato di sottoporsi agli accertamenti previsti per la conferma ulteriore della sua patente. Faceva tuttavia presente di aver necessita' - una volta provveduto, nel giro di qualche giorno, a regolarizzare detta sua patente - di poter disporre della sua autovettura per recarsi quotidianamente al luogo di lavoro, distante 30 km dalla sua residenza e non raggiungibile con mezzi pubblici. Chiedeva, in conclusione, la decurtazione del periodo di fermo amministrativo del veicolo, per poter al piu' presto liberamente servirsene. Non avendo il giudice alcun potere di intervenire sulla durata del fermo amministrativo - tassativamente determinata in 2 mesi dal comma 7 dell'art. 126 del C.d.S., come modificato dall'art. 19 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 - si limitava egli a disporre la provvisoria sospensione (art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689) del provvedimento di fermo, in considerazione dei gravi motivi addotti e delle sentenze n. 255/1994 e n. 311/1994, con le quali la Corte costituzionale ha riconosciuto che in materia stradale l'autorita' giudiziaria possa essere adita direttamente, senza preventivo ricorso al prefetto. Ritiene il giudicante, in effetti, che il comma 4 dell'art. 214 C.d.S. debba leggersi alla luce di dette sentenze e che, pertanto, anche per l'opposizione al provvedimento di fermo amministrativo sia ammesso il ricorso al giudice di pace, in alternativa a quello espressamente previsto davanti all'autorita' prefettizia. Cio' premesso, il giudice di pace, ritenuto che la citata disposizione dell'art. 19 del d.lgs. n. 507/1999, modificando il settimo comma dell'art. 126 C.d.S. ed aggiungendovi la sanzione accessoria - originariamente non prevista - del fermo amministrativo del veicolo, abbia introdotto un elemento di palese contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) il quale postula, per infrazioni analoghe e di pari pericolosita', sanzioni della stessa gravita': e' facile osservare, infatti, che il fermo in argomento, contemplato nell'ipotesi - normalmente colposa, in quanto dovuta a mera dimenticanza - di guida con patente scaduta, non e' comminato invece nelle ben piu' gravi ipotesi (spesso dolose) di cui agli articoli 128, 186 e 187 dello stesso Codice della Strada; che, se e' vero che il fermo amministrativo di un veicolo ha finalita' di prevenzione, intesa ad impedire che da parte del trasgressore possano essere reiterati con quel veicolo comportamenti pericolosi (tanto che, nel sistema originario del Codice della Strada, esso era previsto in contestualita' con la sospensione della patente di guida e per infrazioni particolarmente gravi), non si comprende come oggi - dopo la sua estensione a fattispecie di minor allarme sociale - possa essere considerato compatibile con la restituzione della patente, che evidentemente autorizza il titolare a porsi nuovamente alla guida e che, nel caso dell'art. 126, viene di norma accordata a pochissimi giorni dal fatto, dietro semplice esibizione di un attestato medico di idoneita'; e' poi elementare l'osservazione che, una volta confermata e restituita la patente al trasgressore "riabilitato", il successivo fermo amministrativo di due mesi ha un contenuto afflittivo assai diverso per chi possegga un solo veicolo (quello sottoposto a fermo, appunto, e percio' inutilizzabile), rispetto a chi invece possa permettersene piu' di uno: altro evidente profilo, questo, di disuguaglianza!
P. Q. M. Visto l'art. 23, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta d'ufficio non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 126, comma 7 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) come modificato dall'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione della Repubblica nella parte in cui prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, a carico di chi abbia condotto quest'ultimo con patente scaduta di validita'; Ordina: la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del procedimento, in attesa della relativa pronuncia; la notificazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alle parti ed alle autorita' indicate nell'ultimo comma dell'art. 23 della citata legge n. 87/1953. Sorgono, addi' 28 giugno 2002. Il giudice di pace: Ricotti 02c0871