N. 402 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 2002

Ordinanza emessa il 28 giugno 2002 dal giudice di pace di Sorgono nel
procedimento  civile  vertente tra Puggioni Pietro Paolo e Prefettura
di Nuoro

Circolazione   stradale  -  Guida  con  patente  scaduta  -  Sanzioni
  accessorie  -  Fermo amministrativo del veicolo per la durata fissa
  di due mesi - Contrasto con il principio di uguaglianza.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30 aprile  1992, n. 285), art. 126,
  comma  7,  modificato  dall'art. 19  del  d.lgs.  30 dicembre 1999,
  n. 507.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.37 del 18-9-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nel procedimento n. 11/C/2002 R.G.A.C. per opposizione a sanzione
amministrativa,   promosso   da   Puggioni  Pietro  Paolo  contro  la
Prefettura  di  Nuoro,  ha pronunciato e letto in udienza la seguente
ordinanza  di  sospensione e rimessione alla Corte costituzionale per
questione di illegittimita' costituzionale.
    Con  ricorso  depositato  il 2 aprile 2002, Puggioni Pietro Paolo
proponeva  opposizione  contro  la sanzione amministrativa accessoria
del  fermo  amministrativo  per  60 giorni della sua autovettura Fiat
Marea  targata  BA214KD, applicatagli dalla Polizia stradale di Nuoro
il 16 marzo 2002 all'atto della contestazione della violazione di cui
all'art. 126, comma 7 del Codice della Strada, per aver circolato, in
Meana  Sardo (NU) alla guida di quel veicolo con patente scaduta il 6
marzo precedente.
    Non  negava  il ricorrente la legittimita' di tale contestazione,
avendo  egli dimenticato di sottoporsi agli accertamenti previsti per
la  conferma ulteriore della sua patente. Faceva tuttavia presente di
aver necessita' - una volta provveduto, nel giro di qualche giorno, a
regolarizzare  detta  sua  patente  -  di  poter  disporre  della sua
autovettura  per recarsi quotidianamente al luogo di lavoro, distante
30  km dalla  sua  residenza  e non raggiungibile con mezzi pubblici.
Chiedeva,  in  conclusione,  la  decurtazione  del  periodo  di fermo
amministrativo  del  veicolo,  per  poter  al piu' presto liberamente
servirsene.
    Non  avendo  il  giudice alcun potere di intervenire sulla durata
del  fermo  amministrativo - tassativamente determinata in 2 mesi dal
comma 7 dell'art. 126 del C.d.S., come modificato dall'art. 19 d.lgs.
30 dicembre 1999, n. 507 - si limitava egli a disporre la provvisoria
sospensione    (art. 22   legge   24 novembre   1981,   n. 689)   del
provvedimento  di fermo, in considerazione dei gravi motivi addotti e
delle  sentenze  n. 255/1994  e  n. 311/1994,  con  le quali la Corte
costituzionale  ha  riconosciuto  che in materia stradale l'autorita'
giudiziaria possa essere adita direttamente, senza preventivo ricorso
al  prefetto.  Ritiene  il  giudicante,  in  effetti,  che il comma 4
dell'art. 214  C.d.S.  debba  leggersi  alla luce di dette sentenze e
che,  pertanto,  anche  per  l'opposizione  al provvedimento di fermo
amministrativo  sia  ammesso  il  ricorso  al  giudice  di  pace,  in
alternativa  a  quello  espressamente  previsto davanti all'autorita'
prefettizia.
    Cio'  premesso,  il  giudice  di  pace,  ritenuto  che  la citata
disposizione  dell'art. 19  del  d.lgs.  n. 507/1999,  modificando il
settimo  comma  dell'art. 126  C.d.S.  ed  aggiungendovi  la sanzione
accessoria  - originariamente non prevista - del fermo amministrativo
del  veicolo, abbia introdotto un elemento di palese contrasto con il
principio   di  uguaglianza  (art. 3  della  Costituzione)  il  quale
postula,  per  infrazioni  analoghe e di pari pericolosita', sanzioni
della  stessa gravita': e' facile osservare, infatti, che il fermo in
argomento,  contemplato nell'ipotesi - normalmente colposa, in quanto
dovuta  a  mera  dimenticanza  - di guida con patente scaduta, non e'
comminato  invece nelle ben piu' gravi ipotesi (spesso dolose) di cui
agli articoli 128, 186 e 187 dello stesso Codice della Strada;
        che,  se e' vero che il fermo amministrativo di un veicolo ha
finalita'  di  prevenzione,  intesa  ad  impedire  che  da  parte del
trasgressore  possano essere reiterati con quel veicolo comportamenti
pericolosi  (tanto  che,  nel  sistema  originario  del  Codice della
Strada,  esso era previsto in contestualita' con la sospensione della
patente  di  guida  e  per  infrazioni particolarmente gravi), non si
comprende  come  oggi - dopo la sua estensione a fattispecie di minor
allarme  sociale  -  possa  essere  considerato  compatibile  con  la
restituzione della patente, che evidentemente autorizza il titolare a
porsi  nuovamente  alla guida e che, nel caso dell'art. 126, viene di
norma  accordata  a  pochissimi  giorni  dal  fatto,  dietro semplice
esibizione  di  un  attestato  medico di idoneita'; e' poi elementare
l'osservazione  che,  una volta confermata e restituita la patente al
trasgressore "riabilitato", il successivo fermo amministrativo di due
mesi  ha  un  contenuto  afflittivo assai diverso per chi possegga un
solo   veicolo   (quello  sottoposto  a  fermo,  appunto,  e  percio'
inutilizzabile),  rispetto  a  chi invece possa permettersene piu' di
uno: altro evidente profilo, questo, di disuguaglianza!
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  d'ufficio  non  manifestamente infondata e rilevante ai
fini  del  giudizio  la  questione  di  illegittimita' costituzionale
dell'art. 126,  comma  7 del Codice della Strada (decreto legislativo
30  aprile  1992,  n. 285) come modificato dall'art. 19 del d.lgs. 30
dicembre  1999  n. 507, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione
della  Repubblica  nella  parte in cui prevede la sanzione accessoria
del  fermo amministrativo del veicolo, a carico di chi abbia condotto
quest'ultimo con patente scaduta di validita';
    Ordina:
        la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale e la
sospensione del procedimento, in attesa della relativa pronuncia;
        la  notificazione  della  presente  ordinanza,  a  cura della
cancelleria,  alle parti ed alle autorita' indicate nell'ultimo comma
dell'art. 23 della citata legge n. 87/1953.
          Sorgono, addi' 28 giugno 2002.
                     Il giudice di pace: Ricotti
02c0871