N. 404 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 2002

Ordinanza  emessa l'11 giugno 2002 dalla Corte dei conti - sez. giur.
per  la Regione Puglia, sul ricorso proposto da Russo Giuseppe contro
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare

Pensioni - Pensione privilegiata ordinaria - Termine quinquennale per
  la  presentazione  della  domanda,  decorrente dalla cessazione dal
  servizio  -  Proroga  del termine a dieci anni per il solo morbo di
  Parkinson  -  Estensione della proroga ad altre patologie a decorso
  latente  ed  insidioso  (nella specie: sclerosi multipla) - Mancata
  previsione   -   Irrazionalita'  e  disparita'  di  trattamento  di
  situazioni omogenee.
- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 169, comma 2.
- Costituzione, art. 3, primo comma.
(GU n.37 del 18-9-2002 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso iscritto al
n. 15048  (ex  5589/ m) del registro di segreteria, proposto dal sig.
Russo  Giuseppe  (nato a  Cerignola  il  12  marzo  1962)  contro  il
Ministero   della  difesa  -  Direzione,  gnerale  per  il  personale
militare,  avverso  il  decreto  n. 267  del  1 marzo 2000; rapp.to e
difeso  dagli  avv.  Michele Giangregorio e Gianfranco Ordine, giusta
procura notarile rilasciata dal ricorrente in data 18 settembre 2000;
    Visto il ricorso in epigrafe;
    Udito  nella  pubblica  udienza del 2 ottobre 2001 l'avv. Michele
Giangregorio,  il  quale  ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
con concessione al sig. Russo della pensione privilegiata ordinaria;
    Esaminati gli atti;
    Considerato in

                              F a t t o

    Con  atto  del  ricorso  prodotto  il 9 maggio 2000 il sig. Russo
Giuseppe, aviere in congedo, ha impugnato il decreto n. 267 in data 1
marzo  2000,  con  il  quale  il  Ministero  della difesa - Direzione
generale  per  il personale militare ha respinto la domanda pervenuta
il   17   novembre  1997,  che  contiene  la  richiesta  di  pensione
privilegiata  ordinaria  per  l'infermita'  "sclerosi  multipla",  in
quanto  detta infermita' non risultava constatata durante il servizio
e  la domanda stessa non era stata proposta entro i cinque anni dalla
cessazione  dal  servizio (28 luglio 1990), con conseguente decadenza
dal  diritto  alla  pensione  privilegiata ai sensi dell'art. 169 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
    Si  e' costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, facendo
pervenire  in segreteria la nota datata 25 agosto 2000 nella quale si
richiama   il   disposto   dell'art. 169,   d.P.R.   1092/1973  cit.,
insistendosi per il rigetto del ricorso per intervenuta decadenza.
    Ritenuto in

                            D i r i t t o

    Ritiene  il  giudice di dover sollevare d'ufficio la questione di
legittimita'  costituzionale in parte qua dell'art. 169 del d.P.R. 29
dicembre 1973 n. 1092, il quale dispone che la domanda di trattamento
privilegiato non e' ammessa se l'interessato abbia lasciato decorrere
cinque   anni   dalla   cessazione   dal   servizio   senza  chiedere
l'accertamento  della  dipendenza  delle  infermita'  o delle lesioni
contratte  (primo  comma)  e  che  il termine e' elevato a dieci anni
qualora l'invalidita' sia derivata da parkinsonismo (secondo comma).
    Va    riesaminata,   invero,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 169,  d.P.R.  1092/1973 cit. gia' sollevata
dalla   seconda   sezione   giurisdizionale  centrale  d'appello  con
ordinanza  045/2000/A  del  24  maggio11  novembre  2000 e dichiarata
inammissibile  dalla  Corte costituzionale con ordinanza 15-25 luglio
2001  n. 300  (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  1  agosto  2001,  n. 30,  1a  serie  speciale) in relazione
all'art. 3  della  Costituzione  nel  rilievo  che  "... la scelta di
prorogare i termini della domanda per l'una o l'altra malattia, sulla
base  di  sicuri  dati  scientifici,  appartiene  indubbiamente  alla
discrezionalita' del legislatore".
    Non  si  vuole  mettere  in discussione il fondamentale principio
secondo  il  quale  spetta  unicamente  al legislatore individuare le
diverse  categorie  per  le  quali  si ritenga opportuno disporre una
disciplina   differenziata,   trattandosi   di  scelte  eminentemente
politiche  che,  in  quanto  tali,  rientrano  nella discrezionalita'
legislativa,  ma  soltanto  riaffermare la validita' del principio di
ragionevolezza,   riconducibile   quale   canone   del  principio  di
eguaglianza  al primo comma dell'art. 3 Cost., inteso nella specifica
accezione  di  ragionevolezza-razionalita'.  E  sotto tale profilo il
controllo  della  Corte costituzionale verte non sulle scelte operate
dal legislatore, quanto sulla "ragionevolezza" delle medesime, con la
conseguente  possibilita'  di verificare che la decisione assunta dal
legislatore  di  differenziare  o  parificare determinate fattispecie
astrattamente  configurate  non  sia  espressione di mero arbitrio ma
abbia   dietro  di  se'  una  ragione  giustificatrice  coerente  con
l'intrinseca  causa legis. Il controllo di ragionevolezza non assurge
quindi   ad   un  giudizio  di  merito,  rimanendo  sul  piano  della
legittimita',  con  la  particolarita' che oggetto della questione di
legittimita'    costituzionale   e'   la   verifica   che   eventuali
discriminazioni   o   parificazioni   realizzate  dalla  legge  siano
immediatamente consequenziali alla ratio legis.
    Cio'  premesso, deve affermarsi che la esclusione della "sclerosi
multipla"  dall'ambito  della  fattispecie  di  cui  al secondo comma
dell'art. 169,  d.P.R.  1092/1973,  con  conseguente applicazione del
termine  quinquennale,  dia  luogo  a  un caso di discriminazione non
ragionevole,  dovendosi porre coloro i quali sono affetti da sclerosi
multipla  sullo  stesso  piano  di  coloro  i  quali  sono affetti da
parkinsonismo.
    Va  osservato,  infatti,  che  la  ratio legis della elevazione a
dieci  anni  del  termine di ammissibilita' della domanda di pensione
privilegiata si ricollega essenzialmente alla natura di infermita' di
difficile  diagnosi  del  morbo  di parkinson in base alle conoscenze
mediche  e  scientifiche  dell'epoca  in cui entro' in vigore il T.U.
n. 1093/1972.
    Cio',  peraltro,  non esclude che la medesima ratio legis ricorra
per  la sclerosi multipla sulla quale occorre soffermarsi per mettere
in  evidenza  che  si  tratta  di infermita' che presenta difficolta'
diagnostiche,  tanto  da  essere  definita nella dottrina medica mimo
della  neurologia,  intendendo  dire  con  tale  espressione che tale
malattia  puo'  simulare  praticamente tutte le sindromi neurologiche
(cfr.  Canal N., Comi G., Filippi M.: "La sclerosi multipla: clinica,
diagnosi  e  terapia"  in  Atti  del Convegno "Approccio pratico alla
sclerosi   multipla"  Ex  Arte  Salus  -  Societa'  Medico-Chirurgica
Roveretana, 1992, 178:18-31).
    La  sclerosi  multipla e' una malattia relativamente comune, - in
Italia  colpisce  piu'  di 30 persone ogni 10.000 ed ogni anno 18.000
persone  si  ammalano  -  ed  e'  oggi conosciuta come una malattia a
probabile  genesi  autoimmunitaria, della sostanza bianca del sistema
nervoso  centrale,  che  comporta  fenomeni di edema, infiammazione e
gliosi a carico dell'encefalo, del midollo spinale e del nervo ottico
responsabili    dell'estrema    variabilita'   delle   manifestazioni
d'esordio, delle riacutizzazioni e del decorso della malattia.
    Da   tale   variabilita'  e'  dipeso,  soprattutto  nel  passato,
l'estrema  incertezza  diagnostica  alle  prime  fasi  della malattia
superata, in parte attualmente da sofisticate metodiche d'indagine.
    Dopo lo schema proposto da Charcot (1877) nella prima descrizione
della  malattia,  la  classificazione  diagnostica  piu' utilizzata a
livello internazionale e' stata quella proposta da Schumacher e altri
(1965  ),  che  classificavano  la  sclerosi  multipla come definita,
probabile  e possibile a seconda di quanti dei criteri proposti (eta'
di  esordio  tra  i  10  ed  i 50 anni; presenza di segni neurologici
obiettivabili; sintomi e segni neurologici compatibili con sofferenza
della  sostanza  bianca  del  S.N.C.;  ecc.) venivano soddisfatti. Su
analoghi  elementi  e'  basata  la  classificazione  di  Mc  Donald e
Halliday  (1977), che suddividono la sclerosi multipla in tre livelli
di certezza diagnostica: definita, probabile e sospetta.
    Un'importante  passo  verso una maggiore chiarezza della diagnosi
della sclerosi multipla fu l'identificazione delle gammaglobuline nel
liquor  cefalorachidiano  di soggetti con sclerosi multipla nel 1922.
Nel  1951  G.D.  Dawson sviluppo' un metodo automatico di misurazione
della  velocita' di conduzione dell'impianto elettrico lungo le fibre
nervose,  consentendo in tal guisa una valutazione quantitativa della
velocita'  di  trasmissione  dell'impulso  nervoso,  parametro  molto
importante  da  controllare  nel  decorso  della  sclerosi  multipla:
importante  e',  inoltre,  nel  1972,  l'introduzione,  per merito di
Halliday  ed  altri, dell'impiego dei potenziali evocati visivi (cfr.
G.   Rocca,  "Storia  della  sclerosi  multipla",  in  AISM  Informa,
n. 1-2002, 2).
    Dal  punto  di  vista  diagnostico, il primo salto di qualita' e'
stato fornito dall'introduzione in campo strumentale della tomografia
assiale  computerizzata  (TAC)  negli  anni '70. Un decisivo passo in
avanti  e'  stato  segnato,  poi,  dall'introduzione  nel  1973 della
risonanza  magnetica  nucleare  RMN) che ha ulteriormente affinato la
capacita'  diagnostica  strumentale.  La  RMN si e' dimostrata, anzi,
l'esame  strumentale piu' utile per la diagnosi di sclerosi multipla,
sostituendo  completamente  la  TAC. La diagnosi di sclerosi multipla
definita  va  posta comunque solo dopo uno studio clinico/strumentale
longitudinale  che  dimostri  anche la disseminazione nel tempo delle
lesioni.
    L'avvento di tale tecnica e l'introduzione del mezzo di contrasto
(acido gadolinio dietilentramino pentacetico, Gd-DTPA) nel 1986 hanno
permesso  una  valutazione  diretta dell'estensione della malattia ed
una maggiore caratterizzazione delle lesioni.
    Cio'  che  comunque  occorre  sottolineare  e'  che  non esiste a
tutt'oggi  un  esame che, da solo, consenta di stabilire una diagnosi
certa  di sclerosi multipla. Non vi sono test che sono specifici alla
malattia  e  nessun test e' conclusivo al 100%, ma sono necessari una
serie di test diagnostici (test farmacologici, test di evocazione dei
potenziali visivi, RMN, ecc.).
    Di  qui,  la irragionevolezza della previsione legislativa di non
ricomprendere  nella  ipotesi del termine decennale anche la sclerosi
multipla,  dovuta  allo stato della ricerca scientifica dell'epoca in
ordine  alla  etiopatogenesi e alla diagnosi della sclerosi multipla,
che  contraddice  la  coerenza  interna  della disposizione di cui al
secondo  comma  dell'art. 169  sul  parkinsonismo,  in relazione alla
giustificazione  della  lunghezza  del  termine,  se  confrontato con
quello  ordinario  (quinquennale),  strettamente  legata  alla natura
della malattia.
    La   questione   di   legittimita'  costituzionale  sollevata  in
relazione all'art. 3 Cost. oltre che non manifestamente infondata, si
appalesa  rilevante,  in quanto la domanda e' stata presentata (il 17
novembre  1997)  dopo  i  cinque  anni,  ma  entro  dieci  anni dalla
cessazione  dal servizio (28 luglio 1990), ed il rispetto del termine
di   presentazione  della  domanda  di  trattamento  privilegiato  e'
condizione di ammissibilita' e pregiudiziale ai fini della successiva
pronuncia  sulla  dipendenza  o  meno  da  causa  di  servizio  della
infermita' per cui e' causa.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la
questione   di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 169,  secondo
comma,  d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per violazione dell'art. 3,
primo  comma,  Cost.,  nella  parte  in  cui  non  estende il termine
decennale alla sclerosi multipla.
    Sospende  il  giudizio  ed ordina alla segreteria la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che,  a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
    Cosi'  provveduto  in  Bari,  nella  camera  di consiglio del due
ottobre duemilauno.
                        Il giudice: V. Raeli
02C0873