N. 404 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 2002
Ordinanza emessa l'11 giugno 2002 dalla Corte dei conti - sez. giur. per la Regione Puglia, sul ricorso proposto da Russo Giuseppe contro Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare Pensioni - Pensione privilegiata ordinaria - Termine quinquennale per la presentazione della domanda, decorrente dalla cessazione dal servizio - Proroga del termine a dieci anni per il solo morbo di Parkinson - Estensione della proroga ad altre patologie a decorso latente ed insidioso (nella specie: sclerosi multipla) - Mancata previsione - Irrazionalita' e disparita' di trattamento di situazioni omogenee. - D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 169, comma 2. - Costituzione, art. 3, primo comma.(GU n.37 del 18-9-2002 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15048 (ex 5589/ m) del registro di segreteria, proposto dal sig. Russo Giuseppe (nato a Cerignola il 12 marzo 1962) contro il Ministero della difesa - Direzione, gnerale per il personale militare, avverso il decreto n. 267 del 1 marzo 2000; rapp.to e difeso dagli avv. Michele Giangregorio e Gianfranco Ordine, giusta procura notarile rilasciata dal ricorrente in data 18 settembre 2000; Visto il ricorso in epigrafe; Udito nella pubblica udienza del 2 ottobre 2001 l'avv. Michele Giangregorio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con concessione al sig. Russo della pensione privilegiata ordinaria; Esaminati gli atti; Considerato in F a t t o Con atto del ricorso prodotto il 9 maggio 2000 il sig. Russo Giuseppe, aviere in congedo, ha impugnato il decreto n. 267 in data 1 marzo 2000, con il quale il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare ha respinto la domanda pervenuta il 17 novembre 1997, che contiene la richiesta di pensione privilegiata ordinaria per l'infermita' "sclerosi multipla", in quanto detta infermita' non risultava constatata durante il servizio e la domanda stessa non era stata proposta entro i cinque anni dalla cessazione dal servizio (28 luglio 1990), con conseguente decadenza dal diritto alla pensione privilegiata ai sensi dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Si e' costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, facendo pervenire in segreteria la nota datata 25 agosto 2000 nella quale si richiama il disposto dell'art. 169, d.P.R. 1092/1973 cit., insistendosi per il rigetto del ricorso per intervenuta decadenza. Ritenuto in D i r i t t o Ritiene il giudice di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale in parte qua dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, il quale dispone che la domanda di trattamento privilegiato non e' ammessa se l'interessato abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermita' o delle lesioni contratte (primo comma) e che il termine e' elevato a dieci anni qualora l'invalidita' sia derivata da parkinsonismo (secondo comma). Va riesaminata, invero, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 169, d.P.R. 1092/1973 cit. gia' sollevata dalla seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello con ordinanza 045/2000/A del 24 maggio11 novembre 2000 e dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 15-25 luglio 2001 n. 300 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1 agosto 2001, n. 30, 1a serie speciale) in relazione all'art. 3 della Costituzione nel rilievo che "... la scelta di prorogare i termini della domanda per l'una o l'altra malattia, sulla base di sicuri dati scientifici, appartiene indubbiamente alla discrezionalita' del legislatore". Non si vuole mettere in discussione il fondamentale principio secondo il quale spetta unicamente al legislatore individuare le diverse categorie per le quali si ritenga opportuno disporre una disciplina differenziata, trattandosi di scelte eminentemente politiche che, in quanto tali, rientrano nella discrezionalita' legislativa, ma soltanto riaffermare la validita' del principio di ragionevolezza, riconducibile quale canone del principio di eguaglianza al primo comma dell'art. 3 Cost., inteso nella specifica accezione di ragionevolezza-razionalita'. E sotto tale profilo il controllo della Corte costituzionale verte non sulle scelte operate dal legislatore, quanto sulla "ragionevolezza" delle medesime, con la conseguente possibilita' di verificare che la decisione assunta dal legislatore di differenziare o parificare determinate fattispecie astrattamente configurate non sia espressione di mero arbitrio ma abbia dietro di se' una ragione giustificatrice coerente con l'intrinseca causa legis. Il controllo di ragionevolezza non assurge quindi ad un giudizio di merito, rimanendo sul piano della legittimita', con la particolarita' che oggetto della questione di legittimita' costituzionale e' la verifica che eventuali discriminazioni o parificazioni realizzate dalla legge siano immediatamente consequenziali alla ratio legis. Cio' premesso, deve affermarsi che la esclusione della "sclerosi multipla" dall'ambito della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 169, d.P.R. 1092/1973, con conseguente applicazione del termine quinquennale, dia luogo a un caso di discriminazione non ragionevole, dovendosi porre coloro i quali sono affetti da sclerosi multipla sullo stesso piano di coloro i quali sono affetti da parkinsonismo. Va osservato, infatti, che la ratio legis della elevazione a dieci anni del termine di ammissibilita' della domanda di pensione privilegiata si ricollega essenzialmente alla natura di infermita' di difficile diagnosi del morbo di parkinson in base alle conoscenze mediche e scientifiche dell'epoca in cui entro' in vigore il T.U. n. 1093/1972. Cio', peraltro, non esclude che la medesima ratio legis ricorra per la sclerosi multipla sulla quale occorre soffermarsi per mettere in evidenza che si tratta di infermita' che presenta difficolta' diagnostiche, tanto da essere definita nella dottrina medica mimo della neurologia, intendendo dire con tale espressione che tale malattia puo' simulare praticamente tutte le sindromi neurologiche (cfr. Canal N., Comi G., Filippi M.: "La sclerosi multipla: clinica, diagnosi e terapia" in Atti del Convegno "Approccio pratico alla sclerosi multipla" Ex Arte Salus - Societa' Medico-Chirurgica Roveretana, 1992, 178:18-31). La sclerosi multipla e' una malattia relativamente comune, - in Italia colpisce piu' di 30 persone ogni 10.000 ed ogni anno 18.000 persone si ammalano - ed e' oggi conosciuta come una malattia a probabile genesi autoimmunitaria, della sostanza bianca del sistema nervoso centrale, che comporta fenomeni di edema, infiammazione e gliosi a carico dell'encefalo, del midollo spinale e del nervo ottico responsabili dell'estrema variabilita' delle manifestazioni d'esordio, delle riacutizzazioni e del decorso della malattia. Da tale variabilita' e' dipeso, soprattutto nel passato, l'estrema incertezza diagnostica alle prime fasi della malattia superata, in parte attualmente da sofisticate metodiche d'indagine. Dopo lo schema proposto da Charcot (1877) nella prima descrizione della malattia, la classificazione diagnostica piu' utilizzata a livello internazionale e' stata quella proposta da Schumacher e altri (1965 ), che classificavano la sclerosi multipla come definita, probabile e possibile a seconda di quanti dei criteri proposti (eta' di esordio tra i 10 ed i 50 anni; presenza di segni neurologici obiettivabili; sintomi e segni neurologici compatibili con sofferenza della sostanza bianca del S.N.C.; ecc.) venivano soddisfatti. Su analoghi elementi e' basata la classificazione di Mc Donald e Halliday (1977), che suddividono la sclerosi multipla in tre livelli di certezza diagnostica: definita, probabile e sospetta. Un'importante passo verso una maggiore chiarezza della diagnosi della sclerosi multipla fu l'identificazione delle gammaglobuline nel liquor cefalorachidiano di soggetti con sclerosi multipla nel 1922. Nel 1951 G.D. Dawson sviluppo' un metodo automatico di misurazione della velocita' di conduzione dell'impianto elettrico lungo le fibre nervose, consentendo in tal guisa una valutazione quantitativa della velocita' di trasmissione dell'impulso nervoso, parametro molto importante da controllare nel decorso della sclerosi multipla: importante e', inoltre, nel 1972, l'introduzione, per merito di Halliday ed altri, dell'impiego dei potenziali evocati visivi (cfr. G. Rocca, "Storia della sclerosi multipla", in AISM Informa, n. 1-2002, 2). Dal punto di vista diagnostico, il primo salto di qualita' e' stato fornito dall'introduzione in campo strumentale della tomografia assiale computerizzata (TAC) negli anni '70. Un decisivo passo in avanti e' stato segnato, poi, dall'introduzione nel 1973 della risonanza magnetica nucleare RMN) che ha ulteriormente affinato la capacita' diagnostica strumentale. La RMN si e' dimostrata, anzi, l'esame strumentale piu' utile per la diagnosi di sclerosi multipla, sostituendo completamente la TAC. La diagnosi di sclerosi multipla definita va posta comunque solo dopo uno studio clinico/strumentale longitudinale che dimostri anche la disseminazione nel tempo delle lesioni. L'avvento di tale tecnica e l'introduzione del mezzo di contrasto (acido gadolinio dietilentramino pentacetico, Gd-DTPA) nel 1986 hanno permesso una valutazione diretta dell'estensione della malattia ed una maggiore caratterizzazione delle lesioni. Cio' che comunque occorre sottolineare e' che non esiste a tutt'oggi un esame che, da solo, consenta di stabilire una diagnosi certa di sclerosi multipla. Non vi sono test che sono specifici alla malattia e nessun test e' conclusivo al 100%, ma sono necessari una serie di test diagnostici (test farmacologici, test di evocazione dei potenziali visivi, RMN, ecc.). Di qui, la irragionevolezza della previsione legislativa di non ricomprendere nella ipotesi del termine decennale anche la sclerosi multipla, dovuta allo stato della ricerca scientifica dell'epoca in ordine alla etiopatogenesi e alla diagnosi della sclerosi multipla, che contraddice la coerenza interna della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 169 sul parkinsonismo, in relazione alla giustificazione della lunghezza del termine, se confrontato con quello ordinario (quinquennale), strettamente legata alla natura della malattia. La questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 3 Cost. oltre che non manifestamente infondata, si appalesa rilevante, in quanto la domanda e' stata presentata (il 17 novembre 1997) dopo i cinque anni, ma entro dieci anni dalla cessazione dal servizio (28 luglio 1990), ed il rispetto del termine di presentazione della domanda di trattamento privilegiato e' condizione di ammissibilita' e pregiudiziale ai fini della successiva pronuncia sulla dipendenza o meno da causa di servizio della infermita' per cui e' causa.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 169, secondo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui non estende il termine decennale alla sclerosi multipla. Sospende il giudizio ed ordina alla segreteria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' provveduto in Bari, nella camera di consiglio del due ottobre duemilauno. Il giudice: V. Raeli 02C0873