MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 settembre 2002 

Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.
(GU n.224 del 24-9-2002)

       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Vista  la  direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
  Vista  la  direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992,
relativa  alla  conservazione  degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche;
  Vista  la  direttiva n. 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997,
recante   adeguamento   al  progresso  tecnico  e  scientifico  della
direttiva  n.  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
  Vista  la  risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione della
direttiva n. 92/43/CEE sugli habitat (2000/2111 (INI));
  Visto  il  VI  Programma  di  azione per l'ambiente della Comunita'
europea 2001-2010 (COM(2001)31);
  Vista  la comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al
Parlamento    "Piani   d'azione   a   favore   della   biodiversita':
conservazione   delle   risorse   naturali,   agricoltura,   pesca  e
cooperazione economica e cooperazione allo sviluppo" (COM(2001)162);
  Visto  il  documento "La gestione dei siti della rete natura 2000 -
guida  all'interpretazione  dell'art.  6  della  direttiva  Habitat",
preparato  dalla  Commissione  europea per sostenere gli Stati membri
nella  propria  politica  di  attuazione  della  direttiva  stessa  e
pubblicato dall'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita'
europee nell'anno 2000;
  Vista  la  legge  18  maggio  1989,  n.  183, recante "Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
  Vista  la  legge  14  febbraio  1994,  n. 124, recante "Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla biodiversita'", con annessi, fatta
a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione amministrativa" e successive integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n.  357,  recante il regolamento di attuazione della citata direttiva
n. 92/43/CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, recante
"Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  aprile  2000,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale, n. 95 del 22 aprile
2000 e successive modifiche e integrazioni;
  Considerato   che   l'attuazione   delle   sopraccitate   direttive
comunitarie, sia per quanto riguarda la conservazione degli habitat e
delle  specie  che  per  quanto  riguarda la realizzazione della rete
Natura  2000,  rappresenta  uno  dei  piu'  importanti  strumenti per
conseguire gli obiettivi della Convenzione sulla diversita' biologica
nell'Unione europea e nei suoi Stati membri;
  Considerata la necessita' di garantire il mantenimento in uno stato
di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di specie
per la cui tutela sono state designate le zone di protezione speciale
ai  sensi  della  citata direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio e sono
stati  individuati  i  siti  di interesse comunitario proposti di cui
alla citata direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio;
  Considerato  che  attraverso  il  regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali  [Gazzetta  Ufficiale  n.  L  161,  26 giugno 1999], come
modificato  dal  regolamento  (CE) n. 1447/2001 del Consiglio, del 28
giugno   2001,   la   Comunita'   nell'ambito  della  sua  azione  di
rafforzamento della coesione economica e sociale, si pone l'obiettivo
di  inserire  organicamente le esigenze della tutela ambientale nella
definizione e nella realizzazione dell'azione dei Fondi strutturali;
  Considerata  la  necessita'  di  elaborare misure di gestione per i
siti  di Natura 2000 e istituire meccanismi di vigilanza corredati di
opportuni indicatori;
  Considerato  che la Direzione per la conservazione della natura del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e' beneficiaria
del progetto LIFE-Natura 99 NAT/IT/006279 "Verifica della rete Natura
2000 in Italia: modelli di gestione" che ha come obiettivo principale
il   reale   avvio  della  rete  Natura  2000  in  Italia  attraverso
l'individuazione  di  tipologie  di  SIC/ZPS, l'elaborazione di linee
guida  per  i  piani  di gestione dei SIC/ZPS a livello nazionale, la
redazione   di   nove   piani   di  gestione  pilota,  interventi  di
informazione e sensibilizzazione;
  Considerato   che  la  Direzione  conservazione  della  natura  del
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, ai fini di
indirizzo   generale,   nell'ambito   delle  attivita'  del  progetto
sopracitato,  ha  predisposto  un  manuale di orientamenti gestionali
modulati  per  tipologia  di sito di supporto alla applicazione delle
presenti linee guida;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 9 maggio 2002, che ha espresso parere favorevole;

                                Emana
                      le seguenti linee guida:

  Scopo  di  queste  linee  guida  e'  l'attuazione  della  strategia
comunitaria  e  nazionale  rivolta  alla  salvaguardia della natura e
della  biodiversita',  oggetto  delle  direttive  comunitarie habitat
(dir. n. 92/43/CEE) e uccelli (dir. n. 79/409/CEE).
  Le  linee  guida  hanno  valenza di supporto tecnico-normativo alla
elaborazione  di  appropriate  misure  di  conservazione funzionale e
strutturale,  tra  cui  i  piani  di  gestione, per i siti della rete
Natura 2000.
  Obiettivo  generale  della  politica  comunitaria attraverso i suoi
documenti  ufficiali  (VI  Programma  di azione per l'ambiente, piano
d'azione  per  la natura e la biodiversita' del Consiglio d'Europa in
attuazione   della  convenzione  per  la  biodiversita',  regolamento
comunitario   sui   fondi  strutturali  2000-2006)  e'  proteggere  e
ripristinare  il  funzionamento  dei sistemi naturali ed arrestare la
perdita  della  biodiversita' nell'Unione europea e nel mondo .... La
rete  comunitaria  Natura  2000  si  prefigge di tutelare alcune aree
importanti  dal  punto  di vista ambientale e va realizzata nella sua
interezza.  Lavorare  per  la  realizzazione  della  rete Natura 2000
significa  far  si che la conservazione della biodiversita' sia parte
integrante dello sviluppo economico e sociale degli Stati membri.
  La  guida  all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva habitat,
preparata  dalla  Commissione  europea per sostenere gli Stati membri
nella  propria  politica  di attuazione della direttiva stessa, vuole
facilitarne  la  comprensione  da  parte  dei vari organismi e gruppi
interessati   auspicando   il  suo  completamento  con  criteri  piu'
dettagliati redatti dagli stessi Stati membri. Lo scopo e l'approccio
di queste linee guida sono strettamente connessi a tale guida.
  La  rete Natura 2000 e' costituita dall'insieme dei siti denominati
ZPS   (Zone  di  Protezione  Speciale)  e  SIC  (Siti  di  Importanza
Comunitaria), attualmente proposti alla Commissione europea, e che al
termine   dell'iter  istitutivo  saranno  designati  come  ZSC  (Zone
Speciali  di  Conservazione),  i  quali  garantiranno la presenza, il
mantenimento  e/o  il ripristino di habitat e di specie peculiari del
continente  europeo,  particolarmente minacciati di frammentazione ed
estinzione.  I  criteri  di  selezione  dei siti proposti dagli Stati
membri,   descritti   nell'allegato   III  della  direttiva  Habitat,
delineano  il  percorso  metodologico  per  la costruzione della rete
europea denominata Natura 2000.
  Elemento  di  carattere  innovativo  e'  l'attenzione rivolta dalla
direttiva alla valorizzazione della funzionalita' degli habitat e dei
sistemi  naturali. Si valuta infatti non solo la qualita' attuale del
sito  ma  anche la potenzialita' che hanno gli habitat di raggiungere
un   livello   di  maggiore  complessita'.  La  direttiva  prende  in
considerazione  anche  siti attualmente degradati in cui tuttavia gli
habitat  abbiano  conservato  l'efficienza  funzionale e che pertanto
possano  ritornare  verso  forme piu' evolute mediante l'eliminazione
delle ragioni di degrado.
  Ogni  sito  Natura  2000,  a  prescindere  dallo  Stato  membro  di
appartenenza,  deve  essere  parte  integrante  del  sistema  di aree
individuate  per  garantire  a  livello  europeo  la  presenza  e  la
distribuzione degli habitat e delle specie considerate di particolare
valore  conservazionistico. Il concetto di rete Natura 2000 raccoglie
cosi'   in  modo  sinergico  la  conoscenza  scientifica,  l'uso  del
territorio  e  le  capacita'  gestionali, finalizzate al mantenimento
della  biodiversita'  a livello di specie, di habitat e di paesaggio.
Scopo  ultimo  della direttiva, infatti, non e' solamente individuare
il  modo  migliore  per gestire ciascun sito, ma anche costituire con
l'insieme  dei  siti  una  "rete  coerente",  ossia  funzionale  alla
conservazione   dell'insieme   di   habitat   e   di  specie  che  li
caratterizzano.
  Di  conseguenza  l'analisi  di  un sito, per il quale devono essere
individuate  misure  di  conservazione  ed eventualmente elaborato un
piano  di  gestione,  deve comprendere la sua collocazione nel quadro
della   rete.  Quest'ultima  infatti  non  deve  essere  un  semplice
assemblaggio  di  siti, ma una selezione di aree in cui sia possibile
la   conservazione   della   specie  e/o  dell'habitat  di  interesse
comunitario.  Cio'  significa  che  la  rete  Natura 2000 non intende
sostituirsi  alla  rete  dei  parchi,  ma  con  questa integrarsi per
garantire  la  piena  funzionalita'  di  un certo numero di habitat e
l'esistenza  di  un determinato insieme di specie animali e vegetali.
Pertanto, una gestione dei siti della rete coerente con gli obiettivi
che  si  prefigge  la  direttiva  e'  legata,  oltre  che alle azioni
indirizzate  sul  singolo sito, ad una gestione integrata dell'intero
sistema,  la  cui capacita' di risposta puo' attenuare o ampliare gli
effetti di tali azioni.
  L'art.  6,  insieme all'art. 8 che prevede il cofinanziamento delle
misure   essenziali   per  il  perseguimento  degli  obiettivi  della
direttiva,  contiene il quadro generale per la tutela dei siti Natura
2000 e comprende disposizioni propositive, preventive e procedurali.
  L'eventuale  piano di gestione di un sito e' strettamente collegato
alla  funzionalita'  dell'habitat e alla presenza della specie che ha
dato  origine  al  sito  stesso.  Cio' significa che se eventualmente
l'attuale   uso   del   suolo   e  la  pianificazione  ordinaria  non
compromettono  tale funzionalita', il piano di gestione si identifica
unicamente  nella  necessaria  azione  di  monitoraggio. La strategia
gestionale  da  mettere in atto dovra' tenere conto delle esigenze di
habitat  e  specie  presenti  nel  sito  preso  in considerazione, in
riferimento  anche  alle relazioni esistenti a scala territoriale. La
peculiarita'  dei  piani di gestione dei siti Natura 2000 e' che "non
sono  sempre  necessari,  ma,  se  usati,  devono  tenere conto delle
particolarita' di ciascun sito e di tutte le attivita' previste. Essi
possono  essere  documenti  a  se stanti oppure essere incorporati in
altri eventuali piani di sviluppo".
  Attualmente,   gli   strumenti   di  pianificazione  urbanistica  e
territoriale  convenzionali, a diversa scala, non sempre garantiscono
l'integrazione   degli   obiettivi  ambientali  nella  pianificazione
territoriale.
  Uno  dei  principali indirizzi proposti da queste linee guida e' la
necessita'  di  integrare l'insieme delle misure di conservazione con
la  pianificazione  ai  diversi  livelli  di  governo  del territorio
(internazionale, nazionale, locale) secondo quanto previsto dall'art.
6,   paragrafo 1,   direttiva   Habitat:  per  le  zone  speciali  di
conservazione,   gli   Stati   membri   stabiliscono   le  misure  di
conservazione  necessarie  che implicano, all'occorrenza, appropriati
piani  di gestione, specifici o integrati ad altri piani di sviluppo.
La parola "all'occorrenza" indica che i piani di gestione non debbono
essere  considerati obbligatori, ma misure da predisporre se ritenute
necessarie    per    realizzare   le   finalita'   della   direttiva.
Nell'interpretazione offerta dalla guida della Commissione europea, i
piani  di  gestione,  una  volta  predisposti, hanno priorita' logica
rispetto  alle  altre misure di conservazione: se i piani di gestione
sono  scelti  da  uno  Stato membro, sara' logico stabilirli prima di
procedere  alle  altre  misure menzionate all'art. 6, paragrafo 1, in
particolare le misure contrattuali.
  Perche'  possa esplicare il suo carattere di strumento territoriale
da  adottarsi  per la gestione di tutti i siti appartenenti alla rete
Natura  2000,  o  per  particolari  categorie  di questi, il piano di
gestione  dovra' avere un iter formativo e procedurale previsto dalla
legislazione  urbanistica  regionale  o dai livelli di pianificazione
sovraordinata.
  I  livelli  di  governo del territorio con cui un piano di gestione
deve  integrarsi  o  a  cui  fare  riferimento sono: la provincia e/o
l'area   metropolitana,  laddove  a  questa  e'  assegnato  un  ruolo
pianificatorio; il bacino idrografico per quanto previsto nella legge
n.  183/1989;  la regione o la provincia autonoma per quanto riguarda
le   sue  attribuzioni  dirette  (piani  di  settore,  programmazione
finanziaria,  uso  dei  fondi  strutturali, normative di settore e di
carattere  generale,  in  particolar modo la materia urbanistica e il
decentramento  in  attuazione della "riforma Bassanini" decreto-legge
n. 112/1998). A questi livelli il piano e' lo strumento che determina
l'uso  di  tutte  le  risorse  presenti  in  un  dato territorio e di
conseguenza   la   pianificazione   integrata   e'  quella  che  puo'
maggiormente   considerare  l'insieme  delle  esigenze  di  tutela  e
valorizzazione dei sistemi ambientali.
  Le  linee  guida fornite attraverso questo documento lasciano ampio
spazio  di  manovra  alle  amministrazioni  regionali  e  provinciali
(decreto-legge  n.  112/1998; decreto del Presidente della Repubblica
n.  357/1997)  responsabili  dell'attuazione  delle misure specifiche
concernenti  i  siti  della  rete  Natura 2000, a condizione che esse
rispettino  le  finalita'  generali  della  direttiva  Habitat  e gli
indirizzi forniti dal presente documento.
Soggetti decisori e attuatori.
  Ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997,
il  soggetto  incaricato  delle  funzioni  normative e amministrative
connesse  all'attuazione  della  direttiva Habitat e' la regione o la
provincia autonoma, fatta eccezione per i siti marini.
  Le  regioni  e le province autonome possono sottoporre la materia a
propria  disciplina  legislativa  organica, come sarebbe preferibile,
oppure  limitarsi  ad esercitare le funzioni amministrative assegnate
dal regolamento di attuazione.
  Nel  caso  adottino  una  legislazione specifica riguardante Natura
2000,  in  tale sede possono prevedere forme particolari di esercizio
dei   poteri   pianificatori,   ad   esempio  delegando  le  province
all'adozione   del   piano  di  gestione  o  configurando  discipline
particolari  sul  piano  del procedimento. In assenza di disposizioni
specifiche,  la  regione  o  la  provincia  autonoma  rimane comunque
competente per l'adozione dei piani di gestione. Tale attribuzione di
competenza  sta  a significare che la regione o la provincia autonoma
e',  innanzitutto,  responsabile  della  realizzazione  delle  misure
obbligatorie,   laddove  necessarie,  ed,  in  secondo  luogo,  delle
valutazioni  di  ordine  conoscitivo  indispensabili  per decidere se
debbono  essere  adottati piani di gestione. In altri termini, spetta
alle  regioni  e  alle  province  autonome,  o  ai  soggetti  da esse
eventualmente  delegati, effettuare tutte le ricognizioni e gli studi
necessari per stabilire se in aggiunta alle misure obbligatorie debba
essere adottato un piano di gestione.
  Se si tratta di integrare le misure di gestione in piani di valenza
superiore,   i   soggetti  attuatori  sono  gli  enti  ordinariamente
incaricati di dare esecuzione ai piani "contenitore".
  Se,  invece,  si  tratta  di elaborare piani di gestione specifici,
spettera'  alla  regione  o  alla  provincia  autonoma  individuare i
soggetti attuatori.
  Tale  individuazione non puo' ritenersi del tutto libera, ma dovra'
seguire  i  principi  di  legalita'  e sussidiarieta', ai sensi della
legge  n.  59/1997  e  successive  integrazioni.  Le regioni dovranno
tenere  conto  della  vigente  struttura  legislativa delle autonomie
locali che prevede, nelle materie ambientali e della protezione della
natura, un ruolo fondamentale delle province. Laddove sia possibile e
adeguato  al  tipo  di funzione svolta, potra' essere scelto anche un
altro   soggetto   responsabile  della  gestione  del  territorio  da
proteggere  (ad  esempio, comuni, comunita' montane, soggetti gestori
di  aree  protette).  Non  si puo' comunque escludere, in presenza di
particolari   motivazioni,   che   la   funzione  amministrativa  sia
direttamente gestita dall'ente regionale.

     ITER LOGICO-DECISIONALE PER LA SCELTA DEL PIANO DI GESTIONE

Prima fase.
Attivita' conoscitive preliminari.
1.1. Realizzare  l'inventario  delle previsioni normative riferite ai
siti  Natura  2000  considerati  (raccogliere  tutti  gli elementi di
natura  legislativa,  regolamentare,  amministrativa, pianificatoria,
programmatoria e contrattuale che riguardano le aree, con riferimento
alla loro disciplina d'uso).
1.2. L'area  del  sito natura 2000 considerato e' interna o esterna a
un'area naturale gia' protetta?
Alternative decisionali:
  A)  se  e'  interna ad una area naturale protetta: gli strumenti di
protezione interni dell'area protetta sono sufficienti a mantenere in
uno  stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per
il  quale  il  sito  e'  stato  individuato?  (esistono  strumenti di
pianificazione  vigenti  per  l'area  protetta, regolamenti, piani di
gestione?  quali  discipline o zonizzazioni sono previste per le aree
in   questione?   si   realizza  il  mantenimento  in  uno  stato  di
conservazione  soddisfacente  dell'habitat  o  dell'habitat di specie
richiesto dalla direttiva?):
    A.1)  Si,  allora  il  sito  non  richiede  misure  specifiche di
conservazione:  l'iter  decisionale  si  arresta,  ferme  restando le
attivita' di monitoraggio e valutazione riferite alle specifiche aree
di interesse comunitario;
    A.2) No, si procede nell'iter decisionale;
  B)  se  e'  esterna ad aree naturali protette si prosegue nell'iter
decisionale.
Seconda fase.
Verifica delle misure di gestione esistenti.
2.1. Il  piano  di  gestione  e'  necessario  rispetto alle misure di
conservazione obbligatorie gia' esistenti:
Alternative decisionali.
  A)  No, le misure di conservazione obbligatorie gia' esistenti sono
sufficienti   al   mantenimento   in   uno   stato  di  conservazione
soddisfacente  dell'habitat  o dell'habitat di specie richiesto dalla
direttiva: l'iter decisionale si arresta, ferme restando le attivita'
di  monitoraggio  e  valutazione  riferite  alle  specifiche  aree di
interesse comunitario.
  B)  Si', le misure di conservazione obbligatorie gia' esistenti non
sono  sufficienti  al  mantenimento  in  uno  stato  di conservazione
soddisfacente  dell'habitat  o dell'habitat di specie richiesto dalla
direttiva: si prosegue nell'iter decisionale.
2.2. Il  piano  digestione  e'  necessario rispetto agli strumenti di
pianificazione gia' esistenti?
  Piani urbanistico-territoriali.
  Piani di bacino.
  Piani   per  singole  risorse  (estrattive,  acque,  coste,  fauna,
foreste, ecc.).
  Altri  strumenti  di  pianificazione  previsti  dalla  legislazione
vigente.
Alternative decisionali.
  A)   No,  gli  strumenti  di  pianificazione  gia'  esistenti  sono
sufficienti   al   mantenimento   in   uno   stato  di  conservazione
soddisfacente  dell'habitat  o dell'habitat di specie richiesto dalla
direttiva: l'iter decisionale si arresta, ferme restando le attivita'
di  monitoraggio  e  valutazione  riferite  alle  specifiche  aree di
interesse comunitario.
  B)  Si',  gli  strumenti  di pianificazione gia' esistenti non sono
sufficienti   al   mantenimento   in   uno   stato  di  conservazione
soddisfacente  dell'habitat  o dell'habitat di specie richiesto dalla
direttiva: si prosegue nell'iter decisionale.
Terza fase.
Integrazione delle misure obbligatorie di protezione.
  Se  le  misure obbligatorie non sono sufficienti al mantenimento in
uno  stato di conservazione soddisfacente dell'habitat o dell'habitat
di   specie   richiesto   dalla   direttiva  occorrera'  innanzitutto
provvedere  ad  integrarle, per poi prendere in esame la possibilita'
di realizzare un piano di gestione, dopo aver nuovamente verificato i
punti della fase 2.
Integrazione degli strumenti di pianificazione esistenti.
  Se  gli  strumenti di pianificazione esistenti non sono sufficienti
al   mantenimento   in   uno  stato  di  conservazione  soddisfacente
dell'habitat  o  dell'habitat  di  specie  richiesto  dalla direttiva
bisogna   valutare   la   possibilita'   di  predisporre  varianti  o
integrazioni, per poi prendere in esame la possibilita' di realizzare
un  piano  di gestione, dopo aver nuovamente verificato i punti della
fase 2.
Quarta fase.
Configurazione del piano di gestione.
4.1. Il  piano  di  gestione  e'  necessario  (esiste una motivazione
specifica  a  seguito  delle  fasi  precedenti). A seconda che, nello
specifico  caso,  il  piano  di gestione abbia o meno una sua valenza
normativa il documento da redigere assume una delle seguenti forme:
Alternative decisionali.
  A)  elementi  per  l'integrazione  dei piani esistenti o in fase di
elaborazione  (sono  predisposti  ed  inseriti  una serie di elementi
contenutistici  all'interno  di  altri  strumenti  di  pianificazione
esistenti  o in itinere: ad esempio, piano del parco o della riserva;
piano territoriale di coordinamento o paesistico; piano strutturale o
regolatore; piano di assestamento forestale; ecc.).
  B) piano di gestione (il piano di gestione e' concepito e approvato
come strumento di pianificazione a se' stante).
Quinta fase.
Predisposizione tecnica del piano di gestione.
  Articolazione  delle  fasi di studio per la redazione tecnica delle
misure  di  conservazione,  in  uno  specifico  piano  di  gestione o
eventualmente   da   integrare   negli  strumenti  di  pianificazione
esistenti secondo le procedure vigenti di modifica di tali strumenti.
Sesta fase.
Verifica   e   predisposizione   di  eventuali  ulteriori  misure  di
conservazione da integrare nel piano.
  Stabilite  le  misure  di  conservazione  obbligatorie, il piano di
gestione  o  gli elementi per l'integrazione dei piani gia' previsti,
verificare se esiste la necessita' di determinare eventuali ulteriori
misure  di  prevenzione  per  evitare  il  degrado degli habitat o la
perturbazione  delle specie considerate, che verranno inserite in una
versione aggiornata del piano.

       STRUTTURA DEL PIANO DI GESTIONE PER UN SITO NATURA 2000

  L'art.  6  della  direttiva  Habitat  evidenzia la peculiarita' dei
piani  di  gestione  dei  siti  Natura  2000  nel considerare in modo
comprensivo  le  caratteristiche  ecologiche  e  socio-economiche  di
ciascun sito.
  I  siti  Natura  2000 comprendono una moltitudine di situazioni sia
dal  punto di vista ecologico, sia da quello socio-economico, sia per
quanto riguarda le condizioni attuali di pianificazione territoriale.
A    seconda   di   queste   caratteristiche,   gli   enti   preposti
all'implementazione  del  piano di gestione valuteranno in che misura
applicare  lo  schema redazionale qui proposto: in particolare, quali
aspetti  privilegiare e se inserirlo o meno in esistenti strumenti di
pianificazione territoriale.
  L'obiettivo  di  Natura  2000  e'  di  mantenere  in  uno  stato di
conservazione    soddisfacente,    primariamente    attraverso   siti
"dedicati",  il  patrimonio di risorse di biodiversita' rappresentato
dagli  habitat  e dalle specie d'interesse comunitario. Nella maggior
parte  dei  casi, i singoli siti contengono solo una piccola parte di
tali  risorse,  che  si  trovano  distribuite  su  un  vasto  dominio
territoriale   (tanto  nella  rete  Natura  2000  che  nei  territori
esterni).  Solamente  una minoranza di habitat e specie si ritrova su
un  dominio  territoriale poco esteso (centinaia/migliaia di ettari),
spesso frammentato, all'interno di uno o pochi siti. In ogni caso, la
gestione di un sito, qualunque sia il suo contributo nella rete, deve
rispondere   a   un   unico   obbligo   di  risultato:  salvaguardare
l'efficienza  e  la  funzionalita' ecologica degli habitat e/o specie
alle  quali il sito e' "dedicato" contribuendo cosi' a scala locale a
realizzare le finalita' generali della direttiva.
  A  tale  scopo  e'  necessario  tradurre  il  concetto  di stato di
conservazione soddisfacente dell'habitat/specie a scala di rete (vedi
art.  1e-i,  direttiva  Habitat)  in  parametri rilevabili a scala di
sito, che forniscano indicazioni circa le condizioni di conservazione
della risorsa d'interesse (indicatori).
  Mettere  in  relazione  gli  indicatori  proposti  con un ambito di
variazione  di "condizioni favorevoli", ovvero identificare soglie di
criticita'  rispetto alle quali considerare accettabili le variazioni
degli  indicatori per la conservazione degli habitat/specie nel sito,
rappresenta  il  passo  successivo.  Cio'  al fine di utilizzare, nel
corso  dei  cicli  di  gestione, il monitoraggio degli indicatori per
verificare il successo della gestione stessa.
  Gli   indicatori   relativi  ai  fattori  ecologici  devono  essere
individuati  in  base alle caratteristiche specifiche del sito. Essi,
modulati  per  tipologia  di  sito,  sono  proposti  in un manuale di
orientamenti  gestionali  predisposto  dalla  Direzione conservazione
della   Natura   del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio.
1) Quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del sito.
  La prima parte del piano consta del "quadro conoscitivo" del sito e
del  paesaggio  circostante, ove rilevante per le finalita' del piano
stesso. Il "quadro conoscitivo" riguarda le seguenti componenti:
    A) fisica;
    B) biologica;
    C) socio-economica;
    D) archeologica, architettonica e culturale;
    E) paesaggistica.
  Le  cinque  componenti  sono  descritte sulla base delle conoscenze
pregresse  e,  ove  le  risorse  finanziarie  lo consentano, di studi
aggiuntivi.  Le conoscenze pregresse sono costituite da pubblicazioni
scientifiche,   rapporti   tecnici   e   statistici  ed  elaborazioni
cartografiche.
A) Descrizione fisica del sito.
  La descrizione fisica del sito consta di:
    descrizione dei confini;
    clima regionale e locale;
    geologia e geomorfologia;
    substrato pedogenetico e suolo;
    idrologia.
B) Descrizione biologica del sito.
  La  descrizione  biologica  del  sito  e' incentrata sulle specie e
sugli  habitat  (o  quando  cio'  sia  sensato  dal  punto  di  vista
gestionale,  su  raggruppamenti  di  habitat)  per i quali il sito e'
stato individuato.
  i) Il  primo  passo  e'  la  verifica e l'aggiornamento dei dati di
presenza riportati nelle schede Natura 2000.
  ii) Segue  una  ricerca  bibliografica  esaustiva della letteratura
scientifica rilevante sul sito.
  iii) Seguono  gli studi di dettaglio che constano di un atlante del
territorio  (del  sito  ed  eventualmente  del paesaggio circostante)
composto  da  alcune  mappe  tematiche  e  delle  liste  delle specie
vegetali  e  animali  presenti. La scala dell'atlante e' da definirsi
essenzialmente sulla base dell'estensione del sito.
  L'atlante  e'  composto dai seguenti tematismi, la cui selezione e'
subordinata alle necessita' ed opportunita' di ciascun caso in esame:
    uso   del   territorio;   questa   carta   e'   ottenuta  tramite
interpretazione di immagini telerilevate (preferibilmente ortofoto) e
validazione  in  campo ad opera di esperti. L'obiettivo e' di mappare
tutti  gli  habitat  presenti,  come  codificati  nell'allegato  alla
direttiva Habitat, e l'uso del suolo (inclusi i valori archeologici e
architettonici);
    distribuzioni  reale  e  potenziale  delle  specie floristiche in
allegato  II  e IV alla direttiva Habitat e delle specie di interesse
nazionale,  sulla  base  di  rilievi  di  campo  e, ove esistenti, di
riferimenti bibliografici;
    distribuzioni  reale  e  potenziale  delle  specie  zoologiche in
allegato  II  e  IV  alla  direttiva  Habitat  e  in  allegato I alla
direttiva  Uccelli,  e  delle  specie  di  interesse  nazionale;  una
particolare attenzione dovra' essere prestata alla localizzazione dei
siti  di  riproduzione,  di  svernamento  e  di sosta delle specie di
interesse, nonche' alle aree ad elevata ricchezza di specie;
    fitosociologia  (di  tutto  il  sito  o  di alcune aree campione)
secondo  l'approccio  sinfitosociologico, capace di evidenziare oltre
alla situazione reale anche quella potenziale.
  Le  liste  delle  specie  botaniche e zoologiche sono messe a punto
sulla base della bibliografia esistente e di rilievi di campo ad hoc.
Tali    liste    possono    fornire   informazioni   quantitative   o
semiquantitative  circa l'abbondanza delle singole specie o limitarsi
a  segnalarne  la presenza. Sono evidenziate le specie degli allegati
II  e  IV  della  direttiva  Habitat  e I della direttiva Uccelli, le
specie prioritarie, le specie appartenenti alla lista rossa nazionale
e quelle protette da convenzioni internazionali:
    lista delle specie botaniche in allegato alla direttiva Habitat e
altre specie di interesse nazionale;
    lista  delle specie zoologiche in allegato alla direttiva Habitat
e alla direttiva Uccelli e altre specie di interesse nazionale.
C) Descrizione socio-economica del sito.
  La fase di inventano socio-economico identifica i fattori esistenti
o  potenziali  che  si  suppone  possano influenzare (positivamente o
negativamente)  la  conservazione  degli  habitat  e  delle specie di
interesse  presenti  nel  sito. Anche questo inventario e' costituito
dall'atlante  (insieme di tematismi socio-economici) e da raccolte di
informazioni specifiche.
  Questa parte dell'atlante contiene i seguenti tematismi:
    aree protette, suddivise per tipologia come riportato nell'elenco
ufficiale delle aree protette;
    altri vincoli ambientali (paesaggistico, idrogeologico, ecc.);
    uso del suolo (gia' contenuta nell'inventario biologico);
    mappa  catastale  o  almeno  definizione  di macrozone demaniali,
pubbliche o private ove possibile;
    aree di programma per l'adozione di misure agro-ambientali (piano
di sviluppo rurale).
  Le ulteriori informazioni includono:
    inventario  dei  soggetti  amministrativi  e gestionali che hanno
competenze sul territorio nel quale ricade il sito;
    inventario   dei   piani,  progetti,  politiche  settoriali,  che
interessano il territorio nel quale ricade il sito;
    inventario delle tipologie di fondi (comunitari e di altra fonte)
potenzialmente utilizzabili per il sito;
    inventario  e  valutazione  dell'intensita' delle attivita' umane
presenti    all'interno    del   sito:   agricoltura,   selvicoltura,
ittiocoltura,  allevamento, pascolo, caccia, pesca commerciale, pesca
sportiva,   commercio,   artigianato,   turismo,  servizi  (in  parte
mappabili nell'atlante dell'uso del territorio);
    inventario delle regolamentazioni legate ai vincoli esistenti sul
territorio e in generale alle attivita' antropiche (ad esempio, norme
statutarie, usi civici).
  Per meglio comprendere le possibilita' di accoglienza e di successo
delle misure di conservazione, e' comunque necessario chiarire se nel
sito  esista  o  meno  popolazione  e  quali  siano  i diversi gruppi
presenti,   in  base  alle  loro  condizioni  economiche,  alla  loro
attitudine   nei  confronti  delle  azioni  individuate  (attivamente
positive,  passive,  negative  per  ignoranza, negative per scelta) e
alle   loro   motivazioni.  Cio'  puo'  essere  fatto  anche  tramite
interviste presso gli uffici comunali e i soggetti informati.
  Indicatori  consigliati (relativamente ai comuni nel cui territorio
ricade il sito considerato):
    numero di persone impiegate e flussi economici per settore;
    variazioni   demografiche   (es.   variazione  della  popolazione
residente);
    tasso  di  attivita'  totale della popolazione in eta' lavorativa
(occupati/non occupati in eta' lavorativa);
    tasso di disoccupazione giovanile;
    tasso  di  scolarita'  (scuola  dell'obbligo,  scuola  superiore,
universita);
    presenze turistiche per abitante e per km2.
D) Descrizione  dei  valori  archeologici, architettonici e culturali
presenti nel sito.
  Questa  parte  di  inventario  identifica  i  valori  archeologici,
architettonici  e  culturali,  comprese  le  sistemazioni  agrarie  e
forestali tradizionali, la cui tutela si suppone possa interagire con
la  conservazione  degli habitat e delle specie di interesse presenti
nel sito.
  Questa parte dell'atlante contiene i seguenti tematismi:
    aree archeologiche;
    beni   architettonici   e  archeologici  sottoposti  a  tutela  e
eventuali aree di rispetto.
  Le ulteriori informazioni includono le prescrizioni relative a tali
aree  o  beni  derivanti  dalla  normativa nazionale di riferimento e
dagli strumenti di pianificazione esistenti.
E) Descrizione del paesaggio.
  Il paesaggio assume una importanza del tutto particolare in quanto,
dopo  la  firma  della  Convenzione  europea  del paesaggio (Firenze,
ottobre  2000),  la rete dei paesaggi europei sara' la prossima tappa
per  la  conservazione  della  diversita'  biologica  e culturale. Il
paesaggio   non  sara'  quindi  valutato  in  termini  esclusivamente
percettivi, ma sara' considerato come sintesi delle caratteristiche e
dei valori fisici, biologici, storici e culturali.
  Poiche'  le  popolazioni  animali e vegetali e gli habitat presenti
all'interno del sito rappresentano una unita' gestionale che non puo'
essere  considerata isolata rispetto ad un contesto territoriale piu'
ampio,  e' necessario individuare un'area circostante in cui indagare
determinate  caratteristiche,  funzionalmente collegate al sito. Data
la molteplicita' degli aspetti ecologici e gestionali da considerare,
risulta   impossibile   definire   a   priori  l'ambito  spaziale  da
considerare   sulla   base   di   principi   ecologici:   la   scelta
dell'estensione  della  fascia da considerare andra' quindi calibrata
sulla  base  della  fattibilita'  (risorse finanziarie disponibili) e
delle  caratteristiche  di ciascun sito e dell'ambito territoriale in
cui esso si colloca.
2) Analisi:  valutazione  delle  esigenze  ecologiche  di  habitat  e
specie.
  Realizzato il quadro conoscitivo del sito, occorre:
    a) mettere  a  fuoco  le esigenze ecologiche delle specie e delle
biocenosi degli habitat di interesse comunitario;
    b) utilizzare  gli  indicatori  che  consentano di valutare se le
specie e gli habitat per i quali il sito e' stato individuato versino
in  uno  stato  di  conservazione  favorevole  e  che  consentano  di
valutarne l'evoluzione;
    c) valutare  l'influenza  sui  suddetti  indicatori  da parte dei
fattori   biologici   e   socio-economici   individuati   nel  quadro
conoscitivo del sito.
3) Obiettivi.
  Una  volta  individuati  i  fattori  di maggior impatto, e quindi i
problemi, dovranno essere formulati gli obiettivi gestionali generali
(ad  esempio,  migliorare  la  qualita'  delle  acque  per  le specie
acquatiche,  impedire l'interramento di zone umide, allungare i cicli
di   utilizzazione   delle  risorse  boschive)  e  gli  obiettivi  di
dettaglio.
  Vanno  inoltre  evidenziati  eventuali  obiettivi  conflittuali (ad
esempio,  esigenze  conflittuali  tra due specie animali o tra una di
queste  e l'evoluzione delle componenti vegetali) e vanno definite le
priorita'  d'intervento  sulla  base  di  valutazioni strategiche che
rispettino le finalita' istitutive del sito.
4) Strategia gestionale.
  Questa fase consiste nella messa a punto delle strategie gestionali
di  massima e delle specifiche azioni da intraprendere, unitamente ad
una  valutazione  dei  costi  che devono supportare tali azioni e dei
tempi  necessari  per  la  loro  realizzazione.  I risultati dovranno
essere  monitorati  periodicamente  tramite  gli indicatori di cui ai
paragrafi  precedenti. Cio' consentira' di valutare l'efficacia della
gestione ed eventualmente modificare la strategia.
  Ai  fini  di  indirizzo  generale,  come  accennato,  la  direzione
conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  ha predisposto un manuale di orientamenti gestionali
modulati per tipologia di sito.
  La  logica  impiegata  per  identificare  le  tipologie  di  siti e
attribuire  loro  le direttive di gestione e' stata quella di riunire
entita'  caratterizzate  da  fattori ambientali dominanti omogenei su
base  vegetazionale,  individuare  tutte  le  zoocenosi  e fitocenosi
associate,  prospettando  indicazioni  focalizzate  alla salvaguardia
delle  emergenze  naturalistiche (habitat e specie) che costituiscono
la ragion d'essere del sito.
  Sono  state  riconosciute  24 tipologie di sito, per ciascuna delle
quali  nel manuale citato vengono proposti orientamenti gestionali ad
hoc.
  La  tipologia fornisce quindi un primo riferimento gestionale anche
se  sara'  essenziale  verificarne  la  funzionalita' sul caso reale.
Infatti l'eterogeneita' all'interno della tipologia comporta comunque
un'attenta  verifica  per  passare  dall'analisi  tipologica  al caso
specifico.
  Nel  caso di un sito di vaste proporzioni puo' inoltre essere utile
verificare  oltre  al  carattere principale, legato alla tipologia di
appartenenza,   l'eventuale  presenza  significativa  (anche  se  non
maggioritaria)  di habitat che a loro volta hanno dato luogo ad altre
tipologie,  ai fini operativi, sara' pertanto necessario identificare
le  possibili  tipologie  presenti in ciascun sito ed implementare le
specifiche  indicazioni  modulando l'insieme di prescrizioni proposte
in funzione delle loro peculiarita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 settembre 2002
                                                Il Ministro: Matteoli