N. 412 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2002

Ordinanza  emessa  il  2  maggio  2002  dal  tribunale  di Genova nel
procedimento penale a carico di Caorsi Francesco

Processo  penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale
  di  condanna  -  Richiesta di ammissione all'oblazione - Esclusione
  per  i  contravventori  ex  art. 186, commi 2 e 6, del codice della
  strada,  per i quali il decreto penale di condanna sia stato emesso
  prima   dell'entrata  in  vigore  del  d.lgs.  n. 274  del  2000  -
  Irragionevole  disparita'  di  trattamento  derivante  dal  diverso
  momento di esercizio dell'azione penale.
- Cod. proc. pen., art. 464, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.38 del 25-9-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Rilevato che l'art. 58 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, prevede
che  "per  ogni  effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza
domiciliare  ...  si  considera  come  pena  detentiva  della  specie
corrispondente a quella della pena originaria";
    Rilevato   che   ex  art. 4  del  d.lgs.  citato  appartiene  per
competenza  per  materia il reato p. e p. dall'art. 186, commi 2 e 6,
del  d.lgs.  30  aprile  1992, n. 285, recante il "Nuovo codice della
strada";
    Rilevato  che l'art. 52 del d.lgs. 28 agosto 2000 cit. punisce il
reato  ex  art. 186,  commi  2  e  6,  C.d.s. con la pena alternativa
dell'ammenda e della detenzione domiciliare;
    Rilevato  che,  pertanto,  giusto  il  combinato  disposto  dagli
artt. 52  e 58 del d.lgs. n. 274/2000 citato e dall'art. 162-bis c.p.
non   puo'  logicamente  escludersi  l'ammissione  all'oblazione  del
contravventore che vi abbia fatto richiesta;
    Rilevato   che,   anche  in  presenza  di  reato  commesso  prima
dell'entrata  in  vigore  del  d.lgs.  n. 274/2000, l'attuale sistema
sanzionatorio  deve  ritenersi  piu' favorevole di quello precedente,
stante  l'applicabilita' della pena in via alternativa, rispetto alla
pena  congiunta  prevista  dalla  legge  precedente, talche' anche il
contravventore,  che  abbia  commesso  il  reato sotto la vigenza del
precedente   sistema   sanzionatorio,   deve   poter  essere  ammesso
all'oblazione;
    Rilevato  che,  solo  in  conseguenza  del  tempo  dell'esercizio
dell'azione  penale,  che  abbia  condotto  il  pubblico  ministero a
richiedere  decreto penale di condanna, risulta diversa la tutela del
cittadino, poiche':
        a) in esito al decreto penale di condanna emesso prima che il
d.lgs.  n. 274/2000 entrasse in vigore, il contravventore poteva solo
agire  con  il  giudizio  di  opposizione,  non  essendo  prevista la
possibilita' di venire ammesso all'oblazione ex art. 162-bis c.p.;
        b)  in esito al decreto penale di condanna emesso dopo che il
d.lgs.  n. 274/2000  era  entrato  in  vigore, il contravventore puo'
scegliere fra il giudizio di opposizione e la richiesta di oblazione;
    Considerato  che  tale  diverso  mezzo  di tutela, discende dalla
previsione   del   comma  3  dell'art. 464  c.p.p.  che  esclude  per
l'imputato nel giudizio di opposizione la possibilita' di richiesta o
di presentazione della domanda di oblazione;
    Rilevato  che  tale  esclusione non dipende dalla commissione del
reato  in  tempi diversi, cosi' come una diversa disciplina regola la
punibilita'  di  fatti  commessi  ad esempio prima o dopo il tempo di
applicabilita'  di amnistia o condono, cioe' a dire in conseguenza di
eventi  oggettivi  riconducibili  alla  condotta del reo, ma discende
unicamente  dall'occasionalita'  dell'esercizio  dell'azione  penale,
rispetto a fatti commessi nello stesso arco di tempo e sanzionati, in
quel tempo, in modo uguale;
    Considerato che la mancata emissione di una norma transitoria che
consenta  il  raccordo  tra  la  disciplina  dei fatti commessi nello
stesso  tempo  ma per i quali sono diversi i mezzi di tutela previsti
dall'ordinamento, solo per effetto di un tempo diverso nell'esercizio
dell'azione   penale,   determina   un'irragionevole   disparita'  di
trattamento,  in  violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, a
causa  del  divieto  di cui all'art. 464, comma 3, c.p.p., talche' la
mancata  previsione,  in tale norma, della possibilita' di richiedere
l'ammissione   all'oblazione,   pare   determini  una  non  manifesta
infondatezza   della   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 464,  comma  3,  c.p.p.,  nella  parte  in  cui  esclude la
possibilita'    di    richiedere   l'ammissione   all'oblazione   dei
contravventori  ex  art. l86,  commi  2  e  6,  C.d.s.  per  i  quali
l'esercizio  dell'azione  penale  con emissione del decreto penale di
condanna,  sia  avvenuto  prima  dell'entrata in vigore del d.lgs. 28
agosto 2000, opposto dagli stessi;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Visto l'art. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
    Cosi' provvede:
        dispone  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
per    la    risoluzione   della   questione   di   costituzionalita'
dell'art. 464,  n. 3  c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
        sospende il giudizio in corso;
        ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche'  al  Presidente  della  Camera  dei  deputati e al
Presidente del Senato.
          Genova, addi' 2 maggio 2002
                        Il giudice: Settembre
02C0884