N. 412 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2002
Ordinanza emessa il 2 maggio 2002 dal tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Caorsi Francesco Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Richiesta di ammissione all'oblazione - Esclusione per i contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, del codice della strada, per i quali il decreto penale di condanna sia stato emesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000 - Irragionevole disparita' di trattamento derivante dal diverso momento di esercizio dell'azione penale. - Cod. proc. pen., art. 464, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.38 del 25-9-2002 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Rilevato che l'art. 58 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, prevede che "per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare ... si considera come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria"; Rilevato che ex art. 4 del d.lgs. citato appartiene per competenza per materia il reato p. e p. dall'art. 186, commi 2 e 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il "Nuovo codice della strada"; Rilevato che l'art. 52 del d.lgs. 28 agosto 2000 cit. punisce il reato ex art. 186, commi 2 e 6, C.d.s. con la pena alternativa dell'ammenda e della detenzione domiciliare; Rilevato che, pertanto, giusto il combinato disposto dagli artt. 52 e 58 del d.lgs. n. 274/2000 citato e dall'art. 162-bis c.p. non puo' logicamente escludersi l'ammissione all'oblazione del contravventore che vi abbia fatto richiesta; Rilevato che, anche in presenza di reato commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274/2000, l'attuale sistema sanzionatorio deve ritenersi piu' favorevole di quello precedente, stante l'applicabilita' della pena in via alternativa, rispetto alla pena congiunta prevista dalla legge precedente, talche' anche il contravventore, che abbia commesso il reato sotto la vigenza del precedente sistema sanzionatorio, deve poter essere ammesso all'oblazione; Rilevato che, solo in conseguenza del tempo dell'esercizio dell'azione penale, che abbia condotto il pubblico ministero a richiedere decreto penale di condanna, risulta diversa la tutela del cittadino, poiche': a) in esito al decreto penale di condanna emesso prima che il d.lgs. n. 274/2000 entrasse in vigore, il contravventore poteva solo agire con il giudizio di opposizione, non essendo prevista la possibilita' di venire ammesso all'oblazione ex art. 162-bis c.p.; b) in esito al decreto penale di condanna emesso dopo che il d.lgs. n. 274/2000 era entrato in vigore, il contravventore puo' scegliere fra il giudizio di opposizione e la richiesta di oblazione; Considerato che tale diverso mezzo di tutela, discende dalla previsione del comma 3 dell'art. 464 c.p.p. che esclude per l'imputato nel giudizio di opposizione la possibilita' di richiesta o di presentazione della domanda di oblazione; Rilevato che tale esclusione non dipende dalla commissione del reato in tempi diversi, cosi' come una diversa disciplina regola la punibilita' di fatti commessi ad esempio prima o dopo il tempo di applicabilita' di amnistia o condono, cioe' a dire in conseguenza di eventi oggettivi riconducibili alla condotta del reo, ma discende unicamente dall'occasionalita' dell'esercizio dell'azione penale, rispetto a fatti commessi nello stesso arco di tempo e sanzionati, in quel tempo, in modo uguale; Considerato che la mancata emissione di una norma transitoria che consenta il raccordo tra la disciplina dei fatti commessi nello stesso tempo ma per i quali sono diversi i mezzi di tutela previsti dall'ordinamento, solo per effetto di un tempo diverso nell'esercizio dell'azione penale, determina un'irragionevole disparita' di trattamento, in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, a causa del divieto di cui all'art. 464, comma 3, c.p.p., talche' la mancata previsione, in tale norma, della possibilita' di richiedere l'ammissione all'oblazione, pare determini una non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 464, comma 3, c.p.p., nella parte in cui esclude la possibilita' di richiedere l'ammissione all'oblazione dei contravventori ex art. l86, commi 2 e 6, C.d.s. per i quali l'esercizio dell'azione penale con emissione del decreto penale di condanna, sia avvenuto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, opposto dagli stessi;
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Visto l'art. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; Cosi' provvede: dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalita' dell'art. 464, n. 3 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; sospende il giudizio in corso; ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato. Genova, addi' 2 maggio 2002 Il giudice: Settembre 02C0884