IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere
eccezionale;
Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche'
assicurabili;
Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la
dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli
eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei
territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta'
nazionale:
grandinate 6 giugno 2002 nella provincia di Pistoia;
Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni,
strutture aziendali;
Decreta:
E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per
effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei
sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione
le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
Pistoia: grandinate del 6 giugno 2002 - provvidenze di cui
all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), e), nel territorio dei
comuni di Pescia, Pistoia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2002
Il Ministro: Alemanno