MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 22 maggio 2002 

Riconoscimento,  in favore della cittadina comunitaria Delfina Rambla
Broch,  di  titolo  di formazione, acquisito nella Comunita' europea,
abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.
(GU n.226 del 26-9-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti:  la  legge  7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27
gennaio  1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
il  decreto  ministeriale  n.  39  del  30  gennaio  1998; il decreto
legislativo  30  luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (art. 4, comma 2);
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n. 115, di riconoscimento dei titoli di
formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunita'
europea  dalla  cittadina  comunitaria  sotto  indicata,  nonche'  la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto
legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli
di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese
che  ha  rilasciato  i  titoli  (art.  1,  comma  1,  citato  decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2,  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Rilevato  che  la formazione professionale attestata dai titoli non
e'  inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma
2, citato decreto legislativo n. 115);
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  professionale  attestata  dai  titoli;  alle
attivita'  comprese  nella  professione  cui si riferiscono i titoli;
alla  conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale
posseduta;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
Conferenza  di  servizi  nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per
quanto  prescrive  l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115:
    che  sussistono  i presupposti per il riconoscimento atteso che i
titoli   posseduti   dall'interessata   comprovano   una   formazione
professionale  che  per  requisiti, composizione e durata soddisfa le
condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
i titoli;
    che   il   riconoscimento   non   debba   essere  subordinato  ad
accertamento   della  conoscenza  della  lingua  italiana  in  quanto
adeguatamente documentata;
                              Decreta:
  1. I seguenti titoli:
    diploma   di   istruzione   superiore:  "Licenciado  en  Ciencias
Matema¨ticas"   -   Especialidad  Matema¨tica  General,  Orientacio¨n
Meca¨nica,    rilasciato    il    28 settembre   1990   dal   rettore
dell'Universita' di Valencia;
    certificato  di  abilitazione:  certificato dei "Cursos d'aptitud
pedagogica",  primo  e  secondo ciclo, rilasciato dall'Universita' di
Valencia il 28 settembre 1990;
posseduti dalla cittadina comunitaria:
    cognome: Rambla Broch;
    nome: Delfina;
    nata a: Vila-Real (Castello¨n) Spagna;
    il: 17 febbraio 1966;
    nazionalita': spagnola;
comprovanti   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  del  Paese  membro  della  Comunita'  europea che li ha
rilasciati  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituiscono,  per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al
decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione
all'esercizio  in Italia della professione di docente nelle scuole di
istruzione  secondaria  superiore  nella  classe  di  concorso:  47/A
"Matematica".
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 22 maggio 2002
                                     Il direttore generale: Criscuoli