MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 30 maggio 2002 

Riconoscimento,  in  favore  del  cittadino comunitario David Raymond
Strong,  di  titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea,
abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.
(GU n.226 del 26-9-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti  la  legge  7  agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27
gennaio  1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
il  decreto  ministeriale  n.  39  del  30  gennaio  1998; il decreto
legislativo  30  luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (art. 4, comma 2);
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n. 115, di riconoscimento dei titoli di
formazione   professionale   per   l'insegnamento   acquisito,  nella
Comunita'  europea  dal cittadino comunitario sotto indicato, nonche'
la   documentazione   prodotta   a   corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente  ai  requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato
decreto  legislativo  n.  115,  relativa  ai  detti,  del  pari sotto
indicati titoli di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessato e' abilitato nel Paese
che  ha  rilasciato  i  titoli  (art.  1,  comma  1,  citato  decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2,  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Rilevato  che  la formazione professionale attestata dai titoli non
e'  inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma
2, citato decreto legislativo n. 115);
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  professionale  attestata  dai  titoli;  alle
attivita'  comprese  nella  professione  cui si riferiscono i titoli;
alla  conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale
posseduta;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
Conferenza  di  servizi  nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per
quanto  prescrive  l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115:
    che  sussistono  i presupposti per il riconoscimento atteso che i
titoli   posseduti   dall'interessato   comprovano   una   formazione
professionale  che  per  requisiti, composizione e durata soddisfa le
condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
i titoli;
                              Decreta:
  1. I seguenti titoli:
    il  diploma  di  istruzione  superiore:  "Bachelor  of Arts" with
Second  Class  Honours (1st division), in Joint Studies, conferito il
14  luglio  1988  dal  direttore del "West London Institute of Higher
Education"  e  dai  direttore  e presidente del "Council for National
Academic Awards";
    titolo    di    abilitazione    all'insegnamento:   "Postgraduate
certificate  in  education"  conferito il 31 dicembre 1998 dalla "The
Open University";
    posseduti dal cittadino comunitario:
      cognome di nascita: Strong;
      nome: David Raymond;
      nato a: Windsor - Gran Bretagna;
      il: 2 agosto 1961;
      nazionalita': inglese;
comprovanti   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  del  Paese  membro  della  Comunita'  europea che li ha
rilasciati  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituiscono,  per il medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
    titolo  di abilitazione all'esercizio in Italia della professione
di  docente  nelle  scuole  di  istruzione secondaria nelle classi di
concorso  45/A  "Lingua straniera" - Inglese; 46/A "Lingue e civilta'
straniere" - Inglese;
    titolo  di idoneita' all'esercizio in Italia della professione di
docente  nelle  scuole  di  istruzione  secondaria  nella  classe  di
concorso 3/C "Conversazione in lingua straniera" - Inglese.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 30 maggio 2002
                                     Il direttore generale: Criscuoli