N. 430 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 2002
Ordinanza emessa il 31 maggio 2002 dal Procuratore della Repubblica di Padova su atti relativi a Dragomir Lucian Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonche' alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimita' della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversita' di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile. - Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2. - Costituzione, art. 3.(GU n.39 del 2-10-2002 )
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Vista la comunicazione del questore di Padova relativa
all'accompagnamento alla frontiera del cittadino moldavo Dragomir
Lucian, trasmessa con fax alle ore 15,48 del 29 maggio 2002, ai sensi
dell'art. 2 d.l. 4 aprile 2002 n. 51;
Considerato che:
come stabilito dalla citata disposizione, il procuratore
della Repubblica convalida, verificata la sussistenza dei requisiti,
il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla
frontiera dello straniero entro le quarantotto ore successive alla
comunicazione;
come previsto e consentito dalla clausola di "immediata
esecutivita'" conferitagli dall'ultimo periodo dello stesso art. 2,
il provvedimento in questione e' gia' in corso di esecuzione (vedi
missiva del 29 maggio 2002 del dirigente l'ufficio immigrazione della
questura di Padova, allegata agli atti, che dispone l'imbarco del
suddetto cittadino moldavo sul volo delle ore 11,30 dello stesso
giorno per Chisinau);
prospettandosi dubbi di legittimita' costituzionale delle
disposizioni sopra richiamate ed essendo la relativa questione
rilevante nel presente procedimento di convalida, si ravvisano
sussistenti le condizioni per sollevare d'ufficio la questione stessa
avanti alla competente Corte costituzionale, con conseguente
sospensione del procedimento in corso;
Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;
O s s e r v a
Sulla legittimazione del p.m.
Con diverse pronunzie la Corte costituzionale ha finora negato al
pubblico ministero la legittimazione a proporre questioni di
costituzionalita' di leggi o di atti aventi forza di legge sul
presupposto della sua qualita' di "parte", non di titolare della
potestas judicandi.
Tuttavia, nel contesto delineato dall'art. 2 d.l. n. 51/2002 (che
introduce il comma 5-bis nel corpo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998),
sembra evidente che il p.m. e' chiamato a disporre la convalida del
provvedimento di accompagnamento alla frontiera non quale "parte" ma
quale organo di controllo della legalita' di un atto amministrativo
incidente sulla liberta' personale che, ai sensi dell'art. 13, primo
e secondo comma Cost., e' "inviolabile" e non ammette forma alcuna di
restrizione "se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria".
Il potere del p.m. che, vegliando come custode imparziale
sull'osservanza della legge e specificamente assolvendo, a presidio
della liberta' personale, al ruolo di unico garante dei requisiti di
merito e di legittimita' di un atto coercitivo come l'accompagnamento
alla frontiera (unico, perche' l'eventuale ricorso per cassazione
contro il decreto di convalida del p.m. e' di per se' proponibile, in
conformita' al principio sancito dall'art. 111, comma 7 Cost., solo
"per violazione di legge"), e' un potere assimilabile, in diritto ed
in fatto, a quello riconosciuto, per analoghe finalita', al giudice
nel contesto disciplinato dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998. Un potere
afferente, propriamente, alla sfera giurisdizionale ed
eccezionalmente conferito al p.m., in deroga alla regola che
riconduce a tale organo iniziative, poteri e facolta' di parte.
Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 2, d.l. n. 51/2002.
L'articolo in questione, nella parte in cui stabilisce che il
procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei
requisiti, convalida il provvedimento di accompagnamento alla
frontiera dello straniero entro il termine di quarantotto ore
successive alla comunicazione di esso e nella parte in cui conferisce
a tale provvedimento immediata esecutivita', da' luogo, come appresso
si esporra', a dubbi di costituzionalita' non manifestamente
infondati, la cui pregiudiziale risoluzione condiziona manifestamente
l'esame dei presupposti di legalita' dell'atto coercitivo e, in
definitiva, l'esito del giudizio di convalida.
Sulla non manifesta infondatezza della questione.
La disposizione dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, inserita come comma
5-bis nel testo dell'art. 13, d.lgs. n. 286/1998, appare in contrasto
con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non appresta allo straniero,
pur statuendo la coercizione della sua liberta' personale, la stessa
tutela, piena ed effettiva, che al predetto e' assicurata nella
situazione di fatto, sostanzialmente identica, contemplata dal
successivo art. 14.
Infatti, a differenza di quanto quest'ultima disposizione (letta
in conformita' alla sentenza interpretativa della Corte
costituzionale n. 105/2001) prevede per lo straniero colpito da
decreto di espulsione e trattenuto in un centro di permanenza e
assistenza, la disposizione qui impugnata non stabilisce che lo
straniero, raggiunto da un provvedimento di espulsione con
accompagnamento immediato alla frontiera, possa:
essere sentito sui fatti e sui motivi dell'espulsione prima
dell'emissione della convalida del p.m.;
permanere sul territorio dello Stato, evitando di subire la
definitiva esecuzione dell'espulsione, fino alla notifica dell'atto
motivato del p.m. E' indubbio infatti che, nel caso (qui ricorrente)
di espulsione gia' in corso di esecuzione, l'eventuale mancata
convalida della misura coercitiva dell'accompagnamento sarebbe data
inutiliter e configurerebbe, in realta', una garanzia meramente
apparente del fondamentale diritto di liberta' violato.
A tanto si aggiunga che l'ambito limitato, addirittura angusto,
dei poteri riconosciuti al p.m. quale organo deputato
all'accertamento e al controllo di legalita' del provvedimento
amministrativo di accompagnamento finisce per realizzare
irragionevolmente, essendo sostanzialmente identiche le
corrispondenti situazioni di fatto, un sistema di tutela del diritto
di liberta' dello straniero differenziato e sensibilmente piu' debole
rispetto a quello assicurato con l'attribuzione di poteri ben piu'
ampi ed incisivi al giudice nell'ambito del giudizio di convalida
disciplinato dall'art. 14.
E cio' sotto almeno due profili:
il p.m. non puo' esaminare, al di fuori del provvedimento di
espulsione e di quello di accompagnamento, altri atti o documenti ad
eventuale riscontro delle ragioni in essi addotte (mentre al giudice
deve essere trasmessa dal questore, ai fini della convalida, "copia
degli atti");
il p.m. non puo' sentire, come gia' detto, l'interessato e
neppure assumere sommarie informazioni per la verifica dei fatti
posti a fondamento dei citati provvedimenti amministrativi (mentre
l'una e l'altra facolta' sono riconosciute al giudice).
Dal quadro su esposto sembra emergere, in contraddizione
(ripetesi irragionevole) con la tutela apprestata dall'art. 14 allo
straniero raggiunto da misura coercitiva analoga a quella sancita
dall'art. 13, un profilo di tutela soltanto burocratico, cartolare,
privo di effettivita' dell'inviolabile diritto di liberta' personale
di cui, su un piano di uguaglianza con i cittadini, gli stranieri
debbono essere riconosciuti titolari.
P. Q. M.
Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto
il profilo della ingiustificata disparita' di disciplina e di tutela
giurisdizionale del bene della liberta' personale dello straniero in
situazioni caratterizzate dalla vigenza di analoghe misure di
coercizione del medesimo bene):
a) nella parte in cui non prevede che la convalida del
provvedimento di accompagnamento alla frontiera sia emessa:
previo esame degli atti e documenti su cui esso si fonda;
previa assunzione, occorrendo, di sommarie informazioni;
previa audizione della persona cui il provvedimento si
riferisce;
b) nella parte in cui non prevede che la detta convalida
sospende l'esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera si' da
garantire, per la verifica dei presupposti e la delibazione di
legalita' della misura, l'audizione della persona a questa
sottoposta.
A tal fine, dispone:
1) l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
2) la sospensione del procedimento di convalida in corso.
Manda alla segreteria per la notifica del presente ricorso al
questore di Padova ed al Presidente del Consiglio dei ministri e per
la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
Padova, addi' 31 maggio 2002
Il procuratore della Repubblica: Calogero
Il procuratore della Repubblica sost.: Cappelleri
02C0903