COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

COMUNICATO

Comunicato  di  rettifica relativo al "Codice di autoregolamentazione
per  l'esercizio  del  diritto  di  sciopero dei medici aderenti alla
Federazione   italiana  medici  di  medicina  generale  nei  comparti
dell'assistenza   primaria,   della   medicina   dei  servizi,  della
continuita'  assistenziale  e  dell'emergenza  medica con rapporto di
lavoro  convenzionato  con  il  S.S.N.  Procedure di raffreddamento e
conciliazione".
(GU n.237 del 9-10-2002)

    Al  Codice di autoregolamentazione per l'esercizio del diritto di
sciopero  dei  medici  aderenti  alla  Federazione italiana medici di
medicina   generale  nei  comparti  dell'assistenza  primaria,  della
medicina    dei    servizi,   della   continuita'   assistenziale   e
dell'emergenza  medica  con  rapporto  di lavoro convenzionato con il
S.S.N. Procedure di raffreddamento e conciliazione, (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 187 del 10 agosto 2002),
alla pag. 63, prima colonna, sono apportate le seguenti rettifiche:
      all'intestazione,    dopo   le   parole   "...   Procedure   di
raffreddamento  e conciliazione.", vanno aggiunte le seguenti parole:
"Valutato  idoneo  con  deliberazione n. 02/136 del 4 luglio 2002 (Le
clausole  valutate come non idonee sono inserite fra parentesi quadra
ed in neretto)";
      alla  pag. 63, prima colonna, art. 2, comma 2, lettera a-1), le
seguenti  parole: "... (per tali prestazioni e' previsto il passaggio
alla   c.d.   assistenza  indiretta,  consistente  nell'erogazione  a
pagamento  con  successivo  rimborso  all'utenza  da  parte della ASL
competente)", sono sostituite con: "[per tali prestazioni e' previsto
il    passaggio   alla   c.d.   assistenza   indiretta,   consistente
nell'erogazione  a  pagamento  con  successivo rimborso all'utenza da
parte della ASL competente]";
      alla  pag. 63, seconda colonna, art. 4, comma 3, lettera c), le
seguenti  parole: "... (Anche in questo caso e' previsto il passaggio
all'assistenza indiretta, con possibilita' di erogazione da parte del
medico  della  totalita'  delle  prestazioni)",  sono sostituite con:
"[Anche  in  questo  caso  e'  previsto  il  passaggio all'assistenza
indiretta,  con  possibilita' di erogazione da parte del medico della
totalita' delle prestazioni]";
      alla  pag.  64,  seconda colonna, art. 5, comma 10, le seguenti
parole: ".... Per il solo comparto dell'assistenza primaria, solo nel
caso  di  assistenza  in forma indiretta, di cui all'art. 3, comma 4,
lettera b-1),  la  F.I.M.M.G.  intraprendera'  azioni  unilaterali di
tutela   della   categoria   dopo  dieci  giorni  lavorativi.",  sono
sostituite  con:"[Per il solo comparto dell'assistenza primaria, solo
nel  caso  di assistenza in forma indiretta, di cui all'art. 3, comma
4,  lettera  b-1), la F.I.M.M.G. intraprendera' azioni unilaterali di
tutela della categoria dopo dieci giorni lavorativi]".