LEGGE COSTITUZIONALE 23 ottobre 2002, n. 1 

Cessazione  degli  effetti  dei  commi  primo  e  secondo  della XIII
disposizione transitoria e finale della Costituzione.
(GU n.252 del 26-10-2002)
 
 Vigente al: 10-11-2002  
 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la 
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato; 
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
la seguente legge costituzionale: 
 
                               Art. 1. 
  1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e 
finale della Costituzione esauriscono  i  loro  effetti  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, 
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 23 ottobre 2002 
 
                               CIAMPI 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: Castelli