N. 62 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 ottobre 2002
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 ottobre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Lavoro (rapporto di) - Regione Lazio - Prevenzione e contrasto del "mobbing" nei luoghi di lavoro - Previsione di atti e comportamenti "sostanzialmente qualificati illeciti" nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte del datore o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi - Applicabilita' non circoscritta al personale dipendente dalla regione o da enti regionali - Denunciata incidenza sui rapporti di lavoro regolati dal diritto privato nonche' sui "residui" rapporti di pubblico impiego statale - Preteso contrasto con la competenza legislativa statale in materia di "ordinamento civile" ed in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Violazione della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni in materia di "tutela della salute" e "tutela e sicurezza del lavoro" - Denunciata illegittimita' delle altre disposizioni organizzative e strumentali poste al servizio della prevenzione e del contrasto dei comportamenti qualificanti il "mobbing". - Legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16 (in particolare, art. 2). - Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere g) ed l), e terzo. Lavoro (rapporto di) - Regione Lazio - Prevenzione e contrasto del "mobbing" nei luoghi di lavoro - Prevista possibilita' per una "associazione senza fini di lucro", previa convenzione con una A.S.L., di invitare i datori di lavoro "ad assumere i provvedimenti idonei per rimuovere le cause di disagio del lavoratore" - Prevista istituzione di un osservatorio regionale per monitorare ed analizzare il fenomeno del "mobbing" - Denunciate indebite ingerenze nell'organizzazione e nell'attivita' dei datori di lavoro (anche pubblici) non facenti parte degli apparati regionali - Asserita inadeguata copertura finanziaria degli oneri di spesa gravanti sulle A.S.L. e sugli enti locali - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato nonche' dell'obbligo di indicare i mezzi per far fronte a leggi che importino nuove spese e dell'obbligo di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite alla regione. - Legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16, artt. 4, 6 e 7. - Costituzione, artt. 81, 117, comma secondo, lettera g), e 119, comma quarto. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso del Presidente del Consiglio avverso legge regionale - Invito alla Regione a non procedere all'attuazione della legge impugnata in pendenza del giudizio. - Legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16.(GU n.43 del 30-10-2002 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato nei confronti della Regione Lazio, in persona del suo Presidente della giunta, avverso la legge regionale 11 luglio 2002, n. 16, intitolata "Disposizioni per prevenire e contrastare il mobbing nei luoghi di lavoro", pubblicata nel Boll. uff. n. 21 del 30 luglio 2002 (supplemento n. 3). La determinazione di proposizione del ricorso e' stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 settembre 2002 (si depositera' estratto del relativo verbale). La legge regionale in esame all'art. 2 cerca di descrivere e qualificare alcuni "atti e comportamenti ... posti in essere nei confronti di (singoli) lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte del datore o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi (non sovraordinati)". Gli atti e comportamenti in questione, di difficile descrizione e delimitazione in astratto e di ancor piu' difficile individuazione nel concreto, sono sostanzialmente qualificati illeciti e da "contrastare"; e cio' con effetto erga omnes (nel territorio regionale) e non circoscritto soltanto al personale dipendente dalla Regione e da enti regionali. Appare palese che l'anzidetta qualificazione di "atti e comportamenti" incide sulla disciplina civilistica dei rapporti di lavoro subordinato regolati dal diritto privato (sia il datore di lavoro un privato od una amministrazione pubblica) e persino sulla disciplina pubblicistica dei (residui) rapporti di pubblico impiego statale; anche se il successivo art. 5 limita a province e comuni l'onere delle "iniziative" ivi previste, sicche', l'art. 2 citato contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettera l) ("ordinamento civile") e lettera g) (per il caso datore di lavoro sia una amministrazione statale) Cost. D'altro canto, la legge in esame - non soltanto l'art. 2 di essa - dichiaratamente coinvolge le materie "tutela della salute" e "tutela e sicurezza del lavoro" attribuite dall'art. 117, terzo comma Cost. alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni. Lo Stato intende produrre ulteriori principi fondamentali nelle menzionate materie, anche con specifico riguardo al cosiddetto mobbing; e pure per tale ragione aveva rinviato la delibera legislativa ora divenuta legge regionale con delibera 26 ottobre 2001 del Consiglio dei ministri. Piu' iniziative legislative in argomento sono all'esame del Parlamento; tra esse si segnala l'Atto Senato XIV legislatura n. 1290 intitolato "Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro", ove le turbative di che trattasi possono esser configurate come illecito anche penalmente sanzionato. Giova segnalare altresi' l'art. 7-octies inserito nel d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 dal d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254. La Regione Lazio riconosce che spetta allo Stato sia definire il mobbing (ai fini civilistici e in genere ordinamentali) sia indicare i principi in tema di tutela della salute e del lavoro nell'art. 1 comma 1 la legge in esame si autodefinisce provvisoria ("nelle more dell'emanazione di una disciplina organica dello Stato"). Tale riconoscimento pero' non vale ad escludere l'invasivita' e l'illegittimita' costituzionale della legge stessa. D'altro canto, i tempi di riflessione del Parlamento nazionale - riflessione piu' che opportuna considerate sia la difficolta' di disciplinare una molteplicita' variegata di comportamenti umani di sovente sfuggevole essenza sia l'impatto sui rapporti interpersonali anche extragiuridici - non possono autorizzare interventi sostanzialmente sostitutivi od anticipatori dei legislatori regionali. Il limite dei principi fondamentali di cui (ora) all'art. 117, terzo comma Cost. non viene meno per cio' solo che di detti principi non si abbia ancora ne' una solenne esplicita enunciazione ne' una sicura (e non congetturale) desumibilita' dalla legislazione statale in vigore. Quando il legislatore statale e' intento ad elaborare principi fondamentali, e percio' non li ha ancora indicati neppure implicitamente (si pensi ad esempio alle tormentate problematiche sull'inizio e sulla fine della vita), i legislatori regionali non possono ravvisare "spazi vuoti" nei quali considerarsi totalmente liberi e persino "precursori". Le censure dianzi mosse all'art. 2 della legge regionale si estendono necessariamente all'intero atto legislativo, posto che le disposizioni organizzative e strumentali (osservatorio regionale, centri anti-mobbing etc.) sono al servizio della prevenzione e del contrasto dei comportamenti qualificati illeciti dal citato articolo. Peraltro, autonomi dubbi sulla legittimita' costituzionale possono essere prospettati anche rispetto alle disposizioni contenente in altre disposizioni. Cosi', nell'art. 4 si prevede che una "associazione senza fini di lucro", non e' chiaro come prescelta e come orientata, una volta ottenuta una convenzione da una A.S.L., possa invitare i datori di lavoro "ad assumere i provvedimenti idonei per rimuovere le cause di disagio del lavoratore"; e nell'art. 6 si prevede che l'osservatorio regionale deve tra l'altro monitorare ed analizzare il fenomeno del mobbing. Queste due disposizioni consentono ingerenze nell'organizzazione e nell'attivita' di datori di lavoro anche pubblici non facenti parte degli apparati regionali (ad esempio, di istituti scolastici statali), e quindi contrastano con l'art. 117, secondo comma lettera g) Cost. Ed ancora l'art. 7 della legge in esame prevede solo modesti "contributi" alle A.S.L. ed agli enti locali; tali Aziende ed enti dovrebbero impegnare proprie risorse per le finalita' indicate dalla legge, la quale quindi e' - almeno in parte - priva di adeguata copertura finanziaria, in violazione degli artt. 81 e 119, quarto comma Cost.
P. Q. M. Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale della legge sottoposta a giudizio, con ogni consequenziale pronuncia e con invito alla Regioni a non procedere alla attuazione della legge stessa in pendenza del giudizio. Roma, addi' 26 settembre 2002 Il vice Avvocato generale dello Stato: Franco Favara 02C0947