N. 62 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 ottobre 2002

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  7  ottobre  2002  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Lavoro  (rapporto  di)  - Regione Lazio - Prevenzione e contrasto del
  "mobbing" nei luoghi di lavoro - Previsione di atti e comportamenti
  "sostanzialmente  qualificati illeciti" nei confronti di lavoratori
  dipendenti,  pubblici  o privati, da parte del datore o da soggetti
  posti  in  posizione  sovraordinata  ovvero  da  altri  colleghi  -
  Applicabilita'  non  circoscritta  al  personale  dipendente  dalla
  regione  o da enti regionali - Denunciata incidenza sui rapporti di
  lavoro  regolati dal diritto privato nonche' sui "residui" rapporti
  di  pubblico  impiego statale - Preteso contrasto con la competenza
  legislativa  statale  in  materia  di  "ordinamento  civile"  ed in
  materia  di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato
  e  degli  enti  pubblici  nazionali  -  Violazione della competenza
  legislativa  concorrente  tra Stato e regioni in materia di "tutela
  della  salute"  e  "tutela  e  sicurezza  del  lavoro" - Denunciata
  illegittimita' delle altre disposizioni organizzative e strumentali
  poste   al   servizio   della   prevenzione  e  del  contrasto  dei
  comportamenti qualificanti il "mobbing".
- Legge  della  Regione  Lazio 11 luglio 2002, n. 16 (in particolare,
  art. 2).
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere g) ed l), e terzo.
Lavoro  (rapporto  di)  - Regione Lazio - Prevenzione e contrasto del
  "mobbing"  nei  luoghi  di  lavoro  - Prevista possibilita' per una
  "associazione  senza  fini  di  lucro",  previa convenzione con una
  A.S.L., di invitare i datori di lavoro "ad assumere i provvedimenti
  idonei per rimuovere le cause di disagio del lavoratore" - Prevista
  istituzione   di   un  osservatorio  regionale  per  monitorare  ed
  analizzare   il   fenomeno  del  "mobbing"  -  Denunciate  indebite
  ingerenze nell'organizzazione e nell'attivita' dei datori di lavoro
  (anche  pubblici)  non  facenti  parte  degli  apparati regionali -
  Asserita  inadeguata  copertura  finanziaria  degli  oneri di spesa
  gravanti  sulle  A.S.L.  e  sugli  enti  locali  - Violazione della
  competenza   legislativa   esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
  ordinamento  e  organizzazione  amministrativa  dello Stato nonche'
  dell'obbligo  di  indicare  i  mezzi  per  far  fronte  a leggi che
  importino nuove spese e dell'obbligo di finanziare integralmente le
  funzioni pubbliche attribuite alla regione.
- Legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16, artt. 4, 6 e 7.
- Costituzione,  artt.  81,  117,  comma  secondo, lettera g), e 119,
  comma quarto.
Giudizio  di  legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso
  del  Presidente del Consiglio avverso legge regionale - Invito alla
  Regione  a  non  procedere  all'attuazione della legge impugnata in
  pendenza del giudizio.
- Legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16.
(GU n.43 del 30-10-2002 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  nei confronti
della  Regione  Lazio,  in  persona  del suo Presidente della giunta,
avverso   la  legge  regionale  11  luglio  2002,  n. 16,  intitolata
"Disposizioni  per  prevenire  e contrastare il mobbing nei luoghi di
lavoro",   pubblicata  nel  Boll.  uff.  n. 21  del  30  luglio  2002
(supplemento n. 3).
    La  determinazione di proposizione del ricorso e' stata approvata
dal  Consiglio  dei ministri nella riunione del 20 settembre 2002 (si
depositera' estratto del relativo verbale).
    La  legge  regionale  in  esame  all'art. 2 cerca di descrivere e
qualificare  alcuni  "atti  e  comportamenti  ... posti in essere nei
confronti  di (singoli) lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da
parte  del  datore  o  da  soggetti  posti in posizione sovraordinata
ovvero   da   altri   colleghi   (non  sovraordinati)".  Gli  atti  e
comportamenti  in questione, di difficile descrizione e delimitazione
in  astratto  e  di ancor piu' difficile individuazione nel concreto,
sono  sostanzialmente qualificati illeciti e da "contrastare"; e cio'
con  effetto erga omnes (nel territorio regionale) e non circoscritto
soltanto al personale dipendente dalla Regione e da enti regionali.
    Appare   palese   che   l'anzidetta  qualificazione  di  "atti  e
comportamenti"  incide  sulla  disciplina civilistica dei rapporti di
lavoro  subordinato  regolati  dal  diritto privato (sia il datore di
lavoro  un  privato  od una amministrazione pubblica) e persino sulla
disciplina  pubblicistica  dei (residui) rapporti di pubblico impiego
statale;  anche  se  il  successivo art. 5 limita a province e comuni
l'onere  delle  "iniziative"  ivi  previste, sicche', l'art. 2 citato
contrasta  con  l'art. 117,  secondo  comma, lettera l) ("ordinamento
civile")  e  lettera  g)  (per  il  caso  datore  di  lavoro  sia una
amministrazione statale) Cost.
    D'altro  canto, la legge in esame - non soltanto l'art. 2 di essa
-  dichiaratamente  coinvolge  le  materie  "tutela  della  salute" e
"tutela e sicurezza del lavoro" attribuite dall'art. 117, terzo comma
Cost.  alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni. Lo
Stato   intende   produrre   ulteriori  principi  fondamentali  nelle
menzionate  materie,  anche  con  specifico  riguardo  al  cosiddetto
mobbing;   e  pure  per  tale  ragione  aveva  rinviato  la  delibera
legislativa ora divenuta legge regionale con delibera 26 ottobre 2001
del  Consiglio dei ministri. Piu' iniziative legislative in argomento
sono  all'esame del Parlamento; tra esse si segnala l'Atto Senato XIV
legislatura  n. 1290  intitolato  "Norme  generali contro la violenza
psicologica  nei  luoghi di lavoro", ove le turbative di che trattasi
possono  esser configurate come illecito anche penalmente sanzionato.
Giova  segnalare  altresi'  l'art.  7-octies  inserito  nel d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 dal d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254.
    La  Regione Lazio riconosce che spetta allo Stato sia definire il
mobbing  (ai fini civilistici e in genere ordinamentali) sia indicare
i  principi  in  tema di tutela della salute e del lavoro nell'art. 1
comma  1  la legge in esame si autodefinisce provvisoria ("nelle more
dell'emanazione  di  una  disciplina  organica  dello  Stato").  Tale
riconoscimento   pero'   non   vale   ad  escludere  l'invasivita'  e
l'illegittimita' costituzionale della legge stessa.
    D'altro  canto, i tempi di riflessione del Parlamento nazionale -
riflessione  piu'  che  opportuna  considerate  sia la difficolta' di
disciplinare  una  molteplicita'  variegata di comportamenti umani di
sovente  sfuggevole essenza sia l'impatto sui rapporti interpersonali
anche   extragiuridici   -   non   possono   autorizzare   interventi
sostanzialmente   sostitutivi   od   anticipatori   dei   legislatori
regionali.
    Il  limite  dei  principi fondamentali di cui (ora) all'art. 117,
terzo  comma Cost. non viene meno per cio' solo che di detti principi
non  si  abbia  ancora ne' una solenne esplicita enunciazione ne' una
sicura  (e non congetturale) desumibilita' dalla legislazione statale
in  vigore.  Quando  il  legislatore  statale e' intento ad elaborare
principi  fondamentali,  e  percio' non li ha ancora indicati neppure
implicitamente  (si  pensi  ad  esempio alle tormentate problematiche
sull'inizio  e  sulla  fine  della vita), i legislatori regionali non
possono  ravvisare  "spazi  vuoti"  nei quali considerarsi totalmente
liberi e persino "precursori".
    Le  censure  dianzi  mosse  all'art. 2  della  legge regionale si
estendono  necessariamente  all'intero atto legislativo, posto che le
disposizioni  organizzative  e  strumentali  (osservatorio regionale,
centri  anti-mobbing  etc.)  sono al servizio della prevenzione e del
contrasto dei comportamenti qualificati illeciti dal citato articolo.
    Peraltro,   autonomi   dubbi  sulla  legittimita'  costituzionale
possono   essere   prospettati   anche   rispetto  alle  disposizioni
contenente  in  altre disposizioni. Cosi', nell'art. 4 si prevede che
una  "associazione senza fini di lucro", non e' chiaro come prescelta
e  come  orientata, una volta ottenuta una convenzione da una A.S.L.,
possa invitare i datori di lavoro "ad assumere i provvedimenti idonei
per  rimuovere  le cause di disagio del lavoratore"; e nell'art. 6 si
prevede  che  l'osservatorio regionale deve tra l'altro monitorare ed
analizzare il fenomeno del mobbing.
    Queste  due disposizioni consentono ingerenze nell'organizzazione
e nell'attivita' di datori di lavoro anche pubblici non facenti parte
degli   apparati   regionali  (ad  esempio,  di  istituti  scolastici
statali),  e quindi contrastano con l'art. 117, secondo comma lettera
g) Cost.
    Ed  ancora  l'art. 7  della  legge  in esame prevede solo modesti
"contributi"  alle  A.S.L.  ed agli enti locali; tali Aziende ed enti
dovrebbero  impegnare proprie risorse per le finalita' indicate dalla
legge,  la  quale  quindi  e'  -  almeno in parte - priva di adeguata
copertura  finanziaria,  in  violazione  degli artt. 81 e 119, quarto
comma Cost.
                              P. Q. M.
    Si   chiede   pertanto   che  sia  dichiarata  la  illegittimita'
costituzionale   della   legge   sottoposta   a  giudizio,  con  ogni
consequenziale  pronuncia  e  con invito alla Regioni a non procedere
alla attuazione della legge stessa in pendenza del giudizio.
        Roma, addi' 26 settembre 2002
        Il vice Avvocato generale dello Stato: Franco Favara
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