AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 2 ottobre 2002 

Bandi  per  l'affidamento  di  incarichi di progettazione che fissano
termini incongrui per la prestazione. (Determinazione n. 25/2002).
(GU n.257 del 2-11-2002)

                            IL CONSIGLIO

  Considerato in fatto e in diritto.
  L'Autorita',  nell'espletamento dei compiti ad essa demandati dalla
legge  11 febbraio  1994,  n. 109, ha avuto modo di accertare come le
stazioni appaltanti tendano con una certa frequenza a stabilire negli
avvisi  e  nei  bandi per l'affidamento di incarichi di progettazione
termini  estremamente  ristretti per l'espletamento della prestazione
professionale.
  Tali termini appaiono a volte assolutamente incongrui, in relazione
al   livello  di  definizione,  previsto  dall'art.  16  della  legge
109/1994,  per  le diverse fasi progettuali (a volte vengono indicati
dieci-quindici   giorni   per   la   redazione   della  progettazione
definitiva).
  Pur rilevando come nulla venga esplicitamente stabilito al riguardo
dalle  attuali  disposizioni di legge, tuttavia e' evidente che detti
termini di fatto:
    costituiscono    una   limitazione   della   partecipazione   dei
professionisti,  stante  la  estrema difficolta' di produrre in tempi
troppo  stretti gli elaborati progettuali previsti, contrariamente al
principio  generale  di  favorire  la  massima  partecipazione  e  la
concorrenza tra gli stessi;
    determinano   la  redazione  di  progetti  di  qualita'  carente,
soprattutto  privi  di  adeguate indagini e rilievi preventivi, e che
possono pertanto presentare difficolta' in fase di esecuzione.
  Il  ricorso a tempi cosi brevi per la redazione della progettazione
viene   generalmente   giustificato  dalle  stazioni  appaltanti  con
l'urgenza determinatasi per poter accedere ai finanziamenti.
  E'  pero'  da  osservare come nella stragrande maggioranza dei casi
l'urgenza   si  determini  per  effetto  di  una  precedente  inerzia
dell'amministrazione e, pertanto, deve ritenersi "indotta".
  In base a quanto sopra considerato si rileva che:
    l'urgenza  rappresentata  dalle  stazioni  appaltanti in ordine a
bandi   per   l'affidamento   di   incarichi  di  progettazione,  che
stabiliscono termini oggettivamente ristretti per la prestazione, non
puo',  se non sorretta da motivazioni adeguate e riferite a evenienze
concrete  e comprovate, giustificare da sola il contrasto evidente di
questa  scelta con il principio di favorire la massima partecipazione
e concorrenza tra i professionisti;
    come  per  le ipotesi di ricorso alla trattativa privata nei casi
di  finanziamenti per la realizzazione di opere con termini ristretti
per  l'affidamento  (det. n. 18/2002), sussiste la necessita' che gli
enti  finanziatori  attuino tutte le iniziative atte a disincentivare
il   ricorso   a   procedure   di   urgenza   nell'affidamento  della
progettazione,  anche  in  relazione  ai  termini  stabiliti  per  lo
svolgimento della prestazione professionale;
    e' necessario che gli stessi enti effettuino un attento controllo
del  livello qualitativo dei progetti presentati in termini ristretti
e sviluppati per ottenere il finanziamento e non ritengano idonee, in
particolare,  progettazioni prive di adeguati rilievi ed indagini, la
cui  mancanza  puo'  determinare,  in fase di esecuzione, sostanziali
modifiche  delle  previsioni  tecniche ed economiche, con conseguenti
oneri spesso rilevanti.
      Roma, 2 ottobre 2002
                                                 Il presidente: Garri