LEGGE 7 novembre 2002, n. 248 

Modifica  degli  articoli  45,  47,  48  e 49 del codice di procedura
penale.
(GU n.261 del 7-11-2002)
 
 Vigente al: 8-11-2002  
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
1.  L'articolo  45  del  codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"ART.  45.  -  (Casi  di  rimessione). - 1. In ogni stato e grado del
processo  di  merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare
lo   svolgimento   del   processo   e   non  altrimenti  eliminabili,
pregiudicano  la  libera determinazione delle persone che partecipano
al   processo   ovvero  la  sicurezza  o  l'incolumita'  pubblica,  o
determinano  motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su
richiesta  motivata  del  procuratore  generale  presso  la  corte di
appello  o  del  pubblico  ministero  presso il giudice che procede o
dell'imputato,  rimette  il  processo  ad  altro giudice, designato a
norma dell'articolo 11".
2.  L'articolo  47  del  codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"ART.  47.  -  (Effetti  della  richiesta).  -  1.  In  seguito  alla
presentazione  della richiesta di rimessione il giudice puo' disporre
con  ordinanza  la  sospensione  del  processo  fino  a  che  non sia
intervenuta  l'ordinanza  che  dichiara  inammissibile  o  rigetta la
richiesta.  La Corte di cassazione puo' sempre disporre con ordinanza
la sospensione del processo.
2.  Il  giudice  deve  comunque  sospendere  il  processo prima dello
svolgimento  delle  conclusioni  e  della  discussione  e non possono
essere  pronunciati  il decreto che dispone il giudizio o la sentenza
quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di
rimessione  e'  stata  assegnata  alle sezioni unite ovvero a sezione
diversa  dall'apposita  sezione  di cui all'articolo 610, comma 1. Il
giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non e' fondata
su  elementi  nuovi  rispetto  a  quelli  di  altra  gia' rigettata o
dichiarata inammissibile.
3.  La  sospensione  del  processo  ha  effetto  fino  a  che non sia
intervenuta  l'ordinanza  che  rigetta  o  dichiara  inammissibile la
richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4.  In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del
codice  penale  e,  se  la richiesta e' stata proposta dall'imputato,
sono  sospesi  i  termini  di  cui  all'articolo  303,  comma  1.  La
prescrizione  e  i  termini  di custodia cautelare riprendono il loro
corso  dal  giorno  in  cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara
inammissibile  la  richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal
giorno  in  cui  il processo dinanzi al giudice designato perviene al
medesimo  stato  in  cui  si trovava al momento della sospensione. Si
osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304".
3.  L'articolo  48  del  codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"ART.  48  - (Decisione) - 1. La Corte di cassazione decide in camera
di  consiglio  a  norma  dell'articolo  127,  dopo  aver  assunto, se
necessario, le opportune informazioni.
2.  Il  Presidente  della  Corte  di  cassazione, se rileva una causa
d'inammissibilita' della richiesta, dispone che per essa si proceda a
norma dell'articolo 610, comma 1.
3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni
unite   o   a   sezione   diversa   dall'apposita   sezione  prevista
dall'articolo  610,  comma 1, e' immediatamente comunicata al giudice
che procede.
4.  L'ordinanza che accoglie la richiesta e' comunicata senza ritardo
al  giudice  procedente  e  a quello designato. Il giudice procedente
trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e
dispone  che  l'ordinanza  della Corte di cassazione sia per estratto
comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.
5.  Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato
dalla  Corte  di  cassazione  procede  alla  rinnovazione  degli atti
compiuti  anteriormente  al provvedimento che ha accolto la richiesta
di  rimessione,  quando  ne  e' richiesto da una delle parti e non si
tratta  di  atti  di  cui e' divenuta impossibile la ripetizione. Nel
processo  davanti  a  tale  giudice,  le  parti esercitano gli stessi
diritti  e  facolta'  che  sarebbero loro spettati davanti al giudice
originariamente competente.
6.  Se  la  Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle
parti   private   queste  con  la  stessa  ordinanza  possono  essere
condannate  al  pagamento  a  favore della cassa delle ammende di una
somma da 1.000 euro a 5.000 euro".
4.  L'articolo  49  del  codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"ART.  49.  -  (Nuova  richiesta di rimessione). - 1. Anche quando la
richiesta  e'  stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato puo'
chiedere  un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o
per la designazione di un altro giudice.
2.  L'ordinanza  che  rigetta  o dichiara inammissibile per manifesta
infondatezza  la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia
nuovamente proposta purche' fondata su elementi nuovi.
3.  E' inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di
rimessione  non  fondata  su  elementi  nuovi  rispetto a quelli gia'
valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile
una  richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o
di un procedimento da esso separato.
4.  La  richiesta  dichiarata  inammissibile per motivi diversi dalla
manifesta infondatezza puo' essere sempre riproposta".
5.  La  presente  legge  si  applica  anche ai processi in corso e le
richieste  di  rimessione, che risultano gia' presentate alla data di
entrata  in  vigore  della legge, conservano efficacia. Il Presidente
della  Corte  di  cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa
d'inammissibilita'   e  non  disponga  quindi  procedersi  applicando
l'articolo  610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per
l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del codice
di procedura penale.
6.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 7 novembre 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

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