N. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 ottobre 2002
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 ottobre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Provincia di Bolzano - Disciplina delle convenzioni con enti radiotelevisivi gestiti sia da concessionari privati che da organismi televisivi esteri - Esorbitanza della materia radiotelevisiva dalla competenza provinciale - Violazione del principio di pluralismo in tema di manifestazione del pensiero mediante mezzi radiotelevisivi. - Legge Provincia di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11, art. 2, comma 1. - Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 7, 8 e 9; Costituzione, artt. 21 e 117, comma secondo, lett. e). Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Provincia di Bolzano - Disciplina del piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni - Individuazione delle reti principali di comunicazione e dei siti degli impianti trasmittenti delle emittenti pubbliche e private e dei servizi di comunicazione del servizio pubblico - Esorbitanza dalla sfera di competenza provinciale ed invasione della sfera di competenza statale, in tema di pianificazione di infrastrutture delle comunicazioni, attribuita con legge 31 luglio 1997, n. 249 all'Autorita' per la garanzia nelle telecomunicazioni. - Legge Provincia di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11, art. 2, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma secondo. Ambiente (tutela dell') - Provincia di Bolzano - Disposizioni riguardanti l'autorizzazione per il deposito preliminare, il registro dei rifiuti e la denuncia annuale dei rifiuti - Previsto esonero per i rifiuti prodotti dai servizi pubblici essenziali e dalle organizzazioni di soccorso, in caso di rifiuti prodotti da attivita' di pronto intervento, nonche', in caso di trasporto in proprio, anche dal formulario di identificazione e dall'autorizzazione al trasporto - Invasione della sfera di competenza statale in materia di tutela dell'ambiente - Contrasto con la normativa comunitaria. - Legge Provincia di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11, art. 27. - Statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 4; Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); Direttive CEE 12 dicembre 1991, n. 689 e 5 marzo 1991, n. 156 (recte: 155).(GU n.45 del 13-11-2002 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio
domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma, nei confronti della
Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta
provinciale per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale
della legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11, "Disposizioni in
materia di tributi e disposizioni in connessione con l'assestamento
del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno
finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 (B.U.R. n. 33 del 6
agosto 2002), negli artt. 2.1, 2.2 e 27.
Art. 2.1.
La norma ha sostituito, modificandolo, il comma 3 dell'art. 8
della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, gia' impugnato dal
Governo per illegittimita' costituzione con ricorso del 7 giugno
2002.
Tra le materie che l'art. 8 dello Statuto, approvato con d.P.R.
n. 670/1972, attribuisce alla legislazione provinciale, non e'
compreso il servizio radiotelevisivo.
Ai sensi dell'art. 9 le province possono legiferare in materia di
istruzione elementare e secondaria (n.2), ma nei limiti indicati
dall'art.5, vale a dire in armonia, tra gli altri, con la
Costituzione, con i principi dell'ordinamento giuridico della
Repubblica e con le norme fondamentali delle riforme
economico-sociali.
Non rientra nella legislazione provinciale tutto quello che
attiene al servizio radiotelevisivo. Anche quando fossero coinvolti
interessi della istruzione elementare e secondaria, la competenza
della province investirebbe solo i contenuti culturali, ma non i
mezzi radiotelevisivi da impiegare.
Se ne ha una conferma nell'art. 7, terzo comma, delle norme di
attuazione dello Statuto (d.P.R. n. 691/1973) che vieta alla
provincia di Bolzano di impiantare stazioni radiotelevisive destinate
alla trasmissione di programmi propri (escludendo, pertanto, che la
Provincia possa incidere sulla struttura radiotelevisiva della
provincia) e nell'art. 8 che, sempre in materia radiotelevisiva,
prevede una commissione i cui membri sono designati dal consiglio
regionale lasciando alla provincia di Bolzano l'approvazione dei
programmi.
La norma in esame, pertanto, e' illegittima sotto un triplice
punto di vista:
perche' disciplina le convenzioni con enti radiotelevisivi,
incidendo in questo modo su di una materia estranea alla sua
legislazione;
perche' consente la stipulazione con tutti gli enti inclusi
nell'art. 10 d.P.R. n. 691/1973, con una norma i cui effetti sono
tutt'altro che chiari; va tenuto presente che l'articolo richiamato
menziona sia i concessionari privati, i cui impianti non sono
acquisiti dalla provincia (quarto comma), sia gli organismi
televisivi esteri (settimo comma); in questo modo viene lasciata
aperta la possibilita' che le convenzioni siano stipulate solo con
enti stranieri, che era l'obiettivo dell'art. 8.3 nella sua stesura
originaria, che per questo e' stato impugnato;
perche' anche l'oggetto delle convenzione va al di la' delle
sue competenze legislative: la produzione radiotelevisiva, anche
richiamando il "particolare valore e di informazione e ... attualita'
di interesse provinciale", non e' materia, ammesso che cosi' si possa
definire, che rientri ne' nell'art. 8 ne' nell'art. 9 del d.P.R.
n. 670/1972, gia' richiamato.
Va poi posto in evidenza che non sono fissati criteri ne' per la
scelta dei contraenti ne' per la determinazione dei corrispettivi,
cosicche' la Provincia, in linea di principio, potrebbe alterare la
concorrenza, non solo nell'ambito provinciale, anche in favore di
organismi esteri, violando cosi' la competenza statale attribuita
dall'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.
Nello stesso tempo non e' assicurato il pluralismo garantito
dall'art. 21 della Costituzione perche' non e' previsto alcuna misura
di salvaguardia.
Il Comitato provinciale per la telecomunicazione (art. 2 della
legge provinciale n. 6/2002), regola, infatti, l'accesso solo alle
trasmissioni programmate dalla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo (art. 24, lettera d), mentre, ammesso che la materia
possa costituirne l'oggetto, non e' prevista la comunicazione al
Comitato per la inserzione nel progetto programmatico da presentare
all'Autorita' per le garanzie nelle telecomunicazioni (art. 5.1).
"Nel consentire alla Provincia, per mezzo delle convenzioni, di
produrre programmi radiotelevisivi non e' stato garantito il
pluralismo, che trova la sua garanzia nell'art. 21 Cost., sotto un
duplice punto di vista: perche' non sono individuati i criteri di
scelta dei con traenti e perche' non e' predisposta nessuna garanzia
nella predisposizione dei programmi. Non e' dubitabile che sussista,
e sia implicitamente tutelato dall'art. 21 Cost., un interesse
generale della collettivita' all'informazione ... di tal che i grandi
mezzi di diffusione di pensiero (nella piu' lata accezione,
comprensiva della notizie) sono a buon diritto suscettibili di essere
considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie
contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici e comunque di
interesse pubblico.
Tuttavia, per quanto l'interesse pubblico all'informazione possa
variamente articolarsi e diversificarsi territorialmente, in
relazione a certi tipi di notizie e commenti, e' comunque da
escludersi in materia una prevalenza dell'interesse regionale che
possa giustificare ... interventi legislativi della Regione, non
importa se integrativi o suppletivi rispetto alla legislazione
statale.
Ne' quella prevalenza potrebbe ravvisarsi nel carattere "locale
delle pubblicazioni cui si riferisce.
Va considerato inoltre che in tale materia confluiscono esigenze
diverse ... anch'esse da rapportarsi al fondamentale principio di
liberta' di manifestazione del pensiero. Il quale ... (cfr. sentenza
n. 105 del 1972) "implica pluralismo di fonti di informazione, libero
accesso alla medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali,
alla circolazione delle notizie e delle idee ; ed implica altresi'
esclusione di interventi dei pubblici poteri suscettibili di
tradursi, anche indirettamente, e contro le intenzioni, in forme di
pressione per indirizzare la stampa verso obiettivi predeterminati di
preferenza' (Corte costituzione sent. n. 21/1991).
Non solo, dunque, la norma provinciale viola l'art. 21 della
Cost., ma resta confermato che, in quanto incide su di una materia
che attiene alla struttura democratica dello Stato, investe i diritti
civili e sociali il cui livello di tutela rientra nella legislazione
esclusiva dello Stato. L'art. 8.3 della legge provinciale e', dunque,
costituzionalmente illegittimo.
Art. 2.2.
La norma ha inserito l'art. 7-bis nella legge provinciale 18
marzo 2002. n. 6 che disciplina il piano provinciale di settore delle
infrastrutture delle comunicazioni. Il piano individua le reti
principali di comunicazione ed i siti degli impianti trasmittenti
delle eminenti pubbliche e private e dei servizi di comunicazione del
servizio pubblico.
La materia, per le ragioni esposte, e' preclusa alla legislazione
provinciale sia dall'art. 117, secondo comma, Cost. che dalle nome
dello Statuto regionale gia' richiamate.
La ragione di questa preclusione sta nella evidente esigenza di
pianificazione che investe le infrastrutture delle comunicazioni.
Ed e' appunto in termini di piano che si esprime la legge 31
luglio 1997, n. 249 quando ha assegnato all'Autorita' per le garanzie
nelle telecomunicazioni la competenza in materia (art. 1.6).
Art. 27.
La norma ha aggiunto un comma, dopo il 23-quinquies, alla legge
provinciale 6 settembre 1973, n. 62 che esime chi presta i servizi
pubblici essenziali e le organizzazioni di soccorso da molteplici
adempimenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti.
Come noto, in materia sono intervenute le direttive 91/156/CEE e
91/689/CEE, attuate attraverso il d.lgs. n. 22/1997.
Secondo quanto dispone la normativa comunitaria, si tratta di
normativa a tutela dell'ambiente che, come tale, rientra nella
legislazione dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.).
La materia e' pertanto sottratta alla legislazione provinciale,
sia per il primato della normativa comunitaria, non derogabile da
nessuna normativa nazionale, sia ai sensi dell'art. 4 dello Statuto,
sia ai sensi dell'art. 17, primo comma, della Cost., anche a voler
trascurare che l'art. 1.3 del d.lgs. n. 22/1997 ha dichiarato le
disposizioni di principio che vi sono contenute norme di riforma
economico- sociale che la Provincia e' tenuta ad osservare ai sensi
dell'art. 4 dello Statuto.
P. Q. M.
Si conclude, perche' sia dichiarata la illegittimita'
costituzionale dell'art. 2.1 e 2 dell'art. 27 della legge della
Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11.
Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri 29 settembre 2002.
Roma, addi' 3 ottobre 2002
Avvocato dello Stato: Glauco Nori
02C0955