N. 37 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 ottobre 2002
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 16 ottobre 2002 (della regione siciliana) Demanio e patrimonio dello Stato - Individuazione dei beni immobili di proprieta' dello Stato appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 351/2001, conv. in legge n. 410/2001 - Inclusione, tra detti beni, di numerosi immobili situati nel territorio della Regione Siciliana - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana - Lamentata mancanza della previa intesa della Regione Siciliana - Lesione della sfera di competenza regionale in materia di demanio e patrimonio Violazione del principio di leale cooperazione. - Decreto Agenzia del demanio del 19 luglio 2002. - Statuto Regione Siciliana, art. 33 e relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825.(GU n.45 del 13-11-2002 )
Ricorso della Regione Siciliana, in persona del presidente pro
tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che
disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli
avvocati Giovanni Carapezza Figlia e Paolo Chiapparrone,
elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della Regione
Siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre
ricorso con deliberazione della giunta regionale n. 301 del 27
settembre 2002.
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici
della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge
dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di
attribuzione, insorto tra la Regione Siciliana e lo Stato per effetto
del decreto dell'Agenzia del demanio 19 luglio 2002, recante
"Individuazione dei beni immobili di proprieta' dello Stato
appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile, predisposto
ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 416/2001", pubblicato
nel supplemento ordinario n. 163 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, serie generale, n. 183 del 6 agosto 2002.
F a t t o
Il decreto censurato, emanato in esecuzione di quanto disposto
dall'art. 1, comma 1, del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, recante
"Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare", convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, individua quali beni di
proprieta' dello Stato, appartenenti al patrimonio indisponibile e
disponibile, numerosissimi beni esistenti nel territorio della
Regione Siciliana (cfr. allegato A, pagine 655/701, del decreto
impugnato), e a cagione di cio' appare lesivo delle attribuzioni
della Regione Siciliana e viene censurato per le seguenti ragioni di
D i r i t t o
Violazione dell'art. 33 dello statuto siciliano e delle norme di
attuazione in materia di demanio e patrimonio approvate con d.P.R. 1
dicembre 1961, n. 1825, nonche' del principio costituzionale di leale
cooperazione.
In via preliminare, si afferma, succintamente, l'ammissibilita'
del presente ricorso per conflitto di attribuzione avverso un atto
che promana dall'Agenzia del demanio, in quanto la stessa figura
organizzativa, pur dotata di propria personalita' giuridica di
diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa,
patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, e' certamente
rientrante nell'ordinamento dello Stato in quanto dallo stesso
istituita ed utilizzata per l'esercizio di proprie funzioni e
potesta'.
Inoltre, va subito evidenziato come in questa sede non si pone
una domanda di rivendicazione di - singoli e determinati - beni
arbitrariamente inclusi nel decreto impugnato (cfr. Corte
costituzionale sentenze nn. 111 del 1976 e 313 del 2001), ma si
solleva la questione del corretto esercizio di attribuzioni
amministrative dello Stato.
Ed invero, le disposizioni statutarie (artt. 32 e 33) che
disciplinano la materia delle attribuzioni regionali in materia di
demanio e patrimonio sono da considerarsi, secondo una risalente ma
non sorpassata dottrina (cfr. La Barbera, Lineamenti di diritto
pubblico della Regione Siciliana, S.F. Flaccovio Editore, Palermo,
1975), di immediata operativita' sin dal momento dell'entrata in
vigore dello Statuto; esse, invero si configurano come norme
attributive di diritti, operative ex iure, aventi per effetto la
modificazione dello stato di diritto preesistente - mediante la
sostituzione di un soggetto all'altro nella titolarita' dei beni - e
non necessitando la relativa attuazione di ulteriori atti, ne' da
parte dello Stato, ne' da parte della Regione.
La recata interpretazione si fonda, tra l'altro, sulle
considerazioni espresse dall'Alta Corte per la Regione Siciliana
(decisione 15 aprile-5 agosto 1949), che ebbe a sostenere
l'operativita' con effetto immediato delle citate disposizioni, sia
per il chiaro tenore del disposto degli articoli in parola, sia per
il rapporto di necessita' in cui trovasi l'attribuzione di un
patrimonio con la costituzione di un nuovo ente.
Intervenuto il D.P.R 1 dicembre 1961, n. 1825, recante "Norme di
attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di
demanio e patrimonio , secondo cui i beni oggetto di trasferimento
dallo Stato alla Regione sono individuati "con appositi elenchi da
compilarsi dal Ministero delle finanze di intesa con il Ministero del
tesoro, con gli altri Ministeri interessati e con l'amministrazione
regionale , codesta ecc.ma Corte costituzionale, con sentenza n. 444
del 1994 - sostanzialmente confermando la cennata impostazione
dottrinale - ha ritenuto che "l'inclusione in tali elenchi presuppone
il trasferimento esplicando un effetto meramente ricognitivo.
Intervenuto il D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825, recante "Norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di
demanio e patrimonio", secondo cui i beni oggetto di trasferimento
dallo Stato alla Regione sono individuati "con appositi elenchi da
compilarsi dal Ministero delle finanze di intesa con il Ministero del
tesoro, con gli altri Ministeri interessati e con l'Amministrazione
del tesoro, con gli altri Ministeri interessati e con
l'Amministrazione regionale", codesta ecc.ma Corte costituzionale,
con sentenza n. 444 del 1994 - sostanzialmente confermando la cennata
impostazione dottrinale - ha ritenuto che "l'inclusione in tali
elenchi presuppone il trasferimento esplicando un effetto meramente
ricognitivo".
Nella medesima sentenza, inoltre, la Corte costituzionale ha
avuto modo di rilevare che la "non esclusiva" spettanza in capo allo
Stato della potesta' di individuazione dei beni demaniali e
patrimoniali assegnati alla Regione dagli articoli 32 e 33 dello
statuto, determina l'indefettibile necessita', in conformita'
peraltro al principio costituzionale di leale cooperazione che
informa il sistema complessivo dei rapporti istituzionali tra Stato e
Regione, di acquisire sulle relative determinazioni l'intesa della
Regione.
Tenuto conto che non si e' mai proceduto al completamento
dell'individuazione dei beni assegnati alla Regione ai sensi dei
richiamati articoli statutari e delle correlate norme di attuazione -
e considerato altresi' che una lettura dinamica delle norme in
discorso induce a ritenere che l'eventuale venir meno dei motivi che,
a suo tempo, avevano impedito il trasferimento di specifici beni in
dipendenza di un interesse nazionale agli stessi correlato, elimini
ogni elemento ostativo all'assegnazione, consentendo la riespansione
della norma statutaria - e' conseguente che ogni determinazione
amministrativa da porre in essere in ordine a beni immobili,
demaniali o patrimoniali, gia' dello Stato, siti nel territorio
regionale, necessiti indubitabilmente di un atto ricognitivo
paritetico.
Di contro, l'avvenuta - e censurata - (auto)attribuzione di
taluni beni al patrimonio dello Stato impedisce il completamento
delle operazioni di trasferimento di cespiti patrimoniali alla
Regione, che la stessa Agenzia del demanio (cfr. nota della direzione
generale prot. n. 7194 del 21 marzo 2001, allegata in copia) ritiene
necessario porre in essere per una esauriente attuazione del dettato
statutario.
Conclusivamente, dunque - ferma restando la proponibilita' del
ricorso amministrativo in opposizione previsto dall'art. 3 del
decreto dell'Agenzia del demanio 19 luglio 2002 per la rivendica di
specifici beni - il decreto dell'Agenzia del demanio, risulta
evidentemente lesivo delle attribuzioni regionali sancite dall'art.
33 dello Statuto e dalle relative norme di attuazione in materia di
demanio e patrimonio approvate con d.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825,
ed altresi' del fondamentale principio di leale cooperazione, che
costante e consolidata giurisprudenza costituzionale ritiene appunto
essere alla base dei rapporti tra i soggetti che costituiscono la
Repubblica.
P. Q. M.
Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale,
accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita'
del decreto impugnato nella parte in cui risulta lesiva delle
attribuzioni regionali sancite dall'art. 33 dello statuto della
Regione Siciliana e dalle correlate norme di attuazione in materia di
demanio e patrimonio approvate con d.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825,
nonche' poiche' posta in essere in violazione del principio
costituzionale di leale cooperazione;
pronunciare, in conseguenza, l'annullamento dell'atto
censurato, nella parte in cui concerne beni esistenti nel territorio
della Regione Siciliana.
Si depositano con il presente atto:
1) autorizzazione a ricorrere (deliberazione della Giunta
regionale n. 301 del 27 settembre 2002);
2) nota della Agenzia del demanio, Direzione generale, prot.
n. 7194 del 21 marzo 2001.
Palermo, addi' 1 ottobre 2002
Avv. Giovanni Carapezza Figlia - Avv. Paolo Chiapparrone
02C0977