N. 37 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 ottobre 2002

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 16
ottobre 2002 (della regione siciliana)

Demanio  e  patrimonio dello Stato - Individuazione dei beni immobili
  di  proprieta' dello Stato appartenenti al patrimonio indisponibile
  e disponibile, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 351/2001,
  conv.  in  legge  n. 410/2001 -  Inclusione,  tra  detti  beni,  di
  numerosi  immobili situati nel territorio della Regione Siciliana -
  Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  proposto  dalla  Regione
  Siciliana  -  Lamentata  mancanza della previa intesa della Regione
  Siciliana  - Lesione della sfera di competenza regionale in materia
  di   demanio   e  patrimonio  Violazione  del  principio  di  leale
  cooperazione.
- Decreto Agenzia del demanio del 19 luglio 2002.
- Statuto  Regione  Siciliana, art. 33 e relative norme di attuazione
  approvate con d.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825.
(GU n.45 del 13-11-2002 )
    Ricorso  della  Regione  Siciliana, in persona del presidente pro
tempore,    rappresentato    e   difeso,   sia   congiuntamente   che
disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine del presente atto, dagli
avvocati    Giovanni   Carapezza   Figlia   e   Paolo   Chiapparrone,
elettivamente  domiciliato  presso la sede dell'ufficio della Regione
Siciliana  in  Roma,  via  Marghera  n. 36, ed autorizzato a proporre
ricorso  con  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 301  del 27
settembre 2002.
    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri pro tempore,
domiciliato  per  la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e difeso per legge
dall'Avvocatura  dello  Stato,  per  la  risoluzione del conflitto di
attribuzione, insorto tra la Regione Siciliana e lo Stato per effetto
del   decreto  dell'Agenzia  del  demanio  19  luglio  2002,  recante
"Individuazione   dei   beni   immobili  di  proprieta'  dello  Stato
appartenenti  al  patrimonio indisponibile e disponibile, predisposto
ai  sensi  dell'art. 1, comma 1, della legge n. 416/2001", pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n. 163  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, serie generale, n. 183 del 6 agosto 2002.

                              F a t t o

    Il  decreto  censurato,  emanato in esecuzione di quanto disposto
dall'art.  1,  comma  1,  del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, recante
"Disposizioni  urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento  immobiliare",  convertito  in legge, con modificazioni,
dalla  legge  23  novembre  2001,  n. 410,  individua  quali  beni di
proprieta'  dello  Stato,  appartenenti al patrimonio indisponibile e
disponibile,   numerosissimi  beni  esistenti  nel  territorio  della
Regione  Siciliana  (cfr.  allegato  A,  pagine  655/701, del decreto
impugnato),  e  a  cagione  di  cio' appare lesivo delle attribuzioni
della Regione Siciliana e viene censurato per le seguenti ragioni di

                            D i r i t t o

    Violazione  dell'art. 33 dello statuto siciliano e delle norme di
attuazione  in materia di demanio e patrimonio approvate con d.P.R. 1
dicembre 1961, n. 1825, nonche' del principio costituzionale di leale
cooperazione.
    In  via  preliminare, si afferma, succintamente, l'ammissibilita'
del  presente  ricorso  per conflitto di attribuzione avverso un atto
che  promana  dall'Agenzia  del  demanio,  in quanto la stessa figura
organizzativa,  pur  dotata  di  propria  personalita'  giuridica  di
diritto   pubblico  e  di  autonomia  regolamentare,  amministrativa,
patrimoniale,  organizzativa,  contabile e finanziaria, e' certamente
rientrante  nell'ordinamento  dello  Stato  in  quanto  dallo  stesso
istituita  ed  utilizzata  per  l'esercizio  di  proprie  funzioni  e
potesta'.
    Inoltre,  va  subito  evidenziato come in questa sede non si pone
una  domanda  di  rivendicazione  di  -  singoli e determinati - beni
arbitrariamente   inclusi   nel   decreto   impugnato   (cfr.   Corte
costituzionale  sentenze  nn. 111  del  1976  e  313 del 2001), ma si
solleva   la   questione   del  corretto  esercizio  di  attribuzioni
amministrative dello Stato.
    Ed  invero,  le  disposizioni  statutarie  (artt. 32  e  33)  che
disciplinano  la  materia  delle attribuzioni regionali in materia di
demanio  e  patrimonio sono da considerarsi, secondo una risalente ma
non  sorpassata  dottrina  (cfr.  La  Barbera,  Lineamenti di diritto
pubblico  della  Regione  Siciliana, S.F. Flaccovio Editore, Palermo,
1975),  di  immediata  operativita'  sin  dal momento dell'entrata in
vigore   dello  Statuto;  esse,  invero  si  configurano  come  norme
attributive  di  diritti,  operative  ex  iure, aventi per effetto la
modificazione  dello  stato  di  diritto  preesistente  - mediante la
sostituzione  di un soggetto all'altro nella titolarita' dei beni - e
non  necessitando  la  relativa  attuazione di ulteriori atti, ne' da
parte dello Stato, ne' da parte della Regione.
    La   recata   interpretazione   si   fonda,  tra  l'altro,  sulle
considerazioni  espresse  dall'Alta  Corte  per  la Regione Siciliana
(decisione   15   aprile-5   agosto   1949),  che  ebbe  a  sostenere
l'operativita'  con  effetto immediato delle citate disposizioni, sia
per  il  chiaro tenore del disposto degli articoli in parola, sia per
il  rapporto  di  necessita'  in  cui  trovasi  l'attribuzione  di un
patrimonio con la costituzione di un nuovo ente.
    Intervenuto  il D.P.R 1 dicembre 1961, n. 1825, recante "Norme di
attuazione  dello  Statuto  della  Regione  Siciliana  in  materia di
demanio  e  patrimonio  , secondo cui i beni oggetto di trasferimento
dallo  Stato  alla  Regione sono individuati "con appositi elenchi da
compilarsi dal Ministero delle finanze di intesa con il Ministero del
tesoro,  con  gli altri Ministeri interessati e con l'amministrazione
regionale  , codesta ecc.ma Corte costituzionale, con sentenza n. 444
del  1994  -  sostanzialmente  confermando  la  cennata  impostazione
dottrinale - ha ritenuto che "l'inclusione in tali elenchi presuppone
il trasferimento esplicando un effetto meramente ricognitivo.
    Intervenuto il D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825, recante "Norme di
attuazione  dello  Statuto  della  Regione  siciliana  in  materia di
demanio  e  patrimonio",  secondo cui i beni oggetto di trasferimento
dallo  Stato  alla  Regione sono individuati "con appositi elenchi da
compilarsi dal Ministero delle finanze di intesa con il Ministero del
tesoro,  con  gli altri Ministeri interessati e con l'Amministrazione
del   tesoro,   con   gli   altri   Ministeri   interessati   e   con
l'Amministrazione  regionale",  codesta  ecc.ma Corte costituzionale,
con sentenza n. 444 del 1994 - sostanzialmente confermando la cennata
impostazione  dottrinale  -  ha  ritenuto  che  "l'inclusione in tali
elenchi  presuppone  il trasferimento esplicando un effetto meramente
ricognitivo".
    Nella  medesima  sentenza,  inoltre,  la  Corte costituzionale ha
avuto  modo di rilevare che la "non esclusiva" spettanza in capo allo
Stato   della   potesta'  di  individuazione  dei  beni  demaniali  e
patrimoniali  assegnati  alla  Regione  dagli  articoli 32 e 33 dello
statuto,   determina   l'indefettibile   necessita',  in  conformita'
peraltro  al  principio  costituzionale  di  leale  cooperazione  che
informa il sistema complessivo dei rapporti istituzionali tra Stato e
Regione,  di  acquisire  sulle relative determinazioni l'intesa della
Regione.
    Tenuto  conto  che  non  si  e'  mai  proceduto  al completamento
dell'individuazione  dei  beni  assegnati  alla  Regione ai sensi dei
richiamati articoli statutari e delle correlate norme di attuazione -
e  considerato  altresi'  che  una  lettura  dinamica  delle norme in
discorso induce a ritenere che l'eventuale venir meno dei motivi che,
a  suo  tempo, avevano impedito il trasferimento di specifici beni in
dipendenza  di  un interesse nazionale agli stessi correlato, elimini
ogni  elemento ostativo all'assegnazione, consentendo la riespansione
della  norma  statutaria  -  e'  conseguente  che ogni determinazione
amministrativa  da  porre  in  essere  in  ordine  a  beni  immobili,
demaniali  o  patrimoniali,  gia'  dello  Stato,  siti nel territorio
regionale,   necessiti   indubitabilmente   di  un  atto  ricognitivo
paritetico.
    Di  contro,  l'avvenuta  -  e  censurata  - (auto)attribuzione di
taluni  beni  al  patrimonio  dello  Stato impedisce il completamento
delle  operazioni  di  trasferimento  di  cespiti  patrimoniali  alla
Regione, che la stessa Agenzia del demanio (cfr. nota della direzione
generale  prot. n. 7194 del 21 marzo 2001, allegata in copia) ritiene
necessario  porre in essere per una esauriente attuazione del dettato
statutario.
    Conclusivamente,  dunque  -  ferma restando la proponibilita' del
ricorso   amministrativo  in  opposizione  previsto  dall'art. 3  del
decreto  dell'Agenzia  del demanio 19 luglio 2002 per la rivendica di
specifici  beni  -  il  decreto  dell'Agenzia  del  demanio,  risulta
evidentemente  lesivo  delle attribuzioni regionali sancite dall'art.
33  dello  Statuto e dalle relative norme di attuazione in materia di
demanio  e  patrimonio approvate con d.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825,
ed  altresi'  del  fondamentale  principio di leale cooperazione, che
costante  e consolidata giurisprudenza costituzionale ritiene appunto
essere  alla  base  dei  rapporti tra i soggetti che costituiscono la
Repubblica.
                              P. Q. M.
    Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale,
        accogliere  il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita'
del  decreto  impugnato  nella  parte  in  cui  risulta  lesiva delle
attribuzioni  regionali  sancite  dall'art.  33  dello  statuto della
Regione Siciliana e dalle correlate norme di attuazione in materia di
demanio  e  patrimonio approvate con d.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825,
nonche'   poiche'   posta  in  essere  in  violazione  del  principio
costituzionale di leale cooperazione;
        pronunciare,   in   conseguenza,   l'annullamento   dell'atto
censurato,  nella parte in cui concerne beni esistenti nel territorio
della Regione Siciliana.
    Si depositano con il presente atto:
        1)  autorizzazione  a  ricorrere  (deliberazione della Giunta
regionale n. 301 del 27 settembre 2002);
        2)  nota della Agenzia del demanio, Direzione generale, prot.
n. 7194 del 21 marzo 2001.
          Palermo, addi' 1 ottobre 2002
      Avv. Giovanni Carapezza Figlia - Avv. Paolo Chiapparrone
02C0977