N. 491 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 giugno 2000

Ordinanza  del 19 giugno 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il
22  ottobre  2002)  emessa  dal  g.i.p.  del tribunale di Salerno nel
procedimento penale a carico di Bounaim Abdelmalek

Processo   penale  -  Giudizio  immediato  -  Richiesta  di  giudizio
  abbreviato  subordinata  ad integrazione probatoria - Rigetto - Non
  consentita  possibilita'  per l'imputato di reitare la richiesta di
  giudizio   abbreviato   allo  stato  degli  atti  -  Disparita'  di
  trattamento  rispetto  all'imputato  tratto  a giudizio nelle forme
  ordinarie.
- Cod. proc. pen., art. 458, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, comma secondo.
(GU n.45 del 13-11-2002 )
               IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

    Letti  gli atti del procedimento indicato in epigrafe vs. Bounaim
Abdelmalek,  imputato  del  reato  p. e p. dall'art. 628 comma 1 e 3,
n. 1 c.p.;
    Vista  l'istanza depositata dal difensore del predetto, munito di
procura  speciale,  con  la  quale  si  richiede  che il processo nei
confronti  dell'imputato,  nei  cui confronti e' stato emesso decreto
che dispone il giudizio immediato, sia definito allo stato degli atti
ex artt. 438 ss. e 458, comma 2 c.p.p.;
    Rileva

                              F a t t o

    Emesso decreto che dispone il giudizio immediato nei confronti di
Bounaim  Abdelmalek,  il  difensore  di  costui,  munito  di  procura
speciale,  il  19  maggio  2000  richiedeva  che  il procedimento nei
confronti del suo assistito venisse definito nelle forme del giudizio
abbreviato,  subordinando  tale  richiesta all'assunzione di prove in
questa indicate.
    Tale richiesta veniva rigettata, con ordinanza del 26 maggio 2000
per i motivi che, di seguito, integralmente si riportano:
        "La legge n. 479/1999 ha profondamente innovato la disciplina
del  giudizio  abbreviato:  ferma  restando  l'utilizzabilita', quali
prove  idonee  a  fondare  la decisione del merito della imputazione,
degli  atti  delle  indagini  preliminari,  la richiesta (di giudizio
abbreviato)  e'  rimessa  alla sola iniziativa dell'imputato e non e'
piu' necessario il consenso del p.m.
    Tale  richiesta  puo'  articolarsi  secondo  due  opzioni: che il
procedimento   venga   definito  allo  stato  degli  atti  (salva  la
possibilita',  per il giudice, di disporre l'acquisizione di elementi
necessari  per la decisione, cosi' l'art. 441, comma 5 c.p.p.) ovvero
puo'  essere subordinata ad una integrazione probatoria dall'imputato
medesimo  reputata  necessaria  per  la sua difesa (art. 438, comma 5
c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 458, comma 2 c.p.p.).
    In  tale  ultimo caso, pero', puo' darsi ingresso alla menzionata
integrazione  probatoria  solo  ove  la stessa sia necessaria ai fini
della decisione e, comunque, se "risulta compatibile con le finalita'
di  economia processuale proprie del procedimento" (art. 438, comma 5
c.p.p.);   infatti,   posta  la  definizione  contenuta  nell'incipit
dell'art. 438  c.p.p.,  "l'imputato puo' chiedere che il processo sia
definito  alla  udienza  preliminare",  resta  ferma  la  natura  del
giudizio in esame quale forma di definizione del procedimento diversa
ed alternativa al dibattimento.
    Nel  caso  di  specie  la  richiesta  avanzata nell'interesse del
Bounaim  Abdelmalek,  quale  in  precedenza  illustrata,  non  appare
rispettare la clausola da ultimo indicata.
    Ove  a  tale richiesta si desse ingresso, infatti, si tratterebbe
non  di  rinunciare/evitare il dibattimento bensi' di procedere ad un
dibattimento alternativo di stile inquisitorio.
    Se cosi' fosse, la diminuzione di un terzo del quantum della pena
prevista   ove  si  acceda  alla  condanna  dell'imputato  e  che  e'
presupposta  dal  fatto  che  il  processo  viene  definito  in forma
semplificata, cosi' realizzando un risultato di economia processuale,
non avrebbe ragion d'essere.
    Che',  anzi,  ove  nessun limite funzionale fosse previsto per la
integrazione  probatoria  richiesta dall'mputato (ovvero disposta dal
giudice,  art. 441,  comma 5 c.p.p.), sarebbe difficile negare che e'
lo  imputato  a  scegliere  la sanzione da rischiare, quella edittale
prevista  dal  diritto sostanziale ovvero quella processuale prevista
dall'art. 442 c.p.p.
    La diminuente del terzo, prevista in via generale ed astratta per
qualunque  reato  e  qualunque  sia  la  pena edittale (per i delitti
punibili  con  l'ergastolo  v.,  oggi,  l'art. 442,  comma  2, II pd.
c.p.p.),  non  avrebbe  ragion  d'essere  ove  non  compensata da una
accelerazione  e  semplificazione  delle  forme  processuali  e fosse
invece  possibile  anticipare  il  dibattimento,  sia  pure  in stile
inquisitorio,  rispetto alla fase processuale nella quale questo deve
essere istituzionalmente celebrato.
    Nei  procedimenti speciali rimessi alla sola iniziativa del p.m.,
e  che  pure  sono legati a presupposti legalmente predeterminati, e'
sempre  previsto  il controllo del giudice sulla esperibiita' di tali
riti  (artt. 452,  455,  459,  comma  3  c.p.p.),  sarebbe  una grave
asimmetria  sistematica  non  prevedere  parimenti ed in ogni caso un
controllo  del  giudice  in  ordine  alla esperibilita' del rito - il
giudizio  abbreviato - la cui attivazione e' riservata esclusivamente
allo imputato.
    Si  aggiunga  che  negli  altri due procedimenti speciali rimessi
alla  sola  iniziativa  dell'imputato, oblazione ed art. 419, comma 5
c.p.p.,  nello  un  caso  il  rito,  che  e'  premiale,  e'  legato a
presupposti   indicati   dalla  legge,  necessita  dell'ordinanza  di
ammissione  del  giudice  (art. 141  disp.  att.  c.p.p.)  e comunque
realizza  una  evidente  semplificazione  processuale,  nell'altro la
scelta  dell'imputato  vincola  (sembra) il giudice ma, in tale rito,
non  e'  ravvisabile alcun profilo di premialita' (sembrerebbe, oggi,
che  l'imputato  che richieda il giudizio immediato non possa nemmeno
piu'  fruire,  re melius perpensa, del "patteggiamento", a differenza
di   quanto   accadeva  prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge
n. 479/1999).
    Ne'  vale  obiettare,  per  giustificare  la  riduzione  di  pena
prevista  dall'art. 442  c.p.p.,  che  lo  imputato,  richiedendo  il
giudizio  abbreviato,  si  sottopone  ad  una  decisione a cognizione
sommaria, posto che la sentenza emessa all'esito di tale rito produce
tutte  le conseguenze di una sentenza di condanna e/o di assoluzione,
sicche'  la  cognizione in tale sentenza trasfusa non puo' che essere
piena e rigorosa.
    E  nemmeno  puo'  dirsi  che  la diminuente trova spiegazione nel
fatto  che  la  assunzione  dell'oggetto dell'integrazione probatoria
richiesta  (o  disposta ex officio) non e' rimessa al contraddittorio
fra  le parti bensi' affidata alla direzione del giudice: l'art. 559,
comma  3,  II pd., c.p.p. (come l'abrogato art. 567, comma 4, c.p.p.)
consente che, sullo accordo di queste, la prova, in dibattimento, sia
assunta sotto la direzione del giudice e, in tal caso, nessun profilo
di premialita' e' dalla legge previsto.".
    Il  difensore,  preso  atto  di tali motivazioni, ha reiterato la
richiesta di rito abbreviato, accettando che il procedimento a carico
del  suo assistito venga definito allo stato degli atti postulando, a
tal  fine,  la  restituzione  in  termini in relazione alla decadenza
comminata dall'art. 458 comma 2 c.p.p.;
    Ove  la  richiesta  venga  reputata  inammissibile ha eccepito il
difensore  "la  incostituzionalita'  dell'art. 458, comma 2 c.p.p. in
relazione all'art. 438, comma 5 c.p.p., con riferimento agli artt. 3,
24  e  111  della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, a
seguito  di giudizio immediato, in caso di rigetto della richiesta di
giudizio  abbreviato subordinata ad integrazione probatoria non possa
essere reiterata richiesta di giudizio abbreviato semplice".

                               Diritto

    In punto di diritto la richiesta dovrebbe essere rigettata.
    Il  termine  di  sette  giorni  indicato  dall'art. 458,  comma 2
c.p.p.,  che  e' previsto a pena di decadenza, si e' ormai esaurito e
non e' possibile disporre la restituzione in termini atteso il tenore
dell'art. 175, comma 1 c.p.p., che appare insuperabile: e' questa una
norma  tutta  evidenza  eccezionale,  sicche'  non  potrebbe comunque
essere applicata per analogia.
    Quandanche  fosse possibile la menzionata restituzione in termini
la richiesta in esame comunque non potrebbe trovare ingresso.
    Invero  l'art. 458,  comma  2  c.p.p.  richiama  il  solo comma 5
dell'art. 438  e non il comma 6 di tale ultima norma, che consente la
reiterazione  della  richiesta a seguito di un rigetto pronunciato ai
sensi  dell'art. 438,  comma  5,  sicche'  l'imputato  cui  e'  stata
rigettata  una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ai sensi
del  combinato  disposto degli artt. 458, comma 2 e 438, comma 5, non
puo'  reiterare  la  richiesta di abbreviato che si svolga allo stato
degli  atti  (in  termini  g.i.p.  Tribunale Milano, Ord. 12 febbraio
2000);  rimedio a tale situazione, si legge nella ordinanza citata e'
che   "L'unica   possibilita'  per  l'imputato  che,  presentata  una
richiesta  di  giudizio  abbreviato  "condizionata  intenda  comunque
essere  giudicato  con  il rito speciale, e' quella di manifestare la
volonta'  che,  in  caso  di  rigetto  della  medesima,  il  giudizio
abbreviato  si  svolga  ugualmente",  evento  questo che, nel caso di
specie, non puo' dirsi verificato.
    Nemmeno  puo'  desumersi  dal sistema una facolta' implicitamente
riconosciuta  all'interessato  di  rinnovare la richiesta nei termini
appena  descritti:  in  tema  di procedimenti premiali il legislatore
seleziona  esplicitamente,  di volta in volta, le ipotesi nelle quali
la  relativa  richiesta,  gia' disattesa, puo' essere rinnovata, e le
ipotesi nelle quali, invece, la richiesta medesima resta preclusa.
    Quanto alle ipotesi del primo tipo si pensi agli artt. 448, comma
1,  II  pd.,  E  135 disp. att. c.p.p. (in tema di applicazione della
pena su richiesta delle parti), agli artt. 162-bis, comma 5 e 6 c.p.,
all'art. 141-bis   ultimo   comma  disp.  att.  c.p.p.  (in  tema  di
oblazione),  all'art. 438,  comma  6  c.p.p.  (in  tema  di  giudizio
abbreviato).
    Quanto alle ipotesi "preclusive" si possono citare gli artt. 448,
comma 1, III pd., l'art. 464, comma 3 c.p.p. e l'art. 441-bis comma 4
c.p.p., introdotto dall'art. 2-octies legge 5 giugno 2000 n. 144.
    Ancora,   non  puo'  ritenersi  che  l'imputato,  richiedendo  un
giudizio  abbreviato "condizionato", per cio' stesso consente a venir
giudicato nelle forme dello abbreviato allo stato degli atti, qualora
la sua richiesta di integrazione probatoria venga respinta.
    Costui  ben  puo'  aver valutato la "convenienza" dell'abbreviato
solo  ove  possano  essere  integrate, nel senso da lui richiesto, le
indagini   del   pubblico   ministero   (e'   inutile  osservare  che
l'integrazione  richiesta dall'imputato, per sua natura, non puo' che
mirare a neutralizzare l'accusa) che', altrimenti, reputa preferibile
affrontare il dibattimento.
    Nemmeno,  infine, si puo' ritenere che, presupponendo il giudizio
immediato la prova (che appare) evidente, laddove l'imputato richieda
integrazione   probatoria,   contesta   tale   evidenza   e,  dunque,
implicitamente  rifiuta  che  il processo sia deciso allo stato degli
atti.
    Premesso  che la formula normativa dell'art. 458, comma 2, II pd.
c.p.p., norma che rileva nel caso di specie, rimasta invariata pure a
seguito  della legge 5 giugno 2000 n. 144, e' adottata dall'art. 452,
comma  2  c.p.p.,  norma che disciplina (anche) la trasformazione del
giudizio  direttissimo  in  giudizio  abbreviato,  si  osserva quanto
segue.
    Per  tradizione storica e legislativa il giudizio direttissimo e'
il  procedimento  che,  per  definizione, presuppone l'evidenza della
prova:  basti  pensare  all'art. 389,  c.p.p. 1930 che, menzionati la
sorpresa in flagranza (al comma 1), la confessione dello imputato (al
comma 2), presupposti del giudizio direttissimo vigente, recitava "in
ogni caso in cui la prova appare evidente" (comma 3) sicche' indicava
come  sorpresa  in flagranza e confessione venissero reputate species
del genus prova evidente.
    Ebbene   e'   proprio  il  legislatore  che  nega  come  evidenza
probatoria  e  decidibilita'  allo  stato  degli atti siano categorie
equivalenti.
    L'art. 452,   comma   2,   II  pd.  c.p.p.,  infatti,  nella  sua
formulazione  originaria,  prevedeva  la possibilita' che il giudice,
ritenendo  di  non poter decidere allo stato degli atti, invitasse le
parti ad integrare la prova nelle forme previste dall'art. 422 c.p.p.
vigente   ante   legem  n. 479/1999;  allo  stesso  modo,  oggi,  gli
artt. 452,  comma 2 e 458, comma 2, pur in presenza di una situazione
di  ritenuta evidenza probatoria, ammettono che la prova stessa possa
essere integrata.
    D'altro canto la stessa Corte Suprema, con orientamento del tutto
prevalente,  ha  sempre asserito che altro e' l'evidenza della prova,
altro  la decidibilita' allo stato degli atti (Cass. S.U., 6 dicembre
1991,  Di  Stefano;  27  marzo 1991, Piscitello; Cass. 23 marzo 1993,
Gargano).
    Consegue  da tali considerazioni che l'imputato tratto a giudizio
coli  rito immediato, ove si veda disattesa la richiesta formulata ai
sensi dell'art. 438, comma 5 c.p.p., non puo' rinnovare l'opzione per
il  giudizio  abbreviato  allo  stato  degli atti, a differenza dello
imputato  nei cui confronti sia stato chiesto il rinvio a giudizio ex
art. 416  c.p.p.  e  tanto  per effetto di una scelta unilaterale del
p.m.  che,  nel  concorso  delle  condizioni previste dalla legge, ha
deciso  di  esercitare  la azione penale ai sensi degli artt. 453 ss.
c.p.p., piuttosto che nelle forme ordinarie.
    Vero  e'  che,  di  certo, l'art. 458, comma 2 c.p.p., non poteva
richiamare  il  comma  6 dell'art. 438 c.p.p. che fa riferimento alle
conclusioni rassegnate all'udienza preliminare, fase che nel giudizio
immediato, per definizione, manca.
    Resta tuttavia la carenza di un meccanismo che "rimetta in corsa"
l'imputato  affinche'  costui,  a fronte del rigetto di un abbreviato
condizionato,  possa  richiedere  il  giudizio  abbreviato allo stato
degli  atti,  a  differenza  di  quanto  accade  per  chi e' imputato
all'udienza preliminare.
    La  constatata  disparita'  di  trattamento,  dunque,  viola  gli
artt. 3, comma 1 e 24, comma 2 della Costituzione.
    Ritenuto  pertanto  che  la  mancata possibilita', per l'imputato
tratto  a  giudizio  nelle forme del rito immediato e che abbia visto
disattesa una sua richiesta di giudizio abbreviato ex art. 438, comma
5  c.p.p., di reiterare la richiesta ai sensi dell'art. 438, comma 1,
I pt. c.p.p. appare in contrasto con gli artt. 3, comma 1 e 24, comma
2 Cost. Che la questione proposta non e' manifestamente infondata per
le ragioni ut supra rappresentate;
    Che  la  stessa  e'  rilevante  ai  fini  del  decidere in ordine
all'istanza indicata in premessa.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 3,  comma  1,  24  comma 2 cost., 1 legge cost.
9 febbraio 1948 n. 1; 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Solleva questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 458,
comma  2,  II pd. c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, comma 1 e 24
comma  2  Cost.,  nella  parte  in cui non consente all'imputato che,
avendo richiesto il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438, comma
5  c.p.p.  ed essendo tale richiesta stata rigettata, di rinnovare la
richiesta di giudizio abbreviato allo stato degli atti;
    Dispone,   per  l'effetto,  la  sospensione  del  procedimento  e
l'immediata  trasmissione di copia degli atti del medesimo alla Corte
costituzionale.
    Manda   la   cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza al pubblico ministero, all'imputato, al difensore di costui
nonche' al sig. Presidente del Consiglio dei ministri.
    Dispone  inoltre che la presente ordinanza sia comunicata, a cura
della  cancelleria, al sig. Presidente del Senato della Repubblica ed
al sig. Presidente della Camera dei deputati.
        Salerno, addi' 19 giugno 2000
         Il giudice per le indagini preliminari: Bochicchio
02C0994