N. 491 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 giugno 2000
Ordinanza del 19 giugno 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 ottobre 2002) emessa dal g.i.p. del tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di Bounaim Abdelmalek Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria - Rigetto - Non consentita possibilita' per l'imputato di reitare la richiesta di giudizio abbreviato allo stato degli atti - Disparita' di trattamento rispetto all'imputato tratto a giudizio nelle forme ordinarie. - Cod. proc. pen., art. 458, comma 2. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, comma secondo.(GU n.45 del 13-11-2002 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe vs. Bounaim
Abdelmalek, imputato del reato p. e p. dall'art. 628 comma 1 e 3,
n. 1 c.p.;
Vista l'istanza depositata dal difensore del predetto, munito di
procura speciale, con la quale si richiede che il processo nei
confronti dell'imputato, nei cui confronti e' stato emesso decreto
che dispone il giudizio immediato, sia definito allo stato degli atti
ex artt. 438 ss. e 458, comma 2 c.p.p.;
Rileva
F a t t o
Emesso decreto che dispone il giudizio immediato nei confronti di
Bounaim Abdelmalek, il difensore di costui, munito di procura
speciale, il 19 maggio 2000 richiedeva che il procedimento nei
confronti del suo assistito venisse definito nelle forme del giudizio
abbreviato, subordinando tale richiesta all'assunzione di prove in
questa indicate.
Tale richiesta veniva rigettata, con ordinanza del 26 maggio 2000
per i motivi che, di seguito, integralmente si riportano:
"La legge n. 479/1999 ha profondamente innovato la disciplina
del giudizio abbreviato: ferma restando l'utilizzabilita', quali
prove idonee a fondare la decisione del merito della imputazione,
degli atti delle indagini preliminari, la richiesta (di giudizio
abbreviato) e' rimessa alla sola iniziativa dell'imputato e non e'
piu' necessario il consenso del p.m.
Tale richiesta puo' articolarsi secondo due opzioni: che il
procedimento venga definito allo stato degli atti (salva la
possibilita', per il giudice, di disporre l'acquisizione di elementi
necessari per la decisione, cosi' l'art. 441, comma 5 c.p.p.) ovvero
puo' essere subordinata ad una integrazione probatoria dall'imputato
medesimo reputata necessaria per la sua difesa (art. 438, comma 5
c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 458, comma 2 c.p.p.).
In tale ultimo caso, pero', puo' darsi ingresso alla menzionata
integrazione probatoria solo ove la stessa sia necessaria ai fini
della decisione e, comunque, se "risulta compatibile con le finalita'
di economia processuale proprie del procedimento" (art. 438, comma 5
c.p.p.); infatti, posta la definizione contenuta nell'incipit
dell'art. 438 c.p.p., "l'imputato puo' chiedere che il processo sia
definito alla udienza preliminare", resta ferma la natura del
giudizio in esame quale forma di definizione del procedimento diversa
ed alternativa al dibattimento.
Nel caso di specie la richiesta avanzata nell'interesse del
Bounaim Abdelmalek, quale in precedenza illustrata, non appare
rispettare la clausola da ultimo indicata.
Ove a tale richiesta si desse ingresso, infatti, si tratterebbe
non di rinunciare/evitare il dibattimento bensi' di procedere ad un
dibattimento alternativo di stile inquisitorio.
Se cosi' fosse, la diminuzione di un terzo del quantum della pena
prevista ove si acceda alla condanna dell'imputato e che e'
presupposta dal fatto che il processo viene definito in forma
semplificata, cosi' realizzando un risultato di economia processuale,
non avrebbe ragion d'essere.
Che', anzi, ove nessun limite funzionale fosse previsto per la
integrazione probatoria richiesta dall'mputato (ovvero disposta dal
giudice, art. 441, comma 5 c.p.p.), sarebbe difficile negare che e'
lo imputato a scegliere la sanzione da rischiare, quella edittale
prevista dal diritto sostanziale ovvero quella processuale prevista
dall'art. 442 c.p.p.
La diminuente del terzo, prevista in via generale ed astratta per
qualunque reato e qualunque sia la pena edittale (per i delitti
punibili con l'ergastolo v., oggi, l'art. 442, comma 2, II pd.
c.p.p.), non avrebbe ragion d'essere ove non compensata da una
accelerazione e semplificazione delle forme processuali e fosse
invece possibile anticipare il dibattimento, sia pure in stile
inquisitorio, rispetto alla fase processuale nella quale questo deve
essere istituzionalmente celebrato.
Nei procedimenti speciali rimessi alla sola iniziativa del p.m.,
e che pure sono legati a presupposti legalmente predeterminati, e'
sempre previsto il controllo del giudice sulla esperibiita' di tali
riti (artt. 452, 455, 459, comma 3 c.p.p.), sarebbe una grave
asimmetria sistematica non prevedere parimenti ed in ogni caso un
controllo del giudice in ordine alla esperibilita' del rito - il
giudizio abbreviato - la cui attivazione e' riservata esclusivamente
allo imputato.
Si aggiunga che negli altri due procedimenti speciali rimessi
alla sola iniziativa dell'imputato, oblazione ed art. 419, comma 5
c.p.p., nello un caso il rito, che e' premiale, e' legato a
presupposti indicati dalla legge, necessita dell'ordinanza di
ammissione del giudice (art. 141 disp. att. c.p.p.) e comunque
realizza una evidente semplificazione processuale, nell'altro la
scelta dell'imputato vincola (sembra) il giudice ma, in tale rito,
non e' ravvisabile alcun profilo di premialita' (sembrerebbe, oggi,
che l'imputato che richieda il giudizio immediato non possa nemmeno
piu' fruire, re melius perpensa, del "patteggiamento", a differenza
di quanto accadeva prima dell'entrata in vigore della legge
n. 479/1999).
Ne' vale obiettare, per giustificare la riduzione di pena
prevista dall'art. 442 c.p.p., che lo imputato, richiedendo il
giudizio abbreviato, si sottopone ad una decisione a cognizione
sommaria, posto che la sentenza emessa all'esito di tale rito produce
tutte le conseguenze di una sentenza di condanna e/o di assoluzione,
sicche' la cognizione in tale sentenza trasfusa non puo' che essere
piena e rigorosa.
E nemmeno puo' dirsi che la diminuente trova spiegazione nel
fatto che la assunzione dell'oggetto dell'integrazione probatoria
richiesta (o disposta ex officio) non e' rimessa al contraddittorio
fra le parti bensi' affidata alla direzione del giudice: l'art. 559,
comma 3, II pd., c.p.p. (come l'abrogato art. 567, comma 4, c.p.p.)
consente che, sullo accordo di queste, la prova, in dibattimento, sia
assunta sotto la direzione del giudice e, in tal caso, nessun profilo
di premialita' e' dalla legge previsto.".
Il difensore, preso atto di tali motivazioni, ha reiterato la
richiesta di rito abbreviato, accettando che il procedimento a carico
del suo assistito venga definito allo stato degli atti postulando, a
tal fine, la restituzione in termini in relazione alla decadenza
comminata dall'art. 458 comma 2 c.p.p.;
Ove la richiesta venga reputata inammissibile ha eccepito il
difensore "la incostituzionalita' dell'art. 458, comma 2 c.p.p. in
relazione all'art. 438, comma 5 c.p.p., con riferimento agli artt. 3,
24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, a
seguito di giudizio immediato, in caso di rigetto della richiesta di
giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria non possa
essere reiterata richiesta di giudizio abbreviato semplice".
Diritto
In punto di diritto la richiesta dovrebbe essere rigettata.
Il termine di sette giorni indicato dall'art. 458, comma 2
c.p.p., che e' previsto a pena di decadenza, si e' ormai esaurito e
non e' possibile disporre la restituzione in termini atteso il tenore
dell'art. 175, comma 1 c.p.p., che appare insuperabile: e' questa una
norma tutta evidenza eccezionale, sicche' non potrebbe comunque
essere applicata per analogia.
Quandanche fosse possibile la menzionata restituzione in termini
la richiesta in esame comunque non potrebbe trovare ingresso.
Invero l'art. 458, comma 2 c.p.p. richiama il solo comma 5
dell'art. 438 e non il comma 6 di tale ultima norma, che consente la
reiterazione della richiesta a seguito di un rigetto pronunciato ai
sensi dell'art. 438, comma 5, sicche' l'imputato cui e' stata
rigettata una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ai sensi
del combinato disposto degli artt. 458, comma 2 e 438, comma 5, non
puo' reiterare la richiesta di abbreviato che si svolga allo stato
degli atti (in termini g.i.p. Tribunale Milano, Ord. 12 febbraio
2000); rimedio a tale situazione, si legge nella ordinanza citata e'
che "L'unica possibilita' per l'imputato che, presentata una
richiesta di giudizio abbreviato "condizionata intenda comunque
essere giudicato con il rito speciale, e' quella di manifestare la
volonta' che, in caso di rigetto della medesima, il giudizio
abbreviato si svolga ugualmente", evento questo che, nel caso di
specie, non puo' dirsi verificato.
Nemmeno puo' desumersi dal sistema una facolta' implicitamente
riconosciuta all'interessato di rinnovare la richiesta nei termini
appena descritti: in tema di procedimenti premiali il legislatore
seleziona esplicitamente, di volta in volta, le ipotesi nelle quali
la relativa richiesta, gia' disattesa, puo' essere rinnovata, e le
ipotesi nelle quali, invece, la richiesta medesima resta preclusa.
Quanto alle ipotesi del primo tipo si pensi agli artt. 448, comma
1, II pd., E 135 disp. att. c.p.p. (in tema di applicazione della
pena su richiesta delle parti), agli artt. 162-bis, comma 5 e 6 c.p.,
all'art. 141-bis ultimo comma disp. att. c.p.p. (in tema di
oblazione), all'art. 438, comma 6 c.p.p. (in tema di giudizio
abbreviato).
Quanto alle ipotesi "preclusive" si possono citare gli artt. 448,
comma 1, III pd., l'art. 464, comma 3 c.p.p. e l'art. 441-bis comma 4
c.p.p., introdotto dall'art. 2-octies legge 5 giugno 2000 n. 144.
Ancora, non puo' ritenersi che l'imputato, richiedendo un
giudizio abbreviato "condizionato", per cio' stesso consente a venir
giudicato nelle forme dello abbreviato allo stato degli atti, qualora
la sua richiesta di integrazione probatoria venga respinta.
Costui ben puo' aver valutato la "convenienza" dell'abbreviato
solo ove possano essere integrate, nel senso da lui richiesto, le
indagini del pubblico ministero (e' inutile osservare che
l'integrazione richiesta dall'imputato, per sua natura, non puo' che
mirare a neutralizzare l'accusa) che', altrimenti, reputa preferibile
affrontare il dibattimento.
Nemmeno, infine, si puo' ritenere che, presupponendo il giudizio
immediato la prova (che appare) evidente, laddove l'imputato richieda
integrazione probatoria, contesta tale evidenza e, dunque,
implicitamente rifiuta che il processo sia deciso allo stato degli
atti.
Premesso che la formula normativa dell'art. 458, comma 2, II pd.
c.p.p., norma che rileva nel caso di specie, rimasta invariata pure a
seguito della legge 5 giugno 2000 n. 144, e' adottata dall'art. 452,
comma 2 c.p.p., norma che disciplina (anche) la trasformazione del
giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, si osserva quanto
segue.
Per tradizione storica e legislativa il giudizio direttissimo e'
il procedimento che, per definizione, presuppone l'evidenza della
prova: basti pensare all'art. 389, c.p.p. 1930 che, menzionati la
sorpresa in flagranza (al comma 1), la confessione dello imputato (al
comma 2), presupposti del giudizio direttissimo vigente, recitava "in
ogni caso in cui la prova appare evidente" (comma 3) sicche' indicava
come sorpresa in flagranza e confessione venissero reputate species
del genus prova evidente.
Ebbene e' proprio il legislatore che nega come evidenza
probatoria e decidibilita' allo stato degli atti siano categorie
equivalenti.
L'art. 452, comma 2, II pd. c.p.p., infatti, nella sua
formulazione originaria, prevedeva la possibilita' che il giudice,
ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti, invitasse le
parti ad integrare la prova nelle forme previste dall'art. 422 c.p.p.
vigente ante legem n. 479/1999; allo stesso modo, oggi, gli
artt. 452, comma 2 e 458, comma 2, pur in presenza di una situazione
di ritenuta evidenza probatoria, ammettono che la prova stessa possa
essere integrata.
D'altro canto la stessa Corte Suprema, con orientamento del tutto
prevalente, ha sempre asserito che altro e' l'evidenza della prova,
altro la decidibilita' allo stato degli atti (Cass. S.U., 6 dicembre
1991, Di Stefano; 27 marzo 1991, Piscitello; Cass. 23 marzo 1993,
Gargano).
Consegue da tali considerazioni che l'imputato tratto a giudizio
coli rito immediato, ove si veda disattesa la richiesta formulata ai
sensi dell'art. 438, comma 5 c.p.p., non puo' rinnovare l'opzione per
il giudizio abbreviato allo stato degli atti, a differenza dello
imputato nei cui confronti sia stato chiesto il rinvio a giudizio ex
art. 416 c.p.p. e tanto per effetto di una scelta unilaterale del
p.m. che, nel concorso delle condizioni previste dalla legge, ha
deciso di esercitare la azione penale ai sensi degli artt. 453 ss.
c.p.p., piuttosto che nelle forme ordinarie.
Vero e' che, di certo, l'art. 458, comma 2 c.p.p., non poteva
richiamare il comma 6 dell'art. 438 c.p.p. che fa riferimento alle
conclusioni rassegnate all'udienza preliminare, fase che nel giudizio
immediato, per definizione, manca.
Resta tuttavia la carenza di un meccanismo che "rimetta in corsa"
l'imputato affinche' costui, a fronte del rigetto di un abbreviato
condizionato, possa richiedere il giudizio abbreviato allo stato
degli atti, a differenza di quanto accade per chi e' imputato
all'udienza preliminare.
La constatata disparita' di trattamento, dunque, viola gli
artt. 3, comma 1 e 24, comma 2 della Costituzione.
Ritenuto pertanto che la mancata possibilita', per l'imputato
tratto a giudizio nelle forme del rito immediato e che abbia visto
disattesa una sua richiesta di giudizio abbreviato ex art. 438, comma
5 c.p.p., di reiterare la richiesta ai sensi dell'art. 438, comma 1,
I pt. c.p.p. appare in contrasto con gli artt. 3, comma 1 e 24, comma
2 Cost. Che la questione proposta non e' manifestamente infondata per
le ragioni ut supra rappresentate;
Che la stessa e' rilevante ai fini del decidere in ordine
all'istanza indicata in premessa.
P. Q. M.
Visti gli artt. 3, comma 1, 24 comma 2 cost., 1 legge cost.
9 febbraio 1948 n. 1; 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;
Solleva questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 458,
comma 2, II pd. c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, comma 1 e 24
comma 2 Cost., nella parte in cui non consente all'imputato che,
avendo richiesto il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438, comma
5 c.p.p. ed essendo tale richiesta stata rigettata, di rinnovare la
richiesta di giudizio abbreviato allo stato degli atti;
Dispone, per l'effetto, la sospensione del procedimento e
l'immediata trasmissione di copia degli atti del medesimo alla Corte
costituzionale.
Manda la cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al pubblico ministero, all'imputato, al difensore di costui
nonche' al sig. Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispone inoltre che la presente ordinanza sia comunicata, a cura
della cancelleria, al sig. Presidente del Senato della Repubblica ed
al sig. Presidente della Camera dei deputati.
Salerno, addi' 19 giugno 2000
Il giudice per le indagini preliminari: Bochicchio
02C0994