N. 492 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 2002
Ordinanza emessa il 4 giugno 2002 dal giudice di pace di Belluno nel procedimento penale a carico di Mazzorana Paolo Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla Polizia giudiziaria. Avviso all'imputato, a pena di nullita' del decreto stesso, della facolta' di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20. - Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma.(GU n.45 del 13-11-2002 )
IL GIUDICE DI PACE
Ritenuta non manifestamente infondata la questione di
leggittimita' costituzionale posta dalla difesa in relazione all'art.
20 decreto-legge 28 agosto 2000 n. 274 nella parte in cui non prevede
che il decreto di citazione a giudizio avanti al giudice di pace
debba contenere, a pena di nullita', l'avviso che l'imputato, qualora
ne ricorrono i presupposti e prima dell'apertura del dibattimento
possa presentare domanda di oblazione. Cio' in violazione degli art.
3, 24 secondo comma, 97 primo comma Cost.
P. Q. M.
Dispone la sospensione del procedimento e l'invio del fascicolo
alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione;
Dispone per quanto occorrer possa la notifica alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della giunta regionale;
Dispone per quanto occorrer possa la comunicazione ai presidenti
della Camera e del Senato ed al Presidente del Consiglio regionale
interessato.
Il Giudice di Pace: Mantovani
02C0995