N. 492 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 2002

Ordinanza  emessa il 4 giugno 2002 dal giudice di pace di Belluno nel
procedimento penale a carico di Mazzorana Paolo

Processo  penale  - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto
  di  citazione a giudizio disposto dalla Polizia giudiziaria. Avviso
  all'imputato, a pena di nullita' del decreto stesso, della facolta'
  di  presentare,  prima  dell'apertura  del dibattimento, domanda di
  oblazione  -  Mancata  previsione  -  Incidenza  sul  principio  di
  uguaglianza,  sul diritto di difesa e sui principi di imparzialita'
  e buon andamento della pubblica amministrazione.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma.
(GU n.45 del 13-11-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ritenuta   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
leggittimita' costituzionale posta dalla difesa in relazione all'art.
20 decreto-legge 28 agosto 2000 n. 274 nella parte in cui non prevede
che  il  decreto  di  citazione  a giudizio avanti al giudice di pace
debba contenere, a pena di nullita', l'avviso che l'imputato, qualora
ne  ricorrono  i  presupposti  e prima dell'apertura del dibattimento
possa  presentare domanda di oblazione. Cio' in violazione degli art.
3, 24 secondo comma, 97 primo comma Cost.
                              P. Q. M.
    Dispone  la  sospensione del procedimento e l'invio del fascicolo
alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione;
    Dispone per quanto occorrer possa la notifica alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della giunta regionale;
    Dispone  per quanto occorrer possa la comunicazione ai presidenti
della  Camera  e  del Senato ed al Presidente del Consiglio regionale
interessato.
                    Il Giudice di Pace: Mantovani
02C0995