N. 494 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 2001
Ordinanza del 29 novembre 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 ottobre 2002) emessa dal g.i.p. del tribunale per i minorenni di Bari nel procedimento penale a carico di C. G. ed altro Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenne - Misure cautelari - Custodia cautelare - Applicabilita' quando si procede per i delitti di cui all'art. 380, lett. e-bis), cod. proc. pen. (delitti di furto di cui all'art. 624-bis cod. pen.) - Mancata previsione - Irragionevole disparita' di trattamento tra imputati maggiorenni ed imputati minorenni. - D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 23. - Costituzione, art. 3.(GU n.45 del 13-11-2002 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Esaminata la richiesta di applicazione della misura cautelare
della custodia in carcere, avanzata dal P.M., in data 20 novembre
2001, nei confronti di C. G., nato il 6 febbraio 1985 attualmente
collocato in I.P.M. p.a.c. ed H. H., nato il 20 aprile 1984 San
Giovanni Rotondo, res. Vieste, via Starace n. 6, indagati entrambi
per i seguenti reati:
a) artt. 110, 624-bis c.p. perche', in concorso tra loro,
mediante strappo di dosso, si impossessavano a fini di profitto della
borsa - contenente la somma di L. 400.000 ed altri documenti
personali - detenuta da Ricci Michelina allorche' la stessa si
apprestava ad uscire dall'istituto bancario in cui aveva appena
effettuato il prelievo del danaro; in Vieste il 24 ottobre 2001
(proc. pen. n. 1041/2001);
b) artt. 56, 110, 624-bis e 625 nn. 2 e 5 c.p. perche', in
concorso tra loro e con il maggiorenne Della Malva Francesco ed
agendo in tre persone riunite, con violenza consistita nel forzare la
porta di ingresso dell'appartamento a mezzo di un arnese atto allo
scasso, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad
impossessarsi a fini di profitto di beni mobili esistenti
nell'abitazione di Lopriore Libera Antonia, non essendosi verificato
l'evento per cause indipendenti dalla loro volonta'; in Vieste il 13
ottobre 2001 (proc. pen. n. 1054/2001);
il solo H. H.
c) artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 c.p. perche', in concorso con
il maggiorenne Della Malva Francesco, compiva atti idonei diretti in
modo non equivoco ad impossessarsi a fini di profitto di beni mobili
esistenti nell'esercizio di rivendite di vini gestita da Di Rodi
Girolamo, esercizio in cui il Della Malva penetrava forzando con un
calcio la serratura della porta di ingresso mentre il minore vigilava
all'esterno svolgendo le funzioni di "palo", non essendosi verificato
l'evento per cause indipendenti dalla sua volonta'; in Vieste il 17
ottobre 2001 (proc. pen. 1039/2001).
Letti gli atti;
Ha emesso la seguente ordinanza.
Rilevato che il pubblico ministero in sede ha chiesto
l'applicazione della misura della custodia cautelare in I.P.M. per
tre distinti episodi, accorpandoli in un'unica richiesta (articolata
su tre capi di imputazione) e chiedendo contestualmente la riunione
dei tre procedimenti per ragioni di economia processuale.
Rilevato che i limiti edittali di pena consentono di applicare la
misura della custodia cautelare in IP.M. richiesta dal pubblico
ministero solamente per i reati contestati ai capi b) e c) della
rubrica cautelare, Invero tale conclusione puo' ritenersi del tutto
pacifica solamente rispetto al capo c), per il quale l'art. 23 d.P.R.
n. 448/1988 stabilisce che la custodia cautelare puo' in ogni caso
disporsi nel caso previsto dall'art. 380, comma 2, lett. e) c.p.p.,
quindi in caso di furto tentato o consumato con violenza sulle cose.
Ad analoga conclusione puo' pervenirsi anche rispetto al capo b)
sulla scorta dell'interpretazione invalsa in questo Tribunale,
secondo cui la possibilita' di procedere all'arresto (e quindi
all'emissione della misura cautelare di massimo rigore) deve
riconoscersi anche quando il delitto di cui all'art. 624-bis c.p. (e
non solo quello di cui all'art. 624 c.p.) sia aggravato ai sensi
dell'art. 625, n. 2 c.p., cosi' come dispone lo stesso art. 380,
comma 2, lett. e) c.p.p..
Rilevato che non puo' essere, invece, essere concessa la misura
della custodia cautelare in I.P.M. per il delitto di cui al capo a),
in quanto in questo caso difetta tanto il presupposto della pena
superiore ai nove anni, quanto quello dell'espressa previsione da
parte dell'art. 380 c.p.p. La dizione della lett. e) precedente alla
novella, che comprendeva anche i casi di furto in appartamento e di
furti con strappo, e' stata infatti espressamente abrogata a seguito
dell'introduzione del nuovo art. 624-bis c.p., mentre e' stata
inserita una nuova ipotesi di arresto in flagranza, prevista
dall'art. 380, comma 2, lett. e-bis), ma tale nuova ipotesi non e'
stata inserita anche nell'art. 23 d.P.R. 448/1988
Rilevato che a parere di questo giudice l'omissione legislativa
non puo' essere colmata in via interpretativa, in quanto le
disposizioni hanno un contenuto estremamente chiaro: la norma del
rito minorile indica un'ipotesi ormai abrogata, mentre la nuova norma
inserita per i maggiorenni non e' stata espressamente richiamata per
i minorenni.
Rilevato che l'art. 23 d.P.R. n. 448/1988, dopo la riforma
effettuata con legge n. 128/2001, appare sospetto di
incostituzionalita'.
Rilevato che la questione appare rilevante, in quanto questo
giudice ritiene che possa essere irrogata la misura di massimo rigore
anche rispetto al capo a). Non sembra che la circostanza che per gli
altri due procedimenti possa del pari essere applicata la custodia
cautelare incida sulla rilevanza della questione, in quanto in primo
luogo i diversi procedimenti non sono ancora stati riuniti, quindi
ogniuno segue le sue sorti, in secondo luogo, quand'anche dovesse
essere concesso il collocamento in I.P.M. con riferimento agli altri
due capi di imputazione, e' chiaro che vi e' interesse a disporla
anche per il delitto di cui al capo a), perche' potrebbe non
ritenersi la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per gli
altri due capi (ovvero successivamente altro giudice in sede di
gravame potrebbe non valutare positivamente la gravita' del quadro
indiziario).
Rilevato che la questione appare non manifestamente infondata con
riferimento all'art. 3 Cost. ed ai parametri rappresentati dagli
artt. 380 c.p.p., 23 e 16 d.P.R. n. 448/1988 sotto il profilo della
irragionevole disparita' di trattamento sia fra maggiorenni e
minorenni, sia fra minorenni prima della riforma e dopo la riforma.
Il mancato inserimento dell'ipotesi di cui all'art. 380, lett. e-bis)
nell'art. 23 d.P.R n. 448/1988 rappresenta, infatti, un'evidente
irragionevolezza del sistema delle misure cautelari minorili: basti
rilevare che prima della riforma (il cui scopo dichiarato, peraltro,
era quello di inasprire il trattamento sanzionatorio e, deve
ritenersi, anche cautelare, a seguito della piu' negativa valutazione
del furto in abitazione effettuata dal legislatore) era pacificamente
concesso l'arresto anche del minore in questa ipotesi, arresto
pacificamente eseguibile nei confronti del maggiorenne (prima e
tuttora). L'operazione interpretativa del resto e' limitata a
ripristinare nella sostanza la situazione precedente (per i
minorenni) e tuttora valida per i maggiorenni, con un intervento del
tutto obbligato da parte del giudice delle leggi. Questo giudice non
si nasconde l'eventualita' che anche la Corte non ravvisi la
possibilita' di intervenire, ma ricorda numerose sentenze nelle quali
sono stati effettuati dei moniti al legislatore per sanare assetti
normativi palesemente illegittimi. Nel caso di specie e' evidente
l'errore del legislatore che nel porre mano alla riforma dell'art.
624-bis ha completamte omesso di curare il raccordo con la specifica
normativa in materia minorile, determinando la urgente necessita' di
una correzione, da effettuare con sentenza interpretativa ovvero con
una riforma legislativa.
Rilevato che la necessita' di sospendere il procedimento
n. 1041/2001 R.G.N.R. non consente di riunirlo agli altri due.
P. Q. M.
Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, cosi'
provvede:
1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 d.P.R.
n. 448/1988 per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non
prevede fra i casi nei quali emettere la misura del collocamento in
I.P.M. l'ipotesi di cui all'art. 380, lett. e-bis);
2) Sospende il giudizio in corso;
3) Ordina la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, la notificazione del provvedimento alle parti ed al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' la comunicazione dello
stesso al Presidente della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica, a cura della cancelleria.
Bari addi' 26 novembre 2001
Il giudice per le indagini preliminari: Petrucci
02C1009