N. 494 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 2001

Ordinanza  del  29 novembre 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale
il  23 ottobre  2002) emessa dal g.i.p. del tribunale per i minorenni
di Bari nel procedimento penale a carico di C. G. ed altro

Processo  penale  -  Procedimento  a  carico  di imputato minorenne -
  Misure  cautelari  -  Custodia cautelare - Applicabilita' quando si
  procede per i delitti di cui all'art. 380, lett. e-bis), cod. proc.
  pen. (delitti di furto di cui all'art. 624-bis cod. pen.) - Mancata
  previsione   -   Irragionevole   disparita'   di   trattamento  tra
  imputati maggiorenni ed imputati minorenni.
- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 23.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.45 del 13-11-2002 )
               IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

    Esaminata  la  richiesta  di  applicazione della misura cautelare
della  custodia  in  carcere,  avanzata dal P.M., in data 20 novembre
2001,  nei  confronti  di  C. G., nato il 6 febbraio 1985 attualmente
collocato  in  I.P.M.  p.a.c.  ed  H.  H., nato il 20 aprile 1984 San
Giovanni  Rotondo,  res.  Vieste, via Starace n. 6, indagati entrambi
per i seguenti reati:
        a)  artt. 110,  624-bis  c.p.  perche', in concorso tra loro,
mediante strappo di dosso, si impossessavano a fini di profitto della
borsa  -  contenente  la  somma  di  L. 400.000  ed  altri  documenti
personali  -  detenuta  da  Ricci  Michelina  allorche'  la stessa si
apprestava  ad  uscire  dall'istituto  bancario  in  cui aveva appena
effettuato  il  prelievo  del  danaro;  in  Vieste il 24 ottobre 2001
(proc. pen. n. 1041/2001);
        b)  artt. 56,  110,  624-bis e 625 nn. 2 e 5 c.p. perche', in
concorso  tra  loro  e  con  il  maggiorenne Della Malva Francesco ed
agendo in tre persone riunite, con violenza consistita nel forzare la
porta  di  ingresso  dell'appartamento a mezzo di un arnese atto allo
scasso,  compivano  atti  idonei  diretti  in  modo  non  equivoco ad
impossessarsi   a   fini   di   profitto  di  beni  mobili  esistenti
nell'abitazione  di Lopriore Libera Antonia, non essendosi verificato
l'evento  per cause indipendenti dalla loro volonta'; in Vieste il 13
ottobre 2001 (proc. pen. n. 1054/2001);
    il solo H. H.
        c) artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 c.p. perche', in concorso con
il  maggiorenne Della Malva Francesco, compiva atti idonei diretti in
modo  non equivoco ad impossessarsi a fini di profitto di beni mobili
esistenti  nell'esercizio  di  rivendite  di  vini gestita da Di Rodi
Girolamo,  esercizio  in cui il Della Malva penetrava forzando con un
calcio la serratura della porta di ingresso mentre il minore vigilava
all'esterno svolgendo le funzioni di "palo", non essendosi verificato
l'evento  per  cause indipendenti dalla sua volonta'; in Vieste il 17
ottobre 2001 (proc. pen. 1039/2001).
    Letti gli atti;
    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Rilevato   che   il   pubblico   ministero  in  sede  ha  chiesto
l'applicazione  della  misura  della custodia cautelare in I.P.M. per
tre  distinti episodi, accorpandoli in un'unica richiesta (articolata
su  tre  capi di imputazione) e chiedendo contestualmente la riunione
dei tre procedimenti per ragioni di economia processuale.
    Rilevato che i limiti edittali di pena consentono di applicare la
misura  della  custodia  cautelare  in  IP.M.  richiesta dal pubblico
ministero  solamente  per  i  reati  contestati ai capi b) e c) della
rubrica  cautelare,  Invero tale conclusione puo' ritenersi del tutto
pacifica solamente rispetto al capo c), per il quale l'art. 23 d.P.R.
n. 448/1988  stabilisce  che  la custodia cautelare puo' in ogni caso
disporsi  nel  caso previsto dall'art. 380, comma 2, lett. e) c.p.p.,
quindi  in caso di furto tentato o consumato con violenza sulle cose.
Ad  analoga  conclusione  puo'  pervenirsi  anche rispetto al capo b)
sulla   scorta  dell'interpretazione  invalsa  in  questo  Tribunale,
secondo  cui  la  possibilita'  di  procedere  all'arresto  (e quindi
all'emissione   della   misura  cautelare  di  massimo  rigore)  deve
riconoscersi  anche quando il delitto di cui all'art. 624-bis c.p. (e
non  solo  quello  di  cui  all'art. 624 c.p.) sia aggravato ai sensi
dell'art. 625,  n. 2  c.p.,  cosi'  come  dispone lo stesso art. 380,
comma 2, lett. e) c.p.p..
    Rilevato  che  non puo' essere, invece, essere concessa la misura
della  custodia cautelare in I.P.M. per il delitto di cui al capo a),
in  quanto  in  questo  caso  difetta tanto il presupposto della pena
superiore  ai  nove  anni,  quanto quello dell'espressa previsione da
parte  dell'art. 380 c.p.p. La dizione della lett. e) precedente alla
novella,  che  comprendeva anche i casi di furto in appartamento e di
furti  con strappo, e' stata infatti espressamente abrogata a seguito
dell'introduzione  del  nuovo  art. 624-bis  c.p.,  mentre  e'  stata
inserita   una  nuova  ipotesi  di  arresto  in  flagranza,  prevista
dall'art. 380,  comma  2,  lett. e-bis), ma tale nuova ipotesi non e'
stata inserita anche nell'art. 23 d.P.R. 448/1988
    Rilevato  che  a parere di questo giudice l'omissione legislativa
non   puo'  essere  colmata  in  via  interpretativa,  in  quanto  le
disposizioni  hanno  un  contenuto  estremamente chiaro: la norma del
rito minorile indica un'ipotesi ormai abrogata, mentre la nuova norma
inserita  per i maggiorenni non e' stata espressamente richiamata per
i minorenni.
    Rilevato  che  l'art. 23  d.P.R.  n. 448/1988,  dopo  la  riforma
effettuata    con    legge    n. 128/2001,    appare    sospetto   di
incostituzionalita'.
    Rilevato  che  la  questione  appare  rilevante, in quanto questo
giudice ritiene che possa essere irrogata la misura di massimo rigore
anche  rispetto al capo a). Non sembra che la circostanza che per gli
altri  due  procedimenti  possa del pari essere applicata la custodia
cautelare  incida sulla rilevanza della questione, in quanto in primo
luogo  i  diversi  procedimenti non sono ancora stati riuniti, quindi
ogniuno  segue  le  sue  sorti, in secondo luogo, quand'anche dovesse
essere  concesso il collocamento in I.P.M. con riferimento agli altri
due  capi  di  imputazione,  e' chiaro che vi e' interesse a disporla
anche  per  il  delitto  di  cui  al  capo  a),  perche' potrebbe non
ritenersi  la  sussistenza  dei  gravi indizi di colpevolezza per gli
altri  due  capi  (ovvero  successivamente  altro  giudice in sede di
gravame  potrebbe  non  valutare positivamente la gravita' del quadro
indiziario).
    Rilevato che la questione appare non manifestamente infondata con
riferimento  all'art.  3  Cost.  ed  ai parametri rappresentati dagli
artt.  380  c.p.p., 23 e 16 d.P.R. n. 448/1988 sotto il profilo della
irragionevole   disparita'  di  trattamento  sia  fra  maggiorenni  e
minorenni,  sia  fra minorenni prima della riforma e dopo la riforma.
Il mancato inserimento dell'ipotesi di cui all'art. 380, lett. e-bis)
nell'art.  23  d.P.R  n. 448/1988  rappresenta,  infatti, un'evidente
irragionevolezza  del  sistema delle misure cautelari minorili: basti
rilevare  che prima della riforma (il cui scopo dichiarato, peraltro,
era   quello  di  inasprire  il  trattamento  sanzionatorio  e,  deve
ritenersi, anche cautelare, a seguito della piu' negativa valutazione
del furto in abitazione effettuata dal legislatore) era pacificamente
concesso  l'arresto  anche  del  minore  in  questa  ipotesi, arresto
pacificamente  eseguibile  nei  confronti  del  maggiorenne  (prima e
tuttora).   L'operazione  interpretativa  del  resto  e'  limitata  a
ripristinare   nella   sostanza   la  situazione  precedente  (per  i
minorenni)  e tuttora valida per i maggiorenni, con un intervento del
tutto  obbligato da parte del giudice delle leggi. Questo giudice non
si  nasconde  l'eventualita'  che  anche  la  Corte  non  ravvisi  la
possibilita' di intervenire, ma ricorda numerose sentenze nelle quali
sono  stati  effettuati  dei moniti al legislatore per sanare assetti
normativi  palesemente  illegittimi.  Nel  caso di specie e' evidente
l'errore  del  legislatore  che nel porre mano alla riforma dell'art.
624-bis  ha completamte omesso di curare il raccordo con la specifica
normativa  in materia minorile, determinando la urgente necessita' di
una  correzione, da effettuare con sentenza interpretativa ovvero con
una riforma legislativa.
    Rilevato   che   la  necessita'  di  sospendere  il  procedimento
n. 1041/2001 R.G.N.R. non consente di riunirlo agli altri due.
                              P. Q. M.
    Applicato  l'art.  23  della  legge  11  marzo 1953, n. 87, cosi'
provvede:
        1)  Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata la
questione   di   legittimita'   costituzionale  dell'art.  23  d.P.R.
n. 448/1988  per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non
prevede  fra  i casi nei quali emettere la misura del collocamento in
I.P.M. l'ipotesi di cui all'art. 380, lett. e-bis);
        2) Sospende il giudizio in corso;
        3)   Ordina   la   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale,  la  notificazione del provvedimento alle parti ed al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' la comunicazione dello
stesso  al  Presidente  della  Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica, a cura della cancelleria.
          Bari addi' 26 novembre 2001
          Il giudice per le indagini preliminari: Petrucci
02C1009