N. 495 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 aprile 2002
Ordinanza emessa il 24 aprile 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 ottobre 2002) dal tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra Piccinini Giuseppe e Ministero delle finanze Imposte e tasse - Tasse automobilistiche - Previsto pagamento in unica soluzione per periodi annuali fissi anticipati - Mancata previsione che l'imposta sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si e' protratto il possesso del veicolo - Imposizione indifferenziata a fronte di manifestazioni di capacita' contributiva tra loro diverse - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del principio di capacita' contributiva. - Legge 28 febbraio 1983, n. 53 [recte: Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 53, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1983, n. 53], art. 5, commi 32, 36 e 39, in combinato disposto con l'art. 1, lettera a), del decreto ministeriale 25 novembre 1985. - Costituzione, artt. 3 e 53.(GU n.45 del 13-11-2002 )
IL TRIBUNALE
Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, letti gli
atti ed esaminata la documentazione, premesso che:
con atto di citazione di data 28 dicembre 1999, ritualmente
notificato in data 30 dicembre 1999, il sig. Piccinini Giuseppe ha
citato in giudizio dinanzi al suintestato tribunale il Ministero
delle finanze al fine di ottenere l'annullamento, la revoca o la
dichiarazione di illegittimita' dell'avviso di accertamento
notificatogli in data 3 novembre 1999 dall'ufficio del registro di
Pordenone;
l'attore ha spiegato che nel corso del 1996 risultava essere
proprietario e possessore di un autovettura Fiat Lancia Delta tg. PN
361789 regolarmente iscritta presso il PRA della Provincia di
Pordenone;
ha precisato che in data 13 maggio 1996 aveva provveduto a
demolire la propria vettura e ad annotare la relativa perdita di
possesso della stessa presso il registro automobilistico, pagando in
data 31 maggio 1996 a favore del Ministero delle finanze la somma di
L. 23.500, pari alla dodicesima parte della imposta annuale di
proprieta' e possesso del veicolo di cui alla legge n. 53/1983;
ha sottolineato che l'ACI, in veste di concessionario alla
riscossione delle tasse automobilistiche, aveva sollecitato il
pagamento dell'intera imposta in oggetto relativa a tutta
l'annualita' 96 - 97, e che, visto che tale richiesta era rimasta
inevasa, in data 3 aprile 1999 il Ministero delle finanze aveva
provveduto a notificargli avviso di accertamento per la somma
complessiva di L. 386.000 relativa alla tassa di proprieta' e
possesso per l'anno 96-97, maggiorata delle sanzioni e degli
interessi;
ha osservato che il tributo in esame, che al di la' del nomen
juris deve essere qualificato quale imposta, avente come presupposto
il possesso di un autoveicolo registrato presso il PRA, ha carattere
anticipatorio, posto che alla scadenza del termine per il suo
pagamento il soggetto passivo e' tenuto a versare all'erario una
somma per il possesso del veicolo per i successivi dodici mesi;
ha precisato che dalla normativa che regola la materia
risulta che l'imposta in esame e' dovuta solo se il veicolo risulta
nell'effettivo possesso del soggetto passivo per tutto il periodo
d'imposta, di modo tale che se nel corso di tale periodo si verifica
una perdita del possesso regolarmente annotata presso il PRA,
l'imposta stessa non e' piu' dovuta per il periodo residuo;
ha osservato che se permanesse l'obbligo del pagamento anche
in caso di perdita del possesso del bene, l'imposta risulterebbe
svincolata dalla capacita' contributiva del soggetto passivo e,
pertanto, si porrebbe in contrasto con l'art. 53 della Costituzione;
costituitosi in giudizio con comparsa di data 2 febbraio 2000
il Ministero delle finanze, dopo aver richiamato il contenuto dei
commi 31, 32 e 36 dell'art. 5 legge 28 febbraio 1983 n. 53, ha
sottolineato che il d.m. 25 novembre 1985 all'art. 1 lett. a)
stabilisce che a partire dal 1 gennaio 1986 le tasse automobilistiche
debbono essere corrisposte in un'unica soluzione per periodi annuali
fissi decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre a seconda
della scadenza risultante dall'ultimo versamento eseguito nell'anno
in corso;
ha precisato che poiche' nel caso di specie la tassa
automobilistica era venuta a scadere nel mese di aprile 1996 mentre
la formalita' di radiazione dello stesso risultava essere stata
presentata al PRA di Pordenone soltanto in data 13 maggio 1996 e
cioe' nel nuovo periodo annuale fisso di obbligazione tributaria;
ha concluso chiedendo la reiezione della pretesa avversaria
in quanto infondata;
con memoria di data 20 settembre 2000 l'attore, rilevato che
la tesi del Ministero delle finanze, secondo cui il pagamento
dell'imposta e' dovuta anche in assenza dell'effettiva proprieta' del
mezzo rende i commi 32 e 36 dell'art. 5 legge 53/1983 illegittimi in
relazione all'art. 53 Cost., concludeva con un'istanza di rimessione
degli atti alla Corte costituzionale;
tale istanza veniva riproposta dall'attore all'udienza del 14
novembre 2001, mentre il convenuto si rimetteva alla decisione del
giudice.
Tutto cio' premesso deve osservarsi che la questione cosi' come
proposta appare rilevante in relazione al procedimento in corso,
posto che la decisione in ordine alla legittimita/illegittimita' dei
commi 32 e 36 art. 5 legge 53/83 appare pregiudiziale rispetto alla
pronuncia di revoca, annullamento o dichiarazione di illegittimita'
dell'avviso di accertamento notificato all'attore.
La questione inoltre non appare manifestamente infondata.
Come rilevato dall'attore nei propri scritti difensivi, la
cosiddetta tassa automobilistica e' un'imposta, la cui disciplina
normativa e' contenuta nel testo unico di cui al d.P.R. 5 febbraio
1953 n. 39 e nell'art. 5, commi 31-60 del d.l. 30 dicembre 1982
n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983,
n. 53.
II presupposto dell'imposta, ovvero la manifestazione di
capacita' contributiva cui la legge ricollega il pagamento del
tributo, e' costituito dalla proprieta' del veicolo, risultante dal
pubblico registro automobilistico (art. 5 comma 32 legge 53/1983).
Senza entrare nel merito delle questioni relative alla corretta
interpretazione di tale disposizione (e' piuttosto discusso in
dottrina l'oggetto dell'imposizione, che verrebbe individuato da
alcuni autori nel possesso del veicolo, da altri
nell'immatricolazione e nel possesso, o nell'iscrizione o annotazione
nei pubblici registri qualificata quale "fatto circostanziale del
possesso", oppure nella proprieta' o disponibilita' dei mezzi di
locomozione...), la proprieta' o il possesso del veicolo
rappresentano l'evento economicamente valutabile che legittima
l'applicazione dell'imposta, in linea con quanto disposto
dall'art. 53 della Costituzione.
Lo stesso comma 32 della norma citata precisa che "l'obbligo di
corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli ..
dai predetti registri", e il comma 36 stabilisce che "la perdita del
possesso del veicolo ... per forza maggiore o per fatto di un terzo o
la indisponibilita' conseguente a provvedimento dell'autorita'
giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri
indicati nel trentaduesimo comma, fanno venire meno l'obbligo del
pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in
cui e' stata effettuata l'annotazione"; tali disposizioni confermano
l'imprescindibile legame tra obbligo di versamento del tributo e
sussistenza del presupposto dell'imposta, tanto che il venir meno di
questo fa venir meno anche il primo.
Sebbene, quindi, le norme sopra indicate risultino in linea con i
principi generali in tema di imposte e segnatamente con il principio
di capacita' contributiva, sono le particolari modalita' di pagamento
dell'imposta che rendono le stesse norme contrarie con tali principi.
Infatti, come sottolineato dal Ministero delle finanze, il DM 25
novembre 1985 stabilisce all'art. 1 lett. a) che a partire dal 1
gennaio 1986 le tasse automobilistiche devono essere corrisposte in
un'unica soluzione per periodi annuali fissi decorrenti dal primo
gennaio, primo maggio e primo settembre, a seconda della scadenza
risultante dall'ultimo versamento eseguito nell'anno in corso (il
D.M: specifica, nell'ultimo comma dell'art. 1, che "il pagamento deve
essere effettuato nel corso del mese iniziale dei periodi fissi sopra
stabiliti").
Cio' significa che, in base a tale disposizione, e' necessario
provvedere al pagamento del tributo se, nel momento in cui scade il
termine, risulta essere sussistente il presupposto dell'imposta;
tuttavia questo stesso presupposto, cui la legge ricollega il sorgere
dell'obbligo di imposta, nei mesi o nei giorni successivi potrebbe
venire meno (con eventuale cancellazione del veicolo dal pubblico
registro automobilistico) senza che venga meno l'obbligazione
tributaria, gia' interamente adempiuta e non ripetibile.
Tale eventualita' non e' stata presa in considerazione dal
legislatore che, imponendo il pagamento del tributo in un'unica
soluzione e in anticipo rispetto al periodo d'imposta, sembra porsi
in aperta contraddizione con il principio, espresso testualmente
dalla stessa legge, secondo cui l'obbligo di corrispondere il tributo
cessa con la cancellazione dei veicoli dai registri (art. 5, comma
32, legge 83/53)
Da questo punto di vista, l'obbligo del pagamento non risulta
legato ad un indice di ricchezza reale ma potenziale o futuro,
risultando per questo aspetto sganciato dal parametro della capacita'
contributiva cui l'art. 53 della Costituzione subordina
l'imposizione.
Peraltro e' opportuno sottolineare come le modalita' di pagamento
delle tasse automobilistiche, cosi' come attualmente regolate, non
sono in grado di differenziare manifestazioni di capacita'
contributiva tra loro diverse, ma, al contrario, hanno l'effetto di
porre sullo stesso piano eventi economici tra loro differenti.
Da questo punto di vista, infatti, si deve notare come e' diversa
la capacita' contributiva di colui che risulta essere proprietario o
possessore di un'autovettura per un solo mese dell'anno (ad es.
maggio, come nel caso in esame e chi risulta essere proprietario o
possessore di una vettura per 12 mesi: nonostante cio' il carico
impositivo previsto dal combinato disposto della legge n. 53/1983,
art. 32 e 36, e d.m. 25 novembre 1985 e' nelle due diverse ipotesi
identico, risultando cosi' violato il principio di uguaglianza di cui
all'art. 3 della Costituzione, peraltro da ritenersi implicito nella
stessa disposizione dell'art. 53 Costituzione gia' ripetutamente
citato.
Senza addentrarsi nell'esame dei rapporti tra il principio di
capacita' contributiva ed il principio di uguaglianza, per quanto qui
interessa si deve sottolineare, infatti, che il legislatore
nell'esercizio della sua discrezionalita' in ordine alla scelta di
quali forme di ricchezza colpire o non colpire, di come stabilire la
misura del prelievo, di come determinare la base imponibile, e'
tenuto ad attenersi al rispetto del principio di uguaglianza, per il
quale, in base alla sua piu' elementare interpretazione situazioni
diverse devono essere oggetto di trattamenti diversi ("L'art. 53
primo comma Cost., in virtu' del quale tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva,
deve essere interpretato come specificazione del principio di
uguaglianza, (...) nel senso che a situazioni uguali devono
necessariamente corrispondere uguali regimi impositivi e viceversa
(...)", Consiglio di Stato sez. V, 30 ottobre 1997, n. 1207).
Pare pertinente infine rilevare che il legislatore, nella
regolamentazione delle modalita' di pagamento di imposte simili a
quella relativa alla proprieta' degli autoveicoli, in quanto
anch'esse collegate alla proprieta' assunta quale evento
economicamente valutabile e quindi presupposto dell'imposizione, ha
previsto soluzioni piu' in linea con i principi costituzionali in
tema di capacita' contributiva. L'art. 10 d.lgs 504/1992. che regola
l'ICI, al primo comma espressamente prevede che: "l'imposta e' dovuta
(...) per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi
dell'anno nei quali si e' protratto il possesso".
Non sembra che tale soluzione sia incompatibile con l'impianto
normativo in tema di tasse automobilistiche, anch'esse legate, come
l'ICI, al presupposto d'imposta della proprieta'.
P. Q. M.
Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87;
Ritenuta la rilevanza della questione nel presente processo;
Dichiara non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 5 legge n. 53 del 28 febbraio
1983, commi 32, 36 e 39, in combinato disposto con il d.m. 25
novembre 1985 art. 1, lett. a), nella parte in cui prevede il
pagamento della tassa automobilistica in un'unica soluzione per
periodi annuali fissi anticipati senza prevedere che l'imposta sia
dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si e' protratto il
possesso del veicolo, per contrasto con gli artt. 53 e 3 della
Costituzione per i motivi di cui in narrativa;
Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla
Corte costituzionale.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza,
relativi alla notifica della presente ordinanza al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
Trieste, addi' 23 aprile 2002
Il giudice: Morvay
02C1010