N. 495 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 aprile 2002

Ordinanza   emessa   il   24   aprile   2002  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  24  ottobre  2002)  dal  tribunale di Trieste nel
procedimento civile vertente tra Piccinini Giuseppe e Ministero delle
finanze

Imposte  e  tasse  -  Tasse  automobilistiche - Previsto pagamento in
  unica  soluzione  per  periodi  annuali  fissi anticipati - Mancata
  previsione  che  l'imposta  sia  dovuta  proporzionalmente  ai mesi
  dell'anno  in  cui  si  e'  protratto  il  possesso  del  veicolo -
  Imposizione indifferenziata a fronte di manifestazioni di capacita'
  contributiva  tra  loro  diverse  -  Violazione  del  principio  di
  eguaglianza - Lesione del principio di capacita' contributiva.
- Legge  28 febbraio  1983,  n. 53  [recte: Decreto-legge 30 dicembre
  1982, n. 53, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1983,
  n. 53],  art. 5,  commi  32,  36  e  39,  in combinato disposto con
  l'art. 1, lettera a), del decreto ministeriale 25 novembre 1985.
- Costituzione, artt. 3 e 53.
(GU n.45 del 13-11-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Sciogliendo  la  riserva di cui al verbale che precede, letti gli
atti ed esaminata la documentazione, premesso che:
        con  atto  di citazione di data 28 dicembre 1999, ritualmente
notificato  in  data  30 dicembre 1999, il sig. Piccinini Giuseppe ha
citato  in  giudizio  dinanzi  al  suintestato tribunale il Ministero
delle  finanze  al  fine  di  ottenere l'annullamento, la revoca o la
dichiarazione   di   illegittimita'   dell'avviso   di   accertamento
notificatogli  in  data  3 novembre 1999 dall'ufficio del registro di
Pordenone;
        l'attore  ha spiegato che nel corso del 1996 risultava essere
proprietario  e possessore di un autovettura Fiat Lancia Delta tg. PN
361789  regolarmente  iscritta  presso  il  PRA  della  Provincia  di
Pordenone;
        ha  precisato  che  in data 13 maggio 1996 aveva provveduto a
demolire  la  propria  vettura  e  ad annotare la relativa perdita di
possesso  della stessa presso il registro automobilistico, pagando in
data  31 maggio 1996 a favore del Ministero delle finanze la somma di
L.  23.500,  pari  alla  dodicesima  parte  della  imposta annuale di
proprieta' e possesso del veicolo di cui alla legge n. 53/1983;
        ha  sottolineato  che  l'ACI, in veste di concessionario alla
riscossione   delle  tasse  automobilistiche,  aveva  sollecitato  il
pagamento   dell'intera   imposta   in   oggetto   relativa  a  tutta
l'annualita'  96  -  97,  e che, visto che tale richiesta era rimasta
inevasa,  in  data  3  aprile  1999  il Ministero delle finanze aveva
provveduto  a  notificargli  avviso  di  accertamento  per  la  somma
complessiva  di  L.  386.000  relativa  alla  tassa  di  proprieta' e
possesso   per  l'anno  96-97,  maggiorata  delle  sanzioni  e  degli
interessi;
        ha osservato che il tributo in esame, che al di la' del nomen
juris  deve essere qualificato quale imposta, avente come presupposto
il  possesso di un autoveicolo registrato presso il PRA, ha carattere
anticipatorio,  posto  che  alla  scadenza  del  termine  per  il suo
pagamento  il  soggetto  passivo  e'  tenuto a versare all'erario una
somma per il possesso del veicolo per i successivi dodici mesi;
        ha  precisato  che  dalla  normativa  che  regola  la materia
risulta  che  l'imposta in esame e' dovuta solo se il veicolo risulta
nell'effettivo  possesso  del  soggetto  passivo per tutto il periodo
d'imposta,  di modo tale che se nel corso di tale periodo si verifica
una  perdita  del  possesso  regolarmente  annotata  presso  il  PRA,
l'imposta stessa non e' piu' dovuta per il periodo residuo;
        ha  osservato che se permanesse l'obbligo del pagamento anche
in  caso  di  perdita  del  possesso del bene, l'imposta risulterebbe
svincolata  dalla  capacita'  contributiva  del  soggetto  passivo e,
pertanto, si porrebbe in contrasto con l'art. 53 della Costituzione;
        costituitosi in giudizio con comparsa di data 2 febbraio 2000
il  Ministero  delle  finanze,  dopo aver richiamato il contenuto dei
commi  31,  32  e  36  dell'art. 5  legge  28 febbraio 1983 n. 53, ha
sottolineato  che  il  d.m.  25  novembre  1985  all'art. 1  lett. a)
stabilisce che a partire dal 1 gennaio 1986 le tasse automobilistiche
debbono  essere corrisposte in un'unica soluzione per periodi annuali
fissi  decorrenti  dal  1  gennaio,  1 maggio e 1 settembre a seconda
della  scadenza  risultante dall'ultimo versamento eseguito nell'anno
in corso;
        ha  precisato  che  poiche'  nel  caso  di  specie  la  tassa
automobilistica  era  venuta a scadere nel mese di aprile 1996 mentre
la  formalita'  di  radiazione  dello  stesso  risultava essere stata
presentata  al  PRA  di  Pordenone  soltanto in data 13 maggio 1996 e
cioe' nel nuovo periodo annuale fisso di obbligazione tributaria;
        ha  concluso  chiedendo la reiezione della pretesa avversaria
in quanto infondata;
        con  memoria di data 20 settembre 2000 l'attore, rilevato che
la  tesi  del  Ministero  delle  finanze,  secondo  cui  il pagamento
dell'imposta e' dovuta anche in assenza dell'effettiva proprieta' del
mezzo  rende i commi 32 e 36 dell'art. 5 legge 53/1983 illegittimi in
relazione  all'art. 53 Cost., concludeva con un'istanza di rimessione
degli atti alla Corte costituzionale;
        tale istanza veniva riproposta dall'attore all'udienza del 14
novembre  2001,  mentre  il convenuto si rimetteva alla decisione del
giudice.
    Tutto  cio'  premesso deve osservarsi che la questione cosi' come
proposta  appare  rilevante  in  relazione  al procedimento in corso,
posto  che la decisione in ordine alla legittimita/illegittimita' dei
commi  32  e 36 art. 5 legge 53/83 appare pregiudiziale rispetto alla
pronuncia  di  revoca, annullamento o dichiarazione di illegittimita'
dell'avviso di accertamento notificato all'attore.
    La questione inoltre non appare manifestamente infondata.
    Come  rilevato  dall'attore  nei  propri  scritti  difensivi,  la
cosiddetta  tassa  automobilistica  e'  un'imposta, la cui disciplina
normativa  e'  contenuta  nel testo unico di cui al d.P.R. 5 febbraio
1953  n. 39  e  nell'art. 5,  commi  31-60  del d.l. 30 dicembre 1982
n. 953,  convertito  con  modificazioni nella legge 28 febbraio 1983,
n. 53.
    II   presupposto   dell'imposta,   ovvero  la  manifestazione  di
capacita'  contributiva  cui  la  legge  ricollega  il  pagamento del
tributo,  e'  costituito dalla proprieta' del veicolo, risultante dal
pubblico registro automobilistico (art. 5 comma 32 legge 53/1983).
    Senza  entrare  nel merito delle questioni relative alla corretta
interpretazione  di  tale  disposizione  (e'  piuttosto  discusso  in
dottrina  l'oggetto  dell'imposizione,  che  verrebbe  individuato da
alcuni    autori    nel    possesso    del    veicolo,    da    altri
nell'immatricolazione e nel possesso, o nell'iscrizione o annotazione
nei  pubblici  registri  qualificata  quale "fatto circostanziale del
possesso",  oppure  nella  proprieta'  o  disponibilita' dei mezzi di
locomozione...),   la   proprieta'   o   il   possesso   del  veicolo
rappresentano   l'evento   economicamente  valutabile  che  legittima
l'applicazione   dell'imposta,   in   linea   con   quanto   disposto
dall'art. 53 della Costituzione.
    Lo  stesso  comma 32 della norma citata precisa che "l'obbligo di
corrispondere  il  tributo  cessa con la cancellazione dei veicoli ..
dai  predetti registri", e il comma 36 stabilisce che "la perdita del
possesso del veicolo ... per forza maggiore o per fatto di un terzo o
la   indisponibilita'   conseguente  a  provvedimento  dell'autorita'
giudiziaria  o  della pubblica amministrazione, annotate nei registri
indicati  nel  trentaduesimo  comma,  fanno venire meno l'obbligo del
pagamento  del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in
cui  e' stata effettuata l'annotazione"; tali disposizioni confermano
l'imprescindibile  legame  tra  obbligo  di  versamento del tributo e
sussistenza  del presupposto dell'imposta, tanto che il venir meno di
questo fa venir meno anche il primo.
    Sebbene, quindi, le norme sopra indicate risultino in linea con i
principi  generali in tema di imposte e segnatamente con il principio
di capacita' contributiva, sono le particolari modalita' di pagamento
dell'imposta che rendono le stesse norme contrarie con tali principi.
    Infatti,  come sottolineato dal Ministero delle finanze, il DM 25
novembre  1985  stabilisce  all'art. 1  lett.  a) che a partire dal 1
gennaio  1986  le tasse automobilistiche devono essere corrisposte in
un'unica  soluzione  per  periodi  annuali fissi decorrenti dal primo
gennaio,  primo  maggio  e  primo settembre, a seconda della scadenza
risultante  dall'ultimo  versamento  eseguito  nell'anno in corso (il
D.M: specifica, nell'ultimo comma dell'art. 1, che "il pagamento deve
essere effettuato nel corso del mese iniziale dei periodi fissi sopra
stabiliti").
    Cio'  significa  che,  in base a tale disposizione, e' necessario
provvedere  al  pagamento del tributo se, nel momento in cui scade il
termine,  risulta  essere  sussistente  il  presupposto dell'imposta;
tuttavia questo stesso presupposto, cui la legge ricollega il sorgere
dell'obbligo  di  imposta,  nei mesi o nei giorni successivi potrebbe
venire  meno  (con  eventuale  cancellazione del veicolo dal pubblico
registro   automobilistico)   senza  che  venga  meno  l'obbligazione
tributaria, gia' interamente adempiuta e non ripetibile.
    Tale  eventualita'  non  e'  stata  presa  in  considerazione dal
legislatore  che,  imponendo  il  pagamento  del  tributo in un'unica
soluzione  e  in anticipo rispetto al periodo d'imposta, sembra porsi
in  aperta  contraddizione  con  il  principio, espresso testualmente
dalla stessa legge, secondo cui l'obbligo di corrispondere il tributo
cessa  con  la  cancellazione dei veicoli dai registri (art. 5, comma
32, legge 83/53)
    Da  questo  punto  di  vista, l'obbligo del pagamento non risulta
legato  ad  un  indice  di  ricchezza  reale  ma potenziale o futuro,
risultando per questo aspetto sganciato dal parametro della capacita'
contributiva    cui    l'art. 53    della    Costituzione   subordina
l'imposizione.
    Peraltro e' opportuno sottolineare come le modalita' di pagamento
delle  tasse  automobilistiche,  cosi' come attualmente regolate, non
sono   in   grado   di   differenziare  manifestazioni  di  capacita'
contributiva  tra  loro diverse, ma, al contrario, hanno l'effetto di
porre sullo stesso piano eventi economici tra loro differenti.
    Da questo punto di vista, infatti, si deve notare come e' diversa
la  capacita' contributiva di colui che risulta essere proprietario o
possessore  di  un'autovettura  per  un  solo  mese dell'anno (ad es.
maggio,  come  nel  caso in esame e chi risulta essere proprietario o
possessore  di  una  vettura  per  12 mesi: nonostante cio' il carico
impositivo  previsto  dal  combinato disposto della legge n. 53/1983,
art. 32  e  36,  e d.m. 25 novembre 1985 e' nelle due diverse ipotesi
identico, risultando cosi' violato il principio di uguaglianza di cui
all'art. 3  della Costituzione, peraltro da ritenersi implicito nella
stessa  disposizione  dell'art. 53  Costituzione  gia'  ripetutamente
citato.
    Senza  addentrarsi  nell'esame  dei  rapporti tra il principio di
capacita' contributiva ed il principio di uguaglianza, per quanto qui
interessa   si   deve   sottolineare,  infatti,  che  il  legislatore
nell'esercizio  della  sua  discrezionalita' in ordine alla scelta di
quali  forme di ricchezza colpire o non colpire, di come stabilire la
misura  del  prelievo,  di  come  determinare  la base imponibile, e'
tenuto  ad attenersi al rispetto del principio di uguaglianza, per il
quale,  in  base  alla sua piu' elementare interpretazione situazioni
diverse  devono  essere  oggetto  di  trattamenti diversi ("L'art. 53
primo comma Cost., in virtu' del quale tutti sono tenuti a concorrere
alle  spese  pubbliche  in ragione della loro capacita' contributiva,
deve   essere  interpretato  come  specificazione  del  principio  di
uguaglianza,   (...)   nel  senso  che  a  situazioni  uguali  devono
necessariamente  corrispondere  uguali  regimi impositivi e viceversa
(...)", Consiglio di Stato sez. V, 30 ottobre 1997, n. 1207).
    Pare   pertinente  infine  rilevare  che  il  legislatore,  nella
regolamentazione  delle  modalita'  di  pagamento di imposte simili a
quella   relativa   alla  proprieta'  degli  autoveicoli,  in  quanto
anch'esse    collegate   alla   proprieta'   assunta   quale   evento
economicamente  valutabile  e quindi presupposto dell'imposizione, ha
previsto  soluzioni  piu'  in  linea con i principi costituzionali in
tema  di capacita' contributiva. L'art. 10 d.lgs 504/1992. che regola
l'ICI, al primo comma espressamente prevede che: "l'imposta e' dovuta
(...)  per  anni  solari  proporzionalmente  alla  quota  ed  ai mesi
dell'anno nei quali si e' protratto il possesso".
    Non  sembra  che  tale soluzione sia incompatibile con l'impianto
normativo  in  tema di tasse automobilistiche, anch'esse legate, come
l'ICI, al presupposto d'imposta della proprieta'.
                              P. Q. M.
    Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Ritenuta la rilevanza della questione nel presente processo;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 5 legge n. 53 del 28 febbraio
1983,  commi  32,  36  e  39,  in  combinato  disposto con il d.m. 25
novembre  1985  art. 1,  lett.  a),  nella  parte  in  cui prevede il
pagamento  della  tassa  automobilistica  in  un'unica  soluzione per
periodi  annuali  fissi  anticipati senza prevedere che l'imposta sia
dovuta  proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si e' protratto il
possesso  del  veicolo,  per  contrasto  con  gli  artt. 53 e 3 della
Costituzione per i motivi di cui in narrativa;
    Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla
Corte costituzionale.
    Manda   alla  cancelleria  per  gli  adempimenti  di  competenza,
relativi  alla  notifica  della  presente ordinanza al Presidente del
Consiglio   dei  ministri  e  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
        Trieste, addi' 23 aprile 2002
                         Il giudice: Morvay
02C1010