N. 499 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile 2002
Ordinanza emessa il 22 aprile 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 ottobre 2002) dal tribunale di Avellino nel procedimento penale a carico di Scafuri Antonio ed altri Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio. - Codice di procedura penale, art. 459. - Costituzione, artt. 24 e 111.(GU n.45 del 13-11-2002 )
IL TRIBUNALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza.
In data 7 aprile 2000 il g.i.p. del Tribunale di Avellino su
richiesta del p.m. pronunciava decreto penale di condanna nei
confronti di Scafuri Antonio, Napolitano Luigi e De Falco Ferdinando
in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv/110/678 c.p. Gli
imputati proponevano opposizione con atto tempestivamente depositato
nella cancelleria del g.i.p. il quale, in data 9 marzo 2000, emetteve
decreto di citazione a giudizio.
Dopo un rinvio determinato dalla astensione degli avvocati della
Camera penale Irpina (ud: 4 giugno 2001), all'odierna udienza del 22
aprile 2002, dopo la costituzione delle parti, il difensore ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 459 ss.
c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della costituzione sotto
il profilo della ritenuta lesione del diritto di difesa degli
imputati causato dalla emissione del decreto penale di condanna in
assenza di contraddittorio con il difensore che se informato, avrebbe
potuto contribuire ad orientare le determinazioni del giudicante.
Ritiene questo giudice che le argomentazioni difensive siano
condivisibili, giacche' e' innegabile che la fase processuale
conseguente alla richiesta del p.m. di emissione del decreto penale
di condanna si svolga, innanzi al g.i.p., in assenza di ogni forma di
contraddittorio e senza possibilita' alcuna, per la difesa, di
interloquire sulla richiesta avanzata dall'accusa. In sostanza se e'
vero che il g.i.p., ai sensi dell'art. 459, comma 3, puo' non
accogliere la richiesta del p.m. e pronunciare sentenza di
proscioglimento ex art. 129 c.p.p. qualora ne ravvisi i presupposti,
e' pur vero che mancando un avviso al difensore della richiesta del
p.m., si impedisce al difensore stesso di interloquire in merito,
lasciando alla sola discrezionalita' del giudice la scelta tra il
proscioglimento, il non accoglimento della richiesta con successiva
restituzione degli atti al p.m., o l'eventuale accoglimento della
richiesta di decreto penale di condanna.
Tale situazione processuale, se poteva conciliarsi con il sistema
normativo anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale
sul giusto processo, appare, invece, in evidente contrasto con i
principi di diritto da ultimo introdotti.
Infatti l'art. 111, comma 3, della Costituzione, cosi' come
modificato dalla legge costituzionale del 23 novembre 1999 n. 2, ha
chiaramente inteso garantire il rispetto del contraddittorio anche
nella fase delle indagini preliminari. Peraltro, pur volendo
dissentire da tale interpretazione, la richiesta di decreto penale di
condanna equivale all'esercizio della azione penale (art. 405 c.p.p.)
con la conseguenza che l'indagato assume gia' da quel momento la
qualita' di imputato ed impedirgli di interloquire innanzi al g.i.p.
equivale a violare il principio del contraddittorio in una fase che
e' gia' processuale.
L'imputato al quale, nel caso di specie, neppure e' notificato,
per concorde orientamento della giurisprudenza, l'avviso di cui
all'art. 415-bis c.p.p., non ha, pertanto, altra possibilita' che
quella di proporre opposizione al decreto penale di condanna per
accedere ad uno dei riti alternativi consentitigli.
Se invece, il contraddittorio fosse anticipato innanzi al g.i.p.,
l'imputato potrebbe avere la possibilita' di evitare l'instaurazione
del giudizio.
Per quanto argomentato, questo giudicante ritiene condivisibile
la posizione difensiva consapevole che l'accoglimento della questione
comporterebbe la nullita' del decreto penale opposto, emesso inaudita
altera parte, con conseguente regressione del procedimento.
P. Q. M.
Visti ed applicati gli artt. 23 e ss. legge 11 marzo 1953 n. 87
solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la
questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 459 c.p.p., in
riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in
cui non prevede che il giudice delle indagini preliminari, prima di
emettere decreto penale di condanna, debba consentire alla difesa
l'intervento perche' possa eventulmente esplicare le proprie
argomentazioni difensive.
Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costitizionale.
Sospende il processo in corso.
Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente
del Consiglio dei ministri, e sia comunicata al Presidente della
Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Cosi' deciso in Avellino, il 22 aprile 2002
Il giudice: Barra
02C1014