N. 500 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 2002

Ordinanza   emessa   il   15   aprile   2002  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  29  ottobre  2002)  dal tribunale di Avellino nel
procedimento penale a carico di Sarro Gianni ed altri

Processo  penale  - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice
  per  le  indagini  preliminari, prima di emettere decreto penale di
  condanna,   di  consentire  l'intervento  della  difesa  -  Mancata
  previsione  -  Lesione  del  diritto  di  difesa  -  Violazione del
  principio del contraddittorio.
- Codice di procedura penale, art. 459.
- Costituzione, artt. 24 e 111.
(GU n.45 del 13-11-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    In  data 29 settembre 2001 il g.i.p. del Tribunale di Avellino su
richiesta  del  p.m.  pronunciava  decreto  penale  di  condanna  nei
confronti  di  Sarro  Gianni  e De Cristofaro Mariela in relazione al
reato  di  cui  agli  artt.  110-697,  comma primo, c.p. Gli imputati
proponevano  opposizione  con  atto  depositato nella cancelleria del
g.i.p.  il  quale,  in  data  16  novembre  2001, emetteve decreto di
citazione a giudizio.
    Dopo  un  rinvio  determinato  dalla  omessa notifica del decreto
all'imputato  Sarro (ud: 21 gennaio 2002), all'odierna udienza del 15
aprile  2002,  dopo  la  costituzione  delle  parti,  il difensore ha
sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 459 ss.
c.p.p.  in  relazione agli artt. 3, 24 e 111 della costituzione sotto
il  profilo  della  ritenuta  lesione  del  diritto  di  difesa degli
imputati  causato  dalla  emissione del decreto penale di condanna in
assenza di contraddittorio con il difensore che se informato, avrebbe
potuto contribuire ad orientare le determinazioni del giudicante.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 499/2002).
02C1015