N. 501 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 2002

Ordinanza  emessa  il  16  maggio  2002 dal tribunale di Avellino nel
procedimento penale a carico di Lanzara Michele

Processo  penale  - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice
  per  le  indagini  preliminari, prima di emettere decreto penale di
  condanna,   di  consentire  l'intervento  della  difesa  -  Mancata
  previsione - Indicazione solo numerica dei parametri costituzionali
  di riferimento.
- Codice di procedura penale, artt. 459 e 460.
- Costituzione, artt. 24 e 111.
(GU n.45 del 13-11-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Accoglie la richiesta formulata dal difensore.
                              P. Q. M.
    Ritenendo  la questione rilevante e non manifestamente infondata,
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 459 e 460 codice
di  procedura  penale,  con  riferimento  agli  artt.  24 e 111 della
Costituzione  nella  parte  in  cui non prevede che il giudice per le
indagini  preliminari  prima  di  emettere decreto penale di condanna
debba  consentire  alla  difesa l'intervento, perche' possa esplicare
eventualmente  le  proprie  argomentazioni  difensive, quindi, ordina
l'immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte  costituzionale
sospendendo  il presente processo e dispone che la presente ordinanza
sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ne sia data
comunicazione  al  Presidente  della Camera dei deputati e al giudice
del  Senato  della  Repubblica.  Manda alla cancelleria per tutti gli
adempimenti.
                          Il giudice: Sica
02C1016