N. 501 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 2002
Ordinanza emessa il 16 maggio 2002 dal tribunale di Avellino nel procedimento penale a carico di Lanzara Michele Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa - Mancata previsione - Indicazione solo numerica dei parametri costituzionali di riferimento. - Codice di procedura penale, artt. 459 e 460. - Costituzione, artt. 24 e 111.(GU n.45 del 13-11-2002 )
IL GIUDICE DI PACE
Accoglie la richiesta formulata dal difensore.
P. Q. M.
Ritenendo la questione rilevante e non manifestamente infondata,
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 459 e 460 codice
di procedura penale, con riferimento agli artt. 24 e 111 della
Costituzione nella parte in cui non prevede che il giudice per le
indagini preliminari prima di emettere decreto penale di condanna
debba consentire alla difesa l'intervento, perche' possa esplicare
eventualmente le proprie argomentazioni difensive, quindi, ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
sospendendo il presente processo e dispone che la presente ordinanza
sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ne sia data
comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al giudice
del Senato della Repubblica. Manda alla cancelleria per tutti gli
adempimenti.
Il giudice: Sica
02C1016