N. 437 SENTENZA 24 ottobre - 7 novembre 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Questione di legittimita' costituzionale - Incidentalita' - Sussistenza - Eccezione di inammissibilita' basata su assunto contrario - Rigetto. Rilevanza della questione - Eccepito difetto, per mancata impugnazione nel giudizio a quo di norma regolamentare riproducente quella censurata - Infondatezza della eccezione. Non manifesta infondatezza della questione - Motivazione - Sufficienza - Rigetto di eccezione di inammissibilita', su assunto contrario. Previdenza e assistenza - Ragionieri e periti commerciali - Pensioni di anzianita' - Incompatibilita' con l'iscrizione ad albi professionali o elenchi di lavoratori autonomi - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto al lavoro - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge 30 dicembre 1991, n. 414, art. 3, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 4, primo comma.(GU n.45 del 13-11-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2,
della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale
di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti
commerciali), promosso con ordinanza del 5 febbraio 2002 dal
Tribunale di Lucca nel procedimento civile vertente fra Tozzi Vito e
l'Associazione cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore
dei ragionieri e periti commerciali, iscritta al n. 204 del registro
ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Visti gli atti di costituzione di Tozzi Vito e della Associazione
cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e
periti commerciali;
Udito nell'udienza pubblica del 24 settembre 2002 il giudice
relatore Francesco Amirante;
Udito l'avvocato Massimo Luciani per l'Associazione cassa
nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti
commerciali.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile instaurato dal
ragioniere Vito Tozzi nei confronti della Associazione cassa
nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti
commerciali (d'ora in avanti: Cassa) per ottenere - "previa
rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita'
dell'art. 3, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 414, in
riferimento agli artt. 3, secondo comma, 4, primo comma, 35, primo
comma e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui
afferma la incompatibilita' della pensione di anzianita' con
l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori
autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente o associato"
- l'accertamento del diritto ad ottenere la pensione di anzianita'
alla sola condizione della preventiva cancellazione dall'albo dei
ragionieri e non anche subordinatamente alla cancellazione dal
registro dei revisori contabili, con conseguente condanna
dell'Associazione convenuta alla relativa corresponsione, il
Tribunale di Lucca, con ordinanza del 5 febbraio 2002, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 4, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale del citato art. 3, comma 2,
della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale
di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti
commerciali), "nella parte in cui prevede l'incompatibilita' della
corresponsione della pensione di anzianita' con l'iscrizione ad albi
o elenchi di lavoratori autonomi diversi dall'albo professionale dei
ragionieri".
Premette il remittente che il ricorrente, dopo aver ottenuto
dalla convenuta risposta affermativa in merito alla sussistenza dei
requisiti di contribuzione e di eta' per conseguire, previa
tempestiva cancellazione dall'albo dei ragionieri, la pensione di
anzianita' con decorrenza dal 1 febbraio 2001, aveva successivamente
richiesto al Consiglio di amministrazione della Cassa stessa se
sussistesse la possibilita' di mantenere l'iscrizione nel registro
dei revisori contabili ottenendone risposta negativa, sul rilievo
che, essendo la attivita' di revisore contabile una attivita' di
lavoro autonomo per il cui esercizio e' necessaria l'iscrizione in un
apposito elenco assimilabile ad un albo professionale, essa doveva
considerarsi incompatibile con la corresponsione della richiesta
pensione, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 414 del
1991 citato e dell'art. 50 del regolamento di esecuzione dello
statuto della Cassa stessa.
Il Tribunale di Lucca rileva, in primo luogo, che sono da
respingere le eccezioni di inammissibilita' della sollevata questione
di legittimita' costituzionale presentate dalla Cassa sul duplice
rilievo della natura meramente astratta della lite (in ipotesi
esclusivamente finalizzata a proporre la questione) e del difetto di
rilevanza della questione stessa nel giudizio a quo (in conseguenza
della mancata impugnativa dell'art. 50 del citato regolamento,
prevedente la medesima incompatibilita' sancita dalla legge n. 414 e
della preclusione di una successiva estensione del thema decidendum
anche a tale norma regolamentare, ai sensi dell'art. 414 cod. proc.
civ.). Il rimettente osserva, quanto alla prima delle due suddette
eccezioni, che l'accoglimento della sollevata questione si limita a
condizionare l'accertamento del richiesto diritto e la condanna alla
corrispondente prestazione e non si identifica, quindi, con l'oggetto
del giudizio, mentre, per quel che riguarda l'altra eccezione,
precisa che il richiamo della citata norma regolamentare costituisce
una mera difesa che, come tale, non amplia il thema decidendum e si
sottrae al regime delle preclusioni posto dall'art. 414 cod. proc.
civ.
Quanto al merito della questione, il giudice remittente, dopo
aver sottolineato che la norma impugnata consente la attribuzione
della pensione di anzianita' nella ipotesi di svolgimento di
attivita' di lavoro autonomo per le quali non sia richiesta
l'iscrizione ad un albo o elenco, sostiene che e' in contrasto con il
principio di razionalita' di cui all'art. 3 della Costituzione la
previsione dell'incompatibilita' della prestazione stessa con altre
attivita' della medesima natura solo perche' richiedenti l'iscrizione
ad un albo professionale o ad un elenco e afferma, altresi', che la
disposizione denunciata viola il principio della tutela del diritto
al lavoro, sancito dall'art. 4, primo comma, della Costituzione,
"nella misura in cui pone al pensionato, in difetto di equiparazione
della pensione di anzianita' alla pensione di vecchiaia una volta
raggiunto il limite anagrafico per questa previsto, una limitazione
alla possibilita' di lavoro per tutto il resto della vita".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti sia
l'Associazione cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore
dei ragionieri e periti commerciali sia il ragioniere Vito Tozzi.
La prima ha chiesto, anche in una memoria aggiunta, una
dichiarazione di inammissibilita' o di infondatezza della questione.
Alla prima conclusione porterebbero, secondo quanto gia'
sostenuto dalla stessa parte nell'ambito del giudizio a quo la
mancanza del requisito della incidentalita' e comunque l'irrilevanza
della questione stessa derivante dal fatto che l'incompatibilita' di
cui si discute non e' stabilita solo dalla norma impugnata, ma e'
prevista anche nel regolamento di esecuzione dello statuto della
Cassa che non ha costituito oggetto di contestazione nell'atto
introduttivo del giudizio principale e non potrebbe piu' esservi
esaminato ex art. 414 cod. proc. civ.
Quanto all'infondatezza, la Cassa pone l'accento principalmente
sul fatto che la sentenza di questa Corte n. 73 del 1992 - che ha
accolto una questione di legittimita' analoga a quella attualmente
sollevata, riguardante l'art. 3, secondo comma, della legge
20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense)
- non puo' essere utilmente richiamata sia perche' in essa e' stata
esaminata una fattispecie diversa da quella oggi in esame, sia
perche' sono sopravvenuti radicali cambiamenti nel diritto positivo e
nella giurisprudenza costituzionale nel senso della disincentivazione
delle richieste di pensione di anzianita' al fine di ridurre i
problemi di tipo economico-finanziario conseguenti alla relativa
erogazione, problemi che assumono particolare importanza per gli enti
previdenziali delle categorie professionali in seguito alla relativa
trasformazione in persone giuridiche private, disposta dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 1, com-ma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in
materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza). Per quel
che riguarda, in particolare, il caso di cui si tratta, le esigenze
di equilibrio finanziario della Cassa potrebbero subire un forte
pregiudizio dall'eventuale accoglimento della presente questione in
quanto l'ampliamento dell'ambito di cumulabilita' della pensione di
anzianita' con i redditi da lavoro aumenterebbe sicuramente il numero
dei professionisti interessati ad ottenere la provvidenza stessa.
3. - Il ragioniere Vito Tozzi, facendo proprie le argomentazioni
svolte dal remittente, ha chiesto, invece, l'accoglimento della
questione, sottolineandone l'identita' con quella accolta da questa
Corte con la sentenza n. 73 del 1992, avendo l'art. 3, secondo comma,
della legge n. 576 del 1980, quello esaminato in decisione, contenuto
identico alla norma attualmente impugnata.
Il ragioniere Tozzi ha, inoltre, precisato che il rifiuto
espresso dalla Cassa, in applicazione della norma denunciata, di
consentirgli di rimanere iscritto nel registro dei revisori
contabili, gli ha di fatto impedito di chiedere la cancellazione
dall'albo dei ragionieri e l'erogazione della pensione di anzianita'
per la quale aveva maturato i requisiti, in quanto se egli avesse
richiesto la suddetta cancellazione non solo non avrebbe potuto
ottenere la pensione di anzianita', ma avrebbe altresi' perduto il
diritto alla pensione di vecchiaia, non avendo ancora raggiunto il
richiesto limite di eta' di sessantacinque anni.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 4, primo comma,
della Costituzione, dell'art. 3, secondo comma, della legge
30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza
e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), nella
parte in cui prevede l'incompatibilita' della corresponsione della
pensione di anzianita' con l'iscrizione ad albi o elenchi di
lavoratori autonomi diversi dall'albo professionale dei ragionieri e
periti commerciali.
Secondo il remittente la norma e' irrazionale in quanto, dal
momento che lo svolgimento di lavoro autonomo non osta alla
maturazione del diritto alla pensione di anzianita', non vi sarebbe
ragione per escludere il diritto alla prestazione previdenziale
soltanto perche' l'esercizio dell'attivita' lavorativa e' subordinata
alla iscrizione in un albo o in un elenco.
La norma censurata si porrebbe, inoltre, in contrasto anche con
l'art. 4, primo comma, della Costituzione, perche' determinerebbe una
compressione del diritto al lavoro indefinita nel tempo, visto che il
raggiungimento della eta' prescritta per il conseguimento della
pensione di vecchiaia non comporta il conseguimento di tale
prestazione da parte dei ragionieri o periti commerciali che siano
gia' titolari della pensione di anzianita'.
2. - In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni
prospettate dalla difesa della Cassa, secondo la quale la questione
sarebbe inammissibile: a) perche' sollevata nell'ambito di un
giudizio non avente altro contenuto che la risoluzione della
questione di costituzionalita'; b) in quanto irrilevante, perche' la
norma censurata e' riprodotta in identica formulazione nell'art. 50
del regolamento di esecuzione dello statuto della Cassa e la
disposizione regolamentare non e' stata oggetto d'impugnazione con
l'atto introduttivo del giudizio a quo; c) per insufficienza della
motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione stessa.
Nessuna di tali eccezioni puo' essere accolta.
Il giudice remittente ha rilevato, con motivazione non
implausibile, che il giudizio pendente davanti a lui ha ad oggetto
principale l'accertamento del diritto alla pensione di anzianita' in
capo all'attore e la condanna della Cassa a corrispondergliela sia
pure subordinatamente alla sua cancellazione dall'albo dei
ragionieri. La questione di legittimita' costituzionale, lungi dal
costituire l'oggetto unico del giudizio, si pone quindi come un
incidente nell'iter logico-giuridico da seguire ai fini
dell'accertamento del diritto alla prestazione previdenziale.
Riguardo alla norma regolamentare ed alla sua mancata
impugnazione con il ricorso introduttivo del giudizio, il Tribunale
di Lucca ha osservato - ed anche sul punto la motivazione e'
plausibile - che la tesi della nullita' della norma regolamentare
conseguente alla sollecitata dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'identica norma di legge e' da qualificare come
mera difesa, essendo la suddetta invalidita' rilevabile d'ufficio.
Infine, la motivazione sulla non manifesta infondatezza e'
sintetica ma non insufficiente dal momento che indica sia i profili
di irrazionalita' determinanti il possibile contrasto con l'articolo
3 della Costituzione, sia le ragioni della ipotizzata violazione
dell'art. 4, primo comma, della Costituzione.
3. - Nel merito la questione e' fondata.
Questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimita'
costituzionale di una disposizione inserita nell'art. 3, secondo
comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema
previdenziale forense), identica a quella censurata dal Tribunale di
Lucca, ne dichiaro' l'illegittimita' costituzionale per contrasto con
gli stessi parametri evocati nel presente giudizio, sul rilievo che,
una volta ammessa la compatibilita' della pensione di anzianita'
degli avvocati con lo svolgimento di un lavoro autonomo o
subordinato, non era ragionevole stabilirne l'incompatibilita'
qualora per tale lavoro fosse prescritta l'iscrizione in un albo o in
un elenco, costituendo inoltre tale incompatibilita' violazione
dell'art. 4, primo comma, della Costituzione (cfr. sentenza n. 73 del
1992).
Secondo la difesa della Cassa di previdenza dei ragionieri e
periti commerciali le ragioni addotte a sostegno della suindicata
pronuncia di illegittimita' costituzionale sono contraddette dal
mutato assetto delle casse di previdenza ed hanno percio' perduto la
loro validita'. Poiche' gli enti previdenziali delle categorie
professionali si sono trasformati in persone giuridiche private ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, le esigenze di
bilancio sono particolarmente pressanti, dovendo gli enti medesimi
avvalersi dell'autofinanziamento, senza poter ricorrere a sovvenzioni
pubbliche. Lo sfavore con il quale il legislatore guarda allo
svolgimento di attivita' lavorativa da parte dei titolari di pensione
di anzianita', concretizzatosi nelle norme che in vario modo nel
tempo hanno limitato o escluso il cumulo tra reddito da lavoro e
pensione di anzianita' (la difesa della Cassa invoca l'art. 10 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato
dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'art. 1, comma
189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'art. 59, comma 14,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449), dimostrerebbe la necessita' di
scoraggiare il ricorso alla pensione di anzianita' da parte di
persone ancora in grado di lavorare.
Le tesi difensive della Cassa non inficiano la validita' delle
ragioni che indussero la Corte alla citata pronuncia di
illegittimita' costituzionale, ragioni che sussistono tuttora
riguardo alla questione in esame.
E', infatti, da osservare anzitutto che il perseguimento
dell'obiettivo tendenziale dell'equilibrio di bilancio non puo'
essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie
professionali - e, in particolare, da parte della Cassa di previdenza
a favore dei ragionieri e periti commerciali - con il ricorso ad una
normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso
situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione
dell'art. 3 della Costituzione. L'iscrizione ad albi o elenchi per lo
svolgimento di determinate attivita' e', infatti, prescritta a tutela
della collettivita' ed in particolare di coloro che dell'opera degli
iscritti intendono avvalersi.
In secondo luogo, si rileva che le norme concernenti il cumulo
tra reddito da lavoro e prestazione previdenziale presuppongono la
liceita' dell'esercizio dell'attivita' lavorativa da parte del
pensionato ed operano quindi su un piano diverso ed in un momento
successivo a quelle del tipo della disposizione censurata,
finalizzate ad impedirne lo svolgimento.
La difesa della Cassa sostiene infine, con riguardo al caso
specifico, che l'iscrizione all'albo dei revisori contabili
consentirebbe un'attivita' in parte analoga a quella tipica dei
ragionieri, il divieto della quale non e' contestato (divieto,
peraltro, ritenuto legittimo, per l'iscrizione all'albo degli
avvocati, dalla citata sentenza n. 73 del 1992).
Sul punto si osserva che cio' che rileva, ai fini del presente
giudizio di costituzionalita', e' esclusivamente la circostanza che
lo svolgimento dell'attivita' dei revisori contabili e' subordinato,
in base ad una specifica e autonoma disciplina, all'iscrizione in un
registro analogo ad un albo professionale, mentre e' irrilevante
considerare che nell'ambito delle relative prestazioni ve ne siano
alcune che presentano elementi di analogia con le attivita' proprie
dei ragionieri.
4. - La contestata incompatibilita' si pone, altresi', in
contrasto con il principio del diritto al lavoro. Al riguardo va
precisato che la disciplina della pensione di anzianita' dei
ragionieri e periti commerciali, al pari di analoghe discipline
relative ad altre categorie di professionisti (v. sentenza n. 362 del
1997 sulla normativa applicabile in materia nella previdenza
forense), non prevede alcuna equiparazione della pensione di
anzianita' alla pensione di vecchiaia al compimento da parte del
titolare dell'eta' stabilita per il conseguimento di tale ultima
pensione, a differenza di quanto avviene nel sistema
dell'assicurazione generale obbligatoria per effetto dell'art. 22,
sesto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 10,
comma 7, del d.lgs. n. 503 del 1992, sicche' la norma impugnata si
traduce in una limitazione a tempo indefinito della possibilita' di
lavoro dei pensionati (v. sul punto la citata sentenza n. 73 del
1992).
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2,
della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale
di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti
commerciali), nella parte in cui prevede l'incompatibilita' della
corresponsione della pensione di anzianita' con l'iscrizione ad albi
professionali o elenchi di lavoratori autonomi diversi dall'albo dei
ragionieri e periti commerciali.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 novembre 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
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