N. 439 ORDINANZA 24 ottobre - 7 novembre 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Trasporti in concessione - Autoferrotranvieri - Controversie disciplinari - Giurisdizione - Permanente attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo, anziche' al giudice ordinario - Denuncia di iliogicita' della norma censurata - Questione gia' esaminata con pronunce di infondatezza - Non omogeneita' delle situazioni comparate - Manifesta infondatezza. - Legge 24 maggio 1952 n. 628, art. 1; legge 22 settembre 1960, n. 1054, artt. 1, 3 e 4; r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, all. A, art. 58 (in combinato disposto). - Costituzione, art. 3.(GU n.45 del 13-11-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 58
dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148
(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico
del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna
in regime di concessione) - rectius: del combinato disposto
dell'art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628 (Estensione delle
norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle
filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane) e degli
articoli 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054 (Estensione
delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al
personale degli autoservizi extra urbani), e dell'art. 58
dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, promosso con
ordinanza emessa il 17 agosto 2001 dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Programma Maurizio e Azienda
trasporti milanesi S.p.a., iscritta al n. 874 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43,
prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di costituzione dell'Azienda trasporti milanesi;
Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 17 agosto e depositata il
20 agosto 2001, il Tribunale di Milano - sezione lavoro - nel corso
di un giudizio in cui un dipendente dell'Azienda trasporti milanesi
S.p.a. aveva impugnato la destituzione dal servizio disposta dal
Consiglio di disciplina dell'Azienda stessa - ha sollevato questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 58 dell'allegato A al regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul
trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie
e linee di navigazione interna in regime di concessione) - rectius:
del combinato disposto dell'art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628
(Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al
personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee
urbane) e degli articoli 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960,
n. 1054 (Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio
1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani), e
dell'art. 58 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148
- nella parte in cui attribuisce al giudice amministrativo, anziche'
al giudice ordinario, la giurisdizione in materia di controversie
disciplinari relative agli autoferrotranvieri;
che la norma impugnata sarebbe, secondo il rimettente,
tuttora in vigore non essendo stata abrogata, ne' espressamente ne'
implicitamente, dalla normativa che si e' succeduta nel tempo
(art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; art. 102
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59");
che la Corte costituzionale, con sentenza n. 62 del 1996, ha
giustificato la differente disciplina in punto di giurisdizione cui
e' sottoposto il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri rispetto
a quello dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato in considerazione
della specialita' del primo rapporto e della esigenza di tutelare
l'interesse collettivo al buon funzionamento e alla sicurezza dei
trasporti;
che tale giustificazione - secondo il giudice a quo - se era
sostenibile nel periodo in cui le controversie relative ai dipendenti
pubblici erano conosciute dal giudice amministrativo con
consequenziale "assimilazione - solo parziale -
dell'autoferrotranviere all'impiegato pubblico", non lo sarebbe piu'
a seguito del mutamento del quadro normativo avvenuto con la c.d.
privatizzazione del pubblico impiego;
che il permanere della giurisdizione del giudice
amministrativo determinerebbe, pertanto, conclude il rimettente, la
violazione dell'art. 3 della Costituzione per illogicita' della
previsione normativa censurata;
che si e' costituita l'Azienda trasporti milanesi S.p.a.
chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, non essendo
mutati i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali era stata
emanata la citata sentenza della Corte costituzionale;
che con successiva memoria del 6 maggio 2002, l'Azienda
trasporti milanesi S.p.a. ha ripreso il contenuto delle
argomentazioni addotte nella precedente memoria, sottolineando, in
particolare, che la norma impugnata sarebbe espressione di una
discrezionalita' legislativa ragionevolmente esercitata;
che con un ulteriore scritto difensivo del 6 giugno 2002
l'Azienda trasporti milanese S.p.a. ha ribadito le argomentazioni
contenute nell' ultima memoria.
Considerato che non sono stati dedotti ne' sussistono motivi per
pervenire ad una diversa soluzione della questione gia' oggetto di
esame con sentenza n. 62 del 1996 (non fondatezza) e con ordinanza
n. 161 del 2002 (manifesta infondatezza), non essendo mutati i
presupposti, sia di diritto sia di fatto, in base ai quali sono state
emesse le pronunce di infondatezza sulla base del medesimo parametro
costituzionale;
che, infatti, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 29 del
1993 (invocata nell'ordinanza di remissione) preesisteva alla
sentenza n. 62 del 1996, mentre il d.lgs. n. 80 del 1998 deve essere
considerato come completamento di riforma gia' delineata con
l'anzidetto d.lgs. n. 29 del 1993;
che questa Corte in ordine alla questione della sussistenza
della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di
provvedimenti sanzionatori disciplinari del predetto personale dei
trasporti in concessione, ha escluso la violazione del principio di
eguaglianza, in mancanza di omogeneita' di situazioni, con
riferimento sia agli enti pubblici economici (sentenza n. 208 del
1984), sia alle Ferrovie dello Stato anche dopo la delegificazione
del rapporto di lavoro e l'autorizzazione alla contrattazione
collettiva di categoria, in deroga alle disposizioni dell'allegato A
al r.d. n. 148 del 1931 (sentenza n. 62 del 1996), sia, infine, al
rapporto di lavoro presso le amministrazioni pubbliche (ordinanza
n. 161 del 2002);
che la specialita' (sia pure residuale: cfr. sentenza n. 190
del 2000) del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e
soprattutto la peculiarita' delle scelte organizzative delle relative
aziende e del compiuto ed organico sistema disciplinare hanno
giustificato la scelta discrezionale del legislatore, preordinata a
tutelare l'interesse collettivo - ritenuto preminente - al buon
funzionamento ed efficienza del servizio pubblico del trasporto
anzidetto, avuto riguardo alle variegate e multiformi tipologie di
gestione da parte di aziende autonome o da parte di soggetti privati,
tutti in regime di concessione e con poteri derivanti dal rapporto di
concessione in ordine anche alla sicurezza e alla polizia dei
trasporti (sentenza n. 62 del 1996; ordinanza n. 161 del 2002);
che la richiamata specialita' (con conseguente disomogeneita'
del tertium comparationis, indicato dal giudice rimettente) del
corpus compiuto ed organico, che regola la materia disciplinare delle
aziende (si noti, sia in mano pubblica sia privata) dell'anzidetto
settore di servizio pubblico dei trasporti, rende - sul piano
costituzionale - la ripartizione della giurisdizione non
necessariamente dipendente dalla giurisdizione ormai spettante al
giudice ordinario in materia di rapporto di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche (ordinanza n. 161 del 2002);
che, in realta', la scelta discrezionale del legislatore di
non intervenire (modificandola) sulla speciale regolamentazione delle
sanzioni disciplinari dei dipendenti delle anzidette aziende (in mano
pubblica o privata) di trasporto, non e' censurabile sul piano
costituzionale, non essendo manifestamente irragionevole o
palesemente arbitraria, ne' potendo configurarsi un obbligo, per lo
stesso legislatore, di procedere ad una contemporanea revisione
dell'intero riparto della giurisdizione, anche per i settori
particolari caratterizzati da specialita' di rapporti, di esigenze e
di disciplina;
che questa Corte ha ripetutamente affermato che resta rimesso
alla scelta discrezionale (con i consueti limiti della non manifesta
irragionevolezza e palese arbitrarieta) del legislatore ordinario -
suscettibile di modificazioni in relazione ad una nuova valutazione
delle esigenze di giustizia e ad un diverso assetto dei rapporti
sostanziali - ripartire la giurisdizione tra giudice ordinario e
giudice amministrativo, a seconda della tipologia e del contenuto
dell'atto oggetto di tutela giurisdizionale, conferendo anche un
potere di annullamento con gli effetti previsti dalla legge (sentenza
n. 275 del 2001; ordinanze n. 161 del 2002; n. 414 del 2001);
che non si puo' affermare, in linea di principio, che dinanzi
al giudice amministrativo sia offerta una tutela meno vantaggiosa o
appagante di quella che si avrebbe davanti al giudice ordinario
(sentenza n. 62 del 1996, ordinanza n. 161 del 2002, in fattispecie
identica alla presente; v. anche sentenze n. 140 del 1980; n. 47 del
1976; n. 43 del 1977);
che e' opportuno, infine, sottolineare che la scelta
discrezionale operata dal legislatore, in tema di tutela
giurisdizionale, nella specifica materia, in cui si configurano
posizioni di diritto soggettivo (sanzioni disciplinari dei dipendenti
delle aziende dell'anzidetto settore di trasporti), e' scelta
costituzionalmente non obbligata e, quindi, e' suscettibile di altra
soluzione (purche' egualmente non irragionevole o arbitraria) in
relazione a diversa valutazione di preminenti esigenze o a differente
assetto organizzativo o sostanziale del settore (ordinanza n. 161 del
2002);
che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
sollevata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 della
legge 24 maggio 1952, n. 628 (Estensione delle norme del regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed
extra urbane e delle autolinee urbane), degli articoli 1, 3 e 4 della
legge 22 settembre 1960, n. 1054 (Estensione delle norme contenute
nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli
autoservizi extra urbani), e dell'art. 58 dell'allegato A al regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul
trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie
e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 novembre 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
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