N. 443 ORDINANZA 24 ottobre - 7 novembre 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione  Valle  d'Aosta  - Personale del Corpo dei vigili del fuoco -
  Trasferimento  nei  ruoli  regionali  -  Ricorso del Presidente del
  Consiglio   dei   ministri  -  Sopravvenuta  modifica  della  legge
  regionale impugnata - Cessazione della materia del contendere.
- Legge Regione Valle d'Aosta 4 dicembre 2001, n. 37.
- Costituzione, art. 117.
(GU n.45 del 13-11-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Valle   d'Aosta/Valle'   d'Aoste   4 dicembre  2001,  n. 37,  recante
"Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei vigili
del  fuoco.  Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7",
promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
notificato  il 25 febbraio 2002, depositato in cancelleria il 6 marzo
2002 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2002.
    Visto  l'atto  di costituzione della Regione Valle d'Aosta/Valle'
d'Aoste;
    Udito   nell'udienza  pubblica  dell'8 ottobre  2002  il  giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato Antonio Cingolo per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato Gustavo Romanelli per la
Regione Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste.
    Ritenuto che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato questione di
legittimita'   costituzionale   della   legge   della  Regione  Valle
d'Aosta/Valle'  d'Aoste 4 dicembre 2001, n. 37, recante "Disposizioni
in  materia  di  personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7";
        che  le disposizioni della legge regionale sono denunciate in
ragione  del  ritenuto  contrasto con l'art. 117 della Costituzione e
con il principio di leale collaborazione;
        che  il  ricorrente, evidenziando come la normativa impugnata
preveda  il trasferimento di personale del Corpo nazionale dei Vigili
del  fuoco nei ruoli regionali senza il consenso dell'amministrazione
di  appartenenza,  ritiene  che  tale  disposto  desti  "insuperabile
perplessita'",  in  quanto  contrastante  con  i  suddetti  parametri
costituzionali;
        che  la Regione Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste, nel costituirsi
in  giudizio,  ha  chiesto,  con  memoria  del  26 marzo 2002, che il
ricorso  sia  dichiarato  inammissibile  sotto  molteplici  profili e
comunque infondato nel merito;
        che,  con memoria depositata il 23 settembre 2002, la Regione
Valle  d'Aosta/Valle'  d'Aoste ha fatto presente che, successivamente
alla  proposizione  del  ricorso  ed  "al  fine di evitare di creare,
nell'attesa   del  pronunciamento  della  Corte  costituzionale,  una
situazione  di  incertezza  giuridica",  si  e'  deciso  di  non dare
attuazione  alla  normativa impugnata, nelle more dell'approvazione e
dell'entrata  in vigore di un disegno di legge regionale modificativo
di   quest'ultima,  e  tale  da  superare  le  censure  proposte  dal
Presidente del Consiglio;
        che  tale  disegno  di  legge e' stato approvato e promulgato
come  legge  20 maggio  2002, n. 5, recante "Modificazioni alla legge
regionale   4 dicembre   2001,  n. 37  (Disposizioni  in  materia  di
personale  del  Corpo  valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni
alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7)";
        che  sulla  base  di  tali  premesse  la  Regione resistente,
richiamando  la  giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto,
ritiene che sia cessata la materia del contendere;
        che,  nel  corso  dell'udienza  pubblica, anche il ricorrente
Presidente  del  Consiglio dei ministri ha concluso per l'intervenuta
cessazione della materia del contendere.
    Considerato che quanto sopra evidenziato integra un mutamento del
quadro  normativo,  attinente alle norme regionali oggetto di censura
da parte del Governo, tale da incidere radicalmente sui termini della
sollevata  questione,  si'  da  far  venir  meno,  oggettivamente, la
necessita' di una pronunzia della Corte (si veda ordinanza n. 347 del
2001);
        che,   in   siffatta  situazione,  e'  opportuno  dichiarare,
conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, cessata la materia
del contendere.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  cessata  la  materia  del  contendere  in  ordine  alla
questione  di  legittimita'  costituzionale della legge della Regione
Valle   d'Aosta/Valle'   d'Aoste   4 dicembre  2001,  n. 37,  recante
"Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei vigili
del  fuoco.  Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7",
sollevata  con  il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
in epigrafe indicato.
    Cosi'  deciso,  in  Roma,  nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 novembre 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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