N. 493 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 2002

Ordinanza  emessa il 4 giugno 2002 dal giudice di pace di Belluno nel
procedimento penale a carico di Mognol Luciano

Processo  penale  - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto
  di  citazione a giudizio disposto dalla Polizia giudiziaria. Avviso
  all'imputato, a pena di nullita' del decreto stesso, della facolta'
  di  presentare,  prima  dell'apertura  del dibattimento, domanda di
  oblazione  -  Mancata  previsione  -  Incidenza  sul  principio  di
  uguaglianza,  sul diritto di difesa e sui principi di imparzialita'
  e buon andamento della pubblica amministrazione.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma.
(GU n.45 del 13-11-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ritenuta   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'   costituzionale   posta   dalla   difesa  in  relazione
all'art. 20  del  d.l.  28 agosto 2000, n. 274 nella parte in cui non
provede  che  il decreto di citazione a giudizio avanti al giudice di
pace  debba  contenere,  a pena di nullita', l'avviso che l'imputato,
qualora   ne  ricorrano  i  presupposti  e  prima  dell'apertura  del
dibattimento   possa   presentare   domanda  di  oblazione.  Cio'  in
violazione degli artt. 3, 24 secondo comma, 97 primo comma Cost.
                              P. Q. M.
    Dispone  la  sospensione del procedimento e l'invio del fascicolo
alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione;
    Dispone per quanto occorrer possa la notifica alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della giunta regionale;
    Dispone  per quanto occorrer possa la comunicazione ai Presidenti
della  Camera  e  del Senato ed al Presidente del Consiglio regionale
interessato.
        Belluno, addi' 4 ottobre 2002
                    Il giudice di pace: Mantovani
02C20996