N. 493 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 2002
Ordinanza emessa il 4 giugno 2002 dal giudice di pace di Belluno nel procedimento penale a carico di Mognol Luciano Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla Polizia giudiziaria. Avviso all'imputato, a pena di nullita' del decreto stesso, della facolta' di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20. - Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma.(GU n.45 del 13-11-2002 )
IL GIUDICE DI PACE
Ritenuta non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale posta dalla difesa in relazione
all'art. 20 del d.l. 28 agosto 2000, n. 274 nella parte in cui non
provede che il decreto di citazione a giudizio avanti al giudice di
pace debba contenere, a pena di nullita', l'avviso che l'imputato,
qualora ne ricorrano i presupposti e prima dell'apertura del
dibattimento possa presentare domanda di oblazione. Cio' in
violazione degli artt. 3, 24 secondo comma, 97 primo comma Cost.
P. Q. M.
Dispone la sospensione del procedimento e l'invio del fascicolo
alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione;
Dispone per quanto occorrer possa la notifica alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della giunta regionale;
Dispone per quanto occorrer possa la comunicazione ai Presidenti
della Camera e del Senato ed al Presidente del Consiglio regionale
interessato.
Belluno, addi' 4 ottobre 2002
Il giudice di pace: Mantovani
02C20996