DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2002 

Criteri   generali  integrativi  per  la  definizione  delle  tariffe
dell'elettricita' e del gas.
(GU n.278 del 27-11-2002)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Visto il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito dalla
legge  28  ottobre 2002, n. 238, recante misure urgenti in materia di
servizi  pubblici,  ed  in  particolare l'art. 1, secondo il quale il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro
competente,   stabilisce   criteri   generali   integrativi   per  la
determinazione  delle  tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge
14 novembre 1995, n. 481;
    Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art.
3, commi 2 e 5;
    Visto l'ordine del giorno n. 9/3244/1, approvato dalla Camera dei
deputati nella seduta n. 205 del 16 ottobre 2002;
    Considerata   l'opportunita'   di   stabilire   criteri  generali
integrativi  per  la determinazione delle tariffe dell'elettricita' e
del  gas  da  parte  dell'Autorita'  per  l'energia e il gas, volti a
contenere   gli   impulsi   inflazionistici   derivanti   dal   costo
dell'energia sul sistema dei prezzi finali del Paese;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 2002;
    Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive;

                              Decreta:
                               Art. 1.

    1.  Ad  integrazione dei criteri stabiliti dall'art. 3, commi 2 e
5,  della  legge  14 novembre 1995, n. 481, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas provvede a:
      a) definire,   calcolare   e  aggiornare  le  tariffe  relative
all'elettricita'  e  al  gas, anche successivamente alla apertura dei
mercati  ai  clienti  idonei,  al  fine  di  consentire un ordinato e
graduale  passaggio  al  mercato  liberalizzato da parte degli utenti
finali che si trovano nella condizione di cliente vincolato;
      b) definire  metodologie  di  aggiornamento  delle  tariffe  in
relazione  alla  componente  dei  costi  variabili,  che  minimizzino
l'impatto  inflazionistico,  in  particolare  prevedendo frequenze di
aggiornamento   congrue   con  l'obiettivo  di  ridurre  gli  impulsi
inflazionistici dei prezzi dell'energia, sotto il vincolo di tutelare
la  piena economicita' delle imprese produttrici di energia, nel piu'
generale  rispetto  degli  obiettivi  di  competitivita'  del sistema
produttivo;
      c) definire  le  modalita' di imputazione degli oneri derivanti
da  misure a contenuto sociale, al fine di minimizzare il costo netto
complessivo dell'intervento e di rispettare condizioni di neutralita'
dell'incidenza sulle diverse tipologie di utenza.
    Il  presente  decreto,  previa registrazione da parte della Corte
dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
      Roma, 31 ottobre 2002

                             Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                           Berlusconi

Il Ministro delle attivita' produttive
                Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2002

Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 390