MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 13 novembre 2002 

Autorizzazione  all'azienda  sanitaria  locale  di  Lodi  -  Presidio
ospedaliero  di  Casalpusterlengo,  ad  avvalersi  della  facolta' di
fotoriproduzione  sostitutiva  di  cui  all'art.  6  del  decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le cartelle
cliniche prodotte dal 1 gennaio 1988.
(GU n.282 del 2-12-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                           per gli archivi

  Visto  l'art.  6  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11
settembre  1974  recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei
documenti   di   archivio   e   di   altri   atti   delle   pubbliche
amministrazioni;
  Visto  il decreto del Ministro per i beni ambientali e culturali di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria,
del  commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale
sono  state  approvate  le  caratteristiche della pellicola destinata
alla  fotoriproduzione  sostitutiva  dei  documenti  di archivio e di
altri atti delle pubbliche amministrazioni;
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista  la  richiesta del 12 aprile 2000 del Presidio ospedaliero di
Casalpusterlengo,  azienda  sanitaria  locale  di Lodi, relativa alla
fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche;
  Considerato  che  gli atti e i documenti - oggetto della richiesta,
non  sono  compresi  nelle  categorie  escluse dalla fotoriproduzione
sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito   il   comitato   di  settore  per  i  beni  archivistici  in
sostituzione  della  commissione  di  cui all'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  Presidio  ospedaliero  di  Casalpusterlengo  e'  autorizzato ad
avvalersi della facolta' di cui all'art. 6 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, per le cartelle cliniche
prodotte dal 1 gennaio 1988.
  Le  modalita'  di  riproduzione  e  i procedimenti tecnici dovranno
essere  corrispondenti  a  quelli previsti dal decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La  pellicola  da  usare,  fermo  restando  che sara' costituito un
originale  negativo  di  sicurezza, per sostituire i documenti dovra'
possedere   le   caratteristiche   tecniche  prescritte  dal  decreto
ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206
del 28 luglio 1979.
  Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione   sostitutiva,   possono   essere  distrutti  se  si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 novembre 2002
                                        Il direttore generale: Italia