N. 518 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 settembre 2002

Ordinanza  emessa  il  16 settembre 2002 dal tribunale di Bergamo nel
procedimento civile vertente tra F. A. e A.S.L. di Bergamo

Sanita'  pubblica  -  Malattie  tumorali - Cure a carico del Servizio
  sanitario   nazionale   -   Limitazione   alle  patologie  indicate
  nell'allegato  1  della  legge impugnata - Mancata previsione per i
  pazienti  in stato di indigenza, privi di alternative terapeutiche,
  di accesso alla multiterapia Di Bella (MDB) anche per patologie non
  indicate  nell'allegato 1, in caso di diagnosticata stabilizzazione
  della malattia - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee -
  Incidenza sul diritto alla tutela della salute.
- Decreto-legge  16  giugno 1998, n. 186, art. 1, comma 4, convertito
  nella legge 30 luglio 1998, n. 257.
- Costituzione, artt. 3 e 32.
(GU n.48 del 4-12-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Sciogliendo la riserva che precede, letti gli atti di causa,

                            O s s e r v a

    La   chiusura   con  esito  negativo  della  sperimentazione  sul
multitrattaniento  Di  Bella  (MDB) fa si' che, al di la' dei casi di
cui  all'ordinanza  ministeriale  del 20 novembre 1998 modificata dal
decreto  ministeriale  del  24  febbraio  2000, nessun paziente possa
essere  sottoposto  allo  stesso con oneri a carico del SSN; cio' non
solo  perche'  i  farmaci  di  cui il MDB si compone non sono inclusi
nella  classe  A di cui all'art. 8 legge 23 dicembre 1993 n. 537, che
comprende  i  farmaci essenziali e quelli per le malattie croniche, a
totale  carico  del  SSN,  ma  per  espressa  previsione  del comma 4
dell'art. 1  del decreto legge 16 giugno 1998 n. 186 convertito dalla
legge  30  luglio  1998  n. 257 che stabilisce: "nessun paziente puo'
essere  sottoposto  al  MDB con oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale al di fuori delle ipotesi disciplinate dal decreto legge 17
febbraio  1998  n. 23,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8
aprile 1998 n. 94, e di quelle previste dal presente decreto".
    Nel caso di specie la CTU, affidata ad un professore ordinario di
medicina  legale,  ha  accertato  che  il ricorrente, affetto da "una
neoplasia   polmonare  in  esito  di  pregressa  resezione  del  lobo
polmonare  sinistro  per  adenocarcinoma  (nel  1997) in soggetto con
broncopneumopatia  cronica  ostruttiva ed enfisema polmonare", da una
parte  non  e'  suscettibile  di  terapie convenzionali (chirurgica o
radioterapia)  a  causa  delle  sue  condizioni generali e del quadro
patologico  (trattandosi  di  recidiva)  come  peraltro  ritenuto dai
sanitari  ospedalieri  che  lo  ebbero  in  cura nell'agosto 2000 (v.
relazione  in  data  23  agosto 2000 agli atti da cui risulta che "in
considerazione della grave compromissione funzionale respiratoria non
vi  e'  indicazione chirurgica ne' risulta fattibile una radioterapia
ad  alte  dosi  con intenti di radicalita' ...), e dall'altra, avendo
intrapreso  a  sue  spese il MDB dal settembre 2000, ha ottenuto "una
stabilizzazione  del quadro clinico senza progressione della malattia
per   circa   due   anni,  con  documentata  ripresa  della  crescita
neoplastica nel luglio 2002, comunque con una progressione piu' lenta
di  quello  che  ci  si sarebbe potuti attendere alla luce del quadro
clinico  presentato  nell'agosto  2000,  ed  in  assenza  di  terapie
convenzionali".
    Tali conclusioni sostanzialmente confermano quanto dichiarato dal
ricorrente  in  sede  di  interrogatorio libero: "da quando faccio la
cura  Di  Bella,  cioe' da due anni circa, il male e' fermo ... prima
invece  mi avevano dato tre o quattro mesi di vita e mi avevano detto
che,  visto  il  peggioramento  progressivo della malattia, non avevo
speranze;  quando  mi  hanno  dimesso dall'ospedale non mi hanno dato
nessuna  cura  e  mi  hanno  solo  prospettato una terapia antidolore
quando tosse stato necessario".
    Nel campo delle malattie neoplastiche, cosi' come in genere negli
stadi  terminali  delle piu' gravi malattie, non vi e' ragione di non
riconoscere  variabili  individuali,  legate  all'esistenza  di spazi
ancora  inesplorati  della  scienza  medica,  per  cui un particolare
malato puo' trarre giovamento - e in concreto preziose prospettive di
sopravvivenza  o  di  migliore  qualita'  della vita - da farmaci che
nella generalita' dei casi non risultano efficaci.
    Ne  deriva la necessita' di un coordinamento fra l'esito negativo
della sperimentazione e l'esistenza di casi residuali del genere, fra
cui quello, comprovato, del ricorrente.
    Cio' non per far ricadere sul SSN le conseguenze di libere scelte
individuali  circa  il  trattamento  terapeutico preferito (dovendosi
riconoscere   nel   caso   di  specie  l'inesistenza  di  alternative
terapeutiche)  ne' per disconoscere il ruolo e le responsabilita' che
competono allo Stato, attraverso gli organi tecnico-scientifici della
sanita',  con  riguardo  alla  sperimentazione  e alla certificazione
dell'efficacia, e non nocivita', delle sostanze terapeutiche a tutela
della  salute  pubblica (v. Corte cost. n. 185/1998) ma per garantire
in  ogni  caso anche la piena tutela della salute individuale, che e'
un   diritto  costituzionalmente  garantito  nella  massima  ampiezza
possibile.
    Infatti  l'art. 32  Cost.,  che  per consolidata giurisprudenza e
dottrina   ha   natura  immediatamente  precettiva,  con  la  massima
solennita' "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
... e garantisce cure gratuite agli indigenti".
    La  rilevanza  degli  interessi  in  gioco impone una particolare
attenzione  all'effettivita' di tale tutela, che non puo' limitarsi a
garantire  la  liberta' di cura, ma deve garantire anche l'intervento
dello  Stato nel caso di impossibilita' per il malato di affrontare i
costi  della  cura  a  causa  delle  sue insufficienti disponibilita'
economiche.
    Nel  caso  di specie il ricorrente e' un pensionato I.N.P.S. e ha
percepito  nel  2001  un  reddito  di  L. 15.814.000 (v. documento 45
allegato  al  fascicolo  di  parte);  anche volendo tener presente il
reddito   della  moglie,  a  lui  legata  da  vincoli  di  assistenza
(anch'ella pensionata I.N.P.S. con una pensione di circa L. 1.500.000
al  mese;  v.  documento 46 allegato al fascicolo di parte) e' chiaro
che la spesa necessaria per sostenere il MDB (circa Euro 650 al mese;
v.  documento  51 allegato al fascicolo di parte e dichiarazioni rese
dal  ricorrente in sede di interrogatorio libero) e' tale da incidere
pesantemente  sul  bilancio  familiare,  impegnando  l'intero reddito
personale  del  ricorrente  e  riducendo  quindi drasticamente quello
familiare.
    Per  quanto  tale  situazione  non  sia  stata  ritenuta idonea a
configurare  un periculum in mora (tant'e' che il ricorso ex art. 700
c.p.c.  e'  stato  per  questo motivo respinto), e' chiaro che il suo
protrarsi  renderebbe  oltremodo  gravoso - se non insostenibile - il
peso  economico della cura, che per altro verso appare indispensabile
al ricorrente.
    In  casi  analoghi,  ma  non  attinenti al MDB, la giurisprudenza
della   Suprema   Corte   ha   ritenuto   che,   poiche'  il  diritto
all'assistenza    farmaceutica,    che    rappresenta    una    delle
estrinsecazioni  del diritto alla salute previsto dall'art. 32 Cost.,
include  la  somministrazione  dei  farmaci,  anche  il  farmaco  non
inserito  nel  prontuario  terapeutico  puo'  essere  somministrato a
carico  del  SSN  (ovvero  dallo  stesso  rimborsato) purche' risulti
indispensabile   ed   insostituibile  per  il  trattamento  di  gravi
condizioni  o  sindromi  morbose  che esigono terapie di lunga durata
(circostanza che certamente ricorre nel caso di specie). In tali casi
il  giudice  ordinario,  insegna  la Corte, deve porre il farmaco non
compreso  nel prontuario a carico del SSN, previa disapplicazione del
prontuario   stesso   (o   comunque   dell'atto   amministrativo   di
classificazione)   nella   parte   in   cui   non  comprenda  farmaci
indispensabili, anche se solo in singoli casi, in quanto contrastante
con   la   norma  costituzionale  (v.  Cass.  12218/1990;  8661/1996;
5297/1997; 2034/2000).
    Cio'  nel  caso  di  specie  e'  precluso  dal tenore del comma 4
dell'art. 1 del decreto legge 16 giugno 1998 n. 186, convertito dalla
legge 30 luglio 1998 n. 257, che a questo giudice appare in contrasto
con  l'art. 32  Cost.  in  quanto  frappone un ostacolo, insuperabile
dallo   stesso  giudice,  alla  tutela  del  bene  della  salute  del
ricorrente,  non  altrimenti tutelabile (e con conseguenze in termini
di  vera  e  propria  sopravvivenza),  in considerazione da una parte
della   mancanza   di  alternative  terapeutiche,  e  dall'altra  dei
comprovati  benefici apportati dal MDB, in termini di stabilizzazione
della grave patologia neoplastica da cui lo stesso e' affetto.
    Da  cio'  deriva  la  rilevanza  (in  quanto  solo  nel  caso  di
dichiarata   illegittimita'   della   norma  la  domanda  svolta  dal
ricorrente,  volta  ad  ottenere  l'accesso  al  MDB a spese del SSN,
potrebbe  essere  accolta) e la non manifesta infondatezza, ad avviso
di questo giudice, della questione di legittimita' costituzionale del
comma  4  dell'art. 1  del  decreto  legge  16  giugno  1998  n. 186,
convertito  dalla  legge  30  luglio  1998  n. 257, per contrasto con
l'art. 32   Cost.   (in   quanto,   si   ripete,   non   consente  la
somministrazione dei farmaci del MDB a spese del SSN, neppure in casi
in cui questi siano indispensabili ed insostituibili).
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 ss. legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge
16  giugno 1998 n. 186, convento dalla legge 30 luglio 1998 n. 257 in
relazione agli artt. 32 e 3 Cost.;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituizionale e sospende il giudizio;
    Manda la Cancelleria di notificare copia della presente ordinanza
alle parti e al Presidente del Consiglio e di comunicare la stessa ai
Presidenti delle due Camere del parlamento.
        Bergamo, addi' 16 settembre 2002
                     Il giudice d.l.: Azzollini
02C1084