N. 518 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 settembre 2002
Ordinanza emessa il 16 settembre 2002 dal tribunale di Bergamo nel procedimento civile vertente tra F. A. e A.S.L. di Bergamo Sanita' pubblica - Malattie tumorali - Cure a carico del Servizio sanitario nazionale - Limitazione alle patologie indicate nell'allegato 1 della legge impugnata - Mancata previsione per i pazienti in stato di indigenza, privi di alternative terapeutiche, di accesso alla multiterapia Di Bella (MDB) anche per patologie non indicate nell'allegato 1, in caso di diagnosticata stabilizzazione della malattia - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto alla tutela della salute. - Decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, art. 1, comma 4, convertito nella legge 30 luglio 1998, n. 257. - Costituzione, artt. 3 e 32.(GU n.48 del 4-12-2002 )
IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva che precede, letti gli atti di causa, O s s e r v a La chiusura con esito negativo della sperimentazione sul multitrattaniento Di Bella (MDB) fa si' che, al di la' dei casi di cui all'ordinanza ministeriale del 20 novembre 1998 modificata dal decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, nessun paziente possa essere sottoposto allo stesso con oneri a carico del SSN; cio' non solo perche' i farmaci di cui il MDB si compone non sono inclusi nella classe A di cui all'art. 8 legge 23 dicembre 1993 n. 537, che comprende i farmaci essenziali e quelli per le malattie croniche, a totale carico del SSN, ma per espressa previsione del comma 4 dell'art. 1 del decreto legge 16 giugno 1998 n. 186 convertito dalla legge 30 luglio 1998 n. 257 che stabilisce: "nessun paziente puo' essere sottoposto al MDB con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale al di fuori delle ipotesi disciplinate dal decreto legge 17 febbraio 1998 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998 n. 94, e di quelle previste dal presente decreto". Nel caso di specie la CTU, affidata ad un professore ordinario di medicina legale, ha accertato che il ricorrente, affetto da "una neoplasia polmonare in esito di pregressa resezione del lobo polmonare sinistro per adenocarcinoma (nel 1997) in soggetto con broncopneumopatia cronica ostruttiva ed enfisema polmonare", da una parte non e' suscettibile di terapie convenzionali (chirurgica o radioterapia) a causa delle sue condizioni generali e del quadro patologico (trattandosi di recidiva) come peraltro ritenuto dai sanitari ospedalieri che lo ebbero in cura nell'agosto 2000 (v. relazione in data 23 agosto 2000 agli atti da cui risulta che "in considerazione della grave compromissione funzionale respiratoria non vi e' indicazione chirurgica ne' risulta fattibile una radioterapia ad alte dosi con intenti di radicalita' ...), e dall'altra, avendo intrapreso a sue spese il MDB dal settembre 2000, ha ottenuto "una stabilizzazione del quadro clinico senza progressione della malattia per circa due anni, con documentata ripresa della crescita neoplastica nel luglio 2002, comunque con una progressione piu' lenta di quello che ci si sarebbe potuti attendere alla luce del quadro clinico presentato nell'agosto 2000, ed in assenza di terapie convenzionali". Tali conclusioni sostanzialmente confermano quanto dichiarato dal ricorrente in sede di interrogatorio libero: "da quando faccio la cura Di Bella, cioe' da due anni circa, il male e' fermo ... prima invece mi avevano dato tre o quattro mesi di vita e mi avevano detto che, visto il peggioramento progressivo della malattia, non avevo speranze; quando mi hanno dimesso dall'ospedale non mi hanno dato nessuna cura e mi hanno solo prospettato una terapia antidolore quando tosse stato necessario". Nel campo delle malattie neoplastiche, cosi' come in genere negli stadi terminali delle piu' gravi malattie, non vi e' ragione di non riconoscere variabili individuali, legate all'esistenza di spazi ancora inesplorati della scienza medica, per cui un particolare malato puo' trarre giovamento - e in concreto preziose prospettive di sopravvivenza o di migliore qualita' della vita - da farmaci che nella generalita' dei casi non risultano efficaci. Ne deriva la necessita' di un coordinamento fra l'esito negativo della sperimentazione e l'esistenza di casi residuali del genere, fra cui quello, comprovato, del ricorrente. Cio' non per far ricadere sul SSN le conseguenze di libere scelte individuali circa il trattamento terapeutico preferito (dovendosi riconoscere nel caso di specie l'inesistenza di alternative terapeutiche) ne' per disconoscere il ruolo e le responsabilita' che competono allo Stato, attraverso gli organi tecnico-scientifici della sanita', con riguardo alla sperimentazione e alla certificazione dell'efficacia, e non nocivita', delle sostanze terapeutiche a tutela della salute pubblica (v. Corte cost. n. 185/1998) ma per garantire in ogni caso anche la piena tutela della salute individuale, che e' un diritto costituzionalmente garantito nella massima ampiezza possibile. Infatti l'art. 32 Cost., che per consolidata giurisprudenza e dottrina ha natura immediatamente precettiva, con la massima solennita' "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ... e garantisce cure gratuite agli indigenti". La rilevanza degli interessi in gioco impone una particolare attenzione all'effettivita' di tale tutela, che non puo' limitarsi a garantire la liberta' di cura, ma deve garantire anche l'intervento dello Stato nel caso di impossibilita' per il malato di affrontare i costi della cura a causa delle sue insufficienti disponibilita' economiche. Nel caso di specie il ricorrente e' un pensionato I.N.P.S. e ha percepito nel 2001 un reddito di L. 15.814.000 (v. documento 45 allegato al fascicolo di parte); anche volendo tener presente il reddito della moglie, a lui legata da vincoli di assistenza (anch'ella pensionata I.N.P.S. con una pensione di circa L. 1.500.000 al mese; v. documento 46 allegato al fascicolo di parte) e' chiaro che la spesa necessaria per sostenere il MDB (circa Euro 650 al mese; v. documento 51 allegato al fascicolo di parte e dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio libero) e' tale da incidere pesantemente sul bilancio familiare, impegnando l'intero reddito personale del ricorrente e riducendo quindi drasticamente quello familiare. Per quanto tale situazione non sia stata ritenuta idonea a configurare un periculum in mora (tant'e' che il ricorso ex art. 700 c.p.c. e' stato per questo motivo respinto), e' chiaro che il suo protrarsi renderebbe oltremodo gravoso - se non insostenibile - il peso economico della cura, che per altro verso appare indispensabile al ricorrente. In casi analoghi, ma non attinenti al MDB, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che, poiche' il diritto all'assistenza farmaceutica, che rappresenta una delle estrinsecazioni del diritto alla salute previsto dall'art. 32 Cost., include la somministrazione dei farmaci, anche il farmaco non inserito nel prontuario terapeutico puo' essere somministrato a carico del SSN (ovvero dallo stesso rimborsato) purche' risulti indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapie di lunga durata (circostanza che certamente ricorre nel caso di specie). In tali casi il giudice ordinario, insegna la Corte, deve porre il farmaco non compreso nel prontuario a carico del SSN, previa disapplicazione del prontuario stesso (o comunque dell'atto amministrativo di classificazione) nella parte in cui non comprenda farmaci indispensabili, anche se solo in singoli casi, in quanto contrastante con la norma costituzionale (v. Cass. 12218/1990; 8661/1996; 5297/1997; 2034/2000). Cio' nel caso di specie e' precluso dal tenore del comma 4 dell'art. 1 del decreto legge 16 giugno 1998 n. 186, convertito dalla legge 30 luglio 1998 n. 257, che a questo giudice appare in contrasto con l'art. 32 Cost. in quanto frappone un ostacolo, insuperabile dallo stesso giudice, alla tutela del bene della salute del ricorrente, non altrimenti tutelabile (e con conseguenze in termini di vera e propria sopravvivenza), in considerazione da una parte della mancanza di alternative terapeutiche, e dall'altra dei comprovati benefici apportati dal MDB, in termini di stabilizzazione della grave patologia neoplastica da cui lo stesso e' affetto. Da cio' deriva la rilevanza (in quanto solo nel caso di dichiarata illegittimita' della norma la domanda svolta dal ricorrente, volta ad ottenere l'accesso al MDB a spese del SSN, potrebbe essere accolta) e la non manifesta infondatezza, ad avviso di questo giudice, della questione di legittimita' costituzionale del comma 4 dell'art. 1 del decreto legge 16 giugno 1998 n. 186, convertito dalla legge 30 luglio 1998 n. 257, per contrasto con l'art. 32 Cost. (in quanto, si ripete, non consente la somministrazione dei farmaci del MDB a spese del SSN, neppure in casi in cui questi siano indispensabili ed insostituibili).
P. Q. M. Visti gli artt. 23 ss. legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 16 giugno 1998 n. 186, convento dalla legge 30 luglio 1998 n. 257 in relazione agli artt. 32 e 3 Cost.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituizionale e sospende il giudizio; Manda la Cancelleria di notificare copia della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio e di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del parlamento. Bergamo, addi' 16 settembre 2002 Il giudice d.l.: Azzollini 02C1084