N. 520 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 agosto 2002
Ordinanza emessa il 1 agosto 2002 dal tribunale di Lanusei nel procedimento civile vertente tra Lai Mario ed altri e Comune di Tortoli' Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennita' in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000. - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34. - Costituzione, art. 76.(GU n.48 del 4-12-2002 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al numero 477 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 1999, promossa da: Lai Mario, Lai Attilio, Maccioni Sebastiano, Maccioni Giovanni, Maccioni Pietro Alberto e Maccioni Maria Antonietta, rappresentati dall'avv. Amerigo Laconi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, a Lanusei via Marconi n. 30, attore; Contro Comune di Tortoli', in persona del sindaco in carica quale legale rappresentante pro tempore, rappresentato dall'avv. Salvatore Fanni, presso lo studio del quale, a Bari Sardo, via Firenze n. 3, convenuto. IL GIUDICE DI PACE A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 maggio 2002; Rilevato che con atto di citazione notificato in data 20 dicembre 1999 Lai Mario, Lai Attilio, Maccioni Sebastiano, Maccioni Giovanni, Maccioni Pietro Alberto e Maccioni Maria Antonietta hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il Comune di Tortoli' esponendo: 1) di essere proprietari di una quota di 1/15 del terreno sito in agro di Tortoli', localita' Is Cappuccinos, distinto in catasto al foglio 9, mappale 20; 2) che tale terreno, occupato dal Comune di Tortoli' in forza di decreto di occupazione d'urgenza in data 22 gennaio 1992 in funzione della realizzazione di un centro sportivo polivalente, era stato irreversibilmente trasformato e destinato ad opera pubblica senza che intervenisse nei termini l'emissione del decreto di espropriazione; 3) che pertanto si era verificata la fattispecie della proprieta' della c.d. accessione invertita o occupazione acquisitiva, con conseguente passaggio della proprieta' in capo all'amministrazione e perdita del diritto dominicale da parte del privato; che gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno conseguente alla perdita del diritto di proprieta'; che nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione il comune non si' costituiva in giudizio, rimanendo pertanto contumace; che con ordinanza in data 17 gennaio 2001 veniva ordinata la cancellazione della causa dal ruolo per inattivita' delle parti; che con comparsa notificata in data 19 febbraio 2002 gli attori hanno riassunto la causa, chiedendo la prosecuzione del giudizio; che con comparsa depositata in data 26 aprile 2002 si e' costituito tardivamente in giudizio il Comune di Tortoli', eccependo tra l'altro il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. trattandosi di questione riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; Rilevato che l'art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia; Osservato che secondo il diritto vivente rientrano tra le suddette controversie le cause aventi per oggetto il risarcimento dei danni da occupazione illegittima e da occupazione espropriativa (v. Cass., sez. un., 25 maggio 2000, n. 43); Rilevato che la legge delega delega, [art. 11, quarto comma, lett. g), legge n. 59/1997] prevedeva l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai soli diritti patrimoniali conseguenziali in materia di edilizia, urbanistica e di servizi pubblici; Ritenuto pertanto che si ponga una questione non manifestamente infondata di illegittimita' costituzionale del citato art. 34, in relazione all'art. 76 Cost., per eccesso di delega conferita dall'art. 11, quarto comma, lett. g), legge n. 59/1997, nella parte in cui sottrae al giudice ordinario e devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio, in quanto come si e' detto la delega legislativa riguardava i soli diritti patrimoniali conseguenziali (si vedano al riguardo la citata sentenza delle SS.UU. e la pronuncia della Corte costituzionale n. 292/2000, che ha ritenuto fondata analoga questione relativa all'art. 33 dello stesso d.lgs. n. 80/1998); Ritenuto che la questione sollevata sia rilevante, nel giudizio a quo, in quanto: 1) la controversia, che riguarda diritti soggettivi e sarebbe pertanto devoluta, in base alle regole generali sul riparto della giurisdizione, al giudice ordinario, e' stata instaurata con atto di citazione notificato in data 20 dicembre 1999, e quindi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 34 d.lgs. 80/1998 e anteriormente all'emanazione dell'art. 7 legge n. 205/2000 (che ha riprodotto il testo dell'art. 34, nel tentativo di sanare l'eccesso di delega); 2) tale ultima norma non e' retroattiva e pertanto non e' applicabile nel presente giudizio, in base al principio della perpetuatio iurisdictionis (art. 5 c.p.c.); 3) pertanto, dall'accoglimento della presente eccezione di illegittimita' costituzionale dipende la giurisdizione di questo tribunale nel giudizio a quo;
P. Q. M. 1) Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la valutazione della legittimita' costituzionale dell'art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in relazione all'art. 76 Cost., per eccesso di delega conferita dall'art. 11, quarto comma, lett. g) legge n. 59/1997, nella parte in cui sottrae al giudice ordinario e devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio; 2)Dispone la sospensione della causa. Lanusei, addi' 1 agosto 2002. Il giudice istruttore: Altieri 02C1086