N. 520 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 agosto 2002

Ordinanza  emessa  il  1  agosto  2002  dal  tribunale di Lanusei nel
procedimento  civile  vertente  tra  Lai  Mario  ed altri e Comune di
Tortoli'

Giustizia  amministrativa  -  Devoluzione  al  giudice amministrativo
  delle  controversie  in materia di edilizia e urbanistica e riserva
  al   giudice   ordinario  delle  sole  controversie  relative  alla
  determinazione  e corresponsione delle indennita' in conseguenza di
  atti  espropriativi  o  ablativi  -  Conseguente istituzione di una
  nuova  figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie
  aventi   ad  oggetto  atti,  provvedimenti  o  comportamenti  delle
  pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi
  comprese  quelle  relative  al  risarcimento  del  danno ingiusto -
  Esorbitanza  dai  limiti  della  legge  delegante  -  Richiamo alla
  sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34.
- Costituzione, art. 76.
(GU n.48 del 4-12-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
numero  477  del  ruolo  generale  degli  affari  contenziosi  civili
dell'anno  1999,  promossa  da:  Lai  Mario,  Lai  Attilio,  Maccioni
Sebastiano,  Maccioni  Giovanni,  Maccioni  Pietro Alberto e Maccioni
Maria   Antonietta,   rappresentati   dall'avv.   Amerigo  Laconi  ed
elettivamente domiciliati presso il suo studio, a Lanusei via Marconi
n. 30, attore;
    Contro Comune di Tortoli', in persona del sindaco in carica quale
legale  rappresentante pro tempore, rappresentato dall'avv. Salvatore
Fanni,  presso  lo  studio del quale, a Bari Sardo, via Firenze n. 3,
convenuto.

                         IL GIUDICE DI PACE

    A  scioglimento  della  riserva assunta all'udienza del 22 maggio
2002;
    Rilevato che con atto di citazione notificato in data 20 dicembre
1999  Lai Mario, Lai Attilio, Maccioni Sebastiano, Maccioni Giovanni,
Maccioni  Pietro  Alberto e Maccioni Maria Antonietta hanno convenuto
in  giudizio  davanti  a  questo  Tribunale  il  Comune  di  Tortoli'
esponendo:
        1)  di  essere  proprietari  di una quota di 1/15 del terreno
sito  in  agro  di  Tortoli',  localita'  Is Cappuccinos, distinto in
catasto al foglio 9, mappale 20;
        2) che tale terreno, occupato dal Comune di Tortoli' in forza
di  decreto  di  occupazione  d'urgenza  in  data  22 gennaio 1992 in
funzione  della  realizzazione di un centro sportivo polivalente, era
stato  irreversibilmente  trasformato  e  destinato ad opera pubblica
senza  che  intervenisse  nei  termini  l'emissione  del  decreto  di
espropriazione;
        3)  che  pertanto  si  era  verificata  la  fattispecie della
proprieta' della c.d. accessione invertita o occupazione acquisitiva,
con     conseguente    passaggio    della    proprieta'    in    capo
all'amministrazione  e  perdita  del  diritto dominicale da parte del
privato;
        che  gli  attori  hanno  chiesto  il  risarcimento  del danno
conseguente alla perdita del diritto di proprieta';
        che nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione il
comune non si' costituiva in giudizio, rimanendo pertanto contumace;
        che  con ordinanza in data 17 gennaio 2001 veniva ordinata la
cancellazione della causa dal ruolo per inattivita' delle parti;
        che  con  comparsa  notificata  in  data 19 febbraio 2002 gli
attori  hanno  riassunto  la  causa,  chiedendo  la  prosecuzione del
giudizio;
        che  con  comparsa  depositata  in  data 26 aprile 2002 si e'
costituito  tardivamente in giudizio il Comune di Tortoli', eccependo
tra  l'altro  il  difetto di giurisdizione dell'A.G.O. trattandosi di
questione   riservata   alla   giurisdizione  esclusiva  del  giudice
amministrativo;
    Rilevato  che  l'art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, prevede che
sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
le  controversie  aventi  per  oggetto  gli atti, i provvedimenti e i
comportamenti  delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica
ed edilizia;
    Osservato  che  secondo  il  diritto  vivente  rientrano  tra  le
suddette controversie le cause aventi per oggetto il risarcimento dei
danni  da  occupazione illegittima e da occupazione espropriativa (v.
Cass., sez. un., 25 maggio 2000, n. 43);
    Rilevato  che  la  legge  delega  delega, [art. 11, quarto comma,
lett.    g),   legge   n. 59/1997]   prevedeva   l'estensione   della
giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo ai soli diritti
patrimoniali  conseguenziali in materia di edilizia, urbanistica e di
servizi pubblici;
    Ritenuto  pertanto  che si ponga una questione non manifestamente
infondata  di  illegittimita'  costituzionale  del citato art. 34, in
relazione   all'art. 76   Cost.,  per  eccesso  di  delega  conferita
dall'art. 11,  quarto  comma, lett. g), legge n. 59/1997, nella parte
in  cui  sottrae  al  giudice  ordinario e devolve alla giurisdizione
esclusiva  del  giudice amministrativo le cause su diritti soggettivi
connessi  a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in
procedure  espropriative finalizzate alla gestione del territorio, in
quanto  come  si  e'  detto  la  delega legislativa riguardava i soli
diritti  patrimoniali conseguenziali (si vedano al riguardo la citata
sentenza  delle  SS.UU.  e  la  pronuncia  della Corte costituzionale
n. 292/2000,  che  ha  ritenuto  fondata  analoga  questione relativa
all'art. 33 dello stesso d.lgs. n. 80/1998);
    Ritenuto che la questione sollevata sia rilevante, nel giudizio a
quo, in quanto:

        1) la controversia, che riguarda diritti soggettivi e sarebbe
pertanto  devoluta,  in  base  alle regole generali sul riparto della
giurisdizione,  al giudice ordinario, e' stata instaurata con atto di
citazione   notificato   in   data   20   dicembre   1999,  e  quindi
successivamente  all'entrata  in vigore dell'art. 34 d.lgs. 80/1998 e
anteriormente  all'emanazione  dell'art. 7  legge n. 205/2000 (che ha
riprodotto  il  testo dell'art. 34, nel tentativo di sanare l'eccesso
di delega);
        2)  tale  ultima  norma  non e' retroattiva e pertanto non e'
applicabile  nel  presente  giudizio,  in  base  al  principio  della
perpetuatio iurisdictionis (art. 5 c.p.c.);

        3)  pertanto,  dall'accoglimento  della presente eccezione di
illegittimita'  costituzionale  dipende  la  giurisdizione  di questo
tribunale nel giudizio a quo;
                              P. Q. M.
    1)  Dispone  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
per  la  valutazione  della  legittimita' costituzionale dell'art. 34
d.lgs.  31  marzo  1998,  n. 80,  in relazione all'art. 76 Cost., per
eccesso  di  delega  conferita  dall'art. 11,  quarto comma, lett. g)
legge  n. 59/1997,  nella parte in cui sottrae al giudice ordinario e
devolve  alla  giurisdizione  esclusiva del giudice amministrativo le
cause  su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della
pubblica  amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla
gestione del territorio;
    2)Dispone la sospensione della causa.
        Lanusei, addi' 1 agosto 2002.
                   Il giudice istruttore: Altieri
02C1086