N. 522 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2002
Ordinanza emessa il 9 ottobre 2002 dal giudice di pace di Ferrara nel procedimento penale a carico di Muzzioli Adriano Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria - Avviso all'imputato, a pena di nullita' del decreto stesso, della facolta' di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 97, primo comma.(GU n.48 del 4-12-2002 )
IL GIUDICE DI PACE A scioglimento della riserva espressa nell'udienza predibattimentale del 26 settembre 2002 nel procedimento penale R.G. 32/2002 contro Muzzioli Adriano, imputato del reato di cui all'art. 186, secondo comma, del codice della strada, sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 per violazione degli articoli 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace debba, a pena di nullita', contenere l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 29, sesto comma, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) puo' presentare domanda di oblazione, ha emanato la seguente ordinanza. P r e m e s s o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 521/2002). 02C1088