N. 522 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2002

Ordinanza emessa il 9 ottobre 2002 dal giudice di pace di Ferrara nel
procedimento penale a carico di Muzzioli Adriano

Processo  penale  - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto
  di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria - Avviso
  all'imputato, a pena di nullita' del decreto stesso, della facolta'
  di  presentare,  prima  dell'apertura  del dibattimento, domanda di
  oblazione  -  Mancata  previsione  -  Incidenza  sul  principio  di
  uguaglianza,  sul diritto di difesa e sui principi di imparzialita'
  e buon andamento della pubblica amministrazione.
- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 97, primo comma.
(GU n.48 del 4-12-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    A    scioglimento    della    riserva    espressa    nell'udienza
predibattimentale  del 26 settembre 2002 nel procedimento penale R.G.
32/2002   contro   Muzzioli   Adriano,  imputato  del  reato  di  cui
all'art. 186, secondo comma, del codice della strada, sulla questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 20 d.lgs. 28 agosto 2000,
n. 274  per  violazione  degli  articoli 3,  24, secondo comma, e 97,
primo  comma,  della Costituzione, nella parte in cui non prevede che
il  decreto di citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace debba,
a  pena  di  nullita',  contenere l'avviso che l'imputato, qualora ne
ricorrano  i  presupposti,  prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento  ex art. 29, sesto comma, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274)
puo'   presentare  domanda  di  oblazione,  ha  emanato  la  seguente
ordinanza.

                           P r e m e s s o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 521/2002).
02C1088