N. 524 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2002

Ordinanza emessa il 9 ottobre 2002 dal giudice di pace di Ferrara nel
procedimento penale a carico di Bignozzi Fabrizio

Processo  penale  - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto
  di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria - Avviso
  all'imputato, a pena di nullita' del decreto stesso, della facolta'
  di  presentare,  prima  dell'apertura  del dibattimento, domanda di
  oblazione  -  Mancata  previsione  -  Incidenza  sul  principio  di
  uguaglianza,  sul diritto di difesa e sui principi di imparzialita'
  e buon andamento della pubblica amministrazione.
- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 97, primo comma.
(GU n.48 del 4-12-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    A    scioglimento    della    riserva    espressa    nell'udienza
predibattimentale  del 26 settembre 2002 nel procedimento penale R.G.
34/2002   contro   Bignozzi  Fabrizio,  imputato  del  reato  di  cui
all'art. 186, secondo, quarto e sesto comma, del codice della strada,
sulla  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 20, d.lgs.
28  agosto 2000, n. 274, per violazione degli articoli 3, 24, secondo
comma,  e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non
prevede  che il decreto di citazione a giudizio dinanzi al giudice di
pace  debba,  a  pena di nullita', contenere l'avviso che l'imputato,
qualora  ne  ricorrano  i  presupposti,  prima della dichiarazione di
apertura  del  dibattimento ex art. 29, sesto comma, d.lgs. 28 agosto
2000,  n. 274)  puo'  presentare  domanda di oblazione, ha emanato la
seguente ordinanza.

                           P r e m e s s o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 521/2002).
02C1090