N. 524 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2002
Ordinanza emessa il 9 ottobre 2002 dal giudice di pace di Ferrara nel procedimento penale a carico di Bignozzi Fabrizio Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria - Avviso all'imputato, a pena di nullita' del decreto stesso, della facolta' di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 97, primo comma.(GU n.48 del 4-12-2002 )
IL GIUDICE DI PACE A scioglimento della riserva espressa nell'udienza predibattimentale del 26 settembre 2002 nel procedimento penale R.G. 34/2002 contro Bignozzi Fabrizio, imputato del reato di cui all'art. 186, secondo, quarto e sesto comma, del codice della strada, sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, per violazione degli articoli 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace debba, a pena di nullita', contenere l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 29, sesto comma, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) puo' presentare domanda di oblazione, ha emanato la seguente ordinanza. P r e m e s s o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 521/2002). 02C1090