N. 526 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 2002
Ordinanza emessa il 24 giugno 2002 dal giudice di pace di Dolo nel procedimento penale a carico di Vescovo Simone Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria - Avviso all'imputato, a pena di nullita' del decreto stesso, della facolta' di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di difesa. - D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.48 del 4-12-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Atteso che per tutto quanto non espressamente regolato dal d.l. n. 274/2000 debbono considerarsi applicabili al rito al g.d.p. le norme del c.p.p. relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica; Atteso che l'art. 552 c.p.p. prevede, a pena di nullita', che il decreto di citazione debba contenere l'avviso che, qualora ricorrano i presupposti, l'imputato puo' presentare anche la domanda di oblazione; Atteso che la mancata indicazione di tale requisito, nel contenuto del decreto di citazione ex art. 20 d.l. n. 274/2000, appalesa violazione quindi degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
P. Q. M. Ritiene non manifestamente infondata l'eccezione sollevata e per tali motivi rimette gli atti alla Corte costituzionale per la decisione sul punto. Sospende quindi il giudizio. Dolo, addi' 24 giugno 2002 Il giudice di pace: Cristante 02C1092