N. 526 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 2002

Ordinanza  emessa  il  24 giugno 2002 dal giudice di pace di Dolo nel
procedimento penale a carico di Vescovo Simone

Processo  penale  - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto
  di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria - Avviso
  all'imputato, a pena di nullita' del decreto stesso, della facolta'
  di  presentare,  prima  dell'apertura  del dibattimento, domanda di
  oblazione  -  Mancata  previsione  -  Incidenza  sul  principio  di
  uguaglianza e sul diritto di difesa.
- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.48 del 4-12-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Atteso  che  per tutto quanto non espressamente regolato dal d.l.
n. 274/2000  debbono  considerarsi  applicabili  al rito al g.d.p. le
norme  del  c.p.p.  relative  al procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica;
    Atteso  che l'art. 552 c.p.p. prevede, a pena di nullita', che il
decreto  di citazione debba contenere l'avviso che, qualora ricorrano
i  presupposti,  l'imputato  puo'  presentare  anche  la  domanda  di
oblazione;
    Atteso   che  la  mancata  indicazione  di  tale  requisito,  nel
contenuto  del  decreto  di  citazione  ex  art. 20 d.l. n. 274/2000,
appalesa violazione quindi degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
                              P. Q. M.
    Ritiene  non manifestamente infondata l'eccezione sollevata e per
tali  motivi  rimette  gli  atti  alla  Corte  costituzionale  per la
decisione sul punto.
    Sospende quindi il giudizio.
        Dolo, addi' 24 giugno 2002
                    Il giudice di pace: Cristante
02C1092